Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 00582/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2022, proposto da
IO IN IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in BR, via Solferino 10;
contro
COMUNE DI SIRMIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianpaolo Sina in BR, via Armando Diaz n. 9;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della SCIA in sanatoria prot. n. 26710 (P.E. 2021/00612/SCIA_SAN) emesso dal Comune di Sirmione in data 24/12/2021 e ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche qui non espressamente richiamato, con vittoria di spese e compensi professionali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sirmione;
Vista la memoria del 7 maggio 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con atto depositato fuori udienza, in data 7 maggio 2025, parte ricorrente, per mezzo del proprio difensore a ciò abilitato come da procura in atti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo con spese compensate;
Rilevato che a tale rinuncia ha aderito l’Amministrazione resistente,
Ritenuto di dovere prendere atto della rinuncia ai fini della declaratoria di estinzione della presente causa e con la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO