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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2279/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2279/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto indennizzo da polizza assicurativa per danni a conducente di veicolo, tra:
(partita i.v.a.: ) in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Iaquinta, come da procura rilasciata a margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in San
Giovanni in Fiore (CS), alla via Bovio n. 16;
Appellante e codice fiscale: nato a [...] in Controparte_2 C.F._1
Fiore (CS) l'11.9.1951, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Brunetti, in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in San Giovanni in Fiore (CS), alla via Dante Alighieri n. 5;
Appellato
1 Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa istanza deduzione e difesa, accogliere integralmente l'appello proposto da per le ragioni esposte Parte_1 ed argomentate e, previa sospensione della esecuzione della sentenza appellata ex artt.
283 e 351 c.p.c., disporre la revoca della sentenza appellata per come richiesto da
, ovvero statuire e dichiarare che la polizza infortuni al Parte_1 conducente sottoscritta da per la sua auto, nell'occasione condotta da Parte_2
, reca specifiche indicazioni di copertura assicurativa entro le quali Controparte_2 può rispondere del danno patito dal conducente Parte_1 CP_2
e garantisce un limite di indennizzo pari al massimale di Euro 52.000,00
[...] morte e di Euro 52.000,00 invalidità permanente. Statuire e dichiarare quindi che, accertato il danno permanente nella misura del 32%, il danno da risarcire, ovvero
l'indennizzo da versare, sarà pari al 32% di Euro 52.000,00 decurtato l'acconto già ricevuto. Statuire e dichiarare quindi che la somma liquidata dal Giudice di Crotone è errata poiché contraria al contratto sottoscritto e perciò non dovuta. Statuire e dichiarare che va condannato a restituire a Controparte_2 [...]
tutte le somme eventualmente incassate in forza della sentenza Parte_1 appellata sia a titolo di capitale che di accessori oltre che di spese e di competenze legali.
Statuire e dichiarare che, in forza del comportamento tenuto, va Controparte_2 condannato a pagare le spese per lite temeraria oltre alle spese e competenze di lite sia del primo grado che del presente grado di appello in favore di Parte_1
.”.
[...]
Per il procuratore dell'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, dichiarare inammissibile od improcedibile l'appello ovvero dichiararlo infondato in fatto ed in diritto e non provato. Con il favore delle spese del grado di giudizio, da distrarsi.”
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone
2 Con atto di citazione regolarmente notificato il 16.12.2014 (rinnovando precedente atto di citazione notificato il 9.9.2014), ha convenuto in giudizio Controparte_2 [...]
chiedendo la condanna della compagnia assicurativa convenuta al Parte_1 pagamento dell'integrale indennizzo per i danni al conducente di veicolo, previsto dalla polizza stipulata dalla moglie, proprietaria dell'autovettura assicurata, in Parte_2 relazione ai danni subiti dall'attore a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 30.1.2012 sulla strada statale n. 107 Crotone-Paola, allorché si trovava alla guida della suddetta autovettura ed aveva perso il controllo del mezzo.
A fondamento della domanda, l'attore ha sostenuto, in sintesi, che, in conseguenza del sinistro stradale, aveva subito gravissime lesioni (rottura traumatica della milza;
trauma toracico con frattura di una costola;
frattura di tre vertebre;
trauma cranico facciale;
trauma alla mandibola;
trauma al rachide cervicale e trauma contusivo ad una spalla) che avevano determinato un lunghissimo periodo di degenza nonché comportato una serie di spese, cosicché, anche in considerazione degli esiti della consulenza medico - legale redatta da un esperto di sua fiducia, l'indennizzo ricevuto dalla compagnia di assicurazioni, pari ad euro 10.400,00, era del tutto insufficiente ed era stato trattenuto a titolo di acconto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 14.7.2015, si è costituita in giudizio la la quale ha contestato il Parte_1 fondamento della domanda, eccependo che la copertura assicurativa riguardasse esclusivamente la voce di invalidità permanente e non anche le voci di invalidità temporanea o le spese mediche, nonché rilevando che le valutazioni contenute nella consulenza tecnica dell'attore non erano condivisibili e che la somma già versata rappresentasse il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con una consulenza tecnica d'ufficio medico - legale, al fine di verificare la compatibilità tra il sinistro stradale e le lesioni riportate dell'attore, nonché di quantificare la invalidità permanente in capo al In CP_2 esecuzione dell'ordine di esibizione del giudice, l'attore ha prodotto l'atto di costituzione di parte civile dell' nel processo penale a suo carico per l'ipotizzato delitto di CP_3 truffa in danno dell'ente previdenziale. Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 17.7.2019.
3 2. La sentenza del Tribunale di Crotone, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 923/2019, resa all'udienza del 17.7.2019, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., il Tribunale di Crotone, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato al pagamento in favore del della somma di Controparte_1 CP_2 euro 44.029,63, oltre interessi compensativi, sulla somma devalutata al momento del sinistro e, poi, rivalutata anno per anno;
nonché ha condannato la compagnia di assicurazioni convenuta al rimborso delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale: a) in via preliminare, ha qualificato il rapporto tra le parti come obbligazione contrattuale discendente dal contratto di assicurazione, richiamando l'art. 1891 c.c., ed ha riconosciuto la legittimazione attiva di in quanto CP_2 conducente del veicolo e beneficiario della polizza che prevedeva la copertura per gli infortuni del conducente con invalidità permanente;
b) ha rilevato che l'esistenza del sinistro, il coinvolgimento dell'attore e la validità della copertura assicurativa non erano contestati dalla compagnia di assicurazioni, ragion per cui la controversia riguardava esclusivamente la determinazione del quantum dell'indennizzo, risultando, peraltro, confermata la dinamica del sinistro e la validità della copertura assicurativa dalla documentazione in atti;
c) erano condivisibili le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che aveva accertato un'invalidità permanente del 32 %, conseguente a plurime lesioni di natura traumatica;
d) applicando le parametri tabellari elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno complessivo da invalidità permanente, liquidabile astrattamente ed in via equitativa, era pari a euro
148.663,00, da cui, tuttavia, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, doveva detrarsi l'importo della rendita capitalizzata corrisposta dall' per CP_3 lo stesso evento, quantificata in euro 48.581,17, cosicché, operata la detrazione di tale importo, ha quantificato il credito indennitario residuo in euro 99.380,47; e) poiché tale somma superava il massimale contrattuale previsto dalla polizza per gli infortuni del conducente, pari ad euro 52.000,00, ha riconosciuto al danneggiato, a titolo di indennizzo contrattuale, l'importo massimo pattuito (euro 52.000,00), da rivalutarsi, in quanto debito di valore, e da ridursi dell'acconto di euro 10.400,00 già percepito in data 29.11.2012, sicché l'importo finale spettante al danneggiato è stato determinato in euro 44.029,63.
Infine, le spese di lite sono state poste a carico della compagnia assicurativa soccombente.
4 3. Il presente giudizio di appello
Con atto d'appello ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata il
25.11.2019, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Crotone, lamentando la mancata concessione di note prima dell'udienza di discussione, fissata il 17.7.2019, nel periodo destinato, secondo le disposizioni del Consiglio superiore della magistratura, alla trattazione dei soli procedimenti urgenti, censurandola, quanto al merito, in sintesi, in ordine: I) alla individuazione della domanda e della sua causa petendi, valutata dal Tribunale come una domanda di risarcimento del danno da responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anziché come domanda volta al pagamento dell'indennizzo previsto da polizza per infortuni del conducente;
II) alla quantificazione dell'indennizzo spettante all'odierno appellato, operata, anziché sulla base delle apposite clausole contrattuali - che prevedevano la sua determinazione nel 32%
(misura della invalidità permanente) del massimale assicurato, pari ad euro 52.000,00, cosicché l'indennizzo dovuto era di euro 16.640,00 - sulla base dei criteri tabellari milanesi (ossia elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano), anziché di quelli redatti dall' Imprese Assicuratrici, come se Controparte_4 si trattasse di quantificare il danno da risarcire nell'ambito di un giudizio di responsabilità civile, peraltro, tenendo conto, ai fini del calcolo, sulla base dell'atto di costituzione di parte civile nel processo penale a carico dell'appellato, delle somme illegittimamente percepite dall' da parte del CP_3 CP_2
Quindi, la compagnia assicuratrice ha avanzato istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c. ed ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.11.2019, si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto della istanza di inibitoria e del Controparte_2 gravame proposti da e la conferma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Crotone, come trascritto in epigrafe.
In particolare, l'appellato - dopo avere premesso che il procedimento penale a suo carico per il reato di truffa in danno dell' si era concluso con sentenza di assoluzione con CP_3 la formula “perché il fatto non sussiste” e che non erano in contestazione i fatti posti a fondamento della domanda, la riconducibilità degli stessi al rischio assicurato con la polizza (infortunio del conducente) e la quantificazione del danno biologico operata dal
5 consulente tecnico di ufficio - ha affermato che il Tribunale aveva correttamente quantificato l'ammontare dell'indennizzo e che allo stesso risultato si sarebbe giunti anche applicando le tabelle di quantificazione dell'invalidità permanente elaborate dall' o dall' Controparte_5 CP_3
Assegnata la causa alla terza sezione della Corte di Appello, la Corte, all'esito della prima udienza del 10.3.2020, con ordinanza del 18.3.2020, ha accolto l'istanza dell'appellante di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In seguito alla soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile e rinviata d'ufficio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025.
All'esito di tale udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con le rispettive comparse conclusionali, le parti hanno, nella sostanza, ribadito e precisato le precedenti rispettive difese. Il ha sostenuto, in particolare, che CP_2
l'impugnazione si risolveva in una mera riproposizione di argomenti già confutati dal
Tribunale e in considerazioni prive di rilievo, ribadendo che era stato definitivamente assolto dal reato di truffa ai danni dell' con sentenza n. 786/2019 del Tribunale di CP_3
Cosenza. ha lamentato la temerarietà della condotta processuale Parte_1 dell'appellato che aveva promosso, a fronte di un eventuale credito di 6.240,00, due procedimenti esecutivi per importi molto maggiori.
Con memoria di replica presentata il 20.10.2025, ha evidenziato, Parte_1 inoltre, che l'assoluzione dell'appellato dal reato contestatogli nel processo penale non aveva alcuna rilevanza, dato che il giudice di primo grado aveva tenuto conto delle somme pagate dall' al e, segnatamente, aveva detratto dall'ammontare CP_3 CP_2 del danno la rendita capitalizzata percepita dall' CP_3
Ha sostenuto, infine, che non ha diritto ad alcuna somma da parte Controparte_2 di in forza della polizza infortuni al conducente Parte_1 sottoscritta dalla moglie per la sua auto”.
Motivi della decisione
6 1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Crotone e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché delle ragioni invocate dall'appellato, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) gli effetti della mancata concessione da parte del
Tribunale di un termine per il deposito di note prima dell'udienza di discussione del giudizio di primo grado, fissata ex art. 281 sexies c.p.c. il 17.7.2019, nel periodo destinato, secondo le disposizioni del Consiglio superiore della magistratura, alla trattazione dei soli procedimenti urgenti;
b) il merito della controversia e, segnatamente, i criteri e gli esiti della quantificazione dell'indennizzo spettante a Controparte_2 per i danni subiti a seguito dell'incidente stradale occorsogli il 30.1.2012, allorché si trovava alla guida della autovettura dalla moglie, in virtù della polizza Parte_2 stipulata il 29.8.2011 da quest'ultima stipulata con che Parte_1 assicurava, tra gli altri, il rischio “infortuni del conducente” e, segnatamente, l'invalidità permanente;
c) la regolamentazione delle spese di lite.
Non sono in contestazione, invece, i presupposti del diritto vantato dal CP_2 costituiti da: validità ed efficacia della polizza;
assicurazione del rischio suddetto
(infortuni del conducente e, segnatamente, invalidità permanente); verificazione del sinistro stradale suddetto ed il nesso di causalità tra lo stesso e le patologie lamentate dall'appellato, nonché la percentuale di invalidità permanente riscontrata dal consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado.
2. Le valutazioni della Corte
Come già esposto (v. la parte dedicata allo svolgimento del processo),
[...] censura la sentenza del Tribunale di Crotone, in primo luogo, per la Parte_1 mancata concessione di un termine per note prima dell'udienza di discussione, fissata, peraltro, per il 17.7.2019, nel periodo che, secondo le circolari del Consiglio superiore della magistratura, era dedicato alla trattazione dei procedimenti urgenti (v. pagg. 9-10).
La censura appare inammissibile, nella misura in cui non risulta correlata a specifiche eccezioni di nullità che, peraltro, sarebbero da considerarsi sanate, poiché non eccepite nella prima difesa utile, costituita proprio dalla discussione della causa.
7 Ad ogni modo, essa è infondata, quanto meno in relazione alla lamentata violazione del diritto di difesa, poiché rientra nei poteri del giudice fissare l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e non stabilire un termine per note, dovendosi, comunque, ritenere il contraddittorio e la difesa delle parti garantiti dalla discussione della causa.
L'avere tenuto, in ipotesi, udienza nel c.d. periodo “cuscinetto” (la circostanza che, nel
2019, tale prescrizione iniziava il 15 luglio, peraltro, non è documentata), destinato alla trattazione di procedimenti urgenti, del resto, come detto, non è motivo di nullità.
Quanto alle censure di merito, esse sono fondate, nei limiti di seguito precisati. lamenta: I) l'avere trascurato il Tribunale due “dati Parte_1 importantissimi”, ossia il fatto che: 1) la polizza prevedesse un massimale di euro
52.000,00; 2) il fosse stato sottoposto a procedimento penale per il reato di CP_2 truffa, avendo percepito indennità dall' per avere riferito false circostanze, volte a CP_3 far apparire il sinistro stradale come avvenuto in occasione del lavoro svolto per conto dell'A.n.a.s., cioè, come infortunio in itinere); II) l'errata individuazione, da parte del
Tribunale, della domanda e della sua causa petendi, valutata dal primo giudice, secondo l'appellante, alla stregua di una domanda di risarcimento del danno da responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anziché come domanda volta al pagamento dell'indennizzo previsto da polizza per infortuni del conducente;
III) l'erronea quantificazione dell'indennizzo spettante all'odierno appellato, operata: a) omettendo l'applicazione delle apposite clausole contrattuali che prevedevano la sua determinazione nella misura del 32% (pari alla invalidità permanente riscontrata) del massimale assicurato, pari ad euro 52.000,00, cosicché l'indennizzo dovuto sarebbe, secondo l'appellante, di euro 16.640,00 (peri al 32% di euro 52.000); b) considerando, ai fini del calcolo, somme illegittimamente percepite dal sulla base di false dichiarazioni CP_2 rilasciate all' c) applicando erroneamente i criteri di liquidazione delle c.d. tabelle CP_3 milanesi (ossia i criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano), anziché quelli redatti dall' le Imprese Assicuratrici. Controparte_4
In effetti, il Tribunale, pur qualificando correttamente la domanda del come CP_2 volta a far valere la responsabilità contrattuale della compagnia di assicurazioni, derivante da polizza che assicurava il rischio dell'infortunio del conducente del mezzo assicurato, ha, in parte, omesso di valutare e, in parte, equivocato i criteri, appositamente stabiliti nella polizza e nell'allegato libretto contenente le “Condizioni di assicurazione” per la determinazione dell'indennizzo.
8 Dalla polizza si evince che il contratto assicurava, tra gli altri, il rischio di “Infortuni del conducente” e, segnatamente, i rischi di morte e, per quello che qui interessa, di invalidità permanente e che la somma assicurata era pari a euro 52.000 (v. “parte B” del contratto).
Per come si desume, poi, dall'apposito libretto contenente le condizioni negoziali (v. pagg. 50-55 di 86): a) al capitolo “H.2 Garanzie”, paragrafo “Invalidità permanente da infortunio”, era previsto che “Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente… la Società corrisponde l'indennizzo facendo riferimento alla tabella A per la valutazione della menomazione e alla tabella B per la percentuale di invalidità da liquidare” (v. pag. 50 di 86); b) al capitolo “H.5 Criteri per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo”, paragrafo “Invalidità permanente”, alla lettera “a”
(“Determinazione del grado di invalidità permanente”: v. pag. 52 di 86), erano previsti i criteri specifici di valutazione dell'invalidità permanente tramite richiamo alla “tabella A”
(esposta a pag. 53 di 86), contenente le singole voci di danno alla salute e le percentuali di invalidità permanente;
mentre la lettera b), alla pagina 55 di 86, (“Conversione della percentuale di invalidità accettata in percentuale di invalidità da liquidare”) era stabilito che “La percentuale di invalidità permanente, accertata sulla base della tabella A e dei criteri esposti, viene convertita nella corrispondente percentuale di invalidità da liquidare stabilità nella tabella B che segue”; in tale tabella B (esposta a pag. 55 di 86) venivano indicate le varie percentuali di “invalidità accertata” e le corrispondenti
“invalidità da liquidare”; alla lettera c) del suddetto paragrafo (“Determinazione dell'ammontare dell'indennizzo”: v. pag. 55 di 86), era stabilito che “L'ammontare dell'indennizzo è determinato applicando la percentuale di invalidità da liquidare alla somma assicurata”.
Premesso questo, appare evidente come il Tribunale abbia del tutto omesso di applicare le regole specifiche, sopra citate, del contratto di assicurazione, in ordine alla quantificazione dell'invalidità permanente ed alla liquidazione dell'indennizzo.
Peraltro, in relazione al primo profilo, risulta corretta l'indicazione della percentuale del
32%, giacché operata dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale sulla base di criteri contrattuali sopraindicati (v., in particolare, i chiarimenti e le precisazioni del perito d'ufficio a seguito delle osservazioni del consulente tecnico di parte di
[...]
. Parte_1
Con riguardo, invece, alla liquidazione dell'indennizzo, il Tribunale, omettendo l'applicazione delle clausole contrattuali, senza, peraltro, giustificarlo, ha liquidato il
9 danno sulla base delle c.d. tabelle milanesi e, soprattutto, senza tenere conto nello specifico criterio di liquidazione previsto alle sopra citate lettere b) e c) del paragrafo
“Invalidità permanente” del capitolo H5 delle condizioni contrattuali (pagg. 50 e ss. di
86).
In effetti, applicando tali criteri, si giunge ad una diversa determinazione dell'indennizzo dovuto dalla compagnia di assicurazioni: a) dato che l'invalidità permanente accertata dal consulente tecnico d'ufficio e non contestata nel giudizio di appello (la contestazione riguarda, piuttosto, il criterio di calcolo dell'indennizzo e l'utilizzo, a tal fine, delle c.d. tabelle di Milano) è pari al 32%, alla stessa corrisponde, alla luce della lettera b), sopra citata della richiamata tabella “B”, una “invalidità da liquidare” pari al 34%; b) in base alla lettera c) del paragrafo citato, pertanto, l'indennizzo è pari 34% della somma assicurata che, come già visto, è pari ad euro 52.000 (cfr. la polizza, parte “B”), cosicché in definitiva l'indennizzo ammonta ad euro 17.680,00 (34% di euro 52.000).
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi al il CP_2 diritto a percepire l'importo complessivo di euro 17.680,00, peraltro, con deduzione dell'acconto già ricevuto a suo tempo (29.11.2012) e pari ad euro 10.400,00.
Sulla somma residua, pari a euro 7.280,00, calcolata al momento del pagamento dell'acconto e rivalutata di anno in anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi fino alla pubblicazione della presente sentenza (sul diritto a tali interessi compensativi, applicati dal Tribunale, non vi è censura nell'atto di appello) e, quindi, sulla somma complessiva così determinata all'attualità (pari ad euro 10.250,40), vanno computati gli interessi legali fino al saldo.
Non assume concreta rilevanza sul calcolo suddetto l'importo delle somme percepite dal a titolo di indennità per infortunio sul lavoro da parte dell' giacché, CP_2 CP_3 tralasciando ogni altra considerazione, non è applicabile fattispecie la compensatio lucri cum damno, in considerazione del fatto che il diritto a tali emolumenti risulta contestato dall' tanto che l'ente si è costituito parte civile nel il processo penale per il delitto CP_3 di truffa a carico dell'odierno appellato, con la conseguenza che, non risultando certo il diritto a percepire tali indennità o rendite, il loro pagamento, considerato indebito dall'ente previdenziale, non vale a rendere operante la fattispecie della compensatio lucri cum damno che, di regola, neutralizza, nella parte corrispondente, la medesima perdita al cui ristoro è volta l'obbligazione risarcitoria o indennitaria (cfr. Cass., sezioni unite, n.
12566/2018).
10 D'altra parte, la compagnia di assicurazioni ha sostenuto, anche in appello, l'illegittimità di tale pagamento da parte dell'ente previdenziale (tanto che si è lamentata della rilevanza data dal Tribunale alle somme versate dall' e, infine, sarebbe stato suo onere, ove CP_3 avesse inteso avvalersi della eccezione di compensazione del lucro con il danno, dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la certezza del diritto che lo giustificava, elementi in essenza dei quali l'eccezione stessa non può considerarsi efficace, venendo meno la sua ratio di impedire che il danneggiato riceva un duplice risarcimento per il medesimo danno, non potendosi considerare tale quello connesso con un pagamento indebito o di cui, comunque, è contestata la legittimità.
3. La regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e di appello
La riduzione dell'importo del diritto all'indennizzo comporta una corrispondente riduzione del valore del decisum che determina la necessità di rideterminare le spese del giudizio di primo grado (scaglione compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000, anziché quello tra euro 26.0001 ed euro 52.000), fermo restando il criterio della soccombenza della compagnia di assicurazioni.
Pertanto, tenuto conto della tariffa forense vigente al momento della decisione e dello scaglione di valore, tratto dal decisum, le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate in complessivi euro 4.835,00 per onorari (euro 875,00 per la fase di studio della controversia;
euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.600,00 per la fase di trattazione ed euro 1.620,00 per la fase decisoria) ed euro 545,00 per spese vive documentate, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Anche le spese di lite del giudizio di appello seguono, sulla base di una valutazione unitaria dell'esito finale della causa (v. la giurisprudenza sul punto), la soccombenza sull'an di e devono liquidarsi in dispositivo, applicando il Controparte_1
d.m. n. 55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022 (per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000), applicando i parametri medi, tranne che per la fase di trattazione/istruttoria (di limitato impegno professionale e tale da giustificare il dimezzamento del valore medio), valutata la concreta complessità della lite e l'effettiva attività difensiva svolta.
11 Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 4.888,00 per onorari (euro 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 1.911,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
In entrambi i casi, se ne deve disporre la distrazione in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_3 di Crotone n. 923/2019 del 17.7.2019, pubblicata in pari data, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di euro 10.250,40, Controparte_2 calcolata all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
- condanna nei confronti di al Controparte_1 Controparte_2 rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio e del giudizio di appello, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 4.835,00 per onorari ed euro 545,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 4.888,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
in entrambi i casi da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato costituito.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
12
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2279/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2279/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto indennizzo da polizza assicurativa per danni a conducente di veicolo, tra:
(partita i.v.a.: ) in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Iaquinta, come da procura rilasciata a margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in San
Giovanni in Fiore (CS), alla via Bovio n. 16;
Appellante e codice fiscale: nato a [...] in Controparte_2 C.F._1
Fiore (CS) l'11.9.1951, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Brunetti, in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in San Giovanni in Fiore (CS), alla via Dante Alighieri n. 5;
Appellato
1 Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa istanza deduzione e difesa, accogliere integralmente l'appello proposto da per le ragioni esposte Parte_1 ed argomentate e, previa sospensione della esecuzione della sentenza appellata ex artt.
283 e 351 c.p.c., disporre la revoca della sentenza appellata per come richiesto da
, ovvero statuire e dichiarare che la polizza infortuni al Parte_1 conducente sottoscritta da per la sua auto, nell'occasione condotta da Parte_2
, reca specifiche indicazioni di copertura assicurativa entro le quali Controparte_2 può rispondere del danno patito dal conducente Parte_1 CP_2
e garantisce un limite di indennizzo pari al massimale di Euro 52.000,00
[...] morte e di Euro 52.000,00 invalidità permanente. Statuire e dichiarare quindi che, accertato il danno permanente nella misura del 32%, il danno da risarcire, ovvero
l'indennizzo da versare, sarà pari al 32% di Euro 52.000,00 decurtato l'acconto già ricevuto. Statuire e dichiarare quindi che la somma liquidata dal Giudice di Crotone è errata poiché contraria al contratto sottoscritto e perciò non dovuta. Statuire e dichiarare che va condannato a restituire a Controparte_2 [...]
tutte le somme eventualmente incassate in forza della sentenza Parte_1 appellata sia a titolo di capitale che di accessori oltre che di spese e di competenze legali.
Statuire e dichiarare che, in forza del comportamento tenuto, va Controparte_2 condannato a pagare le spese per lite temeraria oltre alle spese e competenze di lite sia del primo grado che del presente grado di appello in favore di Parte_1
.”.
[...]
Per il procuratore dell'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, dichiarare inammissibile od improcedibile l'appello ovvero dichiararlo infondato in fatto ed in diritto e non provato. Con il favore delle spese del grado di giudizio, da distrarsi.”
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone
2 Con atto di citazione regolarmente notificato il 16.12.2014 (rinnovando precedente atto di citazione notificato il 9.9.2014), ha convenuto in giudizio Controparte_2 [...]
chiedendo la condanna della compagnia assicurativa convenuta al Parte_1 pagamento dell'integrale indennizzo per i danni al conducente di veicolo, previsto dalla polizza stipulata dalla moglie, proprietaria dell'autovettura assicurata, in Parte_2 relazione ai danni subiti dall'attore a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 30.1.2012 sulla strada statale n. 107 Crotone-Paola, allorché si trovava alla guida della suddetta autovettura ed aveva perso il controllo del mezzo.
A fondamento della domanda, l'attore ha sostenuto, in sintesi, che, in conseguenza del sinistro stradale, aveva subito gravissime lesioni (rottura traumatica della milza;
trauma toracico con frattura di una costola;
frattura di tre vertebre;
trauma cranico facciale;
trauma alla mandibola;
trauma al rachide cervicale e trauma contusivo ad una spalla) che avevano determinato un lunghissimo periodo di degenza nonché comportato una serie di spese, cosicché, anche in considerazione degli esiti della consulenza medico - legale redatta da un esperto di sua fiducia, l'indennizzo ricevuto dalla compagnia di assicurazioni, pari ad euro 10.400,00, era del tutto insufficiente ed era stato trattenuto a titolo di acconto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 14.7.2015, si è costituita in giudizio la la quale ha contestato il Parte_1 fondamento della domanda, eccependo che la copertura assicurativa riguardasse esclusivamente la voce di invalidità permanente e non anche le voci di invalidità temporanea o le spese mediche, nonché rilevando che le valutazioni contenute nella consulenza tecnica dell'attore non erano condivisibili e che la somma già versata rappresentasse il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con una consulenza tecnica d'ufficio medico - legale, al fine di verificare la compatibilità tra il sinistro stradale e le lesioni riportate dell'attore, nonché di quantificare la invalidità permanente in capo al In CP_2 esecuzione dell'ordine di esibizione del giudice, l'attore ha prodotto l'atto di costituzione di parte civile dell' nel processo penale a suo carico per l'ipotizzato delitto di CP_3 truffa in danno dell'ente previdenziale. Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 17.7.2019.
3 2. La sentenza del Tribunale di Crotone, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 923/2019, resa all'udienza del 17.7.2019, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., il Tribunale di Crotone, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato al pagamento in favore del della somma di Controparte_1 CP_2 euro 44.029,63, oltre interessi compensativi, sulla somma devalutata al momento del sinistro e, poi, rivalutata anno per anno;
nonché ha condannato la compagnia di assicurazioni convenuta al rimborso delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale: a) in via preliminare, ha qualificato il rapporto tra le parti come obbligazione contrattuale discendente dal contratto di assicurazione, richiamando l'art. 1891 c.c., ed ha riconosciuto la legittimazione attiva di in quanto CP_2 conducente del veicolo e beneficiario della polizza che prevedeva la copertura per gli infortuni del conducente con invalidità permanente;
b) ha rilevato che l'esistenza del sinistro, il coinvolgimento dell'attore e la validità della copertura assicurativa non erano contestati dalla compagnia di assicurazioni, ragion per cui la controversia riguardava esclusivamente la determinazione del quantum dell'indennizzo, risultando, peraltro, confermata la dinamica del sinistro e la validità della copertura assicurativa dalla documentazione in atti;
c) erano condivisibili le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che aveva accertato un'invalidità permanente del 32 %, conseguente a plurime lesioni di natura traumatica;
d) applicando le parametri tabellari elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno complessivo da invalidità permanente, liquidabile astrattamente ed in via equitativa, era pari a euro
148.663,00, da cui, tuttavia, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, doveva detrarsi l'importo della rendita capitalizzata corrisposta dall' per CP_3 lo stesso evento, quantificata in euro 48.581,17, cosicché, operata la detrazione di tale importo, ha quantificato il credito indennitario residuo in euro 99.380,47; e) poiché tale somma superava il massimale contrattuale previsto dalla polizza per gli infortuni del conducente, pari ad euro 52.000,00, ha riconosciuto al danneggiato, a titolo di indennizzo contrattuale, l'importo massimo pattuito (euro 52.000,00), da rivalutarsi, in quanto debito di valore, e da ridursi dell'acconto di euro 10.400,00 già percepito in data 29.11.2012, sicché l'importo finale spettante al danneggiato è stato determinato in euro 44.029,63.
Infine, le spese di lite sono state poste a carico della compagnia assicurativa soccombente.
4 3. Il presente giudizio di appello
Con atto d'appello ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata il
25.11.2019, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Crotone, lamentando la mancata concessione di note prima dell'udienza di discussione, fissata il 17.7.2019, nel periodo destinato, secondo le disposizioni del Consiglio superiore della magistratura, alla trattazione dei soli procedimenti urgenti, censurandola, quanto al merito, in sintesi, in ordine: I) alla individuazione della domanda e della sua causa petendi, valutata dal Tribunale come una domanda di risarcimento del danno da responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anziché come domanda volta al pagamento dell'indennizzo previsto da polizza per infortuni del conducente;
II) alla quantificazione dell'indennizzo spettante all'odierno appellato, operata, anziché sulla base delle apposite clausole contrattuali - che prevedevano la sua determinazione nel 32%
(misura della invalidità permanente) del massimale assicurato, pari ad euro 52.000,00, cosicché l'indennizzo dovuto era di euro 16.640,00 - sulla base dei criteri tabellari milanesi (ossia elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano), anziché di quelli redatti dall' Imprese Assicuratrici, come se Controparte_4 si trattasse di quantificare il danno da risarcire nell'ambito di un giudizio di responsabilità civile, peraltro, tenendo conto, ai fini del calcolo, sulla base dell'atto di costituzione di parte civile nel processo penale a carico dell'appellato, delle somme illegittimamente percepite dall' da parte del CP_3 CP_2
Quindi, la compagnia assicuratrice ha avanzato istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c. ed ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.11.2019, si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto della istanza di inibitoria e del Controparte_2 gravame proposti da e la conferma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Crotone, come trascritto in epigrafe.
In particolare, l'appellato - dopo avere premesso che il procedimento penale a suo carico per il reato di truffa in danno dell' si era concluso con sentenza di assoluzione con CP_3 la formula “perché il fatto non sussiste” e che non erano in contestazione i fatti posti a fondamento della domanda, la riconducibilità degli stessi al rischio assicurato con la polizza (infortunio del conducente) e la quantificazione del danno biologico operata dal
5 consulente tecnico di ufficio - ha affermato che il Tribunale aveva correttamente quantificato l'ammontare dell'indennizzo e che allo stesso risultato si sarebbe giunti anche applicando le tabelle di quantificazione dell'invalidità permanente elaborate dall' o dall' Controparte_5 CP_3
Assegnata la causa alla terza sezione della Corte di Appello, la Corte, all'esito della prima udienza del 10.3.2020, con ordinanza del 18.3.2020, ha accolto l'istanza dell'appellante di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In seguito alla soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile e rinviata d'ufficio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025.
All'esito di tale udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con le rispettive comparse conclusionali, le parti hanno, nella sostanza, ribadito e precisato le precedenti rispettive difese. Il ha sostenuto, in particolare, che CP_2
l'impugnazione si risolveva in una mera riproposizione di argomenti già confutati dal
Tribunale e in considerazioni prive di rilievo, ribadendo che era stato definitivamente assolto dal reato di truffa ai danni dell' con sentenza n. 786/2019 del Tribunale di CP_3
Cosenza. ha lamentato la temerarietà della condotta processuale Parte_1 dell'appellato che aveva promosso, a fronte di un eventuale credito di 6.240,00, due procedimenti esecutivi per importi molto maggiori.
Con memoria di replica presentata il 20.10.2025, ha evidenziato, Parte_1 inoltre, che l'assoluzione dell'appellato dal reato contestatogli nel processo penale non aveva alcuna rilevanza, dato che il giudice di primo grado aveva tenuto conto delle somme pagate dall' al e, segnatamente, aveva detratto dall'ammontare CP_3 CP_2 del danno la rendita capitalizzata percepita dall' CP_3
Ha sostenuto, infine, che non ha diritto ad alcuna somma da parte Controparte_2 di in forza della polizza infortuni al conducente Parte_1 sottoscritta dalla moglie per la sua auto”.
Motivi della decisione
6 1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Crotone e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché delle ragioni invocate dall'appellato, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) gli effetti della mancata concessione da parte del
Tribunale di un termine per il deposito di note prima dell'udienza di discussione del giudizio di primo grado, fissata ex art. 281 sexies c.p.c. il 17.7.2019, nel periodo destinato, secondo le disposizioni del Consiglio superiore della magistratura, alla trattazione dei soli procedimenti urgenti;
b) il merito della controversia e, segnatamente, i criteri e gli esiti della quantificazione dell'indennizzo spettante a Controparte_2 per i danni subiti a seguito dell'incidente stradale occorsogli il 30.1.2012, allorché si trovava alla guida della autovettura dalla moglie, in virtù della polizza Parte_2 stipulata il 29.8.2011 da quest'ultima stipulata con che Parte_1 assicurava, tra gli altri, il rischio “infortuni del conducente” e, segnatamente, l'invalidità permanente;
c) la regolamentazione delle spese di lite.
