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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/11/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati: dott.ssa Rossana Guzzo Presidente rel. est. dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere dott. Alfonso Pinto Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in sede di rinvio, iscritta al n. 1783 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, corrente in Locati - Bompietro Parte_1
(PA) P.IVA in persona del titolare P.IVA_1 Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco C.F._1
Costantino; attore in riassunzione/già appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gandolfo Blando;
C.F._2
nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Pantina;
C.F._3 2
convenuti in riassunzione/già appellati
Conclusioni per l'attore in riassunzione: “ reiectis adversis: - accogliere per la forma l'appello che con il presente atto si propone avverso la sentenza n.
642/2018 del 16/05/2018 emessa inter partes dal Tribunale Civile di Termini
Imerese, D.ssa , nel giudizio n. 2140/2014 R.G., e non notificata e Controparte_2 facendovi diritto nel merito, in totale riforma della stessa, rigettare l'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo opposto, questo Controparte_1 confermando in ogni sua parte;
- in ogni caso condannare sempre e comunque
l'opponente al pagamento dell'importo di € 10.458,03, con gli interessi legali e quelli moratori dovuti per le transazioni commerciali, a far data dal 30/04/2012; - solo in linea subordinata nel caso di mancato parziale accoglimento delle superiori domande relativamente a , condannare quest'ultimo Parte_2
Parte a pagare in favore del l'importo di € 1.728,00 oltre IVA con gli interessi legali
e quelli di mora a far data dal 30/04/2012; - con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità.”
Conclusioni per : “insistendo nelle conclusioni formulate nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta nella presente fase del giudizio: “VOGLIA
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO reiectis adversis, rigettare l'appello avverso la sentenza n. 642/2018 del 16/05/2018 emessa inter partes dal Tribunale Civile di
Termini Imerese e, in ogni caso, accogliere l'opposizione spiegata da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo opposto disponendone la revoca. Con
[...] vittoria di spese e competenze professionali”.
Conclusioni per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis Parte_2 reiectis, per i motivi illustrati nel corpo del presente atto ed in accoglimento delle 3
argomentazioni addotte, -dichiarare infondato, e comunque rigettare con qualsiasi altra statuizione, l'appello proposto dal Parte_1
. -dire e dichiarare che il sig. non ha conferito
[...] Parte_2 alcun incarico di prestazione d'opera professionale al CED, e di conseguenza, non è tenuto a corrispondergli alcun importo;
-dire e dichiarare, in ogni caso ed in
Parte via subordinata, non provato l'importo preteso e richiesto dal a carico del sig. ; - Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso Parte_2 forfettario, oltre IVA e CPA come per legge per tutti i gradi e fasi del giudizio, da porsi a carico dell'appellante e/o a carico del sig. .”. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 642/2018 del 16 maggio 2018 il Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento della opposizione proposta, con citazione notificata il 15.7.2014, da , titolare dell'omonima impresa individuale, al decreto Controparte_1 ingiuntivo n.ro 416/2014 emesso dal medesimo Ufficio in data 20.5.2014 con cui era stato a costui intimato il pagamento in favore del Parte_1
dell'importo di euro 10.458,03, oltre interessi “al saggio legale”
[...] dalla domanda al soddisfo e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per prestazioni di assistenza in campo fiscale-contabile-lavoristico di cui alla fattura n.1 del 30.4.2012, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite afferenti alla partecipazione al giudizio sia dell'opponente che del terzo chiamato, . Parte_2
Con sentenza n.ro 1278/2020 del 30.7-31.8.2020 questa Corte rigettava l'appello proposto da , condannando Parte_1
l'impugnante a rifondere al le spese di lite e compensando quelle CP_1 afferenti al . Parte_2 4
La Suprema Corte, adita dalla parte soccombente, con ordinanza n.ro
16744/2024 pubblicata il 17.6.2024, ha cassato la pronuncia di secondo grado in relazione ai motivi accolti, di cui infra si dirà, rinviando a questo Ufficio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e anche per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
Centro Elaborazione Dati di (nel prosieguo anche solo CED) ha Parte_1 provveduto a riassumere il processo riproponendo le conclusioni in epigrafe trascritte. Hanno resistito le due controparti istando per la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, trattata in modalità cartolare, è stata assunta in decisione il 13 giugno
2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
**********************
La Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado laddove: a) aveva rimesso in discussione e giunto a negare la prova della esistenza del rapporto contrattuale malgrado tale esistenza fosse stata esplicitamente riconosciuta dalla pronuncia di primo grado e difettasse apposita impugnazione di tale capo, per il quale, quindi, si era formato il giudicato interno;
b) aveva confermato la valutazione del Tribunale in ordine sia alla tempestività che alla fondatezza della eccezione di inammissibilità, per violazione del disposto dell'art.2721 c.c., delle prove testimoniali assunte su richiesta dell'opposto alla udienza dell'11.5.2017 e ciò sebbene l'eccezione fosse stata proposta dall'opponente solo in sede di comparsa conclusionale e si presentasse comunque infondata, atteso che le testimonianze non erano volte a dimostrare direttamente il perfezionamento dell'incarico professionale ma solo l'esecuzione di esso e le prestazioni
Parte concretamente espletate da .
Così individuato il perimetro valutativo della presente fase del giudizio, va innanzitutto affrontata l'eccezione di nullità del rapporto contrattuale sollevata per 5
la prima volta in questa sede dai convenuti in riassunzione;
gli stessi, muovendo dal rilievo che le prestazioni oggetto della fattura atterrebbero ad attività parzialmente esorbitanti rispetto a quelle di mera elaborazione dei dati contabili e, in ogni caso, legittimamente espletabili solo da professionisti muniti delle necessarie qualifiche e della iscrizione negli appositi albi – professionisti di cui
Parte comunque avrebbe dovuto avvalersi in ottemperanza alla Legge n.ro
12/1979 - hanno eccepito che parte opposta non aveva fornito prova di tale circostanza.
La delibazione di tale questione di nullità deve ritenersi ormai preclusa. Da un lato, infatti, è mancata nei precedenti gradi ogni contestazione del dato fattuale, ossia del possesso di tali requisiti da parte di o dei suoi Parte_1
Parte collaboratori - senza che una tale mancanza emergesse ex actis – cosicché non è stata posta nelle condizioni di potersi difendere;
dall'altro e in termini dirimenti, la deduzione, anche a volerla intendere come doglianza in ordine all'omesso rilievo officioso di una nullità, non è più proponibile davanti al giudice del rinvio, per costante orientamento giurisprudenziale, in quanto inammissibilmente tesa a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della pronuncia di cassazione e l'operatività del principio di diritto da essa enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa (v. Cass.
327/2010, 22885/2015, 19436/2018). Non sfugge, infatti, che l'ordinanza remittente ha dato ormai per certe la sussistenza e la validità del rapporto professionale, rinviando a nuovo giudizio solo per la verifica della incidenza delle testimonianze, ritenute ammissibili, in ordine alla prova dell'espletamento delle prestazioni fatturate e dell'ammontare del relativo corrispettivo.
Tanto premesso, deve disattendersi la deduzione di inattendibilità delle due testimoni, e , basata dalla difesa del Tes_1 Testimone_2 CP_1
Parte esclusivamente sulla circostanza che la prima è una impiegata di e la 6
seconda la figlia del titolare. Va osservato, a confutazione, che le due dichiaranti hanno fornito dichiarazioni non solo non smentite da alcun elemento probatorio di segno contrario – che le controparti avrebbero potuto agevolmente offrire, anche depositando le visure del rispettivo “cassetto” fiscale e previdenziale - ma che hanno trovato parziale conferma per tabulas (v. la documentazione prodotta da
Parte
in primo grado in allegato alla memoria del 15.1.2016). Le deposizioni si presentano poi articolate e analitiche, non “appiattite” a generico suffragio dei capitolati (la precisava, ad esempio, di non essere in grado di rispondere Pt_1
“sul pagamento e sulle tariffe”, in quanto si occupava solo della attività afferente alla “fatturazione”).
Va poi osservato, come sollecitato dalla difesa del , che la sentenza di Parte_2 primo aveva riconosciuto l'instaurazione del rapporto contrattuale “solo con parte opponente”, ossia col . Al riguardo, va evidenziato che il contenuto della CP_1 deposizione della teste – la quale, nel confermare il capitolato n.ro 2) Tes_1
(“vero è che assunse l'onere e l'obbligo di corrispondere Controparte_1
l'importo dovuto dal Sig. , in rapporti di lavoro e di affari con il Parte_2
, su precisa disposizione”), ha anche riferito che “il sig. CP_1 CP_1 doveva pagare i contributi per conto del sig. ” – ha fornito sugello Parte_2
Parte all'assunto della difesa non solo di ma anche del terzo chiamato in ordine al fatto che era stato il a dare l'incarico anche per le prestazioni rese in CP_1 favore della impresa del che, di fatto, era un suo collaboratore. Da ciò Parte_2 segue che il , quale esclusivo committente, deve essere tenuto al CP_1
Parte pagamento del corrispettivo anche delle prestazioni espletate da a favore del terzo (v. Cass. 19970/2020).
Alla luce del tenore delle deposizioni (v., in particolare, le risposte delle testimoni agli articolati 3) e 4)), deve, al contempo, ritenersi acquisita adeguata dimostrazione della effettuazione di tutte le prestazioni oggetto della fattura de 7
qua, tenendo anche conto, a dimostrazione della affidabilità del ricordo, che la ha chiarito di essersi occupata personalmente delle incombenze in Tes_1 materia contabile e fiscale.
Per quanto attiene alla quantificazione del credito, la medesima testimone ha
Parte asseverato la circostanza che , all'epoca di vigenza del rapporto, si atteneva ad un tariffario fisso per ogni tipologia di prestazione, confermandone l'importo in relazione alle attività di cui alla fattura n.ro 1/12, e ha anche riferito che le
Parte controparti frequentavano i locali di per portare e ritirare la documentazione oggetto delle varie pratiche.
Tali affermazioni portano a ritenere la conoscenza o almeno la conoscibilità da parte della clientela di tale tariffario, anche ai sensi dell'art.1341 c.c., specie in presenza di un rapporto contrattuale protrattosi per anni, come quello intrattenuto dal;
né di tale tariffario è stata dedotta l'esorbitanza rispetto ai CP_1 corrispettivi pretesi in altri centri di assistenza alle imprese. In ogni caso, si presenta decisivo rilevare che nella nota datata 23.7.2012 con cui il CP_1 ebbe a riscontrare la fattura n.ro 1/12, il predetto non contestò gli importi ma si limitò a sollecitare l'invio di una nuova fattura che attenesse esclusivamente alle prestazioni rese in favore della propria impresa e non anche di quella del
. Parte_2
In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione va respinta e confermato il decreto ingiuntivo in ogni sua parte, e quindi anche in relazione alla determinazione degli accessori del credito, come peraltro esclusivamente
Parte chiesto in via principale da nella comparsa di costituzione del primo grado.
La regolamentazione delle spese di lite va effettuata alla luce dell'esito finale della causa (inter alia: Cass. 13356/21, 23769/24) e, pertanto, secondo la regola della soccombenza e il principio di causalità, vanno poste a carico di CP_1 8
le spese sostenute dall'attore in riassunzione in relazione a tutti i CP_1 gradi del giudizio.
Anche per le spese afferenti alla partecipazione del terzo chiamato valgono, in generale, i suddetti principi e ciò tenuto conto che la evocazione in causa è dipesa dalle difese spiegate dall'opponente (v. Cass. 10364/23, 1123/22); tuttavia la regolamentazione deve tenere conto del fatto che la valutazione della responsabilità del non è sostanzialmente mutata nei vari gradi, Parte_2 essendo il predetto sempre stato ritenuto privo della titolarità passiva del rapporto obbligatorio. Pertanto: 1) la relativa statuizione della sentenza di primo grado va
[... modificata solo nel senso che la refusione delle spese va posta a carico del anziché di CED, ferma restando la quantificazione che non è stata CP_1 oggetto di successivo gravame;
di esse non si dispone la distrazione a favore dell'Erario alla luce del provvedimento del giudice di prime cure che ebbe a revocare ex tunc nei confronti del il beneficio del patrocinio a spese Parte_2 dello Stato (v. decreto del 20.7.2024); 2) appaiono sussistere i presupposti per la compensazione delle spese del grado di appello e della fase di legittimità, fasi nelle quali la difesa spiegata dal è stata sostanzialmente coincidente Parte_2 con quella del;
3) quest'ultimo va, invece, condannato a rifondere le CP_1 spese del presente grado, nel quale il è tornato a rimarcare Parte_2
l'autonomia della sua posizione e la sua estraneità al rapporto contrattuale che intercorreva tra le altre due parti.
Le spese si liquidano applicando i parametri tariffari in base al disputatum;
per questa fase di rinvio si applicano valori prossimi ai minimi, in assenza di riapertura della attività istruttoria e tenuto conto della semplicità delle questioni oggetto di residua delibazione.
P.Q.M.
9
La Corte definitivamente pronunciando a seguito di rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n.ro 16744/2024,
-in integrale riforma della sentenza n.ro 642/2018 emessa dal Tribunale di
Termini Imerese il 16.5.2018, appellata da Parte_1
,
[...]
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.ro 416/2014 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data
20.5.2014.
Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di giudizio di tutti i gradi, che liquida nell'importo di euro
[...]
5.077,00 per onorari di difesa in relazione al primo grado, nell'importo di euro
5.000,00 per onorari di difesa in relazione al secondo grado, nell'importo di euro
3.082,00 per onorari di difesa per la fase di legittimità e di euro 3.000,00 per onorari di difesa ed euro 264,00 per esborsi per questa fase, oltre rimborso di ulteriori esborsi di causa documentati e spese forfettarie ex art.2 D.M. n.55/14,
C.P.A. e IVA come per legge.
Condanna a corrispondere a le spese di Controparte_1 Parte_2 lite del primo grado, liquidate nell'importo di euro 2.400,00, e quelle della presente fase, che liquida nell'importo di euro 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M. n.55/14, C.P.A. e IVA come per legge, compensando per il resto.
Palermo, 14.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Rossana Guzzo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati: dott.ssa Rossana Guzzo Presidente rel. est. dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere dott. Alfonso Pinto Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in sede di rinvio, iscritta al n. 1783 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, corrente in Locati - Bompietro Parte_1
(PA) P.IVA in persona del titolare P.IVA_1 Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco C.F._1
Costantino; attore in riassunzione/già appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gandolfo Blando;
C.F._2
nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Pantina;
C.F._3 2
convenuti in riassunzione/già appellati
Conclusioni per l'attore in riassunzione: “ reiectis adversis: - accogliere per la forma l'appello che con il presente atto si propone avverso la sentenza n.
642/2018 del 16/05/2018 emessa inter partes dal Tribunale Civile di Termini
Imerese, D.ssa , nel giudizio n. 2140/2014 R.G., e non notificata e Controparte_2 facendovi diritto nel merito, in totale riforma della stessa, rigettare l'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo opposto, questo Controparte_1 confermando in ogni sua parte;
- in ogni caso condannare sempre e comunque
l'opponente al pagamento dell'importo di € 10.458,03, con gli interessi legali e quelli moratori dovuti per le transazioni commerciali, a far data dal 30/04/2012; - solo in linea subordinata nel caso di mancato parziale accoglimento delle superiori domande relativamente a , condannare quest'ultimo Parte_2
Parte a pagare in favore del l'importo di € 1.728,00 oltre IVA con gli interessi legali
e quelli di mora a far data dal 30/04/2012; - con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità.”
Conclusioni per : “insistendo nelle conclusioni formulate nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta nella presente fase del giudizio: “VOGLIA
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO reiectis adversis, rigettare l'appello avverso la sentenza n. 642/2018 del 16/05/2018 emessa inter partes dal Tribunale Civile di
Termini Imerese e, in ogni caso, accogliere l'opposizione spiegata da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo opposto disponendone la revoca. Con
[...] vittoria di spese e competenze professionali”.
