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Sentenza 11 marzo 2026
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01581/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 11/03/2026
N. 00629 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01581/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2023, proposto dalla società Asa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
ND CU e US IU, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato della salute della Regione
Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in
Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento: N. 01581/2023 REG.RIC.
- del D.A. n. 741 del 21 luglio 2023, comprensivo dei relativi allegati, di aggiornamento dell'individuazione della quota di payback dei dispositivi medici;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso - ove occorra e nei limiti d'interesse – il D.A. n. 1247 del 13 dicembre 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente ha esposto in fatto di aver impugnato presso il TAR Lazio i provvedimenti generali in materia di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-
2018 (ricorso R.G. n. 16755/2022).
1.2. Essa ha contestato gli atti in epigrafe sulla scorta delle seguenti doglianze:
- illegittimità derivata;
- pretermissione delle sue garanzie procedimentali;
- erronea determinazione della quota di payback.
2. Si è costituita l'amministrazione regionale che, con successiva memoria, ha chiesto
– previa estromissione della Presidenza della Regione Siciliana – di rigettare il ricorso.
3. Con memoria del 7.2.2026 la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta – e più favorevole – disciplina per la definizione agevolata del contenzioso sul payback.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione. N. 01581/2023 REG.RIC.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. La circostanza fatta valere dalla ricorrente per addivenire alla pronuncia di cessazione della materia del contendere è la sopravvenuta (e più favorevole) disciplina sulla definizione agevolata delle controversie in materia di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
Allo stato è, infatti, sufficiente corrispondere il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali di cui all'art. 9-ter, c. 9-bis, d.l. n. 75/2015, per estinguere la relativa obbligazione (art. 7, d.l. n. 95/2025, conv. con modif. dalla l. n. 118/2025).
Una simile sopravvenienza non costituisce di per sé una ragione sufficiente per ritenere ineludibilmente acquisito dalla ricorrente società il bene della vita a cui essa aspira: invero, l'adesione alla vista misura di definizione agevolata del contenzioso non comporta certo il radicale venir meno dell'obbligo di corrispondere una – pur ridotta – quota a titolo di payback.
Nondimeno, quanto da quest'ultima dichiarato con la memoria da ultimo depositata (e confermato in udienza) è un evidente indice del venir meno del suo interesse a una decisione nel merito del presente ricorso.
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il complessivo andamento della vicenda consente di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate. N. 01581/2023 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT VE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio RD AT VE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 11/03/2026
N. 00629 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01581/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2023, proposto dalla società Asa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
ND CU e US IU, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato della salute della Regione
Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in
Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento: N. 01581/2023 REG.RIC.
- del D.A. n. 741 del 21 luglio 2023, comprensivo dei relativi allegati, di aggiornamento dell'individuazione della quota di payback dei dispositivi medici;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso - ove occorra e nei limiti d'interesse – il D.A. n. 1247 del 13 dicembre 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente ha esposto in fatto di aver impugnato presso il TAR Lazio i provvedimenti generali in materia di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-
2018 (ricorso R.G. n. 16755/2022).
1.2. Essa ha contestato gli atti in epigrafe sulla scorta delle seguenti doglianze:
- illegittimità derivata;
- pretermissione delle sue garanzie procedimentali;
- erronea determinazione della quota di payback.
2. Si è costituita l'amministrazione regionale che, con successiva memoria, ha chiesto
– previa estromissione della Presidenza della Regione Siciliana – di rigettare il ricorso.
3. Con memoria del 7.2.2026 la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta – e più favorevole – disciplina per la definizione agevolata del contenzioso sul payback.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione. N. 01581/2023 REG.RIC.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. La circostanza fatta valere dalla ricorrente per addivenire alla pronuncia di cessazione della materia del contendere è la sopravvenuta (e più favorevole) disciplina sulla definizione agevolata delle controversie in materia di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
Allo stato è, infatti, sufficiente corrispondere il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali di cui all'art. 9-ter, c. 9-bis, d.l. n. 75/2015, per estinguere la relativa obbligazione (art. 7, d.l. n. 95/2025, conv. con modif. dalla l. n. 118/2025).
Una simile sopravvenienza non costituisce di per sé una ragione sufficiente per ritenere ineludibilmente acquisito dalla ricorrente società il bene della vita a cui essa aspira: invero, l'adesione alla vista misura di definizione agevolata del contenzioso non comporta certo il radicale venir meno dell'obbligo di corrispondere una – pur ridotta – quota a titolo di payback.
Nondimeno, quanto da quest'ultima dichiarato con la memoria da ultimo depositata (e confermato in udienza) è un evidente indice del venir meno del suo interesse a una decisione nel merito del presente ricorso.
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il complessivo andamento della vicenda consente di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate. N. 01581/2023 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT VE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio RD AT VE
IL SEGRETARIO