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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5149/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa IA Vittoria NO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5149/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
a Venezia-Carpenedo, via Aldo Camporese, n.32 int. 5, rappresentata e difesa, dall'avv. Enrico Tonolo del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Venezia, Email_1
San Polo, n. 2822/A,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente a [...]Controparte_1 P.IVA_1
(Germania), Via Ludwigring, n. 12, rappresentato e difeso, dall'avv. Carlotta Pedrali del Foro di
Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, via Allegri, n. 30 Email_2
– è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 24.12.2024 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 17.06.2025 e 24.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 24.06.2025; R.G. 5149/2024 V.G
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.12.2024 e – premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile il 26.05.2007, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2007, Parte I, Ufficio 9, atto n. 12, che dalla loro unione non erano nati figli e che tra loro era intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del
7.07.2010 (dep. il 12.08.2010) – hanno proposto domanda congiunta affinchè venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. R.G. 5149/2024 V.G
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Le spese legali devono compensarsi, trattandosi di procedimento non contenzioso congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , congiuntisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 26.05.2007, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2007, Parte I, Ufficio 9, atto n. 12, alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2.09.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa IA Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa IA Vittoria NO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5149/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
a Venezia-Carpenedo, via Aldo Camporese, n.32 int. 5, rappresentata e difesa, dall'avv. Enrico Tonolo del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Venezia, Email_1
San Polo, n. 2822/A,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente a [...]Controparte_1 P.IVA_1
(Germania), Via Ludwigring, n. 12, rappresentato e difeso, dall'avv. Carlotta Pedrali del Foro di
Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, via Allegri, n. 30 Email_2
– è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 24.12.2024 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 17.06.2025 e 24.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 24.06.2025; R.G. 5149/2024 V.G
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.12.2024 e – premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile il 26.05.2007, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2007, Parte I, Ufficio 9, atto n. 12, che dalla loro unione non erano nati figli e che tra loro era intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del
7.07.2010 (dep. il 12.08.2010) – hanno proposto domanda congiunta affinchè venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. R.G. 5149/2024 V.G
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Le spese legali devono compensarsi, trattandosi di procedimento non contenzioso congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , congiuntisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 26.05.2007, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2007, Parte I, Ufficio 9, atto n. 12, alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2.09.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa IA Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca