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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 926/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di MI, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.82/2023 del Tribunale di
MI ( est. De Carlo) , e promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luca Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
MI via G. B. Pergolesi,
APPELLANTE
CONTRO
P. VA , in persona del legale rappresentante pro OP P.VA_1
tempore,
C.F. entrambe rappresentate e difese Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Ida Arena, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Legnano
(MI), C.so Italia 52,
l' Controparte_3
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.VA_2 difeso dall'avv. Carla Maria Omodei Zorini ed elettivamente domiciliato in MI, presso l' Ufficio legale dell'ente, Via Savarè, n.1
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
Nel merito, in via principale.
1 A) Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente, ra il 5 agosto 2018 il 24 aprile 2020 OP
e accertare la responsabilità personale della GN in forza del Controparte_2
negozio in frode alla legge o della simulazione per evitare la responsabilità personale della società a responsabilità limitata con socio unico.
B) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data di costituzione del rapporto di lavoro fino alla reintegrazione nel posto di lavoro o, in subordine, alla data del licenziamento.
C) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive calcolate per le ore lavorate ordinarie e straordinarie svolte come risultanti dai relativi conteggi allegati e per l'effetto condannare in solido la OP OR al pagamento del complessivo importo di €.16.299,27 o della Controparte_2
diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi.
D) Accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità o l'annullamento e, comunque,
l'invalidità, l'ingiustificatezza e l'inefficacia del licenziamento intimato in forma orale e per l'effetto condannare la convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro con facoltà della lavoratrice di optare per il pagamento della relativa indennità prevista dalla legge nei relativi termini.
E) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte fino alla reintegrazione oltre dei ratei sugli istituti contrattuali (ferie, permessi, festività non godute, T.F.R.) e, per l'effetto, condannare OP
in solido la OR al pagamento delle retribuzioni non corrisposte Controparte_2 calcolate fino a febbraio 2021 in €.11.000,00 e dei relativi istituti o della diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi nonché al risarcimento del danno nella misura non inferiore a cinque mensilità pari ad €.5.500,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi.
F) condannare in solido con la OR quale Controparte_4 Controparte_2 titolare dell'omonima impresa individuale e socia di al pagamento OP dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso pari ad un ammontare di €.1.100,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Nel merito, in via subordinata al capo D)
In caso di mancato accoglimento della conclusione formulata al capo D), accertare e dichiarare comunque la nullità o annullabilità o l'ingiustificatezza e comunque
2 l'invalidità del licenziamento intimato alla ricorrente e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle relative indennità previste per legge.
Sulle spese.
Condannare in via solidale con la OR al OP Controparte_2
pagamento delle spese legali sia del primo che del secondo grado di giudizio.
PER LE APPELLATE E CP_1 CP
Rigettare l'appello proposto. Con Vittoria di spese e onorari.
PER L'APPELLATO CP_3
nel merito ed in via principale: pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande della ricorrente oggi appellante riguardante la regolarizzazione della propria posizione assicurativa eventualmente così giudicando sulle domande ed eccezioni proposte dalla parte appellante e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico dell'accertato datore di lavoro accertando altresì in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato al fine dell'addebito contributivo, al netto dei periodi prescritti. Con espressa riserva di ulteriore quantificazione al seguito.Con salvezza di ogni diritto e con il favore delle spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 82/2023, il Tribunale di MI, accogliendo parzialmente il ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
ed , dichiarava la natura subordinata del rapporto di lavoro tra CP_3 Parte_1
e dal 24 maggio 2019 al 23 febbraio 2020, condannando
[...] OP
lla regolarizzazione contributiva, rigettando il ricorso nel resto. OP
La GN deduceva che, la stessa, ad Agosto 2018 veniva contattatata dalla Parte_1
OR proponendole lo svolgimento, a fronte di un compenso Controparte_2 orario di €.7,50, di un'attività lavorativa avente ad oggetto le prestazioni di servizio pulizia, cambio biancheria e manutenzione in genere di numerosi appartamenti adibiti a bed & breakfast a MI.
L'organizzazione delle attività lavorative era organizzata mediante messaggistica scambiata su un gruppo WhatsApp denominato, . Per_1
La precisava che amministratore unico e legale rappresentante della società Parte_1
, con attribuzione di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, CP_1
era la GN detentrice del 99% capitale della predetta società, il cui Controparte_2
residuo 1% era detenuto dalla OR . Controparte_5
3 Parte appellante riteneva che la costituzione di una società a responsabilità limitata con la divisione del capitale nella quota del 99% in capo alla GN e l'1% in CP capo alla OR crei un'apparenza giuridica o un negozio in frode alla P_
legge o una simulazione volta ad evitare la responsabilità personale della OR
Controparte_2
Il pagamento dei compensi per le prestazioni rese dall'appellante, come dalle altre
, era, quasi sempre, corrisposto in contanti dalla OR in base ad un Per_1 CP
importo a forfait o sulla base delle ore svolte dalle lavoratrici conteggiate su elenchi predisposti dalla stessa OR o dalla socia CP Controparte_5
Alla fine del mese di ottobre 2018, la OR comunicava alla OR CP Parte_1 che, a partire dal successivo mese di novembre, per l'attività lavorativa svolta, sarebbe stato alla stessa corrisposto, in luogo del compenso orario di €. 7,50, un corrispettivo forfettario mensile di €. 1.100,00 .
Senza procedere, neppure a seguito della predetta comunicazione, a qualsivoglia formalizzazione e regolarizzazione, il rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità fino al 24 aprile 2020. ll 24 aprile 2020, presso il magazzino di via Meda 43, la OR comunicava CP
alla OR il licenziamento orale con effetto immediato. Parte_1
Con raccomandata in data 11 giugno 2020 inviata sia alla he alla OP
OR in data 15 giugno 2020, la stessa impugnava, il Controparte_2
licenziamento intimatole, chiedendo, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso, il riconoscimento di tutti i conseguenti diritti da esso derivanti.
Il Tribunale di MI con la sentenza impugnata ,così statuiva “Devono essere respinte le domande proposte da e svolte direttamente nei Parte_1
confronti della persona fisica resistente, . Infatti, occorre dare atto Controparte_2 che la ricorrente domandava di “Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente, già OP
intercorso tra il 5 agosto 2018 il 24 aprile 2020 e accertare la responsabilità personale della GN in forza del negozio in frode alla legge o della Controparte_2
simulazione per evitare la responsabilità personale della società a responsabilità limitata con socio unico”.
Dalle conclusioni si evince, però, che la stessa Parte_1
individuava quale datore di lavoro la sola Infatti, le pretese di OP
parte ricorrente con riguardo alla resistente derivavano dalla Controparte_2
4 asserita responsabilità personale di quest'ultima per avere posto in essere un negozio in frode alla legge o una simulazione nel costituire la OP
Deve, inoltre, osservarsi che, il 4.7.2019, la ditta individuale di Controparte_2 cessava l'attività, come documentato in atti, a riprova del fatto che il rapporto di lavoro, proseguito oltre tale data, deve essere imputato anche secondo tale impostazione di parte ricorrente alla e non personalmente a OP
. Controparte_2
La ricorrente non ha fornito, poi, la prova della sussistenza di alcun atto fraudolento compiuto da , né questo può essere desunto dalla mera ripartizione Controparte_2 delle quote societarie. Parimenti, priva di rilievo in tal senso è l'appartenenza in capo a
personalmente, di alcuni degli appartamenti adibiti a bed & Controparte_2
breakfast. In conclusione, difetta la sussistenza di qualsiasi frode da parte di CP
, che possa giustificare l'assunzione di una responsabilità in capo a
[...]
quest'ultima.
Deve essere, invece, accolta la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra e Parte_1 OP
dal 24 maggio 2019 al 23 febbraio 2020. Infatti, anche dalla disamina delle conversazioni Whatsapp versate in atti, confermate dalla testimone P_
, oltre che dalle deposizioni dei testimoni, emerge che il rapporto di lavoro non
[...]
si è svolto occasionalmente, come sostenuto da parte resistente, ma con continuità nel periodo predetto.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
Mancano, infatti, le allegazioni specifiche riferite al contratto collettivo, che è stato prodotto integralmente senza nessuno specifico richiamo di esso all'interno del ricorso.
Sono assenti, infatti, le deduzioni relative alla possibilità di sussumere le mansioni della ricorrente nell'ambito di un inquadramento contrattuale riconducibile al contratto collettivo individuato. Ne discende l'impossibilità di accertamento dell'inquadramento spettante alla ricorrente.
Inoltre, la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive deve essere rigettata, in quanto difettano in ricorso le deduzioni relative all'inquadramento, cui la ricorrente avrebbe avuto diritto, con la specificazione del livello e della qualifica, come condivisibilmente osservato da parte resistente in memoria. È preclusa, pertanto, la comparazione tra il percepito della ricorrente costituito dalle somme indicate in atti, che sono comunque al netto, rispetto ai minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L.
5 Turismo PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTVA E COMMERCIALE,
ALBERGHI. Ciò significa che, rispetto ai parametri retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva e non menzionati in ricorso, le somme percepite avrebbero dovuto essere in ogni caso previamente lordizzate. Non può, quindi, aversi riguardo ai conteggi di cui in atti, scevri sia della lordizzazione dell'asserito percepito, sia del riferimento al livello di inquadramento, sia del tallone retributivo previsto dalla contrattazione collettiva.
Con riguardo all'orario di lavoro, le deposizioni dei testimoni consentono di ritenere confermato soltanto il sistema, organizzato dalla datrice di lavoro, di consegna di un foglio da compilare, con l'indicazione dell'orario effettuato. In assenza di alcuna sottoscrizione su di essi non vi è prova che i prospetti mensili prodotti da parte ricorrente rappresentino l'orario effettivamente svolto da Parte_1
nel rendere la prestazione lavorativa. Quanto precede non consente di
[...] pervenire all'accertamento dell'orario di lavoro, nemmeno in termini di rapporto di lavoro tempo pieno o part time. Risulta così assorbita anche ogni statuizione con riguardo al lavoro straordinario asseritamente prestato.
Infine, con riguardo al licenziamento dedotto dalla ricorrente, quest'ultima non assolveva all'onere di provare che l'atto risolutivo del rapporto di lavoro sia intervenuto in forma orale per volontà datoriale. Da quanto precede discende il rigetto delle domande di tutela connesse ad un asserito licenziamento orale.”
Con l'odierno appello, censura la sentenza per erroneo accertamento della Parte_1
durata del rapporto: il Giudice avrebbe omesso di valutare i documenti prodotti in atti nei quali sono annotate le ore di lavoro svolte dalla ricorrente per ciascun mese dall'agosto 2018 e per tutto il 2019 e per i mesi da gennaio ad aprile 2020.
Per quanto riguarda, invece, la violazione degli art. 112,115 e 116 c.p.c. la sentenza di primo grado è errata avendo il Tribunale omesso di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro dal 5 agosto 2018 in poi, limitandosi a considerare come rilevanti le sole chat di WhatsApp senza dare la possibilità alla ricorrente di provare la durata effettiva del rapporto per testi .
Parte appellante censura altresì la sentenza per omesso accertamento del diritto alla differenze retributive nella considerazione che in causa siano state accertate le mansioni della ricorrente di svolgimento della pulizia degli appartamenti utilizzati per l'attività di
Bed & Breakfast.
6 Lo stesso Tribunale ha accertato che la lavoratrice svolgeva mansioni di pulizia delle predette unità immobiliari utilizzate dalle resistenti per effettuare l'attività di B&B, che possono trovare inquadramento nel corrispondente livello previsto dal CCNL Turismo , pubblici esercizi ristorazione,che, proprio in quanto prodotto integralmente, consentiva al Giudice di sussumere le mansioni accertate nel corso del giudizio nel livello corrispondente anche nel caso in cui lo stesso non fosse esplicitato nel ricorso.
Secondo parte appellante la sentenza è altresì erronea e comunque pronunciata in violazione dell'art. 112 e 115 c.p.c. nella parte in cui afferma la pretesa impossibilità di accertare l'orario di lavoro, in assenza di sottoscrizione dei fogli prodotti con l'indicazione delle ore lavorate nei singoli mesi nel corso del 2018, 2019 e 2020.
