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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel reclamo iscritto al n. r.g. 26/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNINI ALESSANDRO,
RELCAMANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AURILI MARIA LUISA,
RECLAMATA avverso la sentenza n. 117/2024 emessa dal Tribunale di Lucca pubblicata il 30.11.2024.
CONCLUSIONI
In data 4.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte Reclamante:
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e pagina 1 di 18 deduzione,
1) revocare/riformare/dichiarare nulla la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 29 novembre 2024 e pubblicata in data 30 novembre 2024, non notificata, per i motivi indicati in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia, e per l'effetto
2) respingere la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui al ricorso iscritto al n. 76-1/2024 P.U. proposta ai sensi degli artt. 48 e 57 CCII da
. Controparte_1
3) in ogni caso, con condanna di alla rifusione Controparte_1 integrale delle spese di lite, CN le successive occorrende”.
Per la parte reclamata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze
- in via pregiudiziale rigettare il reclamo dichiarando il difetto di legittimazione attiva del Parte_1
- in via sempre pregiudiziale, rigettare il reclamo per intervenuta decadenza del
della facoltà di proporre reclamo Parte_1
- Nel merito, accertati i presupposti di cui all'art. 48, 57 e 61 CCII rigettare integralmente l'opposto gravame in quanto infondato in diritto per tutti i motivi su esposti confermando la sentenza impugnata;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse confermata l'estensione, si chiede Ecc.ma Corte di Appello di voler omologare in ogni caso gli Accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati da ai sensi e per Controparte_1 gli effetti dell'art. 57 CCII avendo la stessa dimostrato, oltre alla sussistenza di tutti i requisiti richiesta dalla suddetta norma anche la capacità a provvedere al pagamento integrale dei creditori non aderenti.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e condanna per lite temeraria del Parte_1
ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c.”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato il 2.5.2024 la società Controparte_1 ha chiesto al Tribunale di Lucca:
[...]
(a) di omologare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati con alcuni creditori;
(b) di estendere l'efficacia dei predetti accordi di ristrutturazione dei debiti, alle pagina 2 di 18 condizioni previste dal piano, ai creditori non aderenti.
L'istante ha evidenziato:
- di essere stata costituita nell'anno 2003 per realizzare un complesso intervento immobiliare di riqualificazione dell'area dello “ex Ospedale” del Comune di , Pt_1
a seguito del quale sono state realizzate oltre cento unità immobiliari di tipo residenziale e commerciale con relative pertinenze.
- che l'intervento è stato finanziato attraverso un mutuo fondiario dell'importo di euro 13.000.000,00, concesso dall'allora Controparte_2
Parte (oggi );
- che, dopo una prima fase nella quale era riuscita a collocare sul mercato parte delle unità immobiliari a prezzi che avevano reso possibile il rispetto delle proprie obbligazioni, si è determinata una grave crisi finanziaria dovuta ad una prolungata stagnazione del mercato immobiliare, che ha portato nell'anno 2010 alla messa in liquidazione della società;
- di aver tentato una soluzione concorsuale della crisi, presentando in data 10 gennaio 2013 presso il Tribunale di NO (all'epoca competente in ragione del luogo in cui era posta la sede legale) domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco ex art. 161 co.6 l.fall., poi dichiarata improcedibile;
- che il residuo compendio immobiliare (una cinquantina di unità immobiliari) è stato fatto oggetto di un'azione esecutiva ad iniziativa della società Ad Advisory
SpA, resasi cessionaria del credito fondiario.
Il piano prevede in sintesi:
(a) il riconoscimento a favore del creditore ipotecario di primo grado di un importo massimo di 2.755.000 euro (a fronte di un credito di euro 7.949.109) tramite il versamento di un importo pari al 90% del corrispettivo di ogni singola vendita che sarà compiuta, con degrado dell'eccedenza in chirografo e pagamento della stessa in misura del 5%;
(b) il pagamento dei creditori diversi da quello ipotecario di primo grado, privi di pagina 3 di 18 copertura finanziaria e quindi destinati a non essere soddisfatti in caso di liquidazione forzata dei beni immobili, nella misura percentuale del 5%;
(c) il pagamento dei creditori selezionati con i quali è stato sottoscritto un accordo a saldo e stralcio della posizione debitoria in termini specifici, o con percentuali di soddisfo inferiori al 5% o con la definizione ad hoc del rapporto contrattuale pendente;
(d) il pagamento integrale di Erario Riscossione), Controparte_3 seppur previa adozione del procedimento agevolativo ordinario della rottamazione dei ruoli (rottamazione quater), (munito di un privilegio Controparte_4 immobiliare speciale antergato) e Camera di Commercio (per un importo di modestissima entità).
Inoltre, il piano prevede lo stanziamento di risorse anche per far fronte a fondi di salvaguardia degli equilibri finanziari (fondi rischi) e per talune categorie di spese.
Le somme destinate al pagamento dei creditori diversi da quello ipotecario sarebbero attinte dal versamento di nuova finanza (per euro 800.840) apportata dalla società LA E1 SR (destinata ad entrare nella compagine societaria) e da un credito IVA.
Il piano prevede due categorie di creditori:
(a) prima categoria: i creditori muniti originariamente di cause di prelazione degradati a chirografo;
(b) seconda categoria: i creditori chirografari ab origine.
Nelle more della procedura la debitrice ha depositato ulteriori accordi con i creditori in un primo tempo non aderenti, rimanendo, in sostanza, l'unico creditore estraneo il , al quale è stato chiesto di estendere gli Parte_1 effetti dell'accordo ex art.61 CCII.
Il Tribunale ha chiesto in due occasioni chiarimenti in merito: (a) al valore di liquidazione, in ragione delle possibili azioni risarcitorie proponibili nei confronti dei liquidatori che avevano ritardato iniziative per superare la crisi di impresa, già manifestatasi nell'anno 2010; (b) alla continuità aziendale, in presenza di impresa pagina 4 di 18 in liquidazione da oltre dieci anni, e ciò al fine di meglio apprezzare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.61 CCII;
c) alla stima del compendio immobiliare.
Nelle more del procedimento, poi, con sentenza del 23.10.2024, la Corte di
Giustizia Tributaria di NO ha accolto l'impugnazione che riguardava parte del credito del che per tale motivo si è ridotto ed euro Parte_1
119.919,35.
La ricorrente, quindi, ha concluso chiedendo, in tesi, di omologare ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 CCII gli accordi di ristrutturazione dei debiti da essa stipulati con i propri creditori, nonché, accertata la sussistenza di tutti i presupposti previsti all'art. 61, di estendere l'efficacia dei predetti accordi, alle condizioni previste dal piano, all'unico creditore rimasto estraneo, ovvero il Parte_1
. In via subordinata, ha chiesto di omologare in ogni caso gli
[...] CP_1 accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 CCII, dichiarando di essere in ogni caso in grado di pagare il creditore estraneo entro
120 giorni dall'omologazione
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 117/2024 pubblicata il 29.11.2024 il Tribunale di Lucca ha così statuito:
“- omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti meglio individuati in motivazione;
- estende al (creditore estraneo) l'efficacia degli accordi Parte_1 conclusi con i creditori appartenenti alla prima categoria (prelazionari ab origine degradati a chirografo), accordi che prevedono, in sintesi, il pagamento del 5% del valore nominale del credito entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione”.
Nello specifico, il collegio, valutata la ritualità della domanda di omologazione e la completezza dell'attestazione del professionista designato, ha ritenuto accoglibile la domanda, in quanto:
“(a) risulta che tutti i creditori appartenenti alla categoria de qua (prima categoria pagina 5 di 18 indicata nel piano, creditori prelazionari ab origine degradati a chirografi) sono stati informati dell'avviso delle trattative e sono stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede (v. doc.9), ricevendo le informazioni previste dall'art.61, co.2, lett.a); tutti i creditori, fatta eccezione per il Comune di , Pt_1 hanno concluso l'accordo di ristrutturazione prevedente il pagamento a stralcio del 5% del credito entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
(b) in ordine alla natura dell'accordo e del piano (liquidatorio o in continuità aziendale) le precisazioni rese e la documentazione prodotta a seguito del decreto del tribunale in data 14-6-2024 consentono di ritenere che l'operazione in esame non configuri un escamotage per accedere alla fattispecie disciplinata dall'art.61
CCII, ma dia luogo ad una vera ripresa dell'attività aziendale, attraverso
l'ingresso di un nuovo socio/investitore nella compagine sociale, la revoca dello stato di liquidazione con la ripresa dell'attività commerciale di vendita degli immobili, previa riqualificazione degli stessi, dato il lungo tempo trascorso dall'iniziale riqualificazione edilizia, il tutto attraverso una adeguata campagna di markenting (v. doc.42-54 allegati alla nota del 31.8.2024); pertanto, ricorre nel caso in esame la fattispecie della continuità aziendale diretta;
(c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria de qua rappresentano oltre il 95% di tutti i creditori appartenenti alla categoria;
la categoria è correttamente formata tenendo conto della omogeneità di posizione giuridica e interessi economici (i.e., creditori prelazionari ab origine degradati a chirografi, del tutto incapienti in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale);
(d) il creditore estraneo (Comune di ), cui viene richiesto di estendere gli Pt_1 effetti degli accordi raggiunti con gli altri creditori appartenenti alla medesima categoria, è soddisfatto in misura superiore rispetto a quanto riceverebbe in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione. pagina 6 di 18 Nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale gli asset rilevanti sarebbero costituiti, da un lato, dal medesimo compendio immobiliare che sarà venduto a valori di mercato a seguito della continuità aziendale (e il cui valore di liquidazione, v. perizia di stima redatta nel pendente procedimento di esecuzione immobiliare promosso dal creditore fondiario dinanzi al tribunale di NO, è di molto inferiore (circa il 60% in percentuale) al residuo credito di tale creditore) e, per altro verso, dal possibile credito risarcitorio vantabile nei confronti dei liquidatori.
A costoro potrebbe essere, in ipotesi, imputato di avere ritardato l'apertura della procedura di risoluzione della crisi d'impresa e, quindi, di avere determinato un danno alla società da una non tempestiva liquidazione del compendio immobiliare.
Quest'ultimo potrebbe essersi svalutato nel tempo, cioè valere meno oggi (alla data di deposito della domanda di omologazione) rispetto agli anni 2010, 2011,
2012, anni nei quali, in ipotesi, il valore di liquidazione dei beni poteva essere tale da consentire il pagamento del creditore ipotecario e consentire, con l'eccedenza, un pagamento, anche solo parziale, degli altri crediti.
A seguito dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti dal tribunale (v. docc.56-58 depositati con la nota autorizzata del 31-10-2024), si può sul punto evidenziare che l'acquisita perizia di stima immobiliare riferita agli anni 2010/2011 e
l'integrazione dell'attestazione evidenziano che se anche si fosse proceduto ad una tempestiva liquidazione dei beni nel momento iniziale di insorgenza della crisi
(anche in ipotesi, mediante accesso ad una procedura di fallimento), i valori del compendio immobiliare già a quella data erano tali da garantire un soddisfacimento soltanto parziale del creditore ipotecario. Per cui se un danno è sussistente (per il minor valore oggi del residuo compendio immobiliare rispetto all'epoca d'insorgenza della crisi), questo è relativo al solo creditore ipotecario con il quale è stato raggiunto l'accordo senior in atti e non anche agli altri creditori che sarebbero stati in ogni caso incapienti.
In sintesi, in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale il Pt_1 pagina 7 di 18 di resterebbe totalmente incapiente, mentre con l'estensione degli accordi Pt_1 di ristrutturazione, grazie all'apporto di finanza esterna ad opera del terzo investitore, percepirà il 5% del proprio credito.
(e) La debitrice ha notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti ad essa allegati al (v. documenti allegati sub 36)”. Parte_1
Il reclamo
Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo il per i Parte_1 seguenti motivi:
1) Violazione del principio della par condicio creditorum ed errata esclusione del credito dell'Erario nella categoria del credito del;
Parte_1
2) Errata inclusione del credito del nella c.d. prima categoria Parte_1
– assenza di motivazione o motivazione meramente apparente.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dal reclamante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1
ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del reclamo per la
[...] carenza di legittimazione attiva del Comune nonché per la sua tardività. Nel merito la reclamata ha comunque insistito per il rigetto dell'impugnazione, ovvero, in via subordinata, per l'accoglimento della domanda gradata proposta al
Tribunale e da questo assorbita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del reclamo per tardiva presentazione è infondata.
La sentenza impugnata è stata iscritta nel registro delle imprese in data
3.12.2024, per cui il termine per proporre reclamo per il Comune, che non era destinatario della comunicazione di avvenuto deposito, scadeva il 2 gennaio 2025.
pagina 8 di 18 Il reclamo è stato depositato una prima volta in data 29.12.2024, come documenta il , che ha prodotto le prime tre pec ricevute. Risulta Parte_1 però che il 2.1.2025 è perveniva alla reclamante la quarta pec, relativa ai controlli manuali effettuati dalla Cancelleria della Corte di Appello, con la quale è stato comunicato il rigetto del deposito per errata indicazione, nella busta, della sezione competente della Corte d'Appello (Volontaria Giurisdizione anziché Contenzioso civile).
Il deposito è stato poi rinnovato l'8.1.2025.
La parte reclamata evidenzia che nel momento in cui la Cancelleria ha comunicato il rifiuto del primo deposito la controparte era ancora in termini per un tempestivo deposito, per cui il mancato rispetto del termine sarebbe ad essa imputabile.
Tale assunto non è condivisibile.
Non può trascurarsi, infatti, che nel caso in esame un deposito tempestivo è stato effettuato dalla parte, sebbene in un registro errato. Tale errore, però, non ha dato luogo ad alcuna nullità, né conseguentemente irricevibilità dell'atto. Il rifiuto della Cancelleria è stato imposto esclusivamente da una rigidità del sistema informatico, che non consente di trasferire il deposito nel registro corretto, come sarebbe avvenuto nel caso di un deposito cartaceo.
In presenza di un atto concretamente pervenuto nella disponibilità della cancelleria, per quanto tramite un deposito irregolare, quindi, non si può prescindere dalla sua valutazione al fine di verificare la tempestività del reclamo.
Del resto, come evidenzia anche la parte reclamante, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie analoga, escludendo che il deposito fosse intempestivo («il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta pagina 9 di 18 elettronica certificata del Ministero della Giustizia (Cass. 12 maggio 2022, n.
15243, relativa a fattispecie di iscrizione di un ricorso in opposizione allo stato passivo fallimentare nel registro di volontaria giurisdizione);
3.1. nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato nel termine semestrale (scadente il 3 settembre 2018), ai sensi dell'art. 327 c.p.c., con iscrizione telematica recante l'erronea indicazione di registro “contenzioso”, anziché di registro “lavoro” , trattandosi di materia di lavoro (con generazione delle prime tre PEC, ricevute dall'appellante, di esito positivo nella stessa data e di una quarta, il giorno successivo 4 settembre 2018, di comunicazione del rifiuto del deposito per tale ragione), comunque pervenuto a conoscenza dell'ufficio di cancelleria, integrante una mera irregolarità rimediabile dallo stesso»; Cass. Sez.
6 n. 31371/2022, in motivazione)
Né si può sostenere che vi fosse un onere della parte, una volta ricevuto il rifiuto della cancelleria, di depositare nuovamente l'atto prima del maturare della preclusione, visto che ai fini del rispetto del termine di impugnazione era già sufficiente il primo deposito.
2. L'eccezione di inammissibilità del reclamo per difetto di legittimazione attiva
è invece fondata.
Evidenzia che l'art. 51 CCII legittima alla proposizione del reclamo CP_1 esclusivamente le “parti”, essendo consentito il ricorso allo strumento da parte di qualunque interessato esclusivamente per la sentenza che apre la liquidazione giudiziale.
Nel caso in esame il non avrebbe assunto la qualifica di parte Parte_1 del procedimento per non aver proposto l'opposizione prevista dall'art. 48 CCII.
A tale eccezione controbatte il affermando che per parte del Parte_1 procedimento deve intendersi qualunque soggetto che sia destinatario degli effetti del provvedimento adottato.
pagina 10 di 18 Al fine di verificare chi possa essere considerato “parte”, in quanto tale legittimato a proporre reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, è opportuno esaminare la struttura e finalità del procedimento previsto dall'art. 61 CCII.
Tale disposizione prevede una particolare forma di accordo di ristrutturazione, destinato a produrre i suoi affetti anche nei confronti dei creditori che ne siano rimasti estranei, sia pure in particolari condizioni.
Proprio per la natura peculiare dell'istituto, che deroga espressamente agli articoli
1372 e 1411 del codice civile, viene previsto che l'accordo di ristrutturazione venga notificato ai creditori non aderenti, i quali, a norma del terzo comma, potranno eventualmente proporre opposizione ai sensi dell'art. 48 comma 4.
Viene quindi previsto un sub procedimento nel quale i soggetti che non sono ricompresi negli accordi di cui si chiede l'omologazione (e pertanto non vi hanno preso parte) vengono coinvolti ai fine di provocare una loro interlocuzione circa la richiesta di estensione nei loro confronti.
La finalità di tale procedimento è chiaramente quella di consentire ai soggetti non coinvolti nella redazione dell'accordo di esternare la loro posizione, così che possa essere valutata dal Tribunale nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Questa forma di estensione del contraddittorio fa sì che soggetti originariamente estranei all'accordo possano divenire parti del procedimento di omologa. Questo avviene nel momento in cui questi presentino la loro eventuale opposizione, imponendo al Tribunale di prendere posizione sul suo contenuto.
La notifica da parte del creditore, infatti, non implica di per sé l'assunzione della qualifica di parte del procedimento, essendo finalizzata esclusivamente a consentire loro di valutare l'opportunità di proporre l'opposizione, in mancanza della quale tali soggetti rimangono terzi, per quanto destinatari degli effetti del provvedimento che verrà adottato.
La conferma di tale assunto può essere desunta da argomenti di tipo sistematico.
Il subprocedimento, infatti, viene mutuato dalla disciplina del concordato preventivo, che deriva a sua volta da quella prevista dalla previgente legge pagina 11 di 18 fallimentare all'art. 180, ove pure era disciplinata l'opposizione alla domanda di omologa.
Sotto la vigenza di tale normativa la giurisprudenza era univoca nel ritenere che il creditore dissenziente, laddove non avesse proposto opposizione, non fosse parte del giudizio di omologa (cfr. Cass. n. 3954 del 2016, in motiv.; Cass. n. 2886 del
2007).
La Corte di Cassazione ha poi avuto modo di precisare che “In tema di concordato preventivo, il creditore che non ha proposto opposizione nell'ambito del giudizio ex art. 180 l.fall. non è legittimato ad impugnare, quale terzo, il decreto di omologazione, poiché il suo interesse a vedere respinta la proposta di concordato
è sorto solo successivamente all'instaurazione del suddetto procedimento e può essere tutelato mediante ricorso ai diversi rimedi previsti dall'art. 186 l.fall.” (Sez.
1, Ordinanza n. 16932 del 19/06/2024).
Tali principi, quindi, possono essere estesi anche alla materia dell'accordo di ristrutturazione esteso, alla luce dell'omogeneità sostanziale della disciplina, dovendosi anche in questo caso ritenere che il creditore non ricompreso, laddove non presenti opposizione, non possa essere considerato parte del procedimento.
Ne deriva che anche nella materia in esame la parte che non abbia previamente partecipato al procedimento di omologa per non aver proposto tempestiva opposizione sia carente di legittimazione ad impugnare il provvedimento poi reso dal Tribunale ai sensi dell'art. 51 CCII.
Non è condivisibile l'assunto per cui il creditore sarebbe parte del procedimento per il solo fatto che i provvedimenti adottati sono destinati ad avere effetti anche nei suoi confronti.
Ciò che fa assumere la veste di parte di un procedimento, infatti, è l'essere stati nello stesso evocati al fine di estendere il contraddittorio, venendo quindi messi in condizione di partecipare al procedimento, a prescindere dal fatto che ci si avvalga o meno di tale possibilità.
pagina 12 di 18 La Corte di Cassazione, impegnata a risolvere una fattispecie sostanzialmente assimilabile, ha infatti evidenziato: «costituisce, del resto, acquisizione pacifica nella giurisprudenza di legittimità che la qualità di legittimato all'impugnazione
(appello o ricorso per cassazione) si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori (Cass. n. 3745 del 1978; Cass. n. 4025 del
1984) e che è, dunque, inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass. n. 32248 del
2021, in motiv., la quale rinvia a Cass. S.U. n. 15145 del 2001, Cass. n. 520 del
2012,
Cass. n. 13954 del 2006 e Cass. n. 4063 del 1995).
3.10. Tali principi, seppur elaborati con specifico riferimento al procedimento di cognizione ordinaria, sono certamente utilizzabili anche in relazione a quello camerale, nel quale “ […] così come nel giudizio contenzioso ordinario, la qualità di parte e quindi di soggetto legittimato al reclamo ex art. 739 c.p.c., si determina, nei gradi del procedimento successivi al primo, esclusivamente per relationem, rispetto alla qualità di parte formalmente assunta in primo grado, mentre coloro che sono stati indebitamente estranei al procedimento possono denunciare in sede contenziosa ordinaria, la nullità del provvedimento camerale emesso inter alios” (Cass n. 5877 del 1991; conf., Cass. n. 7119 del 1996)»
(Cass. n. 5157/2025 del 27/02/2025, che ha escluso la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto che ha pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore sovraindebitato previsto dalla l. n. 3/2012 per i creditori che non abbiano partecipato alla fase precedente).
Per le medesime ragioni, quindi, deve ritenersi che il creditore escluso acquisisca la veste di parte solo nel caso in cui intervenga nel procedimento di omologa dell'accordo attraverso la proposizione dell'opposizione.
Solo in tal caso, quindi, questo sarà legittimato a proporre reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII. pagina 13 di 18 Del resto, non è sostenibile la tesi per cui il creditore escluso sarebbe privo di tutela di fronte al provvedimento di estensione nei suoi confronti dell'accordo di ristrutturazione. L'ordinamento, infatti, prevede uno specifico mezzo di tutela, che
è costituito dall'opposizione e, qualora i motivi di opposizione non vengano accolti, dal reclamo.
Nel caso non sia proposta tempestiva opposizione, quindi, il consolidarsi degli effetti dell'accordo nei confronti del creditore escluso è da imputare alla sua sostanziale acquiescenza, per cui non è possibile recuperare in sede di reclamo il mezzo di impugnazione non esercitato nei termini concessi.
E' quindi fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo sollevata da . Controparte_1
3. Ad abundantiam si evidenzia che il reclamo comunque è infondato nel merito.
3.1. Sotto un primo profilo il denuncia la violazione del Parte_1 principio della par condicio creditorum e l'errata esclusione del credito dell'Erario dalla categoria nella quale è inserito quello del reclamante.
Ci si duole in particolare del fatto che il credito dell' venga Controparte_3 soddisfatto in misura integrale, mentre quello del Comune, nonostante la pari natura pubblicistica, viene assimilato a quello degli altri creditori con privilegio degradato a chirografo.
A tale riguardo però non può che sottolinearsi che il differente trattamento del credito dell' discende dal fatto che ad esso, a differenza di Controparte_3 quello del Comune, si applica il disposto dell'art. 63 CCII.
Tale norma, infatti, prevede una disciplina specifica per il pagamento dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli
57, 60 e 61.
Tale normativa speciale impedisce che il credito dell' sia Controparte_3 oggetto di un accordo di ristrutturazione analogo a quello raggiunto con gli altri pagina 14 di 18 creditori, dovendo essere soddisfatto nei limiti e con le modalità previste dalla transazione su crediti tributari prevista dall'art. 63 CCII.
L'accesso a tale istituto è invece precluso al che pertanto non potrà che Pt_1 avere un trattamento assimilato agli altri creditori.
Non è pertanto possibile sostenere che il e l' Parte_1 CP_3
appartengano ad una medesima categoria di creditori, visto che la
[...] comune natura pubblicistica non assume rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli accordi di ristrutturazione, avendo il legislatore previsto una normativa speciale esclusivamente per le agenzie fiscali, e non per ogni credito di carattere tributario.
Non è pertanto censurabile l'accordo di ristrutturazione nella parte in cui non prevede l'estensione degli effetti anche all' , e ciò a Controparte_3 prescindere dalle perplessità in merito all'ammissibilità di una richiesta di estensione proveniente da un altro creditore.
3.2. Sotto un secondo profilo la parte reclamante denuncia l'errata inclusione del credito del nella c.d. prima categoria. Parte_1
In particolare, si contesta che sia stato ricompreso il credito del in una Pt_1 amplissima platea di creditori, molto eterogenei tra loro, quantomeno sul piano della natura del credito e delle cause legittime di prelazione. La natura pubblicistica del credito, infatti, avrebbe comportato la necessità di prevedere una categoria autonoma, differenziata rispetto a quella dei creditori privati.
A tale riguardo occorre premettere che la formazione delle categorie non implica necessariamente l'assoluta omogeneità dei crediti destinati ad esservi inclusi.
A tale riguardo non possono non essere richiamati i principi giurisprudenziali espressi con riferimento alla formazione delle classi nel concordato preventivo, alla luce della chiara omogeneità degli istituti, venendo fatto riferimento ai medesimi concetti di posizione giuridica e interessi economici omogenei richiamati dal primo comma dell'art. 61 CCII.
pagina 15 di 18 In forza di tali principi, deve ritenersi sufficiente per la formazione delle categorie la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 9378 del 16/04/2018).
Nel caso in esame non può trascurarsi in sede di esame delle modalità di formazione delle categorie un dato di assoluto rilievo, ovvero l'esistenza di un creditore munito di ipoteca di primo grado, il cui credito è da solo ampiamente superiore alle risorse a disposizione della società.
In un'ipotesi liquidatoria pura, infatti, l'unico creditore che verrebbe soddisfatto, peraltro parzialmente, sarebbe quello ipotecario.
In un tale contesto, quindi, tutti gli altri creditori risultano accomunati da una medesima sorte, ovvero quella di vedere degradati i loro privilegi di rango inferiore e di rimanere interamente insoddisfatti.
La posizione del non è affatto difforme rispetto a quella degli Parte_1 altri creditori che si trovano in tale condizione. Il suo credito, infatti, nonostante la natura pubblicistica ed il privilegio, sarebbe destinato ad una totale insoddisfazione nel caso di liquidazione della società in forma individuale o concorsuale.
Ciò che prevede il piano, quindi, è esclusivamente la possibilità di onorare, per quanto in misura estremamente ridotta, tali debiti mediante il ricorso a finanza esterna.
In un tale contesto, risulta senz'altro razionale l'inserimento del Parte_1 nella categoria dei creditori destinati a non essere altrimenti soddisfatti, visto che le condizioni finanziarie oggettive della debitrice non consentono di prevedere termini differenti di soddisfazione per nessun creditore, neppure di natura pubblica.
L'omogeneità della interessi economici, in altri termini, risulta assolutamente preponderante nel caso di specie rispetto a quella di posizione giuridica, visto che pagina 16 di 18 tutti i crediti diversi da quelli del creditore ipotecario vengono nella sostanza degradati a chirografari, con possibilità di soddisfazione nei limiti delle risorse estremamente contenute che la società ha a propria disposizione, e che non siano gli immobili ipotecari e la finanza esterna, il cui apporto è subordinato all'omologa degli accordi di ristrutturazione.
Anche sotto questo profilo, pertanto, la decisione del Tribunale di Lucca risulta assolutamente condivisibile.
4. Il reclamo deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali devono essere poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia, con media difficoltà, ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria, avuto riguardo ai parametri medi.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia da parte del reclamante.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. chiesta dalla reclamata, non potendosi affermare che la reclamante abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave. Pur in assenza di una indicazione espressa nella disposizione, deve infatti ritenersi che la condanna prevista dal terzo comma presupponga comunque la sussistenza dei presupposti indicati nel primo comma del medesimo articolo, non essendo ammissibile un potere sanzionatorio del giudice che non sia vincolato al rispetto di criteri predeterminati.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 117/2024 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
30.11.2024, così provvede:
pagina 17 di 18 1. dichiara inammissibile il reclamo;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a Parte_1 rifondere a in liquidazione le spese di costituzione nel Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.496 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dichiara che sussistono in capo al i presupposti per il Parte_1 pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 4.3.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel reclamo iscritto al n. r.g. 26/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNINI ALESSANDRO,
RELCAMANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AURILI MARIA LUISA,
RECLAMATA avverso la sentenza n. 117/2024 emessa dal Tribunale di Lucca pubblicata il 30.11.2024.
CONCLUSIONI
In data 4.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte Reclamante:
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e pagina 1 di 18 deduzione,
1) revocare/riformare/dichiarare nulla la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 29 novembre 2024 e pubblicata in data 30 novembre 2024, non notificata, per i motivi indicati in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia, e per l'effetto
2) respingere la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui al ricorso iscritto al n. 76-1/2024 P.U. proposta ai sensi degli artt. 48 e 57 CCII da
. Controparte_1
3) in ogni caso, con condanna di alla rifusione Controparte_1 integrale delle spese di lite, CN le successive occorrende”.
Per la parte reclamata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze
- in via pregiudiziale rigettare il reclamo dichiarando il difetto di legittimazione attiva del Parte_1
- in via sempre pregiudiziale, rigettare il reclamo per intervenuta decadenza del
della facoltà di proporre reclamo Parte_1
- Nel merito, accertati i presupposti di cui all'art. 48, 57 e 61 CCII rigettare integralmente l'opposto gravame in quanto infondato in diritto per tutti i motivi su esposti confermando la sentenza impugnata;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse confermata l'estensione, si chiede Ecc.ma Corte di Appello di voler omologare in ogni caso gli Accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati da ai sensi e per Controparte_1 gli effetti dell'art. 57 CCII avendo la stessa dimostrato, oltre alla sussistenza di tutti i requisiti richiesta dalla suddetta norma anche la capacità a provvedere al pagamento integrale dei creditori non aderenti.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e condanna per lite temeraria del Parte_1
ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c.”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato il 2.5.2024 la società Controparte_1 ha chiesto al Tribunale di Lucca:
[...]
(a) di omologare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati con alcuni creditori;
(b) di estendere l'efficacia dei predetti accordi di ristrutturazione dei debiti, alle pagina 2 di 18 condizioni previste dal piano, ai creditori non aderenti.
L'istante ha evidenziato:
- di essere stata costituita nell'anno 2003 per realizzare un complesso intervento immobiliare di riqualificazione dell'area dello “ex Ospedale” del Comune di , Pt_1
a seguito del quale sono state realizzate oltre cento unità immobiliari di tipo residenziale e commerciale con relative pertinenze.
- che l'intervento è stato finanziato attraverso un mutuo fondiario dell'importo di euro 13.000.000,00, concesso dall'allora Controparte_2
Parte (oggi );
- che, dopo una prima fase nella quale era riuscita a collocare sul mercato parte delle unità immobiliari a prezzi che avevano reso possibile il rispetto delle proprie obbligazioni, si è determinata una grave crisi finanziaria dovuta ad una prolungata stagnazione del mercato immobiliare, che ha portato nell'anno 2010 alla messa in liquidazione della società;
- di aver tentato una soluzione concorsuale della crisi, presentando in data 10 gennaio 2013 presso il Tribunale di NO (all'epoca competente in ragione del luogo in cui era posta la sede legale) domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco ex art. 161 co.6 l.fall., poi dichiarata improcedibile;
- che il residuo compendio immobiliare (una cinquantina di unità immobiliari) è stato fatto oggetto di un'azione esecutiva ad iniziativa della società Ad Advisory
SpA, resasi cessionaria del credito fondiario.
Il piano prevede in sintesi:
(a) il riconoscimento a favore del creditore ipotecario di primo grado di un importo massimo di 2.755.000 euro (a fronte di un credito di euro 7.949.109) tramite il versamento di un importo pari al 90% del corrispettivo di ogni singola vendita che sarà compiuta, con degrado dell'eccedenza in chirografo e pagamento della stessa in misura del 5%;
(b) il pagamento dei creditori diversi da quello ipotecario di primo grado, privi di pagina 3 di 18 copertura finanziaria e quindi destinati a non essere soddisfatti in caso di liquidazione forzata dei beni immobili, nella misura percentuale del 5%;
(c) il pagamento dei creditori selezionati con i quali è stato sottoscritto un accordo a saldo e stralcio della posizione debitoria in termini specifici, o con percentuali di soddisfo inferiori al 5% o con la definizione ad hoc del rapporto contrattuale pendente;
(d) il pagamento integrale di Erario Riscossione), Controparte_3 seppur previa adozione del procedimento agevolativo ordinario della rottamazione dei ruoli (rottamazione quater), (munito di un privilegio Controparte_4 immobiliare speciale antergato) e Camera di Commercio (per un importo di modestissima entità).
Inoltre, il piano prevede lo stanziamento di risorse anche per far fronte a fondi di salvaguardia degli equilibri finanziari (fondi rischi) e per talune categorie di spese.
Le somme destinate al pagamento dei creditori diversi da quello ipotecario sarebbero attinte dal versamento di nuova finanza (per euro 800.840) apportata dalla società LA E1 SR (destinata ad entrare nella compagine societaria) e da un credito IVA.
Il piano prevede due categorie di creditori:
(a) prima categoria: i creditori muniti originariamente di cause di prelazione degradati a chirografo;
(b) seconda categoria: i creditori chirografari ab origine.
Nelle more della procedura la debitrice ha depositato ulteriori accordi con i creditori in un primo tempo non aderenti, rimanendo, in sostanza, l'unico creditore estraneo il , al quale è stato chiesto di estendere gli Parte_1 effetti dell'accordo ex art.61 CCII.
Il Tribunale ha chiesto in due occasioni chiarimenti in merito: (a) al valore di liquidazione, in ragione delle possibili azioni risarcitorie proponibili nei confronti dei liquidatori che avevano ritardato iniziative per superare la crisi di impresa, già manifestatasi nell'anno 2010; (b) alla continuità aziendale, in presenza di impresa pagina 4 di 18 in liquidazione da oltre dieci anni, e ciò al fine di meglio apprezzare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.61 CCII;
c) alla stima del compendio immobiliare.
Nelle more del procedimento, poi, con sentenza del 23.10.2024, la Corte di
Giustizia Tributaria di NO ha accolto l'impugnazione che riguardava parte del credito del che per tale motivo si è ridotto ed euro Parte_1
119.919,35.
La ricorrente, quindi, ha concluso chiedendo, in tesi, di omologare ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 CCII gli accordi di ristrutturazione dei debiti da essa stipulati con i propri creditori, nonché, accertata la sussistenza di tutti i presupposti previsti all'art. 61, di estendere l'efficacia dei predetti accordi, alle condizioni previste dal piano, all'unico creditore rimasto estraneo, ovvero il Parte_1
. In via subordinata, ha chiesto di omologare in ogni caso gli
[...] CP_1 accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 CCII, dichiarando di essere in ogni caso in grado di pagare il creditore estraneo entro
120 giorni dall'omologazione
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 117/2024 pubblicata il 29.11.2024 il Tribunale di Lucca ha così statuito:
“- omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti meglio individuati in motivazione;
- estende al (creditore estraneo) l'efficacia degli accordi Parte_1 conclusi con i creditori appartenenti alla prima categoria (prelazionari ab origine degradati a chirografo), accordi che prevedono, in sintesi, il pagamento del 5% del valore nominale del credito entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione”.
