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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
AZ NO, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 109/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 767/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901780 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901780 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901780 2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901780 2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 698/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, n. 767/3/2024, che ha respinto il ricorso del sig. Ricorrente_1 contro un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017, relativo a fatture emesse dalla società Società_1 S.r.l.s. ritenute oggettivamente inesistenti.
L'accertamento scaturisce da un controllo dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della società fornitrice Società_1, qualificata come "cartiera" sulla base di elementi quali: l'assenza di una struttura organizzativa adeguata ai volumi d'affari dichiarati (€ 1.293.812,50 da spesometro contro € 58.366,00 dichiarati), la presenza di soli sette dipendenti per periodi limitati, l'assenza di autoveicoli, consumi energetici minimi e perdite d'esercizio nonostante l'elevato fatturato.
Il contribuente aveva commissionato alla Società_1 prestazioni di "collaudo visivo" di rondelle in gomma per un importo di € 99.502,00, rappresentanti oltre il 60% dei suoi costi aziendali. L'Ufficio ha ritenuto tali operazioni oggettivamente inesistenti, recuperando a tassazione i relativi costi e l'IVA indetraibile.
Propone appello il Ricorrente_1 sui seguenti motivi:
i) violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per mancata allegazione dei documenti citati nell'avviso (spesometro, interrogazioni anagrafe tributaria), impedendo l'esercizio del diritto di difesa;
ii) violazione dell'art. 7, comma 5-bis del d.lgs. 546/92, secondo cui "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato", ritenendo che l'Ufficio non abbia fornito prova adeguata dell'inesistenza delle operazioni;
iii) duplicazione delle sanzioni IVA, lamentando l'indebito cumulo tra le sanzioni ex art. 6, comma 6, e art. 5, comma 4 del d.lgs. 471/97, a fronte di un unico (in ipotesi) illecito tributario;
iv) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, non avendo la
Corte ritenuto di valorizzare l'archiviazione del procedimento penale, in cui il P.M. ha riconosciuto l'insufficienza degli elementi indiziari e l'esistenza di "elementi offerti dal contribuente che depongono per l'effettività delle prestazioni".
Resiste l'Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Occorre in primo luogo premettere che il decreto di archiviazione dell'azione penale sui fatti di causa non può assumere alcuna efficacia dirimente nel presente giudizio. Com'è noto, "Il giudice civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ha la facoltà di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale" (Cassazione civile sez. III, 27/05/2009, n.12265). In materia tributaria il principio è stato ancor recentemente ribadito dalla Suprema Corte: "In caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell'inserimento dell'operazione in un'evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione" (così da ultimo Cassazione civile sez. trib., 20/05/2025, (ud. 27/03/2025, dep. 20/05/2025), n.13370, che richiama
Cass., Sez. V, 4 dicembre 2020, n. 27814) (tutte su Dejure.it). Nel caso di specie, la valutazione del Pubblico
Ministero di insussistenza degli elementi per il "fruttuoso" (brutto termine;
lo si perdoni per ragioni di chiarezza espositiva) esercizio dell'azione penale, cioè l'assenza di sufficienti elementi oggettivi per sostenere l'accusa in giudizio, è condotta su basi e per fini del tutto diversi da quelli dell'accertamento in sede civile e tributaria:
e come nel processo penale, qualora fosse stato avviato, non si poteva escludere un esito diverso alla luce degli approfondimenti istruttori viceversa mancati (quel procedimento fu definito "allo stato degli atti"), così nel processo civile e tributario la strutturale autonomia del giudizio è aperta ad ogni esito, indipendentemente dalla sorte dell'azione penale, e l'esito stesso è determinato dalle regole che quel giudizio presidiano.
Tra queste - ed è la seconda notazione che il Collegio ritiene di svolgere - quelle in tema di ripartizione dell'onere probatorio in subiecta materia. Premesso che "In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto” (Cass. 30.10.2019 n. 27800), va richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui "qualora [l'Erario] ritenga che le fatture concernano operazioni oggettivamente inesistenti, siano cioè mere espressioni cartolari di operazioni commerciali mai poste in essere - contestando, pertanto sia l'indebita detrazione dell'IVA, sia la deduzione dei relative costi - è tenuto a provare che le operazioni fatturate non siano mai state effettuate, potendo utilizzare, a tal fine, anche elementi meramente indiziari. Al contrario, il contribuente sarà tenuto a provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale prova non può semplicemente consistere nella semplice esibizione delle fatture, o nella dimostrazione delle regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, essendo questi ultimi facilmente falsificabili ed essendo normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reali operazioni che tali non sono." (Cass.
