Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 320/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6.11.2023 e vertente
T R A
, nat0 a Delianuova il 23/04/1949, elettivamente domiciliato Parte_1 in Reggio Calabria, via Cimino,61, nello studio dell'avv.A.Curatola, rappresentato e difeso dall'avv. CHINDAMO GIUSEPPE VITTORIO giusta procura in atti
APPELLANTE E
, nato a [...] il [...] e , nata a CP Controparte_2
Reggio Calabria il 18/05/1955, elettivamente domiciliati in Palmi, via Mazzini, 31, nello studio degli avv.ti SANTORO MARIA TERESA e SANTORO SERGIO che li rappresentano e difendono giusta procura in atti,
APPELLATI
OGGETTO: Servitù - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.206/2018, pubblicata il 27.2.20218
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale citazione conveniva davanti al Tribunale di Palmi Parte_1 CP
e e premettendo : che con sentenza n.2/2007, passata in
[...] Controparte_2 giudicato, il tribunale di Palmi aveva dichiarato l'autenticità delle firme apposte alla scrittura privata del 24.9.1985 intervenuta tra sua madre e i convenuti, CP_3 nonché l'efficacia della servitù di passaggio sul terreno del da esercitare come da CP planimetria allegata;
che di recente i convenuti avevano realizzato un muro di cinta , una cancellata e una pavimentazione nelle particelle n.ri 1062 e 1575, foglio 6 del Catasto Terreni del Comune di Delianuova;
che tali opere gli impedivano di esercitare la servitù di passaggio con mezzi meccanici verso la particella di sua proprietà , n. 355
Con citazione, notificata il 12.4.2018, impugna la decisione e rileva Parte_1 che : 1)correttamente a pagina 4 della sentenza sta scritto che l'azione proposta va inquadrata nella disciplina di cui all'art.1067 c.c. e, ancora sempre a pagina 4, sta scritto : “ Il titolo, ossia la scrittura privata , effettivamente costituisce sul terreno degli odierni convenuti servitù di passaggio, anche con mezzi meccanici , a favore della proprietà del dante causa dell'odierno attore lungo il tratto meglio specificato nella planimetria allegata” , ma è proprio in questo passaggio decisivo che le argomentazioni della sentenza sono lacunose, inconsistenti e rasentano l'indecifrabilità atteso che, con riferimento alla planimetria , sta scritto che “ quest'ultima indica il tratto interessato da servitù e precisa che l'ampiezza della servitù è pari ad euro 3,40: questa è, difatti, l'unica misura effettivamente leggibile dalla planimetria allegata, mentre non è dato desumere dalla stessa l'ampiezza di 4,10 metri indicata dall'attore. Tale ultima misura, probabilmente desunta dal perito di parte, non è desumibile dal titolo “. Intanto, non occorre un agrimensore dotato di vista particolarmente acuta per rendersi conto guardando la planimetria che le dimensioni in larghezza della servitù nel suo tratto sottostante sono superiori al tratto soprastante del quale il giudice è riuscito facilmente a leggere la dicitura “ 3,40 “. Basterebbe avere un righello per rendersi conto che il tracciato nella parte sottostante assume una larghezza comunque di gran lunga maggiore rispetto al suo lato opposto. Evidentemente il consulente di parte attrice di quel righello si è servito arrivando alla conclusione che il tratto sottostante del tracciato è largo mt.4,10. Alla stessa conclusione arriva il perito di parte convenuta, dott. nella Persona_1 planimetria quotata allegata alla perizia contenuta nel fascicolo della parte avversa. In ogni caso, se il giudice non fosse stato convinto, nonostante le concordi misurazioni, sull'effettiva larghezza del tracciato sottostante , avrebbe dovuto accogliere la richiesta istruttoria di CTU e non ritenerla “inconducente” quando invece nella realtà avrebbe risolto il problema dell'esatto dimensionamento della servitù. Ancora, non si vede come , senza tale imprescindibile verifica, il giudice abbia potuto ritenere non apprezzabile, o reso più incomodo, l'esercizio della servitù , né per quale motivo il sarebbe stato tenuto ad indicare con quali modalità intendeva Pt_1 esercitare il passaggio specificando, addirittura, il tipo di mezzo con il quale intendeva attraversare il tratto gravato da servitù, visto che nella scrittura del 24.9.1985, la volontà dei sottoscriventi era di consentire il passaggio anche con mezzi meccanici, senza ulteriori precisazioni o specificazioni. La sentenza impugnata , così come per la questione relativa all'estensione della servitù dipendente dal titolo, addebita ingiustamente a un difetto di Parte_1 allegazioni probatorie. Tralascia però di occuparsi di questioni che non possono essere ritenute di secondaria importanza per come rilevato nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. . Infatti, molto candidamente , il giudice si limita a registrare che i coniugi CP_4 realizzavano i lavori in questione per creare nelle adiacenze del loro fabbricato un parcheggio al fine di delimitare tutta la loro proprietà, inibire l'ingresso ai non aventi diritto e garantire sicurezza alle abitazioni. Sorprendentemente, però, pur avendo a disposizione le foto rappresentative dello stato di fatto, nelle quali non può non notarsi che il tracciato oggetto di servitù è occupato da un cospicuo numero di autovetture in sosta, non si sia posto il problema se la realizzazione dell'area di sosta costituisse , come costituisce, limitazione e nocumento dell'esercizio della servitù . Per ciò che concerne il videocitofono asseritamente messo a disposizione , gli appellati non hanno mai chiarito l'ubicazione e la possibile fruizione da parte dell'appellante. Fatto sta che il tracciato, originariamente libero, con la realizzazione dei nuovi menzionati manufatti , ha compresso e, comunque, reso più incomodo, l'esercizio della servitù di passaggio stabilita con la scrittura del 24.9.1985; 2) col porre interamente a carico dell'appellante le spese del giudizio il giudice non ha inteso tenere conto che il procedimento di mediazione si concludeva negativamente per volontà degli appellati , nonché che le chiavi del cancello automatico venivano recapitate il 27.12.2016 , dopo l'instaurazione del giudizio avvenuta il 21.12.2016 . Stando così le cose , il tribunale avrebbe dovuto valutare il comportamento dei convenuti tendente a negare la servitù, risolvendosi a riconoscerla solo dopo l'avvio del giudizio . Il capo della sentenza va quindi riformato con la condanna degli appellati al pagamento delle spese sostenute in primo grado. Conclude chiedendo di accertare e dichiarare , ai sensi dell'art.1079 c.c. , l'esistenza della servitù di passaggio, pedonale e con mezzi meccanici, sul terreno , CP_4 foglio 6, particelle 1062 e 1575, in favore del terreno foglio 6, particella 355 ; Pt_1 di ordinare agli appellati la rimessione in pristino dello stato dei luoghi originario tramite demolizione, rimozione e/o arretramento del muro di cinta, cancellata ed accessoria pavimentazione di cui alla segnalazione certificata di inizio attività depositata il 15.12.2015 al Comune di Delianuova, essendo d'ostacolo, ex art.1067 c.c., all'esercizio della servitù di passaggio pedonale, veicolare e/o con mezzi meccanici;
di condannare le controparti in solido alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio e di quelle di mediazione;
di disporre, in via istruttoria, CTU per accertare se in base al titolo costitutivo della servitù, sussista o meno una limitazione dell'esercizio della stessa o un più incomodo e gravoso esercizio a causa dei realizzati manufatti .
e nella comparsa di costituzione e risposta , dopo avere CP Controparte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., rilevano l'infondatezza nel merito dello stesso deducendo che: a)contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante i manufatti realizzati non impediscono , né limitano, il passaggio pedonale e/o con mezzi meccanici da parte di
. Parte_1
Né lo hanno mai impedito atteso che durante l'esecuzione dei lavori (iniziati nei primi giorni di gennaio 2016) i cancelli collocati sul muro perimetrale sono rimasti aperti e privi di meccanismi di chiusura a chiave. Il 23.12.2016, appena dotato il cancello grande, largo m.3,19, di meccanismo di chiusura automatica, le chiavi sono state inviate con raccomandata al Pt_1 continuando, quindi, a riconoscergli il diritto di esercitare la servitù di passaggio da e per il fondo agricolo di sua comproprietà di cui alla particela 355, foglio 6. L'appellante riconosce la ricezione della chiave con raccomandata del 4.1.2017, ma comunica che proseguirà nell'azione per cui è causa. Posto che l'art.61 del CdS prevede che, per essere trasportato su strada la sagoma limite di ogni veicolo a motore (compresi autocarri, autoarticolati e loro rimorchi etc.) non può in larghezza superare mt, 2,55, o mt.2,60 se trasporta merci deperibili, i metri 3,19 di larghezza del cancello e l'inesistenza di limite in altezza consentono l'accesso a pedoni, automobili , autocarri, trattori agricoli con rimorchi e a qualunque altro mezzo utilizzabile per le pratiche agricole. Tanto precisato in punto di fatto , il titolo costitutivo della servitù è la scrittura privata del 24.9.1985 , con allegata planimetria dove è espressamente indicata la larghezza della servitù in mt.3,40. Né la misura di mt.4,10 indicata unilateralmente dal c.t.p. di controparte, geom , potrà essere desunta aliunde, o a mezzo di perizia d'ufficio, CP_5 dovendosi tra l'altro considerare che la planimetria non è in scala ma è un disegno a mano libera, sicchè in nessun caso, né tantomeno con l'ausilio di un “ righello “ potrà essere ricavata. Il c.t.p. dei deducenti nel proprio elaborato non ha riconosciuto che la larghezza originaria del tracciato lato sud , riportata in mappa, fosse di mt.4,10, ma ha annotato detta misura quale larghezza riscontrata sul ciglio strada di via Carmelia ed ha graficamente dimostrato, riportando le misure verificabili sui luoghi, che il cancello carrabile largo mt.3,19, è posto in posizione arretrata verso sud di circa due metri dal ciglio strada. In sostanza il Tribunale, esaminate le consulenze delle parti e confrontandole con la planimetria allegata alla scrittura privata , ha correttamente affermato che la planimetria allegata alla scrittura indica l'ampiezza del tracciato interessato da servitù in mt.3,40. Ne consegue che il primo giudice non è incorso in nessuna violazione dell'art.1067 c.c. in quanto per giurisprudenza pacifica il proprietario del fondo servente può porre in essere le innovazioni che siano attuate in maniera tale da conservare inalterata sia
“l'utilitas” della servitù, sia la comodità d'uso. Quindi la riduzione della strada costituisce innovazione vietata non di per sé ma solo in quanto idonea a menomare la possibilità di transito ovvero a ridurre la comodità di esercizio, avuto riguardo a quanto consentito dal titolo e non al vantaggio che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitù. L'ulteriore motivo di censura dell'appellante che si duole del fatto che il giudice abbia erroneamente “ potuto trarre il convincimento che le opere realizzate dai convenuti non abbiano diminuito in modo apprezzabile o reso più incomodo l'esercizio della servitù in capo al signor . Né francamente si vede per quale motivo il Pt_1 arebbe stato tenuto ad indicare con quali modalità egli intendeva esercitare Pt_1 il passaggio “ dovrà essere disatteso in quanto l'aggravamento dell'esercizio del passaggio non è dato dall'innovazione in sé , ma dall'incidenza di essa rispetto al modo in cui la servitù di passaggio è stata goduta cosa, quest'ultima, di cui l'appellante non fornisce e, anzi, è il suo stesso perito a scrivere che “ detti cancelli permettono l'accesso con autovetture o mezzi meccanici in genere “. Non si comprende, quindi, per quale motivo continui ad insistere Parte_1 nella richiesta di demolizione o d'arretramento dei manufatti. Pretestuosa e non meritevole d'accoglimento è pure la doglianza relativa al cospicuo numero di autovetture in sosta nell'area di parcheggio realizzata