TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/11/2024 da
1) , con l'Avv. ZIGANTE ANDREA, presso il quale ha eletto Parte_1 domicilio telematico
E
2) con l'Avv. ZIGANTE ANDREA , presso il quale ha eletto Parte_2 domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 02.07.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste sub atto n. 152 - P. 1– Anno 2012
– scegliendo il regime della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia , nata a [...] il giorno 10.06.2008, Persona_1 residente a [...], c.f. C.F._1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa.
2) La figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
3) Salvo diverso e futuro accordo, i ricorrenti ritengono di optare per un collocamento paritetico alternato.
Il padre terrà con sé la figlia per una settimana consecutiva e Parte_1 Per_1 la madre potrà prenderla con sé la domenica successiva alle ore 10 del mattino presso l'abitazione del padre.
A questo punto, la madre terrà con sé la figlia per una settimana Parte_2 Per_1 consecutiva e il padre potrà prenderla con sé la domenica successiva alle ore 10 del mattino presso l'abitazione della madre, e così a seguire in maniera alternata.
4) Durante le ferie estive la figlia trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con Per_1 il padre e tre settimane, anche non consecutive, con la madre. Nel resto del periodo estivo, il padre terrà con sé la figlia per una settimana consecutiva e la madre potrà prenderla con sé la domenica successiva alle ore 10 del mattino presso l'abitazione del padre. A questo punto, la madre terrà con sé la figlia minore per una settimana consecutiva e il padre potrà prenderla con sé la domenica successiva alle ore 10 del mattino presso l'abitazione della madre, e così a seguire in maniera alternata.
Durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno con sé la figlia minore per sette giorni consecutivi a testa, rispettivamente un anno nel periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che la figlia possa trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con ognuno dei genitori.
Vacanze pasquali ad anni alterni.
5) Salvo diverso e futuro accordo, i ricorrenti ritengono di optare per il mantenimento ordinario diretto.
Il padre e la madre provvederanno pertanto al mantenimento ordinario della figlia minore in pari misura, adempiendo ciascuno in maniera totale nel periodo in cui Persona_1 la terranno con sé, essendo entrambi provvisti di reddito adeguato.
6) Il padre e la madre provvederanno, ciascuno al 50%, al pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore , come previste e disciplinate dal Persona_1
Protocollo d'intesa del Tribunale di Trieste - Ordine degli Avvocati di Trieste dd. 18.05.2015. 7) I ricorrenti convengono che la richiesta di eventuali contributi e sostegni della famiglia
(ad esempio Dote Famiglia) spetti alla NO . Parte_2
Concordano inoltre che l'assegno unico venga erogato al 100% alla NO Pt_2
[...]
Chiedono infine che le detrazioni per la figlia minore a carico spettino al 50% a ciascuno dei genitori.
8) Quanto al mantenimento tra coniugi, i ricorrenti si danno atto della reciproca indipendenza economica, ragion per cui ciascuno di essi provvederà in via esclusiva al proprio mantenimento.
9) Nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, che nel caso di specie è stata caratterizzata da un nucleo domestico stabile e continuo, con valori di stretta solidarietà anche di carattere economico, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni suo componente e di educazione ed istruzione della figlia minore i ricorrenti convengono Per_1 di effettuare le seguenti attribuzioni:
a) La NO , nata a [...] il giorno 08.04.1969, residente a [...]
Gozzi 3, cittadina italiana, Cod. Fisc. , titolare della quota di una metà C.F._2 parte indivisa, attribuisce e quindi trasferisce al SI , nato a Parte_1
Trieste il giorno 26.10.1970, residente a [...], cittadino italiano, Cod. Fisc.
(già comproprietario per l'altra quota di una metà parte indivisa), che C.F._3 accetta, la propria quota di una metà parte indivisa di:
- ente indipendente censito nella P.T. 13794 di Trieste, costituito dall'alloggio sito al quinto piano della casa in Trieste, al civico numero 3 di Via G. Gozzi, costruita sulla P.T. 4736 di
Trieste, composto di due stanze, due stanzini, cucina, gabinetto ed atrio, con le congiunte
39/1000 p.i. del c.t. 1 della P.T. 4736 di Trieste.
- unità condominiale costituita dal vano cantina sita al pianoterra della casa in Trieste civico numero 3 di via Gozzi, censito nel c.t. 1 della P.T. 36148 di Trieste, con le congiunte 2,5/1000
p.i. del c.t. 1 della P.T. 4736 di Trieste.
Dette unità immobiliari risultano così censite all'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Trieste - Ufficio Provinciale - Territorio:
Comune di Trieste, Sezione Urbana V, Foglio 7, Particella 436, Subalterno 22, Via G. Gozzi
n. 3, piano T - 6, Zona censuaria 1, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 4,5 vani, Dati di superficie totale 80 mq, Rendita catastale Euro 406,71;
b) Il trasferimento viene effettuato a corpo e non a misura o stima, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente gli immobili, con ogni diritto, azione e ragione inerente, servitù attiva, pertinenza ed accessione. c) La proprietà degli immobili oggetto del presente trasferimento è pervenuta alla NO
e al SI a seguito di compravendita dd. Parte_2 Parte_1
19.02.2007, Rep. 99564, Racc. 11041, autenticata dal Notaio Dott. di Trieste, Persona_2 in atti tavolari sub G.N. 2411/2007.
d) La NO garantisce la proprietà, la disponibilità, il pacifico possesso Parte_2
e l'assoluta libertà della sua quota parte degli immobili, che con il presente atto si trasferiscono, da ipoteche, servitù passive, pesi e vincoli di qualsiasi genere.
e) Ai sensi della normativa urbanistica-edilizia vigente la NO , Parte_2 informata delle finalità, modalità, obbligatorietà e conseguenze della successiva dichiarazione, e conscia delle sanzioni previste per le dichiarazioni false, mendaci o reticenti dal codice penale e dalle leggi speciali, richiamate dall'art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara:
- che la costruzione dell'edificio di cui fanno parte gli immobili oggetto del presente trasferimento è stata iniziata anteriormente al 01.09.1967;
- che per l'edificio medesimo è stata rilasciata l'abitabilità dal Comune di Trieste con atto del
Magistrato Civico, n. 43313/1906 F 3/10-1/1906 dd. 24.10.1906;
- che per le modifiche interne eseguite nell'immobile il precedente dante causa ha presentato al Comune di Trieste in data 16.12.1998 sub Prot. Corr. 61/98/2115 Denuncia di Inizio
Attività;
- che in data 15.09.2000 è stata presentata al Comune di Trieste la Comunicazione di Fine
Lavori relativa alla denuncia sopra descritta;
- che in relazione agli immobili di cui sopra non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori e comunque non sono state eseguite opere abusive.
f) Il SI dispensa la NO dal prestare Parte_1 Parte_2 garanzia di conformità, sicurezza e adeguatezza degli impianti posti a servizio degli immobili oggetto del presente trasferimento.
g) In conformità alle disposizioni di legge il SI riceve dalla Parte_1 NO le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione Parte_2 energetica degli edifici, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica dd. 31.10.2024, codice identificativo , redatto dal tecnico abilitato arch. (doc. 9). P.IVA_1 Persona_3
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto attestato è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. h) Ad ogni senso di legge la NO dichiara e garantisce, e il SI Parte_2
prende atto, che i dati catastali sopra riportati e la planimetria Parte_1 presentata al Catasto in data 15.09.2000 al prot. n. 20057 – ultima planimetria in atti (docc.
10 e 11) sono conformi allo stato di fatto, e che in particolare non sussistono difformità che comportino l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale e che i dati degli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
i) A fronte del suddetto trasferimento ed a regolazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, il SI si obbliga a versare alla NO Parte_1 Parte_2
l'importo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00), a mezzo bonifico bancario o assegno circolare, entro e non oltre 10 giorni dall'omologa della separazione consensuale.
l) I coniugi chiedono l'esenzione del presente trasferimento da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987 il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999. In particolare detto trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, poiché è dettato dalla necessità di regolare la separazione delle parti in via consensuale.
In via subordinata le parti concordano comunque che eventuali spese e tasse inerenti ai trasferimenti immobiliari oggetto del presente atto sono e saranno ad esclusivo carico del SI . Parte_1
m) La NO autorizza il SI ad intavolare Parte_2 Parte_1
i suddetti beni immobili a suo nome, dichiarando espressamente di rinunciare sin d'ora all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale che gli derivi dal presente atto.
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021, si obbligano a curare l'intavolazione nel più breve tempo possibile.
n) Le parti dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore.
o) Qualora il Tribunale di Trieste ritenesse che i trasferimenti immobiliari di cui al presente atto non possano essere operati in questa sede o che non si riuscisse successivamente ad ottenerne l'intavolazione, i ricorrenti si obbligano sin d'ora a procedere a detti trasferimenti in sede notarile entro i successivi due mesi.
10) La NO fisserà altrove la propria residenza, ove verrà iscritta Parte_2 anche la figlia minore , ma sin d'ora è autorizzata a rimanere nella casa Persona_1 di via Gozzi 3 sino a che non trovi idonea sistemazione e comunque entro e non oltre il
30.06.2025.
Sino al cambio di residenza della madre la figlia minore manterrà Persona_1 comunque la residenza anagrafica presso la casa di via Gozzi 3 in Trieste.
11) I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio, nonché al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio della figlia minore . Persona_1 12) Si produce il piano genitoriale (doc. 12).
13) I coniugi si riservano di provvedere successivamente e di comune accordo alla divisione del patrimonio mobiliare.
Sin d'ora le parti comunque convengono che l'autovettura Atos targata DM332XB, intestata al SI , venga trasferita in esclusiva proprietà alla NO Parte_1
. Parte_2
14) Si producono le dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti per gli ultimi tre anni
(rispettivamente docc. 6 e 7).
Modello 730/2022 : reddito imponibile Euro 21.531,00; Parte_2
Modello 730/2023 : reddito imponibile Euro 21.488,00; Parte_2
Modello 730/2024 : reddito imponibile Euro 20.539,00; Parte_2
Modello 730/2022 : reddito imponibile Euro 18.004,00; Parte_1
Modello 730/2023 : reddito imponibile Euro 18.811,00; Parte_1
Modello 730/2024 : reddito imponibile Euro 19.537,00; Parte_1
Si producono altresì gli estratti conto bancari e dei rapporti finanziari (doc. 8).
15) Da ultimo le parti dichiarano: a) di essere allo stato comproprietarie di un unico bene immobile, ovvero quello descritto al punto 9) del presente ricorso;
b) di essere proprietarie di un bene mobile registrato, ovvero l'autovettura targata DM332XB citata al punto 13) del presente ricorso, attualmente intestata al SI;
c) che non sono Parte_1 pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse.
16) Su accordo delle parti, le spese legali della presente procedura restano a carico di ciascuna di esse al 50%.
***
All'udienza del i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, dando atto che l'importo di
60.000 di cui al punto 9 i) ( pag 6 del ricorso), è stato già versato alla NO con Pt_2 bonifico bancario. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, 03/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli