Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 09/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2021, proposto da Mega Soft Line s.n.c. di LC AO e IC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bitonto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Mercutello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bitonto, corso Vittorio Emanuele II, 41;
nei confronti
C.A.Bi. – Consorzio Autotrasportatori Bitonto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
“- della nota del Comune di Bitonto dell'1 ottobre 2018, recante comunicazione di avvio del procedimento di recupero dalla società ricorrente di maggiori oneri espropriativi a conguaglio riguardanti l'attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi;
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 1 giugno 2018 con tutti i relativi allegati (inclusi, in particolare, gli Allegati A, B e C alla medesima delibera), menzionata dalla suddetta nota, ivi incluso il rigo della Tabella contenuta nell'Allegato C concernente il lotto della ricorrente, laddove quantifica l'importo che sarebbe dovuto dalla società ricorrente al Comune;
- ove occorra (laddove si interpreti la clausola in senso difforme da quanto proposto in ricorso), delle non conosciute deliberazioni di G.C. O di C.C. che hanno approvato lo schema di convenzione nella parte in cui eventualmente abbiano previsto la clausola (o clausola di analogo tenore) secondo cui: “La parte assegnataria è tenuta a rimborsare al Comune gli eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alle variazioni in aumento delle indennità di esproprio dei suoli ricompresi nell'intero PIP per effetto di procedimenti amministrativi, arbitrali o giudiziali ovvero a modificazioni normative nonché gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 43 DPR n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni anche per effetto di intervenuto accordo intercorso con il Comune stesso.”
- ove occorra, (laddove si interpreti la clausola in senso difforme da quanto proposto in ricorso) dell'art. 3 della convenzione stipulata da parte ricorrente, relativamente alla parte in cui stabilisce che: “La parte assegnataria è tenuta a rimborsare al Comune gli eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alle variazioni in aumento delle indennità di esproprio dei suoli ricompresi nell'intero PIP per effetto di procedimenti amministrativi, arbitrali o giudiziali ovvero a modificazioni normative nonché gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 43 DPR n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni anche per effetto di intervenuto accordo intercorso con il Comune stesso.” e di ogni altra parte della convenzione o delle sue premesse recanti analoghe previsioni, anche se inerenti suoli diversi da quelli assegnati;
- di ogni altro atto menzionato dai provvedimenti gravati e, comunque, ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
nonché
per l'accertamento della non debenza delle somme meglio indicate nella richiesta di pagamento dell'1.10.2018, con le quali il Comune di Bitonto ha chiesto ai ricorrenti il pagamento di maggiori oneri di esproprio, ivi meglio quantificati”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore il dott. FA Di EN all’udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026, tenuta da remoto;
U diti per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto.
1. Con il ricorso regolarmente notificato e depositato, la società Mega Soft Line s.n.c. di LC AO e IC ha impugnato la nota del Comune di Bitonto del I ottobre 2018, recante la comunicazione di avvio del procedimento di recupero dalla società ricorrente di maggiori oneri espropriativi a conguaglio riguardanti l'attuazione del piano per gli insediamenti produttivi, nonché la presupposta deliberazione della Giunta comunale n. 118 del I giugno 2018.
La ricorrente ha dedotto che
- il Comune di Bitonto ha approvato il PIP (piano per gli insediamenti produttivi) con la deliberazione consiliare n. 89 del 30 settembre 1999;
- con le delibere di consiglio n. 97 del 29 ottobre 1999 e n. 3 del 3 gennaio 2000, è stato approvato il regolamento per l'assegnazione delle aree in zona PIP;
- con la delibera della Giunta comunale n. 228 del 23 settembre 2005 è stato pubblicato il terzo bando per l’assegnazione di suoli in zona PIP;
- in risposta al bando, la società Ediltop s.r.l. ha presentava domanda al Comune e otteneva l'assegnazione di un lotto in zona PIP, al fine di impiantarvi un’attività produttiva;
- a seguito della stipula della convenzione per Notaio Alberto Scafarelli di Altamura rep. 13302 del 17 luglio 2009 reg. a Gioia del Colle il 3 agosto 2009, la soc. Ediltop versava al Comune quanto richiesto a titolo di costo di esproprio e di oneri di urbanizzazione (€ 78.536,11 di cui € 29.677,23 per oneri esproprio ed € 48.858,88 per oneri urbanizzazione), ricevendo in proprietà il Lotto 153;
- il suolo è stato poi alienato dalla predetta società alla Realtop s.r.l. in data 24 gennaio 2011 con atto di compravendita rep. n. 15196/Racc. 4142 per Notaio Alberto Scafarelli;
- infine, il medesimo suolo è pervenuto in proprietà alla Mega Soft Line s.n.c. (odierna ricorrente) mediante atto di compravendita del 4 luglio 2012, rep. n. 17053/Racc. n. 5188, per Notaio Alberto Scafarelli;
- a distanza di parecchi anni, con nota del I ottobre 2018, il Comune di Bitonto ha comunicato alla società ricorrente (in qualità di attuale proprietaria del suolo) di aver avviato il procedimento per il recupero dai soggetti convenzionati dei maggiori oneri espropriativi sostenuti per l'acquisizione dei suoli ricadenti nel PIP, ivi inclusi gli interessi maturati sui predetti importi e le spese processuali sopportate dall’Ente per resistere nei giudizi proposti dai proprietari espropriati ovvero per le transazioni stipulate;
- peraltro, con la delibera di giunta n. 118 del I giugno 2018, era stato approvato il prospetto dei maggiori oneri sopportati dal Comune in € 4.680.784,94, il metodo di riparto degli oneri tra gli assegnatari e il calcolo della somma dovuta da ciascun proprietario, nonché i tempi e i modi per eseguire le richieste di pagamento tra gli assegnatari;
- come emerge dalla lettura della delibera, i maggiori oneri richiesti dall’Amministrazione discendono dal fatto che quest’ultimo è rimasto soccombente in 23 giudizi di opposizione alla stima proposti da proprietari di suoli espropriati ubicati all’interno della zona PIP che non avevano accettato l’indennità di esproprio offerta originariamente, procedendo poi a liquidare le somme dovute ai proprietari dei suoli espropriati risultati vittoriosi nei relativi giudizi mediante deliberazioni del Consiglio comunale;
- oltre tali 23 giudizi in cui l’Ente è risultato soccombente, si aggiungono ulteriori 10 controversie relative alla determinazione delle indennità di esproprio, conclusesi con definizione bonaria attestata dall’adozione di altrettante determinazioni dirigenziali di liquidazione;
- gli atti innanzi indicati, da cui scaturisce, secondo il Comune, l’onere di € 4.680.784,94 complessivamente richiesto agli assegnatari dei lotti in zona PIP, sono elencati nell’allegato A dell’impugnata delibera n. 118 del I giugno 2018;
- nella specie, poi, è accaduto che quasi tutte le controversie o transazioni elencate nell’allegato A (ad eccezione di quelle chiuse con le sentenze nn. 714/2006, 290/2007, 291/2007 e 292/2007 della Corte di appello di Bari) si siano concluse successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5- bis , commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e, in via consequenziale, dell’art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, commisurando l’indennità di esproprio al valore venale del bene espropriato;
- a tale sentenza ha fatto seguito l’art. 2, commi 89 e 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha rideterminato il calcolo dell’indennità di esproprio recependo il criterio del valore venale dettato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007;
- tale sopravvenienza normativa, applicabile automaticamente a tutti i procedimenti in corso, ha determinato una lievitazione dei costi di esproprio, che i provvedimenti impugnati hanno scaricato integralmente in capo a tutti gli attuali proprietari di suoli in zona PIP;
- il conguaglio calcolato dall’Amministrazione con la delibera giuntale n. 118/2018 (cui ha fatto seguito la conseguenziale richiesta di pagamento rivolta ai ricorrenti), sul piano normativo, origina dalla previsione dell’art. 35 della legge n. 865/1971 e, in particolare, dalla disposizione che prevede: “I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167”; - con specifico riguardo alla società odierna ricorrente, il ricalcolo ha avuto ad oggetto i suoli ricadenti nell’assegnato Lotto 153, censiti in catasto al foglio 37, particelle 938 e 302 (della superficie di 1.148 mq), per un conguaglio di € 32.802,70 che il Comune ha proceduto a richiedere con la nota del I ottobre 2018.