dagli appellati atteso che le fotografie allegate raffigurano due auto in uso agli stessi. A ciò si aggiunga che non può seriamente pensarsi che gli appellati non possano servirsi di 135 mq dell'area di maggiore estensione costituita dalle particelle 1062 e 1031 per parcheggiare rattandosi di area non ricadente nella fascia gravata da servitù . Ulteriormente infondato è il motivo concernente l'apposizione del videocitofono in quanto nella missiva inviata da a il 2.12.2016 viene segnalata la CP Pt_1 previsione di installare un campanello con citofono. Detta installazione non è necessaria atteso che , ai fini dell'esercizio della servitù e per le caratteristiche del fondo dominante - che ha natura agricola, è incolto, è privo di abitazioni o di altro manufatto- il diritto del proprietario è garantito con la consegna delle sole chiavi del cancello;
2) la richiesta di soccombenza totale della parte appellata alle spese di lite di primo e secondo grado è infondata in quanto parte soccombente è l'appellante . Inoltre : a) è infondato l'assunto che la mediazione si è conclusa negativamente perché gli appellati dichiaravano in quella sede di non voler entrare nel merito atteso che gli appellanti rilevavano unicamente l'infondatezza – accertata poi dal Tribunale - della pretesa volta ad ottenere la demolizione, arretramento etc. ; b) privo di rilevanza è l'assunto secondo cui solo dopo la notifica dell'atto di citazione e l'iscrizione a ruolo della causa e consegnavano le chiavi del cancello se solo si consideri che è CP CP_2 incontestato il fatto che il meccanismo di apertura automatica è stato installato il 23.12.2016 ,che la chiave era stata spedita lo stesso giorno e a riceveva il 27 Pt_1 detti;
pretestuosa è anche la tesi secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto della condotta totalmente contestativa della volontà del tenuta da e Pt_1 CP
in quanto quest'ultimi non hanno mai contestato l'esistenza della servitù ma la CP_2 pretesa del di costringerli ad eliminare i manufatti delimitanti la loro Pt_1 proprietà, per cui non può affermarsi che ciò ha costretto l'appellante ad instaurare il giudizio. Va dunque applicato il principio della soccombenza stabilito dall'art.91 c.p.c. dovendosi rammentare all'appellante che l'art.92 c.p.c. da lui richiamato consente la compensazione in caso di soccombenza reciproca e nelle altre ipotesi ivi previste. Concludono chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi del'art.348 bis c.p.c.; in ogni caso, per tutte le ragioni di cui in narrativa , previo rigetto dell'istanza istruttoria avanzata dall'appellante, respingere l'appello perché inammissibile e infondato. con la vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 23.9.2019, ritenuto che la causa non necessita di approfondimenti istruttori , veniva fissata l'udienza del 17.9.2020 per la precisazione delle conclusioni. Seguivano più rinvii e , da ultimo, stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 6.11.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 3.12.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo d'impugnazione lamenta che la sentenza è Parte_1 emessa in violazione al disposto dell'art.1067, comma 2 , c.c. avendo ritenuto il primo giudice che l'ampiezza della striscia di terreno del fondo degli appellati in base alla planimetria allegata alla scrittura privata del 24.9.1985 è pari a metri 3,40, nonché che i manufatti realizzati sul fondo per come risultanti dalla S.C.I.A. del 15.12.2015, con riguardo al cancello pedonale e carraio posto sul muro di cinta prospiciente via Carmelia e ai 135 metri quadrati di parcheggio, sono legittimi , non diminuiscono e non rendono incomodo l'esercizio della servitù di passaggio oggetto di giudizio. Assume che è sufficiente utilizzare un righello per rilevare che la larghezza della striscia di terreno asservita è maggiore ai metri 3,40 che secondo il giudicante risultano dalla menzionata planimetria;
che il suo consulente , geom. , sempre in base alla CP_5 planimetria, la rileva in metri 4,10. Che il fondo di proprietà degli appellati , formato dalle particelle n.ri 1062 e 1031 , del foglio di mappa n.6 del Comune di Delianuova, è gravato da una servitù di passaggio, anche con mezzi meccanici, a favore del fondo agricolo riportato in catasto con la particella n.355 , stesso foglio n.6, in comproprietà tra e altri eredi di Parte_1
( i coniugi appellati ne acquistano una quota di circa 120 mq. con atto CP_3 per notaio del 13.1.2017, successivo all'instaurazione di questo giudizio ) oltre Per_2 che risultare dalle allegate scrittura privata del 24.9.1985 e sentenza n. 2/2007 del Tribunale di Palmi, non è contestato dagli appellati che, anzi, ne riconoscono l'esistenza anche quando, automatizzato il cancello carraio ( circostanza risultante dalla lettera del 23.12.2016 ) spediscono la relativa chiave a che la riceve il Parte_1 successivo 27 dicembre. Quel che continua ad essere in contestazione tra le parti è la larghezza della striscia di terreno gravata da servitù e la legittimità, o meno, delle opere innovative realizzate dagli appellati. Il titolo costitutivo della servitù di passaggio è la scrittura privata del 24.9.1985 che prevede il passaggio “ a piedi e con mezzi meccanici “ ed ha allegata la planimetria relativa al tracciato della striscia di terreno asservita. In detta planimetria, non in scala, l'unica misura leggibile indicante la larghezza è pari a metri 3,40 e, quindi, ogni altra diversa misura calcolata dal consulenti delle parti è irrilevante. Quanto alla larghezza attuale di detta striscia, la misura di metri 3,19 corrispondente alla larghezza del cancello automatizzato che consente l'accesso carraio sia al fondo servente che a quello dominante, è confermata da entrambe le parti con la differenza che per l'appellante determina una diminuzione della servitù di passaggio per come esercitata prima dell'installazione del cancello , mentre per gli appellati, non avendo limiti in altezza e consentendo comunque il comodo passaggio ad autovetture e a mezzi meccanici, non influisce sull'esercizio della servitù. Secondo il costante insegnamento del S.C. non possono ritenersi compresi nel divieto di compiere innovazioni o trasformazioni del fondo servente tali da diminuire o rendere più incomodo l'esercizio del diritto ex art.1067, 2° comma, c.c., quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente rappresentino l'esercizio compiuto civiliter dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo che l'esistenza della servitù non può totalmente eludere ( Cass.civ.n.ri 25056/2018; 10604/2016 ). Nel caso in esame, tenuto conto che risultano inviate dagli appellati all'appellante le chiavi del cancello pedonale e carraio largo metri 3,19 apposto sul muro di cinta della proprietà , che tale cancello consente agli appellati di inibire l'accesso a chi CP_4 non ne ha diritto preservando la privacy della loro abitazione e permette l'accesso sia al fondo servente che a quello dominante a piedi e con automezzi, che il fondo dominante è agricolo , di ridottissima estensione, per cui i mezzi meccanici previsti nella scrittura privata datata 24.9.1985 non possono che essere quelli comunemente utilizzati in agricoltura e su tale ultimo punto l'appellante nulla di specifico afferma , indimostrata la circostanza che le autovetture degli appellati , parcheggiate nei 135 metri quadrati di pavimentazione in calcestruzzo , impediscono il transito di auto e mezzi sulla striscia di fondo asservita , deve ritenersi che la riduzione di circa venti centimetri della larghezza ( da m.3,40 a m.3,20 ) di detta striscia di terreno, realizzata con i manufatti elencati nella S.C.I.A. del 15.12.2015, non diminuisce l'esercizio della servitù di passaggio , né lo rende incomodo. Pertanto le domande dell'appellante sono infondate 2) Ritenuta l'infondatezza delle domande per le ragioni di cui al superiore punto “ 1 “, risulta infondata anche la doglianza contenuta nel secondo motivo di gravame, relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado , dovendosi applicare il principio della soccombenza stabilito dall'art.91 c.p.c. 3) Lo stesso principio della soccombenza va applicato alle spese di questo grado di giudizio . Di conseguenza , tenuto conto del valore della causa ( dichiarato in euro 29,00), applicate le previsioni del I scaglione del D.M. n.147/2022, si liquidano in favore di e , in complessivi euro 673,00, di cui euro CP Controparte_2
142,00 per fase di studio, euro 142,00 per fase introduttiva, euro 179,00 per fase di trattazione ed euro 210,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 12.4.2018 nei confronti di e CP
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così Controparte_2
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CP [...]
, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 673,00 , oltre CP_2 rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, 19/05/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ss Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)