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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54549 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
DA rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro SARGENI Parte_1 per procura in atti
RICORRENTE
E
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
RESISTENTE
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex lege 164/82, cittadino italiano, ha chiesto Parte_2
all'adito Tribunale di “disporre la rettificazione di attribuzione di sesso del Sig. DA
[...]
da maschile in femminile ed il mutamento del nome da a;
2) per Parte_1 Pt_1 Per_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma o altro competente ufficio di effettuare la rettificazione nel relativo registro dell'atto concernente l'istante da sesso maschile a sesso femminile con cambiamento del nome da a 3) autorizzare parte ricorrente in via Pt_1 Per_1 preventiva e futura e soprattutto eventuale all'adeguamento dei caratteri sessuali con trattamento medico chirurgico”.
Ha dedotto all'uopo: di aver manifestato, sin dalla preadolescenza, tutti gli elementi caratterizzanti la cd disforia di genere;
di essersi percepito sin dalla prima infanzia come di genere femminile e di aver sempre preferito giochi e attività culturalmente associati al genere femminile, sentendosi sempre più a suo agio in compagnia delle ragazze che non dei ragazzi e di essersi sempre sentito attratto da persone di sesso maschile;
che, raggiunta la maggiore età, aveva deciso di comunicare alla famiglia la sua reale identità di genere ma, non essendo stato accettato, era stato costretto ad allontanarsi, così riuscendo a vivere più liberamente la sua effettiva identità, vestendosi con abbigliamento femminile e parlando di sé al femminile;
che, stante la non corrispondenza tra corpo e psiche, aveva intrapreso un percorso clinico e chirurgico per adeguare i propri caratteri somatici e all'età di 20 anni, appena giunto in Italia, si era sottoposto ad un intervento di mastoplastica additiva, poi ad un intervento di rinoplastica e successivamente, nel 2015, di liposcultura;
che nel 2021 si era rivolto ad uno Controparte_1
al fine di poter certificare la propria condizione di donna e la Dott.ssa
[...] Per_2
cui era stata affidata la redazione della relazione psicologica e psicodiagnostica,
[...] esclusa qualsiasi patologia psichica nonché variazione biologica e/o cromosomica, così aveva concluso: “(…) si evidenzia corrispondenza tra i criteri diagnostici con i quali il DSM-V descrive la Disforia di Genere (codice 302.85) e la condizione del soggetto. (…) È possibile affermare che, la sua identità di genere femminile si è strutturata in modo definitivo. Considerate le premesse sull'attuale condizione psichica della persona e le lunghe liste di attesa per poter effettuare gli interventi di riattribuzione chirurgica in Italia, si ritiene prioritario ed indispensabile ai fini della salute psicofisica ottenere allo stesso tempo sia il cambio anagrafico sia l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici. La possibilità di possedere documenti femminili potrà contribuire in maniera sostanziale ad un migliore adattamento al mondo ambiente e al contenimento del possibile sviluppo di patologie associate.”; che non aveva vincoli coniugali.
Con decreto in data 8.2.2022, rilevato che la domanda di rettifica di attribuzione di sesso era soggetto al rito ordinario da introdursi con atto di citazione, il G.I ha disposto il mutamento del rito e fissato l'udienza ex art. 183 cpc, con termine per la notifica alla controparte (PM ed eventuali altri controinteressati) del ricorso.
Disposto rinvio per acquisire ulteriore documentazione rilasciata da struttura pubblica, all'udienza del 5.12.2024, la ricorrente, sentita liberamente, ha dichiarato di essere cittadina italiana, di vivere in Italia da 10 anni e di aver cominciato la transizione 16 anni prima in
Brasile, confermando di essersi sottoposta a mastectomia additiva, a rinoplastica, a iniezioni botuliniche per arrotondare il viso e a trattamenti ormonali e laser per eliminare i peli, tant'è che si è dato atto che presentava fattezze totalmente femminili.
All'udienza successiva è stata acquisita relazione psicologica in data 6.2.2024 rilasciata dal
Servizio per l'Adeguamento tra Identità fisica e Identità psichica (SAIFIP) presso l'Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini in Roma, da cui in corso di causa il ricorrente era stato preso in carico e con ordinanza del 13.2.2024 la decisione è stata rimessa al Collegio con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
La suddetta relazione, a conferma della documentazione già versata in atti, attesta che “dai colloqui e dai test effettuati, è stato possibile evidenziare un quadro caratterizzato da una
Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato (OMS, 2018) già denominata Disforia di Genere (DSM-5, cod. 302.85)….La persona, infatti, presenta un'evidente identificazione con il genere femminile, e riferisce di vivere al femminile da 10 anni. La persona, inoltre, presenta un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale;
non si riscontrano, infine, concomitanti condizioni di intersessualità né disturbi psichiatrici che avrebbero potuto inficiare la diagnosi di Incongruenza di Genere. La persona riferisce di aver iniziato una terapia ormonale femminilizzante in modalità autosomministrata. L'identificazione al femminile e il potersi presentare coerentemente con l'identità di genere a cui sente di appartenere ha permesso a di poter contenere i Per_1 disagi relativi all'incongruenza di Genere e di vivere serenamente la sua esistenza. Da quando si presenta al femminile però sono emerse difficoltà poste dal possedere Per_1
documenti anagrafici al maschile;
tali difficoltà emergono sia in ambito lavorativo sia nelle quotidiane pratiche amministrative, limitando fortemente la libertà della persona.
Pertanto,…. sembra necessario ed urgente che possa avere dei documenti al Per_1
femminile senza essere “obbligata” ad intervenire chirurgicamente con l'asportazione degli organi per la riproduzione. “.
Il contenuto della relazione psicologica prodotta ha trovato conferma nell'interrogatorio libero della ricorrente, che ha mostrato piena consapevolezza del percorso intrapreso e ribadito di avere consolidato nel tempo la propria identità, presentandosi anche sul piano sociale, non limitato quindi all'ambito privato, come persona di sesso femminile, di cui presenta tutte le fattezze esteriori.
Pertanto, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “ a nonché il prenome da “ ” a “ ”, Per_3 Per_4 Pt_1 Per_1 mandando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Perugia, luogo di trascrizione dell'atto di nascita, per quanto di competenza.
A tal proposito, la Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) ha chiarito che “…il trattamento chirurgico non si configura come un prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, così interpretando, in senso costituzionalmente orientato, l'art. 1, comma 1, della legge 164/1982, laddove stabilisce che la rettificazione anagrafica possa avvenire in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di attribuzione di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, atteso che, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, elemento costitutivo del diritto fondamentale all'identità personale, a trattamenti sanitari pericolosi per la salute, quale il trattamento chirurgico, costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Sul punto è anche intervenuta la Suprema Corte (vedi sentenza n. 15138/ 2015), confermando che debba escludersi “anche in sede d'interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della 1. n. 162 del 1984 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari…In primo luogo non può ritenersi che l'art. l, non specificando se i caratteri sessuali da mutare siano primari o secondari, si sia riferito soltanto ai primi perché anche i secondari richiedono interventi modificativi anche incisivi.. (trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno, in caso di mutamento dal genere maschile o femminile). Peraltro tale lettura è logicamente coerente con la successiva previsione dell'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali anatomici primari "solo quando risulti necessario"…. In secondo luogo.. . L'impossibilità in natura di essere sottoposti ad un intervento demolitorio chirurgico esclude in radice la necessità di una norma che possa anche solo astrattamente imporne l'esecuzione…. ..La percezione di una "disforia di genere"
(secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico.”... Le illustrate caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico - somatici ed ormonali. La varietà del percorso soggettivo non è indice di facilità e superficialità del passaggio dall'uno all'altro genere sessuale, evidenziando soltanto la notevole complessità della scelta individuale, la sua maturazione tutt'altro che istantanea e la sua non riconducibilità a protocolli e trattamenti modificativi generali ed adeguati a qualsiasi situazione individuale. Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta…..
L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche.
L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale.”, accertamenti nel caso di specie espletati - e quindi acquisiti agli atti di causa - presso la struttura ospedaliera pubblica costituente il centro di riferimento per il Lazio, i cui esiti trovano oggettivo riscontro nelle modifiche dei caratteri sessuali secondari estetico - somatici ed ormonali riscontrabili sulla persona, avente sembianze del tutto femminili.
Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”
La Consulta, premesso che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n.
164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n.
221 del 2015” che, come sopra evidenziato, hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”. Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione….. Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è stato ritenuto dal Tribunale sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, l'autorizzazione richiesta dalla ricorrente “in via preventiva e futura e soprattutto eventuale all'adeguamento dei caratteri sessuali con trattamento medico chirurgico” non è più necessaria, rappresentando l'intervento un passaggio ulteriore che la persona interessata può decidere liberamente di affrontare, nell'esercizio della propria autodeterminazione, con conseguente inammissibilità della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili, per difetto di interesse, potendo l'interessata sottoporvisi senza la previa autorizzazione del Tribunale.
Stante la natura della causa ed in assenza di controinteressati costituiti, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Perugia di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nato a [...] il [...]) in Parte_2 Parte_1
riferimento al sesso (da “ a “ ) e al prenome (da “ ” a Per_3 Per_4 Pt_1
“ ”), con tutti i conseguenziali adempimenti ai sensi della legge 164/1982; Per_1
-dichiara l'inammissibilità della domanda di autorizzazione all'intervento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da quelli maschili a quelli femminili;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Roma, 20.12.2024
LA GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54549 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
DA rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro SARGENI Parte_1 per procura in atti
RICORRENTE
E
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
RESISTENTE
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex lege 164/82, cittadino italiano, ha chiesto Parte_2
all'adito Tribunale di “disporre la rettificazione di attribuzione di sesso del Sig. DA
[...]
da maschile in femminile ed il mutamento del nome da a;
2) per Parte_1 Pt_1 Per_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma o altro competente ufficio di effettuare la rettificazione nel relativo registro dell'atto concernente l'istante da sesso maschile a sesso femminile con cambiamento del nome da a 3) autorizzare parte ricorrente in via Pt_1 Per_1 preventiva e futura e soprattutto eventuale all'adeguamento dei caratteri sessuali con trattamento medico chirurgico”.
Ha dedotto all'uopo: di aver manifestato, sin dalla preadolescenza, tutti gli elementi caratterizzanti la cd disforia di genere;
di essersi percepito sin dalla prima infanzia come di genere femminile e di aver sempre preferito giochi e attività culturalmente associati al genere femminile, sentendosi sempre più a suo agio in compagnia delle ragazze che non dei ragazzi e di essersi sempre sentito attratto da persone di sesso maschile;
che, raggiunta la maggiore età, aveva deciso di comunicare alla famiglia la sua reale identità di genere ma, non essendo stato accettato, era stato costretto ad allontanarsi, così riuscendo a vivere più liberamente la sua effettiva identità, vestendosi con abbigliamento femminile e parlando di sé al femminile;
che, stante la non corrispondenza tra corpo e psiche, aveva intrapreso un percorso clinico e chirurgico per adeguare i propri caratteri somatici e all'età di 20 anni, appena giunto in Italia, si era sottoposto ad un intervento di mastoplastica additiva, poi ad un intervento di rinoplastica e successivamente, nel 2015, di liposcultura;
che nel 2021 si era rivolto ad uno Controparte_1
al fine di poter certificare la propria condizione di donna e la Dott.ssa
[...] Per_2
cui era stata affidata la redazione della relazione psicologica e psicodiagnostica,
[...] esclusa qualsiasi patologia psichica nonché variazione biologica e/o cromosomica, così aveva concluso: “(…) si evidenzia corrispondenza tra i criteri diagnostici con i quali il DSM-V descrive la Disforia di Genere (codice 302.85) e la condizione del soggetto. (…) È possibile affermare che, la sua identità di genere femminile si è strutturata in modo definitivo. Considerate le premesse sull'attuale condizione psichica della persona e le lunghe liste di attesa per poter effettuare gli interventi di riattribuzione chirurgica in Italia, si ritiene prioritario ed indispensabile ai fini della salute psicofisica ottenere allo stesso tempo sia il cambio anagrafico sia l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici. La possibilità di possedere documenti femminili potrà contribuire in maniera sostanziale ad un migliore adattamento al mondo ambiente e al contenimento del possibile sviluppo di patologie associate.”; che non aveva vincoli coniugali.
Con decreto in data 8.2.2022, rilevato che la domanda di rettifica di attribuzione di sesso era soggetto al rito ordinario da introdursi con atto di citazione, il G.I ha disposto il mutamento del rito e fissato l'udienza ex art. 183 cpc, con termine per la notifica alla controparte (PM ed eventuali altri controinteressati) del ricorso.
Disposto rinvio per acquisire ulteriore documentazione rilasciata da struttura pubblica, all'udienza del 5.12.2024, la ricorrente, sentita liberamente, ha dichiarato di essere cittadina italiana, di vivere in Italia da 10 anni e di aver cominciato la transizione 16 anni prima in
Brasile, confermando di essersi sottoposta a mastectomia additiva, a rinoplastica, a iniezioni botuliniche per arrotondare il viso e a trattamenti ormonali e laser per eliminare i peli, tant'è che si è dato atto che presentava fattezze totalmente femminili.
All'udienza successiva è stata acquisita relazione psicologica in data 6.2.2024 rilasciata dal
Servizio per l'Adeguamento tra Identità fisica e Identità psichica (SAIFIP) presso l'Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini in Roma, da cui in corso di causa il ricorrente era stato preso in carico e con ordinanza del 13.2.2024 la decisione è stata rimessa al Collegio con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
La suddetta relazione, a conferma della documentazione già versata in atti, attesta che “dai colloqui e dai test effettuati, è stato possibile evidenziare un quadro caratterizzato da una
Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato (OMS, 2018) già denominata Disforia di Genere (DSM-5, cod. 302.85)….La persona, infatti, presenta un'evidente identificazione con il genere femminile, e riferisce di vivere al femminile da 10 anni. La persona, inoltre, presenta un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale;
non si riscontrano, infine, concomitanti condizioni di intersessualità né disturbi psichiatrici che avrebbero potuto inficiare la diagnosi di Incongruenza di Genere. La persona riferisce di aver iniziato una terapia ormonale femminilizzante in modalità autosomministrata. L'identificazione al femminile e il potersi presentare coerentemente con l'identità di genere a cui sente di appartenere ha permesso a di poter contenere i Per_1 disagi relativi all'incongruenza di Genere e di vivere serenamente la sua esistenza. Da quando si presenta al femminile però sono emerse difficoltà poste dal possedere Per_1
documenti anagrafici al maschile;
tali difficoltà emergono sia in ambito lavorativo sia nelle quotidiane pratiche amministrative, limitando fortemente la libertà della persona.
Pertanto,…. sembra necessario ed urgente che possa avere dei documenti al Per_1
femminile senza essere “obbligata” ad intervenire chirurgicamente con l'asportazione degli organi per la riproduzione. “.
Il contenuto della relazione psicologica prodotta ha trovato conferma nell'interrogatorio libero della ricorrente, che ha mostrato piena consapevolezza del percorso intrapreso e ribadito di avere consolidato nel tempo la propria identità, presentandosi anche sul piano sociale, non limitato quindi all'ambito privato, come persona di sesso femminile, di cui presenta tutte le fattezze esteriori.
Pertanto, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “ a nonché il prenome da “ ” a “ ”, Per_3 Per_4 Pt_1 Per_1 mandando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Perugia, luogo di trascrizione dell'atto di nascita, per quanto di competenza.
A tal proposito, la Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) ha chiarito che “…il trattamento chirurgico non si configura come un prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, così interpretando, in senso costituzionalmente orientato, l'art. 1, comma 1, della legge 164/1982, laddove stabilisce che la rettificazione anagrafica possa avvenire in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di attribuzione di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, atteso che, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, elemento costitutivo del diritto fondamentale all'identità personale, a trattamenti sanitari pericolosi per la salute, quale il trattamento chirurgico, costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Sul punto è anche intervenuta la Suprema Corte (vedi sentenza n. 15138/ 2015), confermando che debba escludersi “anche in sede d'interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della 1. n. 162 del 1984 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari…In primo luogo non può ritenersi che l'art. l, non specificando se i caratteri sessuali da mutare siano primari o secondari, si sia riferito soltanto ai primi perché anche i secondari richiedono interventi modificativi anche incisivi.. (trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno, in caso di mutamento dal genere maschile o femminile). Peraltro tale lettura è logicamente coerente con la successiva previsione dell'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali anatomici primari "solo quando risulti necessario"…. In secondo luogo.. . L'impossibilità in natura di essere sottoposti ad un intervento demolitorio chirurgico esclude in radice la necessità di una norma che possa anche solo astrattamente imporne l'esecuzione…. ..La percezione di una "disforia di genere"
(secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico.”... Le illustrate caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico - somatici ed ormonali. La varietà del percorso soggettivo non è indice di facilità e superficialità del passaggio dall'uno all'altro genere sessuale, evidenziando soltanto la notevole complessità della scelta individuale, la sua maturazione tutt'altro che istantanea e la sua non riconducibilità a protocolli e trattamenti modificativi generali ed adeguati a qualsiasi situazione individuale. Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta…..
L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche.
L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale.”, accertamenti nel caso di specie espletati - e quindi acquisiti agli atti di causa - presso la struttura ospedaliera pubblica costituente il centro di riferimento per il Lazio, i cui esiti trovano oggettivo riscontro nelle modifiche dei caratteri sessuali secondari estetico - somatici ed ormonali riscontrabili sulla persona, avente sembianze del tutto femminili.
Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”
La Consulta, premesso che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n.
164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n.
221 del 2015” che, come sopra evidenziato, hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”. Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione….. Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è stato ritenuto dal Tribunale sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, l'autorizzazione richiesta dalla ricorrente “in via preventiva e futura e soprattutto eventuale all'adeguamento dei caratteri sessuali con trattamento medico chirurgico” non è più necessaria, rappresentando l'intervento un passaggio ulteriore che la persona interessata può decidere liberamente di affrontare, nell'esercizio della propria autodeterminazione, con conseguente inammissibilità della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili, per difetto di interesse, potendo l'interessata sottoporvisi senza la previa autorizzazione del Tribunale.
Stante la natura della causa ed in assenza di controinteressati costituiti, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Perugia di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nato a [...] il [...]) in Parte_2 Parte_1
riferimento al sesso (da “ a “ ) e al prenome (da “ ” a Per_3 Per_4 Pt_1
“ ”), con tutti i conseguenziali adempimenti ai sensi della legge 164/1982; Per_1
-dichiara l'inammissibilità della domanda di autorizzazione all'intervento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da quelli maschili a quelli femminili;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Roma, 20.12.2024
LA GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi