Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2025, proposto da HA DI, rappresentato e difeso dapprima dall’avv. Angelo Giordano e poi dall’avv. Mara Torsiello, presso il cui studio è domiciliato in Roma, via Val Sesia 16 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. maratorsiello@legalmail.com;
contro
Ministero dell’interno e Questura di Latina, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
del decreto cat. A12/2021 Imm. del 28 ottobre 2021, comunicato il 17 marzo 2022, con il quale il Questore di Latina ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo cod. ass. 055953164883 del 17 febbraio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Latina;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il cons. IO TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza cod. ass. 055953164883 del 17 febbraio 2021, HA DI, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura di Roma ed in scadenza il 12 febbraio 2021, ha domandato alla Questura di Latina il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, avendo indicato come indirizzo di residenza un recapito nel Comune di Latina. L’amministrazione, quindi, con nota del 6 settembre 2021, comunicata il successivo giorno 7, ha preavvertito S.H. del rigetto ex art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, rilevando l’incompletezza della documentazione a supporto sotto il profilo del possesso del requisito reddituale prescritto dalla legge e della mancata iscrizione all’anagrafe dei residenti in [...].
Non avendo S.U. fornito elementi volti a far ritenere superate tali criticità, la Questura di Latina con decreto cat. A12/2021 Imm. del 28 ottobre 2021, comunicato il 17 marzo 2022, ha disposto il rigetto dell’istanza de qua , sulla base dell’assenza del requisito reddituale e della mancata iscrizione all’anagrafe del comune indicato come residenza, rilevando altresì che la richiesta di attribuzione del numero di partita IVA come piccolo imprenditore è anche successiva alla data di presentazione dell’istanza stessa.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 10 maggio 2022 e depositato presso la sede di Roma di questo tribunale, ove ha preso grado con il n.r.g. 5398 del 2022, S.H. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 5, commi 4, 5 e 9, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, 1 e 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere, perché, sebbene il ricorrente abbia percepito redditi “ inferiori all’importo minimo richiesto dalla legge ”, nondimeno essi sarebbero utilmente valutabili ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, atteso che nell’anno 2017 avrebbe comunque guadagnato euro 7.571,41 e che, in ogni caso, avrebbe dovuto tenersi conto dell’impatto delle condizioni straordinarie dell’emergenza pandemica;
II) eccesso di potere in varie forme, dato che non è stata tenuta nella minima considerazione l’incidenza dell’emergenza pandemica sulla posizione lavorativa del ricorrente.
In seguito ad eccezione preliminare della difesa erariale, con decreto del Presidente del TAR del Lazio 13 giugno 2025 n. 225 il ricorso è stato devoluto alla competenza della sezione staccata di Latina, ove è stato allibrato al n.r.g. 487 del 2025.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato e i due motivi di gravame, stante l’identità dei fatti posti a loro fondamento, possono essere trattati e respinti congiuntamente facendo applicazione dei principi elaborati dalla più recente giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 27 ottobre 2025 n. 3444).
Infatti, nelle ipotesi di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, a mente dell’art. 26, commi 2 e 3, d.lgs. n. 286 del 1998, “ lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere ”; inoltre il lavoratore non appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea “ deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ”.
La disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita sufficiente al proprio sostentamento è un presupposto ineludibile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno in base agli artt. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 cit. e 13, comma 2, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, in quanto “ attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese, essendo finalizzato ad evitare il soggiorno di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica ” (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 27 ottobre 2025 n. 3444; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 9 maggio 2024 n. 1549; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2024 n. 1231; TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 6 marzo 2024 n. 4483). Grava, quindi, sul cittadino straniero richiedente il titolo di soggiorno l’onere di fornire la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita, essendo tale dimostrazione “ garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose ” (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 27 ottobre 2025 n. 3444; in termini v. anche: TAR Lazio, Roma, sez. V- bis , 13 marzo 2026 n. 4683; Roma, sez. V-bis, 12 gennaio 2026 n. 509).
Nel caso di specie, S.U. non ha documentato in sede procedimentale la percezione di redditi sufficienti al fine della sua permanenza in Italia, essendosi limitato a produrre una fotocopia del passaporto; peraltro, neppure in giudizio può affermarsi che una simile prova sia stata raggiunta, posto che l’interessato si è limitato ad allegare la certificazione unica dei redditi percepiti per l’anno 2017 rilasciata dal datore di lavoro e datata 6 marzo 2018, unitamente alle relative buste paga, che tuttavia costituiscono una documentazione mai sottoposta all’amministrazione in sede procedimentale. Ne consegue che “ in applicazione del principio tempus regit actum la sua produzione in giudizio resta irrilevante per la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato ”, dovendosi ribadire che per pacifica giurisprudenza “ nessuna rilevanza può essere attribuita a fatti sopravvenuti successivi all’adozione del provvedimento impugnato ” (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 27 ottobre 2025 n. 3444; Milano, sez. I, 2 febbraio 2023 n. 293; Milano, sez. I, 12 marzo 2019 n. 534).
Peraltro, sempre su questo specifico punto osserva il collegio che la mera esibizione della dichiarazione dei redditi neppure vale di per sé a dimostrarne l’effettiva percezione perché non hanno rilevanza probatoria i documenti di provenienza privatistica (es. buste paga, CUD, dichiarazioni all’Agenzia delle entrate, fatture, bilanci di esercizio, ecc.), la cui formazione potrebbe essere meramente strumentale all’ottenimento del titolo ed “ è compatibile con l’eventuale natura fittizia del rapporto o dell’attività lavorativa ” (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 27 ottobre 2025 n. 3444; v. anche: TAR Lombardia, Milano, sez. III, 18 luglio 2024 n. 2250; sez. III, 1° febbraio 2024 n. 272). Inoltre, si rileva altresì che alcuna documentazione dei redditi degli anni 2018-2020 è stata prodotta e che l’amministrazione, pertanto, del tutto correttamente ha rigettato l’istanza di cui è causa per mancata dimostrazione del possesso di mezzi sufficienti a garantire il sostentamento del ricorrente in Italia. Ciò tenendo presente che l’emergenza pandemica da Covid-19 può aver prodotto effetto sui redditi percepiti nell’anno 2020 ma di certo non su quelli degli anni 2018 e 2019, comunque rilevanti ai fini della decisione.
In definitiva, il provvedimento impugnato, oltre a riflettere puntuali risultanze istruttorie, reca un corredo motivazionale dettagliato, che consente di comprendere le ragioni fattuali e giuridiche sottese alla determinazione assunta, con conseguente infondatezza delle censure proposte.
3. – Le spese di lite possono essere integralmente compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
IO TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TO | NA AL |
IL SEGRETARIO