Inoltre la mancata prova sull'orario di lavoro poteva essere colmata proprio dalla testimonianza delle colleghe della ricorrente che svolgevano con la stessa le attività di pulizia degli appartamenti, OR e la cui Persona_2 Testimone_1
testimonianza era stata ritenuta necessaria dallo stesso Tribunale con ordinanza
3/03/2022.
lamenta altresì che il Tribunale abbia omesso di valutare una serie di indizi Parte_1
gravi precisi e concordanti in base ai quali emergerebbe la prova che la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per volontà della OR . Controparte_2
La lavoratrice ha infatti impugnato il licenziamento orale con raccomandata dell'
11/06/2020 nella quale, oltre a descrivere tutte le circostanze inerenti il rapporto di lavoro intercorso, ha messo in mora la datrice di lavoro, chiedendo di essere reintegrata mediante l'offerta della prestazione lavorativa .
A tale impugnazione e all'offerta di svolgimento della prestazione di lavoro, CP_1
e la OR on hanno dato alcun risconto.
[...] CP
Precisa inoltre che è stata chiesta la condanna della OR in via solidale in CP
quanto la stessa, come emerge dalla valutazione complessiva del compendio istruttorio, ha creato un contesto volto a limitare la responsabilità personale nella piena consapevolezza dell'assoluta irregolarità dei rapporti di lavoro.
Con memoria del 13 ottobre 2023 resiste , precisando che che non è a diretta CP_3
conoscenza di quanto dedotto in fatto dalla ricorrente oggi appellante ed in particolare non è a conoscenza delle circostanze di fatto che hanno delineato il rapporto di lavoro dedotto in giudizio e ribadendo che dai propri archivi non risulta registrato alcun rapporto di lavoro tra l 'appellante e le appellate neppure nella parte viceversa accertata dalla sentenza impugnata.
7 Per quanto di ragione si rimette su tutti gli aspetti in fatto dedotti a quanto è stato accertato dal Tribunale e a quanto verrà ulteriormente delibato dalla Corte d'Appello adita.
All'interposto appello, resiste anche ed ,chiedendo il CP_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e precisando che e dal tenore letterale delle aconclusioni, l'odierna appellante non avanzava la domanda nei confronti di , convenuta in Controparte_2
proprio,e non come legale rapp.te della , titolare della omonima ditta individuale, Pt_2
nonché socia di maggioranza della società di capitali asserita datrice di lavoro, né in via principale che in subordine.
All'udienza del 18 febbraio 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
^^^^
L'appello è fondato in parte, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
La disamina della questione che ci occupa implica un necessario breve richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato.
In diritto occorre premettere che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “in tema di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito (…) avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (ex plurimis,
Cass. n. 9256 del 17/04/2009)” (Cassazione, Sezione Lavoro Sentenza 18 aprile 2013,
n. 9468).
Nel caso di specie si deve considerare che il numero e l'univocità degli elementi emersi fanno ritenere globalmente intesi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
8 Dalle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado, si evince che, nel rapporto intercorso tra le parti, erano presenti quelli che la giurisprudenza considera i requisiti presuntivi della subordinazione.
Correttamente il Tribunale ha statuito che “Deve essere, invece, accolta la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra Parte_1
e al 24 maggio 2019 al 23 febbraio 2020.
[...] OP
Infatti, anche dalla disamina delle conversazioni Whatsapp versate in atti, confermate dalla testimone oltre che dalle deposizioni dei testimoni, Controparte_5
emerge che il rapporto di lavoro non si è svolto occasionalmente, come sostenuto da parte resistente, ma con continuità nel periodo predetto”.
Le richiamate dichiarazioni, unitamente al contenuto della chat allegata agli atti, possono ritenersi prova sufficiente della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per come dedotto, nonché della sua latitudine temporale, che viene circoscritta nel periodo che va dal 24 maggio 2019 al 23 febbraio 2020.
Per il periodo antecedente a maggio 2019 e per quello successivo a febbraio 2020 il
Giudice di prime cure non ha correttamente ritenuto provato l'asserito rapporto.
La teste ha confermato che i messaggi della suddetta chat erano stati P_
scambiati nel periodo compreso tra maggio 2019 e febbraio 2020, mentre la teste
, escussa in questo grado del giudizio, ha riferito di avere visto “ la Persona_2
OR soltanto ai magazzini che lavava lenzuola e stirava ma non so quale Parte_1
fossero le sue mansioni e non ricordo il periodo in cui questo avveniva “ precisando inoltre che “ ho cominciato a lavorare per la o la OR nel CP_1 CP
2019.Non svolgo più attività lavorativa per loro”
Peraltro, proprio il documento 17 di parte appellante attesta che il gruppo della chat in questione è stato creato in data 24.5.19 e, gli ultimi messaggi, interessanti l'odierna appellante portano la data del 23 febbraio 2020.
Come correttamente statuito dal giudice di primo grado “Dalle medesime fonti di prova deriva, infatti, la dimostrazione sia delle mansioni della ricorrente addetta alle pulizie, sia delle direttive impartite alla stessa.”.
Contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, il rapporto deve ritenersi a tempo pieno.
Ed infatti, va ricordato che il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time da atto scritto, si presume a tempo pieno.
9 Ogni eccezione al tempo pieno va provata e il relativo onere è a carico del datore di lavoro, onere che nel caso in esame non è stato assolto.
Viceversa dall'istruttoria svolta è emersa una disponibilità della lavoratrice per un arco temporale corrispondente al tempo pieno.
Ed infatti,il teste confermava “Ho visto sicuramente la ricorrente per una decina Tes_2
di giorni, l'ho vista in qualsiasi orario poiché la ricorrente, finito un appartamento, ne iniziava un altro”.
Così come la teste confermando la sussistenza del rapporto di lavoro tra la P_
ricorrente e ha riferito sulle mansioni svolte dalla ricorrente e ha anche CP_1
confermato i tempi in quanto nel confermare la circostanza di cui al capitolo 8, ovvero”
“ Vero che l'organizzazione delle attività tra le signore che erano addette a tutte le operazioni, sia quelle di lavaggio e stiraggio della biancheria, presso il magazzino di via Meda 43, sia gli interventi presso i suddetti locali per le pulizie e tutto ciò che necessitava allo svolgimento dell'attività di Bad & Breakfast era organizzata dalla
GN direttamente o per il tramite dalla socia Controparte_2 P_
per il tramite dalla socia di persona e/o
[...] Controparte_5 mediante messaggistica scambiata su un gruppo WhatsApp denominato “ Per_1 in cui interagivano i seguenti soggetti……: ha dichiarato ““Confermo l'esistenza di questo gruppo, decideva come organizzare le attività, a volte io le comunicavo CP
per messaggio telefonico. Lo si faceva insieme e si passava la giornata al telefono. Io ero prevalentemente a Varese e andava a MI una volta alla settimana. Stavamo parecchio al telefono”. Lo si faceva insieme e si passava la giornata al telefono.”
Inoltre, in base alle allegazioni di parte appellante e dalle prove acquisite, è possibile individuare le mansioni svolte dalla OR e assimilare le stesse al livello Parte_1
VI, art.101 quater del CCNL citato, secondo cui “Appartengono a questo livello i
Lavoratori che svolgono attività che richiedono elementari conoscenze professionali e un normale addestramento pratico” e trai i profili esemplificativi, rientra il cameriere ai piani, cioè colui che si occupa delle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, incluso il rifornimento delle relative dotazioni.
Sul punto dunque la sentenza va parzialmente riformata.
In ottemperanza all'ordinanza istruttoria del 14.09.2024 di questa Corte , l'appellante ha prodotto conteggi relativi alla somma spettante alla OR Parte_1
per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno svolto a far tempo dal 24
[...]
maggio 2019 fino al 23 febbraio 2020, secondo il CCNL Turismo, Pubblici Esercizi,
10 Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi, art.101quater, livello VI, a titolo di differenze retributive e TFR, in base a quanto previsto dal su citato CCNL, detratta la somma lorda corrispondente al netto percepito.
I conteggi risultano conformi a quanto richiesto con l'ordinanza su citata, dovendo espungere però dagli stessi le cifre indicate come straordinario e ore festività.
Ed invero, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata e la relativa prova debba essere piena e rigorosa .
Grava quindi sul lavoratore, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass.
n. 6623/2001).
I fogli “dettaglio ore lavoro” (doc.79,80,81 fascicolo primo grado parte appellante), essendo mere allegazioni di parte, sprovviste di qualsivoglia timbro e o firma della datrice di lavoro risultano essere privi di valenza probatoria e quindi inidonei a supportare le pretese di parte appellante.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Sulla scorta di queste premesse, vale osservare che l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui l'appellante abbia svolto lavoro straordinario.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata , deve essere OP
condannata al pagamento in favore di della somma lorda Parte_1 di €.1.012,00 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola
11 retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare – salva la prova di fatti a lui non imputabili – debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del
7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013).
Sui crediti dell'appellante spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost.,
2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Circa il motivo di appello che censura la sentenza impugnata per omesso o erroneo accertamento della responsabilità solidale di e conseguentemente Controparte_2
omessa condanna della stessa, si rileva che dall'istruttoria è emerso che solo Parte_3
[...
rappresentata dal suo amministratore ha intrattenuto rapporti Controparte_2
contrattuali con la . Parte_1
Peraltro nelle conclusioni del ricorso di primo grado, la difesa della ha chiesto Parte_1 esclusivamente l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato solo a carico della
CP_1
Sul punto, correttamente il Tribunale statuiva: La ricorrente non ha fornito, poi, la prova della sussistenza di alcun atto fraudolento compiuto da , né questo può Controparte_2
essere desunto dalla mera ripartizione delle quote societarie. Parimenti, priva di rilievo in tal senso è l'appartenenza in capo a personalmente, di alcuni degli Controparte_2 appartamenti adibiti a bed & breakfast. In conclusione, difetta la sussistenza di qualsiasi
frode da parte di , che possa giustificare l'assunzione di una Controparte_2 responsabilità in capo a quest'ultima.”
In merito alla censura della sentenza nella parte in cui viene statuito che .” con riguardo al licenziamento dedotto dalla ricorrente, quest'ultima non assolveva all'onere di provare che l'atto risolutivo del rapporto di lavoro sia intervenuto in forma orale per volontà datoriale. Da quanto precede discende il rigetto delle domande di tutela connesse ad asserito licenziamento orale”, si precisa che il lavoratore subordinato che
12 impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti (Cass. Civ. lavoro n.18402/2019; n.
3822/2019).
Nella fattispecie in esame, la doglianza di parte appellante è priva di supporto probatorio.
L'assunto dell'appellante secondo cui il licenziamento orale sarebbe avvenuto in data
23.04.2020 è smentito dalle stesse allegazioni documentali dell'appellante ed in particolare dal contenuto della chat.
Dall'esame della chat si rinvengono infatti conversazioni di contenuto strettamente lavorativo fino a 23.02.2020.
Le successive conversazioni, e precisamente dell'1.3.2020, del 2.4.2020 e del 10.4.2020 sono invece di natura personale e danno conto di un rapporto di lavoro già terminato a fine febbraio.
Né prova di segno opposto proviene dall'istruttoria testimoniale svolta.
Anzi la teste ha dichiarato “ Preciso che dal 22 febbraio 2020 al 20 aprile P_
2020 gli appartamenti non sono stati affittati per la pandemia” .
Il motivo di appello non è quindi meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata va dunque parzialmente riformata nel senso di cui in motivazione.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese del grado per due terzi, quantificate nell'intero in €.3000,00, in considerazione del valore della controversia e dell'attività istruttoria nella presente fase del giudizio con conseguente condanna di al pagamento delle spese di lite residue liquidate, in €.1.000,00, oltre CP_1
spese generali ed accessori di legge, a favore di con Parte_1 distrazione a favore del difensore antistatario e in €.1.000,00 a favore oltre spese CP_3
generali ed accessori di legge.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di MI n.82/2023, accerta e dichiara l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, svolto a far tempo dal 24 maggio 2019 fino al 23 febbraio 2020, secondo il CCNL
Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi, art.101quater, livello VI e per l'effetto condanna al pagamento in OP
13 favore di della somma lorda di €.1.012,00 a titolo di Parte_1
TFR oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Conferma nel resto.
Compensa per 2/3 le spese di lite del grado, condannando al CP_1 pagamento delle spese di lite residue liquidate in €.1.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, a favore di con distrazione a favore Parte_1 del difensore antistatario e in €.1.000,00 a favore oltre spese generali ed CP_3
accessori di legge.
MI,18.02.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
14
Registro generale Appello Lavoro n. 926/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di MI, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.82/2023 del Tribunale di
MI ( est. De Carlo) , e promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luca Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
MI via G. B. Pergolesi,
APPELLANTE
CONTRO
P. VA , in persona del legale rappresentante pro OP P.VA_1
tempore,
C.F. entrambe rappresentate e difese Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Ida Arena, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Legnano
(MI), C.so Italia 52,
l' Controparte_3
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.VA_2 difeso dall'avv. Carla Maria Omodei Zorini ed elettivamente domiciliato in MI, presso l' Ufficio legale dell'ente, Via Savarè, n.1
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
Nel merito, in via principale.
1 A) Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente, ra il 5 agosto 2018 il 24 aprile 2020 OP
e accertare la responsabilità personale della GN in forza del Controparte_2
negozio in frode alla legge o della simulazione per evitare la responsabilità personale della società a responsabilità limitata con socio unico.
B) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data di costituzione del rapporto di lavoro fino alla reintegrazione nel posto di lavoro o, in subordine, alla data del licenziamento.
C) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive calcolate per le ore lavorate ordinarie e straordinarie svolte come risultanti dai relativi conteggi allegati e per l'effetto condannare in solido la OP OR al pagamento del complessivo importo di €.16.299,27 o della Controparte_2
diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi.
D) Accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità o l'annullamento e, comunque,
l'invalidità, l'ingiustificatezza e l'inefficacia del licenziamento intimato in forma orale e per l'effetto condannare la convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro con facoltà della lavoratrice di optare per il pagamento della relativa indennità prevista dalla legge nei relativi termini.
E) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte fino alla reintegrazione oltre dei ratei sugli istituti contrattuali (ferie, permessi, festività non godute, T.F.R.) e, per l'effetto, condannare OP
in solido la OR al pagamento delle retribuzioni non corrisposte Controparte_2 calcolate fino a febbraio 2021 in €.11.000,00 e dei relativi istituti o della diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi nonché al risarcimento del danno nella misura non inferiore a cinque mensilità pari ad €.5.500,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi.
F) condannare in solido con la OR quale Controparte_4 Controparte_2 titolare dell'omonima impresa individuale e socia di al pagamento OP dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso pari ad un ammontare di €.1.100,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Nel merito, in via subordinata al capo D)
In caso di mancato accoglimento della conclusione formulata al capo D), accertare e dichiarare comunque la nullità o annullabilità o l'ingiustificatezza e comunque
2 l'invalidità del licenziamento intimato alla ricorrente e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle relative indennità previste per legge.
Sulle spese.
Condannare in via solidale con la OR al OP Controparte_2
pagamento delle spese legali sia del primo che del secondo grado di giudizio.
PER LE APPELLATE E CP_1 CP
Rigettare l'appello proposto. Con Vittoria di spese e onorari.
PER L'APPELLATO CP_3
nel merito ed in via principale: pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande della ricorrente oggi appellante riguardante la regolarizzazione della propria posizione assicurativa eventualmente così giudicando sulle domande ed eccezioni proposte dalla parte appellante e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico dell'accertato datore di lavoro accertando altresì in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato al fine dell'addebito contributivo, al netto dei periodi prescritti. Con espressa riserva di ulteriore quantificazione al seguito.Con salvezza di ogni diritto e con il favore delle spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 82/2023, il Tribunale di MI, accogliendo parzialmente il ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
ed , dichiarava la natura subordinata del rapporto di lavoro tra CP_3 Parte_1
e dal 24 maggio 2019 al 23 febbraio 2020, condannando
[...] OP
lla regolarizzazione contributiva, rigettando il ricorso nel resto. OP
La GN deduceva che, la stessa, ad Agosto 2018 veniva contattatata dalla Parte_1
OR proponendole lo svolgimento, a fronte di un compenso Controparte_2 orario di €.7,50, di un'attività lavorativa avente ad oggetto le prestazioni di servizio pulizia, cambio biancheria e manutenzione in genere di numerosi appartamenti adibiti a bed & breakfast a MI.
L'organizzazione delle attività lavorative era organizzata mediante messaggistica scambiata su un gruppo WhatsApp denominato, . Per_1
La precisava che amministratore unico e legale rappresentante della società Parte_1
, con attribuzione di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, CP_1
era la GN detentrice del 99% capitale della predetta società, il cui Controparte_2
residuo 1% era detenuto dalla OR . Controparte_5
3 Parte appellante riteneva che la costituzione di una società a responsabilità limitata con la divisione del capitale nella quota del 99% in capo alla GN e l'1% in CP capo alla OR crei un'apparenza giuridica o un negozio in frode alla P_
legge o una simulazione volta ad evitare la responsabilità personale della OR
Controparte_2
Il pagamento dei compensi per le prestazioni rese dall'appellante, come dalle altre
, era, quasi sempre, corrisposto in contanti dalla OR in base ad un Per_1 CP
importo a forfait o sulla base delle ore svolte dalle lavoratrici conteggiate su elenchi predisposti dalla stessa OR o dalla socia CP Controparte_5
Alla fine del mese di ottobre 2018, la OR comunicava alla OR CP Parte_1 che, a partire dal successivo mese di novembre, per l'attività lavorativa svolta, sarebbe stato alla stessa corrisposto, in luogo del compenso orario di €. 7,50, un corrispettivo forfettario mensile di €. 1.100,00 .
Senza procedere, neppure a seguito della predetta comunicazione, a qualsivoglia formalizzazione e regolarizzazione, il rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità fino al 24 aprile 2020. ll 24 aprile 2020, presso il magazzino di via Meda 43, la OR comunicava CP
alla OR il licenziamento orale con effetto immediato. Parte_1
Con raccomandata in data 11 giugno 2020 inviata sia alla he alla OP
OR in data 15 giugno 2020, la stessa impugnava, il Controparte_2
licenziamento intimatole, chiedendo, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso, il riconoscimento di tutti i conseguenti diritti da esso derivanti.
Il Tribunale di MI con la sentenza impugnata ,così statuiva “Devono essere respinte le domande proposte da e svolte direttamente nei Parte_1
confronti della persona fisica resistente, . Infatti, occorre dare atto Controparte_2 che la ricorrente domandava di “Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente, già OP
intercorso tra il 5 agosto 2018 il 24 aprile 2020 e accertare la responsabilità personale della GN in forza del negozio in frode alla legge o della Controparte_2
simulazione per evitare la responsabilità personale della società a responsabilità limitata con socio unico”.