Conclusioni per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis Parte_2 reiectis, per i motivi illustrati nel corpo del presente atto ed in accoglimento delle 3
argomentazioni addotte, -dichiarare infondato, e comunque rigettare con qualsiasi altra statuizione, l'appello proposto dal Parte_1
. -dire e dichiarare che il sig. non ha conferito
[...] Parte_2 alcun incarico di prestazione d'opera professionale al CED, e di conseguenza, non è tenuto a corrispondergli alcun importo;
-dire e dichiarare, in ogni caso ed in
Parte via subordinata, non provato l'importo preteso e richiesto dal a carico del sig. ; - Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso Parte_2 forfettario, oltre IVA e CPA come per legge per tutti i gradi e fasi del giudizio, da porsi a carico dell'appellante e/o a carico del sig. .”. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 642/2018 del 16 maggio 2018 il Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento della opposizione proposta, con citazione notificata il 15.7.2014, da , titolare dell'omonima impresa individuale, al decreto Controparte_1 ingiuntivo n.ro 416/2014 emesso dal medesimo Ufficio in data 20.5.2014 con cui era stato a costui intimato il pagamento in favore del Parte_1
dell'importo di euro 10.458,03, oltre interessi “al saggio legale”
[...] dalla domanda al soddisfo e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per prestazioni di assistenza in campo fiscale-contabile-lavoristico di cui alla fattura n.1 del 30.4.2012, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite afferenti alla partecipazione al giudizio sia dell'opponente che del terzo chiamato, . Parte_2
Con sentenza n.ro 1278/2020 del 30.7-31.8.2020 questa Corte rigettava l'appello proposto da , condannando Parte_1
l'impugnante a rifondere al le spese di lite e compensando quelle CP_1 afferenti al . Parte_2 4
La Suprema Corte, adita dalla parte soccombente, con ordinanza n.ro
16744/2024 pubblicata il 17.6.2024, ha cassato la pronuncia di secondo grado in relazione ai motivi accolti, di cui infra si dirà, rinviando a questo Ufficio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e anche per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
Centro Elaborazione Dati di (nel prosieguo anche solo CED) ha Parte_1 provveduto a riassumere il processo riproponendo le conclusioni in epigrafe trascritte. Hanno resistito le due controparti istando per la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, trattata in modalità cartolare, è stata assunta in decisione il 13 giugno
2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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La Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado laddove: a) aveva rimesso in discussione e giunto a negare la prova della esistenza del rapporto contrattuale malgrado tale esistenza fosse stata esplicitamente riconosciuta dalla pronuncia di primo grado e difettasse apposita impugnazione di tale capo, per il quale, quindi, si era formato il giudicato interno;
b) aveva confermato la valutazione del Tribunale in ordine sia alla tempestività che alla fondatezza della eccezione di inammissibilità, per violazione del disposto dell'art.2721 c.c., delle prove testimoniali assunte su richiesta dell'opposto alla udienza dell'11.5.2017 e ciò sebbene l'eccezione fosse stata proposta dall'opponente solo in sede di comparsa conclusionale e si presentasse comunque infondata, atteso che le testimonianze non erano volte a dimostrare direttamente il perfezionamento dell'incarico professionale ma solo l'esecuzione di esso e le prestazioni
Parte concretamente espletate da .
Così individuato il perimetro valutativo della presente fase del giudizio, va innanzitutto affrontata l'eccezione di nullità del rapporto contrattuale sollevata per 5
la prima volta in questa sede dai convenuti in riassunzione;
gli stessi, muovendo dal rilievo che le prestazioni oggetto della fattura atterrebbero ad attività parzialmente esorbitanti rispetto a quelle di mera elaborazione dei dati contabili e, in ogni caso, legittimamente espletabili solo da professionisti muniti delle necessarie qualifiche e della iscrizione negli appositi albi – professionisti di cui
Parte comunque avrebbe dovuto avvalersi in ottemperanza alla Legge n.ro
12/1979 - hanno eccepito che parte opposta non aveva fornito prova di tale circostanza.
La delibazione di tale questione di nullità deve ritenersi ormai preclusa. Da un lato, infatti, è mancata nei precedenti gradi ogni contestazione del dato fattuale, ossia del possesso di tali requisiti da parte di o dei suoi Parte_1
Parte collaboratori - senza che una tale mancanza emergesse ex actis – cosicché non è stata posta nelle condizioni di potersi difendere;
dall'altro e in termini dirimenti, la deduzione, anche a volerla intendere come doglianza in ordine all'omesso rilievo officioso di una nullità, non è più proponibile davanti al giudice del rinvio, per costante orientamento giurisprudenziale, in quanto inammissibilmente tesa a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della pronuncia di cassazione e l'operatività del principio di diritto da essa enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa (v. Cass.
327/2010, 22885/2015, 19436/2018). Non sfugge, infatti, che l'ordinanza remittente ha dato ormai per certe la sussistenza e la validità del rapporto professionale, rinviando a nuovo giudizio solo per la verifica della incidenza delle testimonianze, ritenute ammissibili, in ordine alla prova dell'espletamento delle prestazioni fatturate e dell'ammontare del relativo corrispettivo.
Tanto premesso, deve disattendersi la deduzione di inattendibilità delle due testimoni, e , basata dalla difesa del Tes_1 Testimone_2 CP_1
Parte esclusivamente sulla circostanza che la prima è una impiegata di e la 6
seconda la figlia del titolare. Va osservato, a confutazione, che le due dichiaranti hanno fornito dichiarazioni non solo non smentite da alcun elemento probatorio di segno contrario – che le controparti avrebbero potuto agevolmente offrire, anche depositando le visure del rispettivo “cassetto” fiscale e previdenziale - ma che hanno trovato parziale conferma per tabulas (v. la documentazione prodotta da
Parte
in primo grado in allegato alla memoria del 15.1.2016). Le deposizioni si presentano poi articolate e analitiche, non “appiattite” a generico suffragio dei capitolati (la precisava, ad esempio, di non essere in grado di rispondere Pt_1
“sul pagamento e sulle tariffe”, in quanto si occupava solo della attività afferente alla “fatturazione”).
Va poi osservato, come sollecitato dalla difesa del , che la sentenza di Parte_2 primo aveva riconosciuto l'instaurazione del rapporto contrattuale “solo con parte opponente”, ossia col . Al riguardo, va evidenziato che il contenuto della CP_1 deposizione della teste – la quale, nel confermare il capitolato n.ro 2) Tes_1
(“vero è che assunse l'onere e l'obbligo di corrispondere Controparte_1
l'importo dovuto dal Sig. , in rapporti di lavoro e di affari con il Parte_2
, su precisa disposizione”), ha anche riferito che “il sig. CP_1 CP_1 doveva pagare i contributi per conto del sig. ” – ha fornito sugello Parte_2
Parte all'assunto della difesa non solo di ma anche del terzo chiamato in ordine al fatto che era stato il a dare l'incarico anche per le prestazioni rese in CP_1 favore della impresa del che, di fatto, era un suo collaboratore. Da ciò Parte_2 segue che il , quale esclusivo committente, deve essere tenuto al CP_1
Parte pagamento del corrispettivo anche delle prestazioni espletate da a favore del terzo (v. Cass. 19970/2020).
Alla luce del tenore delle deposizioni (v., in particolare, le risposte delle testimoni agli articolati 3) e 4)), deve, al contempo, ritenersi acquisita adeguata dimostrazione della effettuazione di tutte le prestazioni oggetto della fattura de 7
qua, tenendo anche conto, a dimostrazione della affidabilità del ricordo, che la ha chiarito di essersi occupata personalmente delle incombenze in Tes_1 materia contabile e fiscale.
Per quanto attiene alla quantificazione del credito, la medesima testimone ha
Parte asseverato la circostanza che , all'epoca di vigenza del rapporto, si atteneva ad un tariffario fisso per ogni tipologia di prestazione, confermandone l'importo in relazione alle attività di cui alla fattura n.ro 1/12, e ha anche riferito che le
Parte controparti frequentavano i locali di per portare e ritirare la documentazione oggetto delle varie pratiche.