Non sono in contestazione, invece, i presupposti del diritto vantato dal CP_2 costituiti da: validità ed efficacia della polizza;
assicurazione del rischio suddetto
(infortuni del conducente e, segnatamente, invalidità permanente); verificazione del sinistro stradale suddetto ed il nesso di causalità tra lo stesso e le patologie lamentate dall'appellato, nonché la percentuale di invalidità permanente riscontrata dal consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado.
2. Le valutazioni della Corte
Come già esposto (v. la parte dedicata allo svolgimento del processo),
[...] censura la sentenza del Tribunale di Crotone, in primo luogo, per la Parte_1 mancata concessione di un termine per note prima dell'udienza di discussione, fissata, peraltro, per il 17.7.2019, nel periodo che, secondo le circolari del Consiglio superiore della magistratura, era dedicato alla trattazione dei procedimenti urgenti (v. pagg. 9-10).
La censura appare inammissibile, nella misura in cui non risulta correlata a specifiche eccezioni di nullità che, peraltro, sarebbero da considerarsi sanate, poiché non eccepite nella prima difesa utile, costituita proprio dalla discussione della causa.
7 Ad ogni modo, essa è infondata, quanto meno in relazione alla lamentata violazione del diritto di difesa, poiché rientra nei poteri del giudice fissare l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e non stabilire un termine per note, dovendosi, comunque, ritenere il contraddittorio e la difesa delle parti garantiti dalla discussione della causa.
L'avere tenuto, in ipotesi, udienza nel c.d. periodo “cuscinetto” (la circostanza che, nel
2019, tale prescrizione iniziava il 15 luglio, peraltro, non è documentata), destinato alla trattazione di procedimenti urgenti, del resto, come detto, non è motivo di nullità.
Quanto alle censure di merito, esse sono fondate, nei limiti di seguito precisati. lamenta: I) l'avere trascurato il Tribunale due “dati Parte_1 importantissimi”, ossia il fatto che: 1) la polizza prevedesse un massimale di euro
52.000,00; 2) il fosse stato sottoposto a procedimento penale per il reato di CP_2 truffa, avendo percepito indennità dall' per avere riferito false circostanze, volte a CP_3 far apparire il sinistro stradale come avvenuto in occasione del lavoro svolto per conto dell'A.n.a.s., cioè, come infortunio in itinere); II) l'errata individuazione, da parte del
Tribunale, della domanda e della sua causa petendi, valutata dal primo giudice, secondo l'appellante, alla stregua di una domanda di risarcimento del danno da responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anziché come domanda volta al pagamento dell'indennizzo previsto da polizza per infortuni del conducente;
III) l'erronea quantificazione dell'indennizzo spettante all'odierno appellato, operata: a) omettendo l'applicazione delle apposite clausole contrattuali che prevedevano la sua determinazione nella misura del 32% (pari alla invalidità permanente riscontrata) del massimale assicurato, pari ad euro 52.000,00, cosicché l'indennizzo dovuto sarebbe, secondo l'appellante, di euro 16.640,00 (peri al 32% di euro 52.000); b) considerando, ai fini del calcolo, somme illegittimamente percepite dal sulla base di false dichiarazioni CP_2 rilasciate all' c) applicando erroneamente i criteri di liquidazione delle c.d. tabelle CP_3 milanesi (ossia i criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano), anziché quelli redatti dall' le Imprese Assicuratrici. Controparte_4
In effetti, il Tribunale, pur qualificando correttamente la domanda del come CP_2 volta a far valere la responsabilità contrattuale della compagnia di assicurazioni, derivante da polizza che assicurava il rischio dell'infortunio del conducente del mezzo assicurato, ha, in parte, omesso di valutare e, in parte, equivocato i criteri, appositamente stabiliti nella polizza e nell'allegato libretto contenente le “Condizioni di assicurazione” per la determinazione dell'indennizzo.
8 Dalla polizza si evince che il contratto assicurava, tra gli altri, il rischio di “Infortuni del conducente” e, segnatamente, i rischi di morte e, per quello che qui interessa, di invalidità permanente e che la somma assicurata era pari a euro 52.000 (v. “parte B” del contratto).
Per come si desume, poi, dall'apposito libretto contenente le condizioni negoziali (v. pagg. 50-55 di 86): a) al capitolo “H.2 Garanzie”, paragrafo “Invalidità permanente da infortunio”, era previsto che “Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente… la Società corrisponde l'indennizzo facendo riferimento alla tabella A per la valutazione della menomazione e alla tabella B per la percentuale di invalidità da liquidare” (v. pag. 50 di 86); b) al capitolo “H.5 Criteri per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo”, paragrafo “Invalidità permanente”, alla lettera “a”
(“Determinazione del grado di invalidità permanente”: v. pag. 52 di 86), erano previsti i criteri specifici di valutazione dell'invalidità permanente tramite richiamo alla “tabella A”
(esposta a pag. 53 di 86), contenente le singole voci di danno alla salute e le percentuali di invalidità permanente;
mentre la lettera b), alla pagina 55 di 86, (“Conversione della percentuale di invalidità accettata in percentuale di invalidità da liquidare”) era stabilito che “La percentuale di invalidità permanente, accertata sulla base della tabella A e dei criteri esposti, viene convertita nella corrispondente percentuale di invalidità da liquidare stabilità nella tabella B che segue”; in tale tabella B (esposta a pag. 55 di 86) venivano indicate le varie percentuali di “invalidità accertata” e le corrispondenti
“invalidità da liquidare”; alla lettera c) del suddetto paragrafo (“Determinazione dell'ammontare dell'indennizzo”: v. pag. 55 di 86), era stabilito che “L'ammontare dell'indennizzo è determinato applicando la percentuale di invalidità da liquidare alla somma assicurata”.
Premesso questo, appare evidente come il Tribunale abbia del tutto omesso di applicare le regole specifiche, sopra citate, del contratto di assicurazione, in ordine alla quantificazione dell'invalidità permanente ed alla liquidazione dell'indennizzo.
Peraltro, in relazione al primo profilo, risulta corretta l'indicazione della percentuale del
32%, giacché operata dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale sulla base di criteri contrattuali sopraindicati (v., in particolare, i chiarimenti e le precisazioni del perito d'ufficio a seguito delle osservazioni del consulente tecnico di parte di
[...]
. Parte_1
Con riguardo, invece, alla liquidazione dell'indennizzo, il Tribunale, omettendo l'applicazione delle clausole contrattuali, senza, peraltro, giustificarlo, ha liquidato il
9 danno sulla base delle c.d. tabelle milanesi e, soprattutto, senza tenere conto nello specifico criterio di liquidazione previsto alle sopra citate lettere b) e c) del paragrafo
“Invalidità permanente” del capitolo H5 delle condizioni contrattuali (pagg. 50 e ss. di
86).
In effetti, applicando tali criteri, si giunge ad una diversa determinazione dell'indennizzo dovuto dalla compagnia di assicurazioni: a) dato che l'invalidità permanente accertata dal consulente tecnico d'ufficio e non contestata nel giudizio di appello (la contestazione riguarda, piuttosto, il criterio di calcolo dell'indennizzo e l'utilizzo, a tal fine, delle c.d. tabelle di Milano) è pari al 32%, alla stessa corrisponde, alla luce della lettera b), sopra citata della richiamata tabella “B”, una “invalidità da liquidare” pari al 34%; b) in base alla lettera c) del paragrafo citato, pertanto, l'indennizzo è pari 34% della somma assicurata che, come già visto, è pari ad euro 52.000 (cfr. la polizza, parte “B”), cosicché in definitiva l'indennizzo ammonta ad euro 17.680,00 (34% di euro 52.000).
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi al il CP_2 diritto a percepire l'importo complessivo di euro 17.680,00, peraltro, con deduzione dell'acconto già ricevuto a suo tempo (29.11.2012) e pari ad euro 10.400,00.
Sulla somma residua, pari a euro 7.280,00, calcolata al momento del pagamento dell'acconto e rivalutata di anno in anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi fino alla pubblicazione della presente sentenza (sul diritto a tali interessi compensativi, applicati dal Tribunale, non vi è censura nell'atto di appello) e, quindi, sulla somma complessiva così determinata all'attualità (pari ad euro 10.250,40), vanno computati gli interessi legali fino al saldo.
Non assume concreta rilevanza sul calcolo suddetto l'importo delle somme percepite dal a titolo di indennità per infortunio sul lavoro da parte dell' giacché, CP_2 CP_3 tralasciando ogni altra considerazione, non è applicabile fattispecie la compensatio lucri cum damno, in considerazione del fatto che il diritto a tali emolumenti risulta contestato dall' tanto che l'ente si è costituito parte civile nel il processo penale per il delitto CP_3 di truffa a carico dell'odierno appellato, con la conseguenza che, non risultando certo il diritto a percepire tali indennità o rendite, il loro pagamento, considerato indebito dall'ente previdenziale, non vale a rendere operante la fattispecie della compensatio lucri cum damno che, di regola, neutralizza, nella parte corrispondente, la medesima perdita al cui ristoro è volta l'obbligazione risarcitoria o indennitaria (cfr. Cass., sezioni unite, n.
12566/2018).
10 D'altra parte, la compagnia di assicurazioni ha sostenuto, anche in appello, l'illegittimità di tale pagamento da parte dell'ente previdenziale (tanto che si è lamentata della rilevanza data dal Tribunale alle somme versate dall' e, infine, sarebbe stato suo onere, ove CP_3 avesse inteso avvalersi della eccezione di compensazione del lucro con il danno, dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la certezza del diritto che lo giustificava, elementi in essenza dei quali l'eccezione stessa non può considerarsi efficace, venendo meno la sua ratio di impedire che il danneggiato riceva un duplice risarcimento per il medesimo danno, non potendosi considerare tale quello connesso con un pagamento indebito o di cui, comunque, è contestata la legittimità.
3. La regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e di appello
La riduzione dell'importo del diritto all'indennizzo comporta una corrispondente riduzione del valore del decisum che determina la necessità di rideterminare le spese del giudizio di primo grado (scaglione compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000, anziché quello tra euro 26.0001 ed euro 52.000), fermo restando il criterio della soccombenza della compagnia di assicurazioni.
Pertanto, tenuto conto della tariffa forense vigente al momento della decisione e dello scaglione di valore, tratto dal decisum, le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate in complessivi euro 4.835,00 per onorari (euro 875,00 per la fase di studio della controversia;
euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.600,00 per la fase di trattazione ed euro 1.620,00 per la fase decisoria) ed euro 545,00 per spese vive documentate, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Anche le spese di lite del giudizio di appello seguono, sulla base di una valutazione unitaria dell'esito finale della causa (v. la giurisprudenza sul punto), la soccombenza sull'an di e devono liquidarsi in dispositivo, applicando il Controparte_1
d.m. n. 55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022 (per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000), applicando i parametri medi, tranne che per la fase di trattazione/istruttoria (di limitato impegno professionale e tale da giustificare il dimezzamento del valore medio), valutata la concreta complessità della lite e l'effettiva attività difensiva svolta.
11 Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 4.888,00 per onorari (euro 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 1.911,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
In entrambi i casi, se ne deve disporre la distrazione in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_3 di Crotone n. 923/2019 del 17.7.2019, pubblicata in pari data, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di euro 10.250,40, Controparte_2 calcolata all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
- condanna nei confronti di al Controparte_1 Controparte_2 rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio e del giudizio di appello, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 4.835,00 per onorari ed euro 545,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 4.888,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
in entrambi i casi da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato costituito.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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