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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1876/2024
All'udienza del 28/05/2025, davanti al Giudice Giulio Borella, è comparso: l'avv. G.
Rizzi in rem propriam;
nessuno per la parte resistente.
L'avv. Rizzi esibisce ricorso e ordinanza ex art. 279 c.p.c. ritualmente notificati in data
09.04.2025 via PEC all'Avvocatura dello Stato di Venezia e chiede quindi la dichiarazione di contumacia. Nel merito, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio, ad ore 10,21.
Ad ore 10,25, all'esito della camera di consiglio, presente il ricorrente, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1876 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Parte_1
difensore in VICOLO CASTELLO N° 3 45100 ROVIGO
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
- resistente –
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE: accertare i fatti di causa;
accertare che il parametro economico di € 2.336,00 individuato dal Giudicante con l'atto impugnato a quantificazione delle competenze professionali medie dovute per l'attività erogata dal ricorrente nell'ambito della controversia in materia di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile n. 1524/2024 R.G. V.G. attivata dalla sig.ra avanti al Tribunale di Rovigo, è conforme al dettato normativo di cui Parte_2
al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, e proporzionato all'attività processuale effettivamente erogata dal ricorrente a beneficio dell'assistita ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
accertare l'illegittimità e l'infondatezza in fatto e in diritto della prima decurtazione del
50% sul parametro economico medio come sopra individuato applicata dal Giudice col decreto impugnato, per i motivi di cui in narrativa;
accertare la legittimità della decurtazione del 50% applicata ex art. 130 D.M. 55/2014 dal Giudice nel decreto impugnato sul parametro economico medio come sopra individuato;
accertare, conseguentemente, che le competenze professionali da liquidarsi in favore dell'odierno ricorrente in qualità di difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito della lite menzionata in narrativa ammontano a complessivi €
1.168,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge e, per l'effetto, disporsi la riforma in tal senso del provvedimento opposto;
Vittorie di competenze professionali e spese del presente giudizio.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
//
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
L'avv. G. Rizzi assisteva in gratuito patrocinio la sig.ra nella Parte_3
procedura di nomina di A.D.S. in favore del sig. , avanti al Tribunale Parte_4
di Rovigo, RGVG 1524/2024.
La procedura, nel corso della quale il difensore predisponeva il ricorso introduttivo e assisteva la in occasione delle due udienze in cui si articolava la procedura, si Pt_2
concludeva con decreto del 15.07.2024.
All'esito, l'avv. G. Rizzi depositava istanza per la liquidazione del proprio compenso a carico dello Stato, come previsto dall'art. 82 D.M. 115/2002, applicando i valori medi dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile e la riduzione del 50% ex art. 130 D.M. cit., ottenendo così la somma di euro 1.168,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Il G.T. però, con decreto del 27.10.2024, liquidava al difensore odierno ricorrente la diversa e inferiore somma di euro 584,00, pari al 50% di quanto richiesto.
Di qui l'impugnazione e l'odierna causa che, previo ordine di rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura dello Stato, era trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta.
L'avv. G. Rizzi prestava la propria opera in favore della sig.ra in un Pt_2
procedimento di volontaria giurisdizione, volto alla nomina di ADS. Come visto, l'opera del professionista si articolava nella predisposizione del ricorso introduttivo e nell'assistenza a due udienze, ove erano sentiti rispettivamente il beneficiando e i parenti.
Alla luce di ciò, appare corretto che la liquidazione avvenga in base ai valori medi dello scaglione indeterminato relativo ai procedimenti di volontaria giurisdizione, tabella n.
7, che prevedono un compenso di euro 2.336,00.
L'art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 prevede che il giudice debba di regola liquidare i compensi in base ai valori medi, salvo sussistano giustificati motivi per applicare aumenti o riduzioni.
Di base, questi avvengono sulla base del pregio dell'opera e/o della difficoltà e complessità delle questioni;
alcune ragioni di aumento o riduzione sono anche espressamente previste dalla legge.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle suddette ragioni di aumento o riduzione, sicchè si ritiene corretto attestarsi sui valori medi, posto che il procedimento ha avuto uno svolgimento del tutto ordinario e tipico di tali procedure, ossia uno studio preliminare, la predisposizione dell'atto introduttivo e la fase prettamente istruttoria.
L'unica riduzione applicabile è quindi quella espressamente prevista dall'art. 130 D.M.
115/2002 per il gratuito patrocinio, sicchè il compenso finale sarà pari al 50% di euro
2.336,00, ossia euro 1.168,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Alcuna ragione sorregge invece l'ulteriore riduzione del 50% praticata dal G.T., frutto evidentemente di errore.
Il decreto di liquidazione va dunque riformato e i compensi liquidati come sopra.
Circa le spese, che appaiono dovute (cfr Cass. 1518/2019), esse si possono liquidare equitativamente in euro 500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA e oltre a spese esenti per euro 98,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: visto l'art. 170 DPR 115/2002 e l'art. 15 D.Lgs 150/2011, in riforma del decreto di liquidazione del 27.10.2024, liquida in favore dell'avv. G. Rizzi per l'assistenza prestