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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/12/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 159/2023 RG promossa da:
( elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA LO FRASSO 2 ALGHERO presso lo studio dell'avv. Edoardo Morette che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
( ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
A 'avv. Amedeo Mandras che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Valentina Porcu in forza di procura allegata in atti
appellato Oggetto: lesione personale. All'udienza del 21.11.2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: Per parte appellante: voglia la Corte, In via principale a) Per le causali di cui all'atto di appello, previa remissione della causa in istruttoria, disporsi una nuova consulenza tecnica d'ufficio che risponda ai quesiti già formulati in primo grado tenendo conto delle osservazioni del consulente di parte appellante;
b) Accogliersi l'appello, nei limiti di cui in parte motiva e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi l'appellato al risarcimento dei danni CP_1 patiti dall'evento per cui è processo nella misura finale, dedotto l'acconto di Euro 10.000,00 (diecimila/00) già versato a titolo di provvisionale, di Euro 140.986,43, o in quella veriore che sarà ritenuta di giustizia dalla Ecc.ma Corte di Appello adita. c) Condannarsi al pagamento di tutti gli Controparte_1 interessi ritenuti di giustizia dalla data dell'illecito sino al saldo. d) Con il favore delle spese. In subordine e nel caso di reiezione della domanda di cui ai punti che precedono: e) Accogliersi l'appello, nei limiti di cui in parte motiva ai punti 2 e 3 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi l'appellato al risarcimento dei danni patiti dall'evento per cui è processo nella CP_1 misura di Euro 67.123,97 o in quella veriore che sarà ritenuta di giustizia dalla Ecc.ma Corte di Appello adita. f) Condannarsi al pagamento Controparte_1 degli interessi ritenuti di giustizia dalla data dell'illecito sino al saldo. g) Con il favore delle spese. Per parte appellata: voglia la Corte, 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) rigettare l'appello siccome inammissibile ed in ogni caso infondato;
3) con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali. Svolgimento del processo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in Controparte_1
e lesioni provocategli dal convenuto in data 10.5.2007, quando, mentre si accingeva ad aprire la porta di casa, veniva aggredito e colpito dal cognato , condannato con sentenza penale irrevocabile per il reato di CP_1 cui all'ar e al pagamento di una provvisionale di euro 10.000,00. L'attore allegava, in particolare, che, a causa delle lesioni subite, aveva riportato postumi permanenti per diplopia, frattura scomposta delle ossa nasali, cervicalgia post traumatica, disestesie alla I e II branca del trigemino a sinistra, quantificati in una percentuale del 27%, maggiorata di un ulteriore 25% a titolo di personalizzazione in conseguenza del danno morale provocato dall'azione dolosa posta in essere dal convenuto per futili motivi nonché dalla perdita della possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività. L'attore concludeva, quindi, per la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 150.386,43, o quella veriore somma accertata dal tribunale, detratta la provvisionale stabilita in sede penale, oltre rivalutazione e interessi compensativi dal giorno dell'evento al saldo. Regolarmente costituito contestava la quantificazione del danno Controparte_1 effettuata dall'attore, evidenziando, in particolare, come le modalità del fatto non potessero incidere sulla determinazione dello stesso. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1207/2022, pubblicata il 30.11.2022, accoglieva la domanda di risarcimento del danno e condannava Controparte_1 al pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
51.707,22, di cui euro 2. diche, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo, regolando le spese di lite secondo soccombenza. Il primo giudice, evidenziato come la sussistenza dell'evento lesivo e la responsabilità del era stata accertata con efficacia di giudicato nel CP_1 processo penale, q a gli esiti permanenti subiti dal danneggiato in base ad una percentuale del 17%, tenendo conto degli esiti della c.t.u. (20% di invalidità) e dei postumi invalidanti riportati dal danneggiato in un precedente sinistro valutati dallo stesso tribunale equitativamente nella misura del 3%. Infine, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, liquidava il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle di Milano vigenti al momento della pronuncia, comprensive del danno morale, su valori attuali e senza interessi. Rigettava, invece, la domanda di personalizzazione dello stesso.
ha proposto appello lamentando: i) l'errata quantificazione Parte_1
o patito resa sulla base di una c.t.u. contrastante con le emergenze documentali;
ii) l'omessa personalizzazione del danno;
iii) l'omesso riconoscimento sul quantum liquidato e devalutato alla data dell'illecito degli interessi compensativi e di quelli corrispettivi sulle spese mediche sostenute a far data dall'effettivo esborso. Per tali ragioni, l'appellante ha insistito per la riforma della sentenza gravata, previo rinnovo della consulenza medico legale. Si è costituito in giudizio resistendo all'appello di cui ha chiesto Controparte_1 il rigetto perché infondat iritto. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione dal consigliere istruttore, previo deposito di comparse conclusionali e repliche, sulla base delle conclusioni sopra riportate. Motivi della decisione L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'errata quantificazione del danno da parte del tribunale. In particolare, il ha allegato che il primo giudice, aderendo alle arbitrarie Pt_1 ed errate conclusioni del c.t.u., qualificava la diplopia come “lieve” anziché
“grave”, quantificando il danno complessivamente patito dallo stesso nella misura del 20% in luogo della più corretta quantificazione effettuata dal proprio c.t.p. del 26-27%. Per tali ragioni, e considerato che il c.t.u. incaricato non forniva soddisfacenti risposte alle osservazioni formulate dal proprio consulente di parte, ha insistito per il rinnovo delle operazioni peritali. Il motivo è infondato. Invero, l'ausiliario incaricato, in esito alle operazioni peritali, accertava che “Il quadro clinico attuale, causalmente riconducibile alle lesioni subite nell'evento traumatico del 10 maggio 2007, si caratterizza dunque per esiti di frattura delle ossa nasali con asimmetria delle coane e lieve deficit respiratorio, modesta limitazione funzionale del rachide cervicale, disestesie in regione periorbitaria sinistra, diplopia verticale lieve in posizione primaria che aumenta nella posizione di sguardo verso il basso, per residuo lieve deficit del muscolo retto inferiore in esito a frattura della parete mediale dell'orbita e frattura “da scoppio”, affondata e comminuta, del pavimento orbitario a sinistra. Gli elementi clinici sopradescritti depongono per la sussistenza di postumi……da valutarsi in termini di danno biologico in misura pari al 20% ” . Presa visione della bozza della relazione, il consulente di parte, dott. , Per_1 osservava che la diplopia di cui era affetto il non era mai stata Pt_1
“lieve” nei referti delle visite oculistiche in atti e che tale affermazione veniva smentita dalle valutazioni effettuate presso la Clinica Oculistica dell'Università di Sassari dal responsabile dell'Ambulatorio di Ortottica, dott. . Persona_2
In risposta a tali osservazioni, il c.t.u. precisava che “cont quanto affermato dal Dott. risulta evidente ai più che la pressochè totalità delle Per_1 certificazioni specialistiche definisce la diplopia proprio come “lieve” e nello specifico: certificazione chirurgica maxillo facciale del 23 maggio 2007 “lieve diplopia”; certificazione neurologica del 29 maggio 2007 “lieve diplopia”; certificazione oculistica del 30 maggio 2007 “diplopia lieve”; certificazione chirurgica maxillo facciale del 06 giugno 2007 “lieve diplopia” (cfr. pagg. 11, 12 e 13 della perizia definitiva). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante anche in sede di gravame, le conclusioni dell'ausiliare in ordine alla natura “lieve” della diplopia riscontrata nel paziente trovavano pieno riscontro nei certificati medici allegati in atti. Il c.t.u. evidenziava, inoltre, come tutti gli specialisti intervenuti avevano certificato esclusivamente la persistenza di una “diplopia nello sguardo verso il basso”, parzialmente rimediabile attraverso l'utilizzo di lenti (cfr. certificazione in data 05 settembre 2007 – all. 11 atto di citazione). Da ultimo, il c.t.u., sempre in risposta alle contestazioni mosse dal c.t.p., affermava altresì che “è doveroso ricordare che la diplopia in posizione primaria è certamente la condizione più invalidante risultando incompatibile con lo svolgimento delle normali attività per cui il soggetto è costretto ad escludere funzionalmente un occhio e quindi di fatto