Dalle conclusioni si evince, però, che la stessa Parte_1
individuava quale datore di lavoro la sola Infatti, le pretese di OP
parte ricorrente con riguardo alla resistente derivavano dalla Controparte_2
4 asserita responsabilità personale di quest'ultima per avere posto in essere un negozio in frode alla legge o una simulazione nel costituire la OP
Deve, inoltre, osservarsi che, il 4.7.2019, la ditta individuale di Controparte_2 cessava l'attività, come documentato in atti, a riprova del fatto che il rapporto di lavoro, proseguito oltre tale data, deve essere imputato anche secondo tale impostazione di parte ricorrente alla e non personalmente a OP
. Controparte_2
La ricorrente non ha fornito, poi, la prova della sussistenza di alcun atto fraudolento compiuto da , né questo può essere desunto dalla mera ripartizione Controparte_2 delle quote societarie. Parimenti, priva di rilievo in tal senso è l'appartenenza in capo a
personalmente, di alcuni degli appartamenti adibiti a bed & Controparte_2
breakfast. In conclusione, difetta la sussistenza di qualsiasi frode da parte di CP
, che possa giustificare l'assunzione di una responsabilità in capo a
[...]
quest'ultima.
Deve essere, invece, accolta la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra e Parte_1 OP
dal 24 maggio 2019 al 23 febbraio 2020. Infatti, anche dalla disamina delle conversazioni Whatsapp versate in atti, confermate dalla testimone P_
, oltre che dalle deposizioni dei testimoni, emerge che il rapporto di lavoro non
[...]
si è svolto occasionalmente, come sostenuto da parte resistente, ma con continuità nel periodo predetto.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
Mancano, infatti, le allegazioni specifiche riferite al contratto collettivo, che è stato prodotto integralmente senza nessuno specifico richiamo di esso all'interno del ricorso.
Sono assenti, infatti, le deduzioni relative alla possibilità di sussumere le mansioni della ricorrente nell'ambito di un inquadramento contrattuale riconducibile al contratto collettivo individuato. Ne discende l'impossibilità di accertamento dell'inquadramento spettante alla ricorrente.
Inoltre, la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive deve essere rigettata, in quanto difettano in ricorso le deduzioni relative all'inquadramento, cui la ricorrente avrebbe avuto diritto, con la specificazione del livello e della qualifica, come condivisibilmente osservato da parte resistente in memoria. È preclusa, pertanto, la comparazione tra il percepito della ricorrente costituito dalle somme indicate in atti, che sono comunque al netto, rispetto ai minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L.
5 Turismo PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTVA E COMMERCIALE,
ALBERGHI. Ciò significa che, rispetto ai parametri retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva e non menzionati in ricorso, le somme percepite avrebbero dovuto essere in ogni caso previamente lordizzate. Non può, quindi, aversi riguardo ai conteggi di cui in atti, scevri sia della lordizzazione dell'asserito percepito, sia del riferimento al livello di inquadramento, sia del tallone retributivo previsto dalla contrattazione collettiva.
Con riguardo all'orario di lavoro, le deposizioni dei testimoni consentono di ritenere confermato soltanto il sistema, organizzato dalla datrice di lavoro, di consegna di un foglio da compilare, con l'indicazione dell'orario effettuato. In assenza di alcuna sottoscrizione su di essi non vi è prova che i prospetti mensili prodotti da parte ricorrente rappresentino l'orario effettivamente svolto da Parte_1
nel rendere la prestazione lavorativa. Quanto precede non consente di
[...] pervenire all'accertamento dell'orario di lavoro, nemmeno in termini di rapporto di lavoro tempo pieno o part time. Risulta così assorbita anche ogni statuizione con riguardo al lavoro straordinario asseritamente prestato.
Infine, con riguardo al licenziamento dedotto dalla ricorrente, quest'ultima non assolveva all'onere di provare che l'atto risolutivo del rapporto di lavoro sia intervenuto in forma orale per volontà datoriale. Da quanto precede discende il rigetto delle domande di tutela connesse ad un asserito licenziamento orale.”
Con l'odierno appello, censura la sentenza per erroneo accertamento della Parte_1
durata del rapporto: il Giudice avrebbe omesso di valutare i documenti prodotti in atti nei quali sono annotate le ore di lavoro svolte dalla ricorrente per ciascun mese dall'agosto 2018 e per tutto il 2019 e per i mesi da gennaio ad aprile 2020.
Per quanto riguarda, invece, la violazione degli art. 112,115 e 116 c.p.c. la sentenza di primo grado è errata avendo il Tribunale omesso di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro dal 5 agosto 2018 in poi, limitandosi a considerare come rilevanti le sole chat di WhatsApp senza dare la possibilità alla ricorrente di provare la durata effettiva del rapporto per testi .
Parte appellante censura altresì la sentenza per omesso accertamento del diritto alla differenze retributive nella considerazione che in causa siano state accertate le mansioni della ricorrente di svolgimento della pulizia degli appartamenti utilizzati per l'attività di
Bed & Breakfast.
6 Lo stesso Tribunale ha accertato che la lavoratrice svolgeva mansioni di pulizia delle predette unità immobiliari utilizzate dalle resistenti per effettuare l'attività di B&B, che possono trovare inquadramento nel corrispondente livello previsto dal CCNL Turismo , pubblici esercizi ristorazione,che, proprio in quanto prodotto integralmente, consentiva al Giudice di sussumere le mansioni accertate nel corso del giudizio nel livello corrispondente anche nel caso in cui lo stesso non fosse esplicitato nel ricorso.
Secondo parte appellante la sentenza è altresì erronea e comunque pronunciata in violazione dell'art. 112 e 115 c.p.c. nella parte in cui afferma la pretesa impossibilità di accertare l'orario di lavoro, in assenza di sottoscrizione dei fogli prodotti con l'indicazione delle ore lavorate nei singoli mesi nel corso del 2018, 2019 e 2020.
Inoltre la mancata prova sull'orario di lavoro poteva essere colmata proprio dalla testimonianza delle colleghe della ricorrente che svolgevano con la stessa le attività di pulizia degli appartamenti, OR e la cui Persona_2 Testimone_1
testimonianza era stata ritenuta necessaria dallo stesso Tribunale con ordinanza
3/03/2022.
lamenta altresì che il Tribunale abbia omesso di valutare una serie di indizi Parte_1
gravi precisi e concordanti in base ai quali emergerebbe la prova che la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per volontà della OR . Controparte_2
La lavoratrice ha infatti impugnato il licenziamento orale con raccomandata dell'
11/06/2020 nella quale, oltre a descrivere tutte le circostanze inerenti il rapporto di lavoro intercorso, ha messo in mora la datrice di lavoro, chiedendo di essere reintegrata mediante l'offerta della prestazione lavorativa .
A tale impugnazione e all'offerta di svolgimento della prestazione di lavoro, CP_1
e la OR on hanno dato alcun risconto.
[...] CP
Precisa inoltre che è stata chiesta la condanna della OR in via solidale in CP
quanto la stessa, come emerge dalla valutazione complessiva del compendio istruttorio, ha creato un contesto volto a limitare la responsabilità personale nella piena consapevolezza dell'assoluta irregolarità dei rapporti di lavoro.
Con memoria del 13 ottobre 2023 resiste , precisando che che non è a diretta CP_3
conoscenza di quanto dedotto in fatto dalla ricorrente oggi appellante ed in particolare non è a conoscenza delle circostanze di fatto che hanno delineato il rapporto di lavoro dedotto in giudizio e ribadendo che dai propri archivi non risulta registrato alcun rapporto di lavoro tra l 'appellante e le appellate neppure nella parte viceversa accertata dalla sentenza impugnata.
7 Per quanto di ragione si rimette su tutti gli aspetti in fatto dedotti a quanto è stato accertato dal Tribunale e a quanto verrà ulteriormente delibato dalla Corte d'Appello adita.
All'interposto appello, resiste anche ed ,chiedendo il CP_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e precisando che e dal tenore letterale delle aconclusioni, l'odierna appellante non avanzava la domanda nei confronti di , convenuta in Controparte_2
proprio,e non come legale rapp.te della , titolare della omonima ditta individuale, Pt_2
nonché socia di maggioranza della società di capitali asserita datrice di lavoro, né in via principale che in subordine.
All'udienza del 18 febbraio 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
^^^^
L'appello è fondato in parte, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
La disamina della questione che ci occupa implica un necessario breve richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato.
In diritto occorre premettere che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “in tema di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito (…) avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (ex plurimis,
Cass. n. 9256 del 17/04/2009)” (Cassazione, Sezione Lavoro Sentenza 18 aprile 2013,
n. 9468).
Nel caso di specie si deve considerare che il numero e l'univocità degli elementi emersi fanno ritenere globalmente intesi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
8 Dalle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado, si evince che, nel rapporto intercorso tra le parti, erano presenti quelli che la giurisprudenza considera i requisiti presuntivi della subordinazione.
Correttamente il Tribunale ha statuito che “Deve essere, invece, accolta la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra Parte_1
e al 24 maggio 2019 al 23 febbraio 2020.
[...] OP
Infatti, anche dalla disamina delle conversazioni Whatsapp versate in atti, confermate dalla testimone oltre che dalle deposizioni dei testimoni, Controparte_5
emerge che il rapporto di lavoro non si è svolto occasionalmente, come sostenuto da parte resistente, ma con continuità nel periodo predetto”.
Le richiamate dichiarazioni, unitamente al contenuto della chat allegata agli atti, possono ritenersi prova sufficiente della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per come dedotto, nonché della sua latitudine temporale, che viene circoscritta nel periodo che va dal 24 maggio 2019 al 23 febbraio 2020.
Per il periodo antecedente a maggio 2019 e per quello successivo a febbraio 2020 il
Giudice di prime cure non ha correttamente ritenuto provato l'asserito rapporto.
La teste ha confermato che i messaggi della suddetta chat erano stati P_
scambiati nel periodo compreso tra maggio 2019 e febbraio 2020, mentre la teste
, escussa in questo grado del giudizio, ha riferito di avere visto “ la Persona_2
OR soltanto ai magazzini che lavava lenzuola e stirava ma non so quale Parte_1
fossero le sue mansioni e non ricordo il periodo in cui questo avveniva “ precisando inoltre che “ ho cominciato a lavorare per la o la OR nel CP_1 CP
2019.Non svolgo più attività lavorativa per loro”
Peraltro, proprio il documento 17 di parte appellante attesta che il gruppo della chat in questione è stato creato in data 24.5.19 e, gli ultimi messaggi, interessanti l'odierna appellante portano la data del 23 febbraio 2020.
Come correttamente statuito dal giudice di primo grado “Dalle medesime fonti di prova deriva, infatti, la dimostrazione sia delle mansioni della ricorrente addetta alle pulizie, sia delle direttive impartite alla stessa.”.
Contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, il rapporto deve ritenersi a tempo pieno.
Ed infatti, va ricordato che il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time da atto scritto, si presume a tempo pieno.
9 Ogni eccezione al tempo pieno va provata e il relativo onere è a carico del datore di lavoro, onere che nel caso in esame non è stato assolto.
Viceversa dall'istruttoria svolta è emersa una disponibilità della lavoratrice per un arco temporale corrispondente al tempo pieno.
Ed infatti,il teste confermava “Ho visto sicuramente la ricorrente per una decina Tes_2
di giorni, l'ho vista in qualsiasi orario poiché la ricorrente, finito un appartamento, ne iniziava un altro”.
Così come la teste confermando la sussistenza del rapporto di lavoro tra la P_
ricorrente e ha riferito sulle mansioni svolte dalla ricorrente e ha anche CP_1
confermato i tempi in quanto nel confermare la circostanza di cui al capitolo 8, ovvero”
“ Vero che l'organizzazione delle attività tra le signore che erano addette a tutte le operazioni, sia quelle di lavaggio e stiraggio della biancheria, presso il magazzino di via Meda 43, sia gli interventi presso i suddetti locali per le pulizie e tutto ciò che necessitava allo svolgimento dell'attività di Bad & Breakfast era organizzata dalla
GN direttamente o per il tramite dalla socia Controparte_2 P_
per il tramite dalla socia di persona e/o
[...] Controparte_5 mediante messaggistica scambiata su un gruppo WhatsApp denominato “ Per_1 in cui interagivano i seguenti soggetti……: ha dichiarato ““Confermo l'esistenza di questo gruppo, decideva come organizzare le attività, a volte io le comunicavo CP
per messaggio telefonico. Lo si faceva insieme e si passava la giornata al telefono. Io ero prevalentemente a Varese e andava a MI una volta alla settimana. Stavamo parecchio al telefono”. Lo si faceva insieme e si passava la giornata al telefono.”
Inoltre, in base alle allegazioni di parte appellante e dalle prove acquisite, è possibile individuare le mansioni svolte dalla OR e assimilare le stesse al livello Parte_1
VI, art.101 quater del CCNL citato, secondo cui “Appartengono a questo livello i
Lavoratori che svolgono attività che richiedono elementari conoscenze professionali e un normale addestramento pratico” e trai i profili esemplificativi, rientra il cameriere ai piani, cioè colui che si occupa delle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, incluso il rifornimento delle relative dotazioni.
Sul punto dunque la sentenza va parzialmente riformata.
In ottemperanza all'ordinanza istruttoria del 14.09.2024 di questa Corte , l'appellante ha prodotto conteggi relativi alla somma spettante alla OR Parte_1
per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno svolto a far tempo dal 24
[...]
maggio 2019 fino al 23 febbraio 2020, secondo il CCNL Turismo, Pubblici Esercizi,
10 Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi, art.101quater, livello VI, a titolo di differenze retributive e TFR, in base a quanto previsto dal su citato CCNL, detratta la somma lorda corrispondente al netto percepito.
I conteggi risultano conformi a quanto richiesto con l'ordinanza su citata, dovendo espungere però dagli stessi le cifre indicate come straordinario e ore festività.
Ed invero, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata e la relativa prova debba essere piena e rigorosa .
Grava quindi sul lavoratore, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass.
n. 6623/2001).
I fogli “dettaglio ore lavoro” (doc.79,80,81 fascicolo primo grado parte appellante), essendo mere allegazioni di parte, sprovviste di qualsivoglia timbro e o firma della datrice di lavoro risultano essere privi di valenza probatoria e quindi inidonei a supportare le pretese di parte appellante.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Sulla scorta di queste premesse, vale osservare che l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui l'appellante abbia svolto lavoro straordinario.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata , deve essere OP
condannata al pagamento in favore di della somma lorda Parte_1 di €.1.012,00 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola
11 retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare – salva la prova di fatti a lui non imputabili – debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del
7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013).
Sui crediti dell'appellante spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost.,
2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Circa il motivo di appello che censura la sentenza impugnata per omesso o erroneo accertamento della responsabilità solidale di e conseguentemente Controparte_2
omessa condanna della stessa, si rileva che dall'istruttoria è emerso che solo Parte_3
[...
rappresentata dal suo amministratore ha intrattenuto rapporti Controparte_2
contrattuali con la . Parte_1
Peraltro nelle conclusioni del ricorso di primo grado, la difesa della ha chiesto Parte_1 esclusivamente l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato solo a carico della
CP_1
Sul punto, correttamente il Tribunale statuiva: La ricorrente non ha fornito, poi, la prova della sussistenza di alcun atto fraudolento compiuto da , né questo può Controparte_2
essere desunto dalla mera ripartizione delle quote societarie. Parimenti, priva di rilievo in tal senso è l'appartenenza in capo a personalmente, di alcuni degli Controparte_2 appartamenti adibiti a bed & breakfast. In conclusione, difetta la sussistenza di qualsiasi
frode da parte di , che possa giustificare l'assunzione di una Controparte_2 responsabilità in capo a quest'ultima.”
In merito alla censura della sentenza nella parte in cui viene statuito che .” con riguardo al licenziamento dedotto dalla ricorrente, quest'ultima non assolveva all'onere di provare che l'atto risolutivo del rapporto di lavoro sia intervenuto in forma orale per volontà datoriale. Da quanto precede discende il rigetto delle domande di tutela connesse ad asserito licenziamento orale”, si precisa che il lavoratore subordinato che
12 impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti (Cass. Civ. lavoro n.18402/2019; n.
3822/2019).
Nella fattispecie in esame, la doglianza di parte appellante è priva di supporto probatorio.
L'assunto dell'appellante secondo cui il licenziamento orale sarebbe avvenuto in data
23.04.2020 è smentito dalle stesse allegazioni documentali dell'appellante ed in particolare dal contenuto della chat.
Dall'esame della chat si rinvengono infatti conversazioni di contenuto strettamente lavorativo fino a 23.02.2020.
Le successive conversazioni, e precisamente dell'1.3.2020, del 2.4.2020 e del 10.4.2020 sono invece di natura personale e danno conto di un rapporto di lavoro già terminato a fine febbraio.
Né prova di segno opposto proviene dall'istruttoria testimoniale svolta.
Anzi la teste ha dichiarato “ Preciso che dal 22 febbraio 2020 al 20 aprile P_
2020 gli appartamenti non sono stati affittati per la pandemia” .
Il motivo di appello non è quindi meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata va dunque parzialmente riformata nel senso di cui in motivazione.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese del grado per due terzi, quantificate nell'intero in €.3000,00, in considerazione del valore della controversia e dell'attività istruttoria nella presente fase del giudizio con conseguente condanna di al pagamento delle spese di lite residue liquidate, in €.1.000,00, oltre CP_1
spese generali ed accessori di legge, a favore di con Parte_1 distrazione a favore del difensore antistatario e in €.1.000,00 a favore oltre spese CP_3
generali ed accessori di legge.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di MI n.82/2023, accerta e dichiara l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, svolto a far tempo dal 24 maggio 2019 fino al 23 febbraio 2020, secondo il CCNL
Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi, art.101quater, livello VI e per l'effetto condanna al pagamento in OP
13 favore di della somma lorda di €.1.012,00 a titolo di Parte_1
TFR oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Conferma nel resto.
Compensa per 2/3 le spese di lite del grado, condannando al CP_1 pagamento delle spese di lite residue liquidate in €.1.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, a favore di con distrazione a favore Parte_1 del difensore antistatario e in €.1.000,00 a favore oltre spese generali ed CP_3
accessori di legge.
MI,18.02.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
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