Ordinanza cautelare 27 settembre 2018
Decreto presidenziale 28 marzo 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 14/06/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2025
N. 01070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01073/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Defilippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 3.5.2018 – n. di prot. -OMISSIS- nel procedimento protocollo -OMISSIS- conosciuto in data 8.5.2018 tramite raccomandata a.r. e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
- e per il risarcimento del danno ingiusto subito da -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- consistente nella negata concessione dei fondi antiusura previsti dall'art. 14 della L. 108/96, e comunque per l'invio del fascicolo relativo all'istanza per il fondo antiusura ex art. 14 della L. 108/96 al Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti- racket previsto dall'art. 19 della L. 44/99.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/12/2019:
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento emesso dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti- racket prot. n. -OMISSIS- del 23.7.19 notificato in data 16.9.2019 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
e per il risarcimento del danno ingiusto subito da -OMISSIS- -OMISSIS- consistente nella negata concessione dei fondi antiusura previsti dall'art. 14 della L. 108/96.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 18 maggio 2015, i signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- hanno chiesto alla Prefettura di -OMISSIS- di poter accedere al Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, istituito ai sensi dell’art. 14 della legge n. 108/1996.
Premesso di aver dato corso al deposito di tutte le integrazioni documentali loro richieste a corredo della pratica, con l’atto introduttivo del giudizio essi impugnano la nota del 3 maggio 2018, recante la comunicazione della Prefettura circa l’avvenuta formulazione di una proposta di rigetto della domanda, indirizzata al competente Commissario straordinario del Governo e motivata con l’inerzia degli interessati. Il ricorso contiene altresì domanda accessoria di risarcimento dei danni.
Nella camera di consiglio del 26 settembre 2018, il collegio ha respinto la domanda cautelare formulata con lo stesso ricorso, avuto anche riguardo alla possibile natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.
1.1. In pendenza del contenzioso, con motivi aggiunti depositati il 14 dicembre 2019 la sola signora -OMISSIS- -OMISSIS- ha esteso il gravame al sopravvenuto diniego di erogazione del mutuo richiesto in qualità di vittima dell’usura, nuovamente proponendo contestuale domanda di risarcimento dei danni.
1.2. Si sono costituti in giudizio, per resistere alle pretese avversarie, la Prefettura di -OMISSIS-, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura.
1.3. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza dell’8 maggio 2025, previo rinvio, per giustificato impedimento del difensore dei ricorrenti, dell’udienza inizialmente fissata per il 9 gennaio 2025.
2. La domanda di annullamento formulata con l’atto introduttivo del giudizio investe la nota del 3 maggio 2018, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha comunicato ai ricorrenti di aver trasmesso al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura una proposta di diniego dell’istanza di ammissione al Fondo per le vittime dell’usura, da loro presentata nel maggio del 2015. La proposta è motivata con l’inutile decorso del termine assegnato agli interessati per integrare la documentazione a corredo della domanda.
I ricorrenti assumono che la documentazione richiesta dalla Prefettura eccederebbe quella prevista per l’accesso al Fondo di garanzia dall’art. 20 del d.P.R. n. 60/2014, del quale deducono la violazione con il primo motivo di gravame.
Con il secondo motivo, connesso, i ricorrenti lamentano poi che la scelta dell’amministrazione sarebbe affetta da ingiustizia manifesta e da eccesso di potere per violazione del principio di razionalità-congruità del caso concreto.
L’impugnazione va, tuttavia, dichiarata inammissibile per carenza di interesse, giacché l’atto impugnato – come eccepito dalla difesa erariale e rilevato dal giudice in sede cautelare – è di per sé improduttivo di effetti lesivi, stante la sua natura endoprocedimentale di mera proposta indirizzata al Commissario del Governo, cui compete la decisione finale sulla domanda di accesso al beneficio.
Non può trovare accoglimento, di conseguenza, la domanda accessoria di risarcimento del danno.
3. I motivi aggiunti proposti dalla ricorrente -OMISSIS-, dal canto loro, riguardano il decreto del 23 luglio 2019, con cui il Commissario straordinario ha definito negativamente l’istanza di accesso al Fondo per le vittime dell’usura sul duplice presupposto della mancata integrazione dei documenti richiesti (come da proposta della Prefettura) e della sopravvenuta archiviazione del procedimento penale, la cui pendenza era stata posta dagli interessati a fondamento dell’istanza.
Le censure attengono, ancora una volta, alla violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 60/2014 (primo motivo aggiunto) e all’ingiustizia manifesta del provvedimento impugnato, che non avrebbe tenuto conto dell’avvenuto invio alla Prefettura di tutta la documentazione occorrente (secondo motivo aggiunto).
I motivi aggiunti sono infondati, e, ancor prima, inammissibili.
L’art. 14 della legge n. 108/1996, al comma 2, subordina l’accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura alla dichiarazione degli istanti di essere, appunto, vittime del reato di usura e all’assunzione della qualità di parte offesa nel relativo procedimento penale. Correlativamente, al successivo comma 9, fra i casi di revoca del beneficio la disposizione prevede quello dell’archiviazione del procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale è stato riconosciuto l’accesso al Fondo, ovvero della definizione del procedimento stesso con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.
Se così è, a fronte dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale nel quale la ricorrente era costituita parte civile, il diniego dell’ammissione al mutuo costituisce un atto sostanzialmente vincolato, né è possibile ipotizzare che ricorra, nella specie, l’eccezione stabilita dalla lettera a- bis dell’art. 14 co. 9 cit., che esclude la revoca della concessione del mutuo quando, pur in presenza dell’archiviazione del procedimento penale, siano disponibili elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all’esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari: i motivi aggiunti di gravame, come si è visto, riproducono quelli di cui al ricorso introduttivo e vertono unicamente sulla asserita illegittimità dell’integrazione documentale richiesta dalla Prefettura, mentre nessuna doglianza è formulata nei confronti del motivo di diniego inerente l’archiviazione del procedimento penale, le cui ragioni sarebbe stato onere della ricorrente illustrare onde sostenere l’applicabilità della richiamata eccezione; il che, come già osservato, rende l’impugnativa inammissibile, prima che infondata, alla stregua del consolidatissimo principio secondo cui il provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di motivi autonomi è legittimo se almeno uno di essi risulti in grado di sorreggerlo, eventualità che si verifica anche quando uno dei capi della motivazione non formi oggetto di specifica censura (il provvedimento impugnato continuerebbe, infatti, a produrre i suoi effetti proprio perché mantenuto in vita dal motivo non contestato: fra le moltissime, cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 novembre 2024, n. 8820; id., sez. VI, 2 luglio 2024, n. 5816; id., sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11213; id., sez. VII, 6 ottobre 2023, n. 8731; id., sez. IV, 11 luglio 2022, n. 5775).
Dai rilievi svolti discende, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria (ri)proposta con i motivi aggiunti, non essendo stata allegata alcuna ragione per dubitare della complessiva legittimità dell’esito negativo del procedimento.
4. In forza di tutto quanto precede, le domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti vanno dichiarate inammissibili, con contestuale rigetto delle connesse domande risarcitorie.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili nei sensi di cui in motivazione le impugnative proposte con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti, respingendo le connesse domande di risarcimento dei danni.
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.