ad agire in condizioni di monocolo, situazione ben lontana e neppure latamente paragonabile a quella patita dal signor . Lo stesso CTP sostiene che la diplopia in posizione primaria “rende Pt_1 difficil ambulazione, la lettura, l'alimentazione”. Nulla di tutto ciò insiste sul signor che non ha necessità di escludere funzionalmente l'occhio Pt_1 sinistro né a in una condizione altamente invalidante come quelle sopra descritte. È dunque palese che le indicazioni valutative proposte dal CTP, in maniera comprensibile ma non condivisibile, sovrastimino l'entità dei postumi”. Alla luce delle suddette argomentazioni, il primo motivo di appello va, pertanto, disatteso, posto che le conclusioni cui perveniva l'ausiliare erano fondate su motivazioni logiche e ben motivate anche a fronte delle contestazioni del c.t.p., invocate nuovamente nel presente giudizio. Di conseguenza, va confermata la percentuale di danno non patrimoniale riconosciuta dal giudice di prime cure nella misura del 17%, posto che il Pt_1 non ha specificamente censurato la riduzione equitativa disposta dal primo giudice nella misura del 3% in ragione del pregresso trauma subito dal Pt_1 ed oggetto di accertamento da parte dello stesso c.t.u., il quale riteneva pregresso trauma esitarono postumi rappresentati dalla nevralgia e oftalmodinia a sinistra nonché dalla modesta limitazione funzionale del rachide cervicale che evidentemente, posta la loro preesistenza, non possono essere ricondotti all'evento traumatico per cui è consulenza, ovvero all'aggressione del 2007. In tale ottica, la valutazione già indicata dalla scrivente CTU nella bozza di relazione subirebbe un decremento percentuale sebbene di limitata entità” (cfr. pag. 11 della relazione peritale). Non merita accoglimento neppure la seconda censura relativa alla mancata personalizzazione del danno. In materia, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. per tutte Cass. n. 5865/2021). Orbene, l'appellante nel domandare la personalizzazione del danno subito non allegava e, tanto meno, provava alcuna circostanza specifica che potesse giustificare un incremento dei valori tabellari, limitandosi ad evidenziare le modalità in cui era avvenuta la lesione e la gravità del fatto commesso da un parente per futili motivi. Di per sé circostanze che non rendono anomale o del tutto peculiari le conseguenze del fatto illecito, comunque “ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado”. Per tali ragioni, va confermata la decisione assunta dal tribunale sul punto. Con il terzo motivo di gravame il ha censurato la statuizione nella parte Pt_1 in cui il giudice di prime cure non riconosceva, nella liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale, gli interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto illecito, nonché, in quella relativa alle spese mediche, gli interessi corrispettivi a far data dell'effettivo esborso. La censura è parzialmente fondata. Il tribunale gravato liquidava il danno patito dall'appellante sulla base delle tabelle di Milano vigenti al momento della statuizione e, quindi, su valori attuali
“da ritenersi pienamente satisfattivo anche della rivalutazione monetaria” (vedi sentenza gravata), senza riconoscere invece alcunchè per gli interessi compensativi, se non dalla data della sentenza, ritenendo la somma liquidata pienamente satisfattiva in difetto di prova di ulteriori danni in forza della giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia (cfr. Cass. n. 18564/2018, specificatamente richiamata in sentenza, secondo cui “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi“). Orbene, sulla scorta dell'orientamento richiamato nella sentenza impugnata, confermato da ultimo da Cass. n. 6351/25, il riconoscimento degli interessi cosiddetti compensativi non è automatico, rappresentando “una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore” quando la sola rivalutazione del credito non sia sufficiente a reintegrare pienamente il creditore, il quale, però, deve provare, anche in via presuntiva, che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento fosse stato tempestivo. Nel caso di specie, il si limitava a domandare in primo grado che “sulla Pt_1 somma liquidata” fossero calcolati la rivalutazione e gli interessi legali dal sinistro al saldo senza alcuna ulteriore precisazione. Con la censura avanzata in questo giudizio, a fronte della specifica statuizione contenuta nella sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento degli interessi cd compensativi, non ha allegato e dedotto alcunchè per sostenere, anche in via presuntiva, che la mera rivalutazione del danno non lo aveva pienamente reintegrato – e su cui ha dedotto solo in sede di comparsa conclusionale -, limitandosi ad invocare la giurisprudenza di legittimità che fin dalle Sezioni Unite della cassazione n. 1712/2015 aveva chiarito le modalità con cui calcolare gli interessi cd compensativi sulla somma riconosciuta a titolo di danno. In buona sostanza, il non ha specificatamente censurato la ratio della Pt_1 decisione ed in difetto di allegazioni precise sulla esistenza di un ulteriore danno, neppure allegato, nulla può essergli riconosciuto a titolo di interessi. Risultano, invece, dovuti gli interessi corrispettivi sulle spese mediche sostenute pari ad euro 2.341,72 dalla data della domanda sino al saldo. Sul punto, è appena il caso di osservare, a differenza di quanto eccepito da parte appellata, che le certificazioni di spesa sostenute dal ed esaminate dal Pt_1 consulente risultavano allegate all'atto di citazione (cfr 2). Le spese processuali del presente giudizio vanno compensate fra le parti, stante il parziale accoglimento dell'appello e le oscillazioni giurisprudenziali in materia di interessi compensativi.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e parziale Parte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Sassari n. 1207/2022, che per il resto conferma:
- condanna a corrispondere a anche gli Controparte_1 Parte_1 interessi le ediche, pari ad ata della domanda sino al saldo.
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, il 3.12.2025 Il consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente Dott. Maria Grixoni
( elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA LO FRASSO 2 ALGHERO presso lo studio dell'avv. Edoardo Morette che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
( ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
A 'avv. Amedeo Mandras che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Valentina Porcu in forza di procura allegata in atti
appellato Oggetto: lesione personale. All'udienza del 21.11.2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: Per parte appellante: voglia la Corte, In via principale a) Per le causali di cui all'atto di appello, previa remissione della causa in istruttoria, disporsi una nuova consulenza tecnica d'ufficio che risponda ai quesiti già formulati in primo grado tenendo conto delle osservazioni del consulente di parte appellante;
b) Accogliersi l'appello, nei limiti di cui in parte motiva e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi l'appellato al risarcimento dei danni CP_1 patiti dall'evento per cui è processo nella misura finale, dedotto l'acconto di Euro 10.000,00 (diecimila/00) già versato a titolo di provvisionale, di Euro 140.986,43, o in quella veriore che sarà ritenuta di giustizia dalla Ecc.ma Corte di Appello adita. c) Condannarsi al pagamento di tutti gli Controparte_1 interessi ritenuti di giustizia dalla data dell'illecito sino al saldo. d) Con il favore delle spese. In subordine e nel caso di reiezione della domanda di cui ai punti che precedono: e) Accogliersi l'appello, nei limiti di cui in parte motiva ai punti 2 e 3 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi l'appellato al risarcimento dei danni patiti dall'evento per cui è processo nella CP_1 misura di Euro 67.123,97 o in quella veriore che sarà ritenuta di giustizia dalla Ecc.ma Corte di Appello adita. f) Condannarsi al pagamento Controparte_1 degli interessi ritenuti di giustizia dalla data dell'illecito sino al saldo. g) Con il favore delle spese. Per parte appellata: voglia la Corte, 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) rigettare l'appello siccome inammissibile ed in ogni caso infondato;
3) con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali. Svolgimento del processo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in Controparte_1
e lesioni provocategli dal convenuto in data 10.5.2007, quando, mentre si accingeva ad aprire la porta di casa, veniva aggredito e colpito dal cognato , condannato con sentenza penale irrevocabile per il reato di CP_1 cui all'ar e al pagamento di una provvisionale di euro 10.000,00. L'attore allegava, in particolare, che, a causa delle lesioni subite, aveva riportato postumi permanenti per diplopia, frattura scomposta delle ossa nasali, cervicalgia post traumatica, disestesie alla I e II branca del trigemino a sinistra, quantificati in una percentuale del 27%, maggiorata di un ulteriore 25% a titolo di personalizzazione in conseguenza del danno morale provocato dall'azione dolosa posta in essere dal convenuto per futili motivi nonché dalla perdita della possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività. L'attore concludeva, quindi, per la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 150.386,43, o quella veriore somma accertata dal tribunale, detratta la provvisionale stabilita in sede penale, oltre rivalutazione e interessi compensativi dal giorno dell'evento al saldo. Regolarmente costituito contestava la quantificazione del danno Controparte_1 effettuata dall'attore, evidenziando, in particolare, come le modalità del fatto non potessero incidere sulla determinazione dello stesso. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1207/2022, pubblicata il 30.11.2022, accoglieva la domanda di risarcimento del danno e condannava Controparte_1 al pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
51.707,22, di cui euro 2. diche, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo, regolando le spese di lite secondo soccombenza. Il primo giudice, evidenziato come la sussistenza dell'evento lesivo e la responsabilità del era stata accertata con efficacia di giudicato nel CP_1 processo penale, q a gli esiti permanenti subiti dal danneggiato in base ad una percentuale del 17%, tenendo conto degli esiti della c.t.u. (20% di invalidità) e dei postumi invalidanti riportati dal danneggiato in un precedente sinistro valutati dallo stesso tribunale equitativamente nella misura del 3%. Infine, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, liquidava il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle di Milano vigenti al momento della pronuncia, comprensive del danno morale, su valori attuali e senza interessi. Rigettava, invece, la domanda di personalizzazione dello stesso.
ha proposto appello lamentando: i) l'errata quantificazione Parte_1
o patito resa sulla base di una c.t.u. contrastante con le emergenze documentali;
ii) l'omessa personalizzazione del danno;
iii) l'omesso riconoscimento sul quantum liquidato e devalutato alla data dell'illecito degli interessi compensativi e di quelli corrispettivi sulle spese mediche sostenute a far data dall'effettivo esborso. Per tali ragioni, l'appellante ha insistito per la riforma della sentenza gravata, previo rinnovo della consulenza medico legale. Si è costituito in giudizio resistendo all'appello di cui ha chiesto Controparte_1 il rigetto perché infondat iritto. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione dal consigliere istruttore, previo deposito di comparse conclusionali e repliche, sulla base delle conclusioni sopra riportate. Motivi della decisione L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'errata quantificazione del danno da parte del tribunale. In particolare, il ha allegato che il primo giudice, aderendo alle arbitrarie Pt_1 ed errate conclusioni del c.t.u., qualificava la diplopia come “lieve” anziché
“grave”, quantificando il danno complessivamente patito dallo stesso nella misura del 20% in luogo della più corretta quantificazione effettuata dal proprio c.t.p. del 26-27%. Per tali ragioni, e considerato che il c.t.u. incaricato non forniva soddisfacenti risposte alle osservazioni formulate dal proprio consulente di parte, ha insistito per il rinnovo delle operazioni peritali. Il motivo è infondato. Invero, l'ausiliario incaricato, in esito alle operazioni peritali, accertava che “Il quadro clinico attuale, causalmente riconducibile alle lesioni subite nell'evento traumatico del 10 maggio 2007, si caratterizza dunque per esiti di frattura delle ossa nasali con asimmetria delle coane e lieve deficit respiratorio, modesta limitazione funzionale del rachide cervicale, disestesie in regione periorbitaria sinistra, diplopia verticale lieve in posizione primaria che aumenta nella posizione di sguardo verso il basso, per residuo lieve deficit del muscolo retto inferiore in esito a frattura della parete mediale dell'orbita e frattura “da scoppio”, affondata e comminuta, del pavimento orbitario a sinistra. Gli elementi clinici sopradescritti depongono per la sussistenza di postumi……da valutarsi in termini di danno biologico in misura pari al 20% ” . Presa visione della bozza della relazione, il consulente di parte, dott. , Per_1 osservava che la diplopia di cui era affetto il non era mai stata Pt_1
“lieve” nei referti delle visite oculistiche in atti e che tale affermazione veniva smentita dalle valutazioni effettuate presso la Clinica Oculistica dell'Università di Sassari dal responsabile dell'Ambulatorio di Ortottica, dott. . Persona_2
In risposta a tali osservazioni, il c.t.u. precisava che “cont quanto affermato dal Dott. risulta evidente ai più che la pressochè totalità delle Per_1 certificazioni specialistiche definisce la diplopia proprio come “lieve” e nello specifico: certificazione chirurgica maxillo facciale del 23 maggio 2007 “lieve diplopia”; certificazione neurologica del 29 maggio 2007 “lieve diplopia”; certificazione oculistica del 30 maggio 2007 “diplopia lieve”; certificazione chirurgica maxillo facciale del 06 giugno 2007 “lieve diplopia” (cfr. pagg. 11, 12 e 13 della perizia definitiva). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante anche in sede di gravame, le conclusioni dell'ausiliare in ordine alla natura “lieve” della diplopia riscontrata nel paziente trovavano pieno riscontro nei certificati medici allegati in atti. Il c.t.u. evidenziava, inoltre, come tutti gli specialisti intervenuti avevano certificato esclusivamente la persistenza di una “diplopia nello sguardo verso il basso”, parzialmente rimediabile attraverso l'utilizzo di lenti (cfr. certificazione in data 05 settembre 2007 – all. 11 atto di citazione). Da ultimo, il c.t.u., sempre in risposta alle contestazioni mosse dal c.t.p., affermava altresì che “è doveroso ricordare che la diplopia in posizione primaria è certamente la condizione più invalidante risultando incompatibile con lo svolgimento delle normali attività per cui il soggetto è costretto ad escludere funzionalmente un occhio e quindi di fatto ad agire in condizioni di monocolo, situazione ben lontana e neppure latamente paragonabile a quella patita dal signor . Lo stesso CTP sostiene che la diplopia in posizione primaria “rende Pt_1 difficil ambulazione, la lettura, l'alimentazione”. Nulla di tutto ciò insiste sul signor che non ha necessità di escludere funzionalmente l'occhio Pt_1 sinistro né a in una condizione altamente invalidante come quelle sopra descritte. È dunque palese che le indicazioni valutative proposte dal CTP, in maniera comprensibile ma non condivisibile, sovrastimino l'entità dei postumi”. Alla luce delle suddette argomentazioni, il primo motivo di appello va, pertanto, disatteso, posto che le conclusioni cui perveniva l'ausiliare erano fondate su motivazioni logiche e ben motivate anche a fronte delle contestazioni del c.t.p., invocate nuovamente nel presente giudizio. Di conseguenza, va confermata la percentuale di danno non patrimoniale riconosciuta dal giudice di prime cure nella misura del 17%, posto che il Pt_1 non ha specificamente censurato la riduzione equitativa disposta dal primo giudice nella misura del 3% in ragione del pregresso trauma subito dal Pt_1 ed oggetto di accertamento da parte dello stesso c.t.u., il quale riteneva pregresso trauma esitarono postumi rappresentati dalla nevralgia e oftalmodinia a sinistra nonché dalla modesta limitazione funzionale del rachide cervicale che evidentemente, posta la loro preesistenza, non possono essere ricondotti all'evento traumatico per cui è consulenza, ovvero all'aggressione del 2007. In tale ottica, la valutazione già indicata dalla scrivente CTU nella bozza di relazione subirebbe un decremento percentuale sebbene di limitata entità” (cfr. pag. 11 della relazione peritale). Non merita accoglimento neppure la seconda censura relativa alla mancata personalizzazione del danno. In materia, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. per tutte Cass. n. 5865/2021). Orbene, l'appellante nel domandare la personalizzazione del danno subito non allegava e, tanto meno, provava alcuna circostanza specifica che potesse giustificare un incremento dei valori tabellari, limitandosi ad evidenziare le modalità in cui era avvenuta la lesione e la gravità del fatto commesso da un parente per futili motivi. Di per sé circostanze che non rendono anomale o del tutto peculiari le conseguenze del fatto illecito, comunque “ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado”. Per tali ragioni, va confermata la decisione assunta dal tribunale sul punto. Con il terzo motivo di gravame il ha censurato la statuizione nella parte Pt_1 in cui il giudice di prime cure non riconosceva, nella liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale, gli interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto illecito, nonché, in quella relativa alle spese mediche, gli interessi corrispettivi a far data dell'effettivo esborso. La censura è parzialmente fondata. Il tribunale gravato liquidava il danno patito dall'appellante sulla base delle tabelle di Milano vigenti al momento della statuizione e, quindi, su valori attuali
“da ritenersi pienamente satisfattivo anche della rivalutazione monetaria” (vedi sentenza gravata), senza riconoscere invece alcunchè per gli interessi compensativi, se non dalla data della sentenza, ritenendo la somma liquidata pienamente satisfattiva in difetto di prova di ulteriori danni in forza della giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia (cfr. Cass. n. 18564/2018, specificatamente richiamata in sentenza, secondo cui “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi“). Orbene, sulla scorta dell'orientamento richiamato nella sentenza impugnata, confermato da ultimo da Cass. n. 6351/25, il riconoscimento degli interessi cosiddetti compensativi non è automatico, rappresentando “una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore” quando la sola rivalutazione del credito non sia sufficiente a reintegrare pienamente il creditore, il quale, però, deve provare, anche in via presuntiva, che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento fosse stato tempestivo. Nel caso di specie, il si limitava a domandare in primo grado che “sulla Pt_1 somma liquidata” fossero calcolati la rivalutazione e gli interessi legali dal sinistro al saldo senza alcuna ulteriore precisazione. Con la censura avanzata in questo giudizio, a fronte della specifica statuizione contenuta nella sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento degli interessi cd compensativi, non ha allegato e dedotto alcunchè per sostenere, anche in via presuntiva, che la mera rivalutazione del danno non lo aveva pienamente reintegrato – e su cui ha dedotto solo in sede di comparsa conclusionale -, limitandosi ad invocare la giurisprudenza di legittimità che fin dalle Sezioni Unite della cassazione n. 1712/2015 aveva chiarito le modalità con cui calcolare gli interessi cd compensativi sulla somma riconosciuta a titolo di danno. In buona sostanza, il non ha specificatamente censurato la ratio della Pt_1 decisione ed in difetto di allegazioni precise sulla esistenza di un ulteriore danno, neppure allegato, nulla può essergli riconosciuto a titolo di interessi. Risultano, invece, dovuti gli interessi corrispettivi sulle spese mediche sostenute pari ad euro 2.341,72 dalla data della domanda sino al saldo. Sul punto, è appena il caso di osservare, a differenza di quanto eccepito da parte appellata, che le certificazioni di spesa sostenute dal ed esaminate dal Pt_1 consulente risultavano allegate all'atto di citazione (cfr 2). Le spese processuali del presente giudizio vanno compensate fra le parti, stante il parziale accoglimento dell'appello e le oscillazioni giurisprudenziali in materia di interessi compensativi.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e parziale Parte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Sassari n. 1207/2022, che per il resto conferma:
- condanna a corrispondere a anche gli Controparte_1 Parte_1 interessi le ediche, pari ad ata della domanda sino al saldo.
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, il 3.12.2025 Il consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente Dott. Maria Grixoni