16.09.2021 n. 25679; Cass. 29.03.2021 n. 8702; Cass. 15.03.2021 n. 7165; Cass. 11.12.2020 n.28246; Cass. 06.08.2020 n. 16779; Cass. 12.07.2018 n. 18390).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che "con riferimento all'ipotesi, di cui alla presente controversia, in cui l'amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, giova richiamare il consolidato orientamento secondo cui la stessa ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (da ultimo v. Cass. Sez. 5 n. 9723 del 10/04/2024). Più in particolare, la dimostrazione a carico dell'amministrazione finanziaria è raggiunta qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma primo, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma secondo, D.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione. Infatti, nell'ordinamento tributario, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dalle sopra indicate previsioni normative, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice. Assolto in tal guisa l'onere della prova incombente sull'amministrazione finanziaria, grava poi sul contribuente la dimostrazione dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio;
solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, comma secondo, cod. civ. (Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628). In particolare, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra molte, Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628, in motivazione, citata;
Cass., 5 luglio 2018, n. 17619) " (così, da ultimo, Cassazione civile sez. trib., 16/07/2025, (ud. 18/06/2025, dep. 16/07/2025), n.19707).
In questo contesto, la sproporzione tra corrispettivi fatturati e valore reale delle prestazioni assume particolare rilevanza probatoria: "Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità" (Cassazione civile sez. trib., 25/10/2017, n.25257).
Nel caso che ci occupa, la sproporzione economica emerge in termini piuttosto univoci: i) le prestazioni di " collaudo visivo" rappresentavano oltre il 60% dei costi complessivi dell'impresa (€ 99.502 su € 164.318 totali); ii) il costo di € 19,50 orari per un "semplice collaudo visivo" risulta sproporzionato rispetto ai parametri del CCNL del settore (€ 7,87-11,44 per mansioni più qualificate); iii) destinarequasi due terzi dei costi aziendali per un'attività secondaria e non essenziale contrasta con ogni logica imprenditoriale. Queste circostanze, unite agli altri elementi indiziari (natura di "cartiera" del fornitore, assenza di struttura operativa adeguata, perdite d'esercizio nonostante l'elevato fatturato), configura un quadro presuntivo grave, preciso e concordante che giustifica pienamente la qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti.
Ne discende la sostanziale correttezza della valutazione operata dai giudici di prime cure, che va conseguentemente in ogni sua parte confermata. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 5.000,00.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
AZ NO, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 109/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 767/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901780 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901780 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901780 2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901780 2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 698/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, n. 767/3/2024, che ha respinto il ricorso del sig. Ricorrente_1 contro un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017, relativo a fatture emesse dalla società Società_1 S.r.l.s. ritenute oggettivamente inesistenti.
L'accertamento scaturisce da un controllo dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della società fornitrice Società_1, qualificata come "cartiera" sulla base di elementi quali: l'assenza di una struttura organizzativa adeguata ai volumi d'affari dichiarati (€ 1.293.812,50 da spesometro contro € 58.366,00 dichiarati), la presenza di soli sette dipendenti per periodi limitati, l'assenza di autoveicoli, consumi energetici minimi e perdite d'esercizio nonostante l'elevato fatturato.
Il contribuente aveva commissionato alla Società_1 prestazioni di "collaudo visivo" di rondelle in gomma per un importo di € 99.502,00, rappresentanti oltre il 60% dei suoi costi aziendali. L'Ufficio ha ritenuto tali operazioni oggettivamente inesistenti, recuperando a tassazione i relativi costi e l'IVA indetraibile.
Propone appello il Ricorrente_1 sui seguenti motivi:
i) violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per mancata allegazione dei documenti citati nell'avviso (spesometro, interrogazioni anagrafe tributaria), impedendo l'esercizio del diritto di difesa;
ii) violazione dell'art. 7, comma 5-bis del d.lgs. 546/92, secondo cui "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato", ritenendo che l'Ufficio non abbia fornito prova adeguata dell'inesistenza delle operazioni;
iii) duplicazione delle sanzioni IVA, lamentando l'indebito cumulo tra le sanzioni ex art. 6, comma 6, e art. 5, comma 4 del d.lgs. 471/97, a fronte di un unico (in ipotesi) illecito tributario;
iv) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, non avendo la
Corte ritenuto di valorizzare l'archiviazione del procedimento penale, in cui il P.M. ha riconosciuto l'insufficienza degli elementi indiziari e l'esistenza di "elementi offerti dal contribuente che depongono per l'effettività delle prestazioni".
Resiste l'Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Occorre in primo luogo premettere che il decreto di archiviazione dell'azione penale sui fatti di causa non può assumere alcuna efficacia dirimente nel presente giudizio. Com'è noto, "Il giudice civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ha la facoltà di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale" (Cassazione civile sez. III, 27/05/2009, n.12265). In materia tributaria il principio è stato ancor recentemente ribadito dalla Suprema Corte: "In caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell'inserimento dell'operazione in un'evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione" (così da ultimo Cassazione civile sez. trib., 20/05/2025, (ud. 27/03/2025, dep. 20/05/2025), n.13370, che richiama
Cass., Sez. V, 4 dicembre 2020, n. 27814) (tutte su Dejure.it). Nel caso di specie, la valutazione del Pubblico
Ministero di insussistenza degli elementi per il "fruttuoso" (brutto termine;
lo si perdoni per ragioni di chiarezza espositiva) esercizio dell'azione penale, cioè l'assenza di sufficienti elementi oggettivi per sostenere l'accusa in giudizio, è condotta su basi e per fini del tutto diversi da quelli dell'accertamento in sede civile e tributaria:
e come nel processo penale, qualora fosse stato avviato, non si poteva escludere un esito diverso alla luce degli approfondimenti istruttori viceversa mancati (quel procedimento fu definito "allo stato degli atti"), così nel processo civile e tributario la strutturale autonomia del giudizio è aperta ad ogni esito, indipendentemente dalla sorte dell'azione penale, e l'esito stesso è determinato dalle regole che quel giudizio presidiano.
Tra queste - ed è la seconda notazione che il Collegio ritiene di svolgere - quelle in tema di ripartizione dell'onere probatorio in subiecta materia. Premesso che "In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto” (Cass. 30.10.2019 n. 27800), va richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui "qualora [l'Erario] ritenga che le fatture concernano operazioni oggettivamente inesistenti, siano cioè mere espressioni cartolari di operazioni commerciali mai poste in essere - contestando, pertanto sia l'indebita detrazione dell'IVA, sia la deduzione dei relative costi - è tenuto a provare che le operazioni fatturate non siano mai state effettuate, potendo utilizzare, a tal fine, anche elementi meramente indiziari. Al contrario, il contribuente sarà tenuto a provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale prova non può semplicemente consistere nella semplice esibizione delle fatture, o nella dimostrazione delle regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, essendo questi ultimi facilmente falsificabili ed essendo normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reali operazioni che tali non sono." (Cass.
16.09.2021 n. 25679; Cass. 29.03.2021 n. 8702; Cass. 15.03.2021 n. 7165; Cass. 11.12.2020 n.28246; Cass. 06.08.2020 n. 16779; Cass. 12.07.2018 n. 18390).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che "con riferimento all'ipotesi, di cui alla presente controversia, in cui l'amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, giova richiamare il consolidato orientamento secondo cui la stessa ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (da ultimo v. Cass. Sez. 5 n. 9723 del 10/04/2024). Più in particolare, la dimostrazione a carico dell'amministrazione finanziaria è raggiunta qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma primo, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma secondo, D.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione. Infatti, nell'ordinamento tributario, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dalle sopra indicate previsioni normative, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice. Assolto in tal guisa l'onere della prova incombente sull'amministrazione finanziaria, grava poi sul contribuente la dimostrazione dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio;
solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, comma secondo, cod. civ. (Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628). In particolare, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra molte, Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628, in motivazione, citata;
Cass., 5 luglio 2018, n. 17619) " (così, da ultimo, Cassazione civile sez. trib., 16/07/2025, (ud. 18/06/2025, dep. 16/07/2025), n.19707).
In questo contesto, la sproporzione tra corrispettivi fatturati e valore reale delle prestazioni assume particolare rilevanza probatoria: "Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità" (Cassazione civile sez. trib., 25/10/2017, n.25257).
Nel caso che ci occupa, la sproporzione economica emerge in termini piuttosto univoci: i) le prestazioni di " collaudo visivo" rappresentavano oltre il 60% dei costi complessivi dell'impresa (€ 99.502 su € 164.318 totali); ii) il costo di € 19,50 orari per un "semplice collaudo visivo" risulta sproporzionato rispetto ai parametri del CCNL del settore (€ 7,87-11,44 per mansioni più qualificate); iii) destinarequasi due terzi dei costi aziendali per un'attività secondaria e non essenziale contrasta con ogni logica imprenditoriale. Queste circostanze, unite agli altri elementi indiziari (natura di "cartiera" del fornitore, assenza di struttura operativa adeguata, perdite d'esercizio nonostante l'elevato fatturato), configura un quadro presuntivo grave, preciso e concordante che giustifica pienamente la qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti.
Ne discende la sostanziale correttezza della valutazione operata dai giudici di prime cure, che va conseguentemente in ogni sua parte confermata. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 5.000,00.