Tali affermazioni portano a ritenere la conoscenza o almeno la conoscibilità da parte della clientela di tale tariffario, anche ai sensi dell'art.1341 c.c., specie in presenza di un rapporto contrattuale protrattosi per anni, come quello intrattenuto dal;
né di tale tariffario è stata dedotta l'esorbitanza rispetto ai CP_1 corrispettivi pretesi in altri centri di assistenza alle imprese. In ogni caso, si presenta decisivo rilevare che nella nota datata 23.7.2012 con cui il CP_1 ebbe a riscontrare la fattura n.ro 1/12, il predetto non contestò gli importi ma si limitò a sollecitare l'invio di una nuova fattura che attenesse esclusivamente alle prestazioni rese in favore della propria impresa e non anche di quella del
. Parte_2
In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione va respinta e confermato il decreto ingiuntivo in ogni sua parte, e quindi anche in relazione alla determinazione degli accessori del credito, come peraltro esclusivamente
Parte chiesto in via principale da nella comparsa di costituzione del primo grado.
La regolamentazione delle spese di lite va effettuata alla luce dell'esito finale della causa (inter alia: Cass. 13356/21, 23769/24) e, pertanto, secondo la regola della soccombenza e il principio di causalità, vanno poste a carico di CP_1 8
le spese sostenute dall'attore in riassunzione in relazione a tutti i CP_1 gradi del giudizio.
Anche per le spese afferenti alla partecipazione del terzo chiamato valgono, in generale, i suddetti principi e ciò tenuto conto che la evocazione in causa è dipesa dalle difese spiegate dall'opponente (v. Cass. 10364/23, 1123/22); tuttavia la regolamentazione deve tenere conto del fatto che la valutazione della responsabilità del non è sostanzialmente mutata nei vari gradi, Parte_2 essendo il predetto sempre stato ritenuto privo della titolarità passiva del rapporto obbligatorio. Pertanto: 1) la relativa statuizione della sentenza di primo grado va
[... modificata solo nel senso che la refusione delle spese va posta a carico del anziché di CED, ferma restando la quantificazione che non è stata CP_1 oggetto di successivo gravame;
di esse non si dispone la distrazione a favore dell'Erario alla luce del provvedimento del giudice di prime cure che ebbe a revocare ex tunc nei confronti del il beneficio del patrocinio a spese Parte_2 dello Stato (v. decreto del 20.7.2024); 2) appaiono sussistere i presupposti per la compensazione delle spese del grado di appello e della fase di legittimità, fasi nelle quali la difesa spiegata dal è stata sostanzialmente coincidente Parte_2 con quella del;
3) quest'ultimo va, invece, condannato a rifondere le CP_1 spese del presente grado, nel quale il è tornato a rimarcare Parte_2
l'autonomia della sua posizione e la sua estraneità al rapporto contrattuale che intercorreva tra le altre due parti.
Le spese si liquidano applicando i parametri tariffari in base al disputatum;
per questa fase di rinvio si applicano valori prossimi ai minimi, in assenza di riapertura della attività istruttoria e tenuto conto della semplicità delle questioni oggetto di residua delibazione.
P.Q.M.
9
La Corte definitivamente pronunciando a seguito di rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n.ro 16744/2024,
-in integrale riforma della sentenza n.ro 642/2018 emessa dal Tribunale di
Termini Imerese il 16.5.2018, appellata da Parte_1
,
[...]
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.ro 416/2014 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data
20.5.2014.
Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di giudizio di tutti i gradi, che liquida nell'importo di euro
[...]
5.077,00 per onorari di difesa in relazione al primo grado, nell'importo di euro
5.000,00 per onorari di difesa in relazione al secondo grado, nell'importo di euro
3.082,00 per onorari di difesa per la fase di legittimità e di euro 3.000,00 per onorari di difesa ed euro 264,00 per esborsi per questa fase, oltre rimborso di ulteriori esborsi di causa documentati e spese forfettarie ex art.2 D.M. n.55/14,
C.P.A. e IVA come per legge.
Condanna a corrispondere a le spese di Controparte_1 Parte_2 lite del primo grado, liquidate nell'importo di euro 2.400,00, e quelle della presente fase, che liquida nell'importo di euro 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M. n.55/14, C.P.A. e IVA come per legge, compensando per il resto.
Palermo, 14.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Rossana Guzzo