Con il ricorso in esame la società ha lamentato l’illegittimità della detta deliberazione, unitamente alla conseguente nota comunale del I ottobre 2018 che ha comunicato l’avvio del procedimento di recupero dei maggiori oneri espropriativi volto a richiedere alla ricorrente il pagamento di € 32.802,70 per oneri di esproprio aggiuntivi. Quindi l'interessata ha chiesto l’accertamento della non debenza delle somme meglio indicate nella richiesta di pagamento del I ottobre 2018.
Si è costituito il Comune di Bitonto, il quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di attualità e concretezza della lesione, sostenendo che la nota di avvio del procedimento del I ottobre 2018 sarebbe un mero atto partecipativo e che la deliberazione n. 118 del I giugno 2018 avrebbe funzione di indirizzo e sarebbe perciò priva di valenza provvedimentale e di carattere lesivo diretto e immediato.
In via subordinata ha altresì eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione.
Nel merito, ha dedotto la piena legittimità degli atti impugnati, sostenendo che le clausole convenzionali sulla "spalmatura" dei costi sarebbero valide espressioni dell'autonomia negoziale e che il principio del perfetto pareggio economico imporrebbe il recupero di tutti i costi di acquisizione su tutti gli assegnatari, anche in deroga alle previsioni del regolamento, al fine di evitare sperequazioni.
Ha inoltre sostenuto la tempestività dell'azione di recupero, in quanto la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere solo dalla conclusione dell'ultimo contenzioso e che gli avvisi di avvio del procedimento e la pubblicazione della delibera avrebbero interrotto la prescrizione.
Ha contestato l'asserita negligenza del Comune, affermando che la partecipazione degli assegnatari ai giudizi civili non sarebbe obbligatoria e che la difesa municipale sarebbe stata adeguata, avendo adottato tutte le iniziative per contenere i costi, e che in ogni caso, i maggiori oneri deriverebbero da sopravvenienze normative.
Ha infine contestato la dedotta eccessiva onerosità sopravvenuta, rilevando che il criterio di ripartizione adottato avrebbe limitato l'incidenza economica dei maggiori oneri, mantenendo un prezzo politico dei lotti.
All’esito dell’udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in accoglimento della puntuale eccezione della difesa comunale.
La ricorrente impugna, invero
1) la delibera di Giunta comunale n. 118 del 1° giugno 2018;
2) la successiva nota comunale datata 1° ottobre 2018.
Tale nota riveste – ictu oculi - la funzione di comunicazione di avvio del procedimento, in quanto tale non suscettibile di autonoma impugnazione poiché priva di immediata lesività (cfr., ex plurimis , Tar Lazio, Sez. II- quater , I aprile 2020, n. 3746 e Tar Piemonte, Sez. II, 16 dicembre.2019, n. 1237).
A ben guardare, però, si rivela parimenti sprovvista di valenza provvedimentale e di carattere lesivo diretto anche la presupposta delibera della Giunta comunale, trattandosi di un mero atto di indirizzo diretto ai competenti uffici comunali, dunque a carattere endoprocedimentale e privo di rilevanza esterna; in sintesi inidoneo – allo stato - a incidere negativamente sulla sfera giuridica del soggetto ricorrente.
Tale delibera ha in effetti ad oggetto “PIP - Piano per gli insediamenti produttivi - Maggiori oneri espropriativi da recuperare dai soggetti convenzionati. Presa d’atto della somma accertata, dei criteri di ripartizione e delle modalità procedurali”. In particolare, dopo un percorso argomentativo in cui si dà atto che il principio generale del perfetto pareggio economico di cui all’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (alla stregua del quale i corrispettivi della concessione in superficie e i prezzi delle aree cedute in proprietà devono – complessivamente - assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l’acquisizione delle aree), impone agli enti di recuperare dagli assegnatari sia le somme versate a titolo di indennità espropriativa sia gli ulteriori oneri per spese legali, consulenze tecniche e interessi determinati dall’emissione di sentenze definitive o dalla stipula di eventuali transazioni, recependo le istruttorie condotte dagli uffici comunali, stabilisce in via esclusiva di “approvare il prospetto che quantifica le somme esborsate dal Comune di Bitonto per l’acquisizione delle aree ricadenti nel PIP, a titolo di maggiori indennità espropriative e di spese di giudizio derivanti da esse comprensivi delle spese legali, pari a complessivi € 4.680.784,94, salvo conguaglio [...]; approvare i criteri di ripartizione dei maggiori oneri espropriativi [...]”; ancora, dando atto dell’ammontare del rimborso dovuto da ciascun assegnatario, determinato secondo i criteri di ripartizione approvati, stabilisce - per quel che qui rileva - che
a) “con successivi provvedimenti si procederà alla comunicazione dell’avvio del procedimento di recupero, ai sensi della Legge 241/1990 e s. m. e ii.”;
b) che “successivamente alla comunicazione dell’avvio del procedimento e all’esito della fase relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo, si procederà alla notificazione dei provvedimenti di accertamento e richiesta di pagamento per ogni singolo soggetto attuatore o aventi causa dello stesso”.
È dal chiarissimo tenore del provvedimento, dunque, che si ricava la natura di mero atto di indirizzo della deliberazione di giunta gravata, allo stato – si ribadisce - priva di carattere lesivo e in quanto tale non suscettibile di immediata impugnazione.
Di tanto si trova conferma nel costante orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto inammissibile l’impugnazione per carenza originaria d’interesse, laddove rivolta avverso un atto privo di valenza provvedimentale e, in particolare, programmatico (cfr. di recente ex plurimis , Tar Puglia, Sez. I, 15 aprile 2022, n. 492, e Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 75; Consiglio di Stato, Sez. V, 19 luglio 2018, n. 4401, e 29 aprile 2019, n. 2731; Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 18 maggio 2020, n. 1090, e Tar Campania, Sez. V, 29 agosto 2019, n. 4426).
In caso di atti programmatici, quale quello di specie, gli effetti lesivi diretti, autonomi e immediati, non potranno che prodursi soltanto all’esito degli eventuali atti applicativi.
Tali conclusioni sono state seguite da questo TAR anche in altri ricorsi, parimenti dichiarati inammissibili, introdotti da altri assegnatari di lotti del PIP di Bitonto, ciascuno avente ad oggetto, analogamente a questo giudizio, l’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento del 01.10.2018 e della deliberazione della Giunta comunale n. 118/2018 (TAR Puglia, Sez. III, 16 agosto 2022, n. 1164, n. 1165, n. 1166, n. 1167, n. 1168; TAR Puglia-Bari, Sezioni unificate, 23 dicembre 2022, n. 1796; 24 dicembre 2022, n. 1810; 11 gennaio 2023, n. 66, n. 71 e n. 74; sentenze tutte non impugnate).
Il gravame deve essere quindi dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.
3. Ad abundantiam , va osservato che se per assurdo si ritenga che gli atti impugnati siano immediatamente lesivi e che quindi il ricorso sia ammissibile (ma così non è, per le ragioni sopra esposte), il gravare sarebbe comunque irricevibile.
La società invero avrebbe dovuto impugnare la deliberazione n. 118/2018 entro il termine decadenziale di 60 giorni a far data dalla scadenza della pubblicazione della stessa sull’albo pretorio, momento nel quale ne ha avuto legale conoscenza (non dovuta né la notificazione, né la comunicazione di tale atto). In concreto, ai fini della sua pubblicità legale, la deliberazione n. 118 del 2018, in base agli artt. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata nell’albo pretorio online del Comune di Bitonto per quindici giorni consecutivi, dal 15 giugno 2018 al 29 giugno 2018 (cfr. attestazione del Segretario generale a pag. 11 del doc. n. 2, foliario del 4 dicembre 2025). Né potrebbe fondatamente sostenersi che la società abbia potuto avere conoscenza di tale deliberazione solamente tramite la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto in realtà tale atto non ha carattere di provvedimento individuale e quindi non è sottoposto alle procedure di notificazione o comunicazione, ma solo a pubblicazione.
Ne deriva l’irricevibilità del ricorso, in quanto tardivamente notificato solo in data 26 gennaio 2021.
Questo TAR, in altre fattispecie analoghe a quelle per cui è causa, relative all’impugnazione di analoghi atti emessi nell’ambito del PIP, ha affermato che «deve ritenersi che il ricorso sia proposto oltre il termine di decadenza. Una volta, infatti, ritenuta lesiva la determina – nella misura in cui ha individuato la somma complessivamente da recuperare (circa quattro milioni di euro) ed ha già proporzionalmente distribuito il rapporto di debitorio tra tutti i titolari dei suoli in considerazione dell’estensione dell’area acquistata da ciascuno rispetto alla totale estensione della zona PIP – bisogna necessariamente concludere che la stessa dovesse essere impugnata nel termine di legge e, non invece, nel momento in cui i singoli acquirenti hanno ricevuto l’avviso di avvio del procedimento di recupero delle somme in essa indicate. Nel caso in esame l’impugnata delibera n. 118 del 1.06.2018 è stata pubblicata sull’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15.06.2018 al 29.06.2018 e quindi, dalla scadenza del periodo di pubblicazione è decorso il termine di decadenza dell’impugnazione che, computando il periodo di sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, è maturata il 28.09.2018. Da ciò l’irricevibilità del ricorso, notificato solo il 30.11.2018 all’Amministrazione resistente» (TAR Puglia, Sez. III, 14 aprile 2025, n. 515). Ugualmente, in fattispecie analoghe, questo TAR ha affermato quanto segue: «Il ricorso è irricevibile. Occorre dare continuità alla giurisprudenza recente della Sezione, da ultimo cfr. T.A.R. Puglia, Sez. III, sentenza n. 515/2025, richiamando integralmente e per relationem quanto ivi statuito. Con riguardo alla tesi espressa da parte ricorrente nelle memorie conclusive proprio a critica della citata sentenza, secondo cui la delibera in questione – essendo rivolta a specifici destinatari e non all’intera collettività, ossia soltanto a gli assegnatari dei lotti – avrebbe richiesto la notifica individuale, può osservarsi quanto segue. Alla luce del numero elevato degli assegnatari (si tratta di ben 12 pagine di tabella, oltre 130 soggetti, vd. allegato C alla delibera impugnata), deve ritenersi ragionevole la scelta della P.A. di procedere alla sola pubblicazione sull’Albo del Comune della decisione, formalizzata nella delibera, di seguire il metodo della “spalmatura”, con la volontà di inviare le comunicazioni individuali di avvio del procedimento solo per ciò che concerne la fase di materiale recupero delle somme indicate, anche al fine di garantire il contraddittorio con i singoli assegnatari in relazione alla specifica quota da loro dovuta (cfr. punto 6 della delibera, ove si dà atto che “successivamente alla comunicazione dell’avvio del procedimento e all’esito della fase relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo, si procederà alla notificazione dei provvedimenti di accertamento e richiesta di pagamento per ogni singolo soggetto attuatore o aventi causa dello stesso”). E dunque, nel caso in esame l’impugnata delibera n. 118 del 01.06.2018 è stata pubblicata sull’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15.06.2018 al 29.06.2018 e quindi, dalla scadenza del periodo di pubblicazione è decorso il termine di decadenza dell’impugnazione. Poiché il gravame è stato proposto a mezzo di ricorso straordinario, come rappresentato dalla difesa comunale, il termine da computare è quello di 120 giorni che, anche a voler considerare la sospensione feriale (che tuttavia, l’Ente sottolinea non applicabile al gravame straordinario, in quanto rimedio amministrativo), è decorso il 27.11.2018 (ovvero il 29.10.2018, senza la sospensione). Da ciò l’irricevibilità del ricorso spedito per la notifica, per la causa in oggetto, in data 27.05.2019 all’Amministrazione resistente» (TAR Puglia, Sez. III, 30 ottobre 2025, n. 1225, e n. 1224; similmente, TAR Puglia, Sez. III, 31 ottobre 2025, n. 1233 e n. 1232).
Insomma, premesso che gli atti impugnati non sono immediatamente lesivi, il ricorso è inammissibile; ma se anche si volesse sostenere per assurdo la loro immediata lesività con conseguente onere di immediata impugnazione, il ricorso sarebbe irricevibile per la tardiva notifica del ricorso.
5. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è inammissibile.
6. Nel rapporto processuale tra parte ricorrente e l’Amministrazione resistente le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra parte ricorrente e la parte controinteressata non costituita non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole in euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPI, come per legge.
Nulla per le spese nel rapporto processuale tra parte ricorrente e parte controinteressata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
PP AD, Presidente
FA Di EN, Primo Referendario, Estensore
FA Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di EN | PP AD |
IL SEGRETARIO