Nello specifico, il collegio, valutata la ritualità della domanda di omologazione e la completezza dell'attestazione del professionista designato, ha ritenuto accoglibile la domanda, in quanto:
“(a) risulta che tutti i creditori appartenenti alla categoria de qua (prima categoria pagina 5 di 18 indicata nel piano, creditori prelazionari ab origine degradati a chirografi) sono stati informati dell'avviso delle trattative e sono stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede (v. doc.9), ricevendo le informazioni previste dall'art.61, co.2, lett.a); tutti i creditori, fatta eccezione per il Comune di , Pt_1 hanno concluso l'accordo di ristrutturazione prevedente il pagamento a stralcio del 5% del credito entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
(b) in ordine alla natura dell'accordo e del piano (liquidatorio o in continuità aziendale) le precisazioni rese e la documentazione prodotta a seguito del decreto del tribunale in data 14-6-2024 consentono di ritenere che l'operazione in esame non configuri un escamotage per accedere alla fattispecie disciplinata dall'art.61
CCII, ma dia luogo ad una vera ripresa dell'attività aziendale, attraverso
l'ingresso di un nuovo socio/investitore nella compagine sociale, la revoca dello stato di liquidazione con la ripresa dell'attività commerciale di vendita degli immobili, previa riqualificazione degli stessi, dato il lungo tempo trascorso dall'iniziale riqualificazione edilizia, il tutto attraverso una adeguata campagna di markenting (v. doc.42-54 allegati alla nota del 31.8.2024); pertanto, ricorre nel caso in esame la fattispecie della continuità aziendale diretta;
(c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria de qua rappresentano oltre il 95% di tutti i creditori appartenenti alla categoria;
la categoria è correttamente formata tenendo conto della omogeneità di posizione giuridica e interessi economici (i.e., creditori prelazionari ab origine degradati a chirografi, del tutto incapienti in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale);
(d) il creditore estraneo (Comune di ), cui viene richiesto di estendere gli Pt_1 effetti degli accordi raggiunti con gli altri creditori appartenenti alla medesima categoria, è soddisfatto in misura superiore rispetto a quanto riceverebbe in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione. pagina 6 di 18 Nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale gli asset rilevanti sarebbero costituiti, da un lato, dal medesimo compendio immobiliare che sarà venduto a valori di mercato a seguito della continuità aziendale (e il cui valore di liquidazione, v. perizia di stima redatta nel pendente procedimento di esecuzione immobiliare promosso dal creditore fondiario dinanzi al tribunale di NO, è di molto inferiore (circa il 60% in percentuale) al residuo credito di tale creditore) e, per altro verso, dal possibile credito risarcitorio vantabile nei confronti dei liquidatori.
A costoro potrebbe essere, in ipotesi, imputato di avere ritardato l'apertura della procedura di risoluzione della crisi d'impresa e, quindi, di avere determinato un danno alla società da una non tempestiva liquidazione del compendio immobiliare.
Quest'ultimo potrebbe essersi svalutato nel tempo, cioè valere meno oggi (alla data di deposito della domanda di omologazione) rispetto agli anni 2010, 2011,
2012, anni nei quali, in ipotesi, il valore di liquidazione dei beni poteva essere tale da consentire il pagamento del creditore ipotecario e consentire, con l'eccedenza, un pagamento, anche solo parziale, degli altri crediti.
A seguito dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti dal tribunale (v. docc.56-58 depositati con la nota autorizzata del 31-10-2024), si può sul punto evidenziare che l'acquisita perizia di stima immobiliare riferita agli anni 2010/2011 e
l'integrazione dell'attestazione evidenziano che se anche si fosse proceduto ad una tempestiva liquidazione dei beni nel momento iniziale di insorgenza della crisi
(anche in ipotesi, mediante accesso ad una procedura di fallimento), i valori del compendio immobiliare già a quella data erano tali da garantire un soddisfacimento soltanto parziale del creditore ipotecario. Per cui se un danno è sussistente (per il minor valore oggi del residuo compendio immobiliare rispetto all'epoca d'insorgenza della crisi), questo è relativo al solo creditore ipotecario con il quale è stato raggiunto l'accordo senior in atti e non anche agli altri creditori che sarebbero stati in ogni caso incapienti.
In sintesi, in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale il Pt_1 pagina 7 di 18 di resterebbe totalmente incapiente, mentre con l'estensione degli accordi Pt_1 di ristrutturazione, grazie all'apporto di finanza esterna ad opera del terzo investitore, percepirà il 5% del proprio credito.
(e) La debitrice ha notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti ad essa allegati al (v. documenti allegati sub 36)”. Parte_1
Il reclamo
Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo il per i Parte_1 seguenti motivi:
1) Violazione del principio della par condicio creditorum ed errata esclusione del credito dell'Erario nella categoria del credito del;
Parte_1
2) Errata inclusione del credito del nella c.d. prima categoria Parte_1
– assenza di motivazione o motivazione meramente apparente.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dal reclamante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1
ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del reclamo per la
[...] carenza di legittimazione attiva del Comune nonché per la sua tardività. Nel merito la reclamata ha comunque insistito per il rigetto dell'impugnazione, ovvero, in via subordinata, per l'accoglimento della domanda gradata proposta al
Tribunale e da questo assorbita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del reclamo per tardiva presentazione è infondata.
La sentenza impugnata è stata iscritta nel registro delle imprese in data
3.12.2024, per cui il termine per proporre reclamo per il Comune, che non era destinatario della comunicazione di avvenuto deposito, scadeva il 2 gennaio 2025.
pagina 8 di 18 Il reclamo è stato depositato una prima volta in data 29.12.2024, come documenta il , che ha prodotto le prime tre pec ricevute. Risulta Parte_1 però che il 2.1.2025 è perveniva alla reclamante la quarta pec, relativa ai controlli manuali effettuati dalla Cancelleria della Corte di Appello, con la quale è stato comunicato il rigetto del deposito per errata indicazione, nella busta, della sezione competente della Corte d'Appello (Volontaria Giurisdizione anziché Contenzioso civile).
Il deposito è stato poi rinnovato l'8.1.2025.
La parte reclamata evidenzia che nel momento in cui la Cancelleria ha comunicato il rifiuto del primo deposito la controparte era ancora in termini per un tempestivo deposito, per cui il mancato rispetto del termine sarebbe ad essa imputabile.
Tale assunto non è condivisibile.
Non può trascurarsi, infatti, che nel caso in esame un deposito tempestivo è stato effettuato dalla parte, sebbene in un registro errato. Tale errore, però, non ha dato luogo ad alcuna nullità, né conseguentemente irricevibilità dell'atto. Il rifiuto della Cancelleria è stato imposto esclusivamente da una rigidità del sistema informatico, che non consente di trasferire il deposito nel registro corretto, come sarebbe avvenuto nel caso di un deposito cartaceo.
In presenza di un atto concretamente pervenuto nella disponibilità della cancelleria, per quanto tramite un deposito irregolare, quindi, non si può prescindere dalla sua valutazione al fine di verificare la tempestività del reclamo.
Del resto, come evidenzia anche la parte reclamante, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie analoga, escludendo che il deposito fosse intempestivo («il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta pagina 9 di 18 elettronica certificata del Ministero della Giustizia (Cass. 12 maggio 2022, n.
15243, relativa a fattispecie di iscrizione di un ricorso in opposizione allo stato passivo fallimentare nel registro di volontaria giurisdizione);
3.1. nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato nel termine semestrale (scadente il 3 settembre 2018), ai sensi dell'art. 327 c.p.c., con iscrizione telematica recante l'erronea indicazione di registro “contenzioso”, anziché di registro “lavoro” , trattandosi di materia di lavoro (con generazione delle prime tre PEC, ricevute dall'appellante, di esito positivo nella stessa data e di una quarta, il giorno successivo 4 settembre 2018, di comunicazione del rifiuto del deposito per tale ragione), comunque pervenuto a conoscenza dell'ufficio di cancelleria, integrante una mera irregolarità rimediabile dallo stesso»; Cass. Sez.
6 n. 31371/2022, in motivazione)
Né si può sostenere che vi fosse un onere della parte, una volta ricevuto il rifiuto della cancelleria, di depositare nuovamente l'atto prima del maturare della preclusione, visto che ai fini del rispetto del termine di impugnazione era già sufficiente il primo deposito.
2. L'eccezione di inammissibilità del reclamo per difetto di legittimazione attiva
è invece fondata.
Evidenzia che l'art. 51 CCII legittima alla proposizione del reclamo CP_1 esclusivamente le “parti”, essendo consentito il ricorso allo strumento da parte di qualunque interessato esclusivamente per la sentenza che apre la liquidazione giudiziale.
Nel caso in esame il non avrebbe assunto la qualifica di parte Parte_1 del procedimento per non aver proposto l'opposizione prevista dall'art. 48 CCII.
A tale eccezione controbatte il affermando che per parte del Parte_1 procedimento deve intendersi qualunque soggetto che sia destinatario degli effetti del provvedimento adottato.
pagina 10 di 18 Al fine di verificare chi possa essere considerato “parte”, in quanto tale legittimato a proporre reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, è opportuno esaminare la struttura e finalità del procedimento previsto dall'art. 61 CCII.
Tale disposizione prevede una particolare forma di accordo di ristrutturazione, destinato a produrre i suoi affetti anche nei confronti dei creditori che ne siano rimasti estranei, sia pure in particolari condizioni.
Proprio per la natura peculiare dell'istituto, che deroga espressamente agli articoli
1372 e 1411 del codice civile, viene previsto che l'accordo di ristrutturazione venga notificato ai creditori non aderenti, i quali, a norma del terzo comma, potranno eventualmente proporre opposizione ai sensi dell'art. 48 comma 4.
Viene quindi previsto un sub procedimento nel quale i soggetti che non sono ricompresi negli accordi di cui si chiede l'omologazione (e pertanto non vi hanno preso parte) vengono coinvolti ai fine di provocare una loro interlocuzione circa la richiesta di estensione nei loro confronti.
La finalità di tale procedimento è chiaramente quella di consentire ai soggetti non coinvolti nella redazione dell'accordo di esternare la loro posizione, così che possa essere valutata dal Tribunale nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Questa forma di estensione del contraddittorio fa sì che soggetti originariamente estranei all'accordo possano divenire parti del procedimento di omologa. Questo avviene nel momento in cui questi presentino la loro eventuale opposizione, imponendo al Tribunale di prendere posizione sul suo contenuto.
La notifica da parte del creditore, infatti, non implica di per sé l'assunzione della qualifica di parte del procedimento, essendo finalizzata esclusivamente a consentire loro di valutare l'opportunità di proporre l'opposizione, in mancanza della quale tali soggetti rimangono terzi, per quanto destinatari degli effetti del provvedimento che verrà adottato.
La conferma di tale assunto può essere desunta da argomenti di tipo sistematico.
Il subprocedimento, infatti, viene mutuato dalla disciplina del concordato preventivo, che deriva a sua volta da quella prevista dalla previgente legge pagina 11 di 18 fallimentare all'art. 180, ove pure era disciplinata l'opposizione alla domanda di omologa.
Sotto la vigenza di tale normativa la giurisprudenza era univoca nel ritenere che il creditore dissenziente, laddove non avesse proposto opposizione, non fosse parte del giudizio di omologa (cfr. Cass. n. 3954 del 2016, in motiv.; Cass. n. 2886 del
2007).
La Corte di Cassazione ha poi avuto modo di precisare che “In tema di concordato preventivo, il creditore che non ha proposto opposizione nell'ambito del giudizio ex art. 180 l.fall. non è legittimato ad impugnare, quale terzo, il decreto di omologazione, poiché il suo interesse a vedere respinta la proposta di concordato
è sorto solo successivamente all'instaurazione del suddetto procedimento e può essere tutelato mediante ricorso ai diversi rimedi previsti dall'art. 186 l.fall.” (Sez.
1, Ordinanza n. 16932 del 19/06/2024).
Tali principi, quindi, possono essere estesi anche alla materia dell'accordo di ristrutturazione esteso, alla luce dell'omogeneità sostanziale della disciplina, dovendosi anche in questo caso ritenere che il creditore non ricompreso, laddove non presenti opposizione, non possa essere considerato parte del procedimento.
Ne deriva che anche nella materia in esame la parte che non abbia previamente partecipato al procedimento di omologa per non aver proposto tempestiva opposizione sia carente di legittimazione ad impugnare il provvedimento poi reso dal Tribunale ai sensi dell'art. 51 CCII.
Non è condivisibile l'assunto per cui il creditore sarebbe parte del procedimento per il solo fatto che i provvedimenti adottati sono destinati ad avere effetti anche nei suoi confronti.
Ciò che fa assumere la veste di parte di un procedimento, infatti, è l'essere stati nello stesso evocati al fine di estendere il contraddittorio, venendo quindi messi in condizione di partecipare al procedimento, a prescindere dal fatto che ci si avvalga o meno di tale possibilità.
pagina 12 di 18 La Corte di Cassazione, impegnata a risolvere una fattispecie sostanzialmente assimilabile, ha infatti evidenziato: «costituisce, del resto, acquisizione pacifica nella giurisprudenza di legittimità che la qualità di legittimato all'impugnazione
(appello o ricorso per cassazione) si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori (Cass. n. 3745 del 1978; Cass. n. 4025 del
1984) e che è, dunque, inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass. n. 32248 del
2021, in motiv., la quale rinvia a Cass. S.U. n. 15145 del 2001, Cass. n. 520 del
2012,
Cass. n. 13954 del 2006 e Cass. n. 4063 del 1995).
3.10. Tali principi, seppur elaborati con specifico riferimento al procedimento di cognizione ordinaria, sono certamente utilizzabili anche in relazione a quello camerale, nel quale “ […] così come nel giudizio contenzioso ordinario, la qualità di parte e quindi di soggetto legittimato al reclamo ex art. 739 c.p.c., si determina, nei gradi del procedimento successivi al primo, esclusivamente per relationem, rispetto alla qualità di parte formalmente assunta in primo grado, mentre coloro che sono stati indebitamente estranei al procedimento possono denunciare in sede contenziosa ordinaria, la nullità del provvedimento camerale emesso inter alios” (Cass n. 5877 del 1991; conf., Cass. n. 7119 del 1996)»
(Cass. n. 5157/2025 del 27/02/2025, che ha escluso la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto che ha pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore sovraindebitato previsto dalla l. n. 3/2012 per i creditori che non abbiano partecipato alla fase precedente).
Per le medesime ragioni, quindi, deve ritenersi che il creditore escluso acquisisca la veste di parte solo nel caso in cui intervenga nel procedimento di omologa dell'accordo attraverso la proposizione dell'opposizione.
Solo in tal caso, quindi, questo sarà legittimato a proporre reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII. pagina 13 di 18 Del resto, non è sostenibile la tesi per cui il creditore escluso sarebbe privo di tutela di fronte al provvedimento di estensione nei suoi confronti dell'accordo di ristrutturazione. L'ordinamento, infatti, prevede uno specifico mezzo di tutela, che
è costituito dall'opposizione e, qualora i motivi di opposizione non vengano accolti, dal reclamo.
Nel caso non sia proposta tempestiva opposizione, quindi, il consolidarsi degli effetti dell'accordo nei confronti del creditore escluso è da imputare alla sua sostanziale acquiescenza, per cui non è possibile recuperare in sede di reclamo il mezzo di impugnazione non esercitato nei termini concessi.
E' quindi fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo sollevata da . Controparte_1
3. Ad abundantiam si evidenzia che il reclamo comunque è infondato nel merito.
3.1. Sotto un primo profilo il denuncia la violazione del Parte_1 principio della par condicio creditorum e l'errata esclusione del credito dell'Erario dalla categoria nella quale è inserito quello del reclamante.
Ci si duole in particolare del fatto che il credito dell' venga Controparte_3 soddisfatto in misura integrale, mentre quello del Comune, nonostante la pari natura pubblicistica, viene assimilato a quello degli altri creditori con privilegio degradato a chirografo.
A tale riguardo però non può che sottolinearsi che il differente trattamento del credito dell' discende dal fatto che ad esso, a differenza di Controparte_3 quello del Comune, si applica il disposto dell'art. 63 CCII.
Tale norma, infatti, prevede una disciplina specifica per il pagamento dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli
57, 60 e 61.
Tale normativa speciale impedisce che il credito dell' sia Controparte_3 oggetto di un accordo di ristrutturazione analogo a quello raggiunto con gli altri pagina 14 di 18 creditori, dovendo essere soddisfatto nei limiti e con le modalità previste dalla transazione su crediti tributari prevista dall'art. 63 CCII.
L'accesso a tale istituto è invece precluso al che pertanto non potrà che Pt_1 avere un trattamento assimilato agli altri creditori.
Non è pertanto possibile sostenere che il e l' Parte_1 CP_3
appartengano ad una medesima categoria di creditori, visto che la
[...] comune natura pubblicistica non assume rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli accordi di ristrutturazione, avendo il legislatore previsto una normativa speciale esclusivamente per le agenzie fiscali, e non per ogni credito di carattere tributario.
Non è pertanto censurabile l'accordo di ristrutturazione nella parte in cui non prevede l'estensione degli effetti anche all' , e ciò a Controparte_3 prescindere dalle perplessità in merito all'ammissibilità di una richiesta di estensione proveniente da un altro creditore.
3.2. Sotto un secondo profilo la parte reclamante denuncia l'errata inclusione del credito del nella c.d. prima categoria. Parte_1
In particolare, si contesta che sia stato ricompreso il credito del in una Pt_1 amplissima platea di creditori, molto eterogenei tra loro, quantomeno sul piano della natura del credito e delle cause legittime di prelazione. La natura pubblicistica del credito, infatti, avrebbe comportato la necessità di prevedere una categoria autonoma, differenziata rispetto a quella dei creditori privati.
A tale riguardo occorre premettere che la formazione delle categorie non implica necessariamente l'assoluta omogeneità dei crediti destinati ad esservi inclusi.
A tale riguardo non possono non essere richiamati i principi giurisprudenziali espressi con riferimento alla formazione delle classi nel concordato preventivo, alla luce della chiara omogeneità degli istituti, venendo fatto riferimento ai medesimi concetti di posizione giuridica e interessi economici omogenei richiamati dal primo comma dell'art. 61 CCII.
pagina 15 di 18 In forza di tali principi, deve ritenersi sufficiente per la formazione delle categorie la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 9378 del 16/04/2018).
Nel caso in esame non può trascurarsi in sede di esame delle modalità di formazione delle categorie un dato di assoluto rilievo, ovvero l'esistenza di un creditore munito di ipoteca di primo grado, il cui credito è da solo ampiamente superiore alle risorse a disposizione della società.
In un'ipotesi liquidatoria pura, infatti, l'unico creditore che verrebbe soddisfatto, peraltro parzialmente, sarebbe quello ipotecario.
In un tale contesto, quindi, tutti gli altri creditori risultano accomunati da una medesima sorte, ovvero quella di vedere degradati i loro privilegi di rango inferiore e di rimanere interamente insoddisfatti.
La posizione del non è affatto difforme rispetto a quella degli Parte_1 altri creditori che si trovano in tale condizione. Il suo credito, infatti, nonostante la natura pubblicistica ed il privilegio, sarebbe destinato ad una totale insoddisfazione nel caso di liquidazione della società in forma individuale o concorsuale.
Ciò che prevede il piano, quindi, è esclusivamente la possibilità di onorare, per quanto in misura estremamente ridotta, tali debiti mediante il ricorso a finanza esterna.
In un tale contesto, risulta senz'altro razionale l'inserimento del Parte_1 nella categoria dei creditori destinati a non essere altrimenti soddisfatti, visto che le condizioni finanziarie oggettive della debitrice non consentono di prevedere termini differenti di soddisfazione per nessun creditore, neppure di natura pubblica.
L'omogeneità della interessi economici, in altri termini, risulta assolutamente preponderante nel caso di specie rispetto a quella di posizione giuridica, visto che pagina 16 di 18 tutti i crediti diversi da quelli del creditore ipotecario vengono nella sostanza degradati a chirografari, con possibilità di soddisfazione nei limiti delle risorse estremamente contenute che la società ha a propria disposizione, e che non siano gli immobili ipotecari e la finanza esterna, il cui apporto è subordinato all'omologa degli accordi di ristrutturazione.
Anche sotto questo profilo, pertanto, la decisione del Tribunale di Lucca risulta assolutamente condivisibile.
4. Il reclamo deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali devono essere poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia, con media difficoltà, ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria, avuto riguardo ai parametri medi.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia da parte del reclamante.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. chiesta dalla reclamata, non potendosi affermare che la reclamante abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave. Pur in assenza di una indicazione espressa nella disposizione, deve infatti ritenersi che la condanna prevista dal terzo comma presupponga comunque la sussistenza dei presupposti indicati nel primo comma del medesimo articolo, non essendo ammissibile un potere sanzionatorio del giudice che non sia vincolato al rispetto di criteri predeterminati.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 117/2024 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
30.11.2024, così provvede:
pagina 17 di 18 1. dichiara inammissibile il reclamo;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a Parte_1 rifondere a in liquidazione le spese di costituzione nel Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.496 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dichiara che sussistono in capo al i presupposti per il Parte_1 pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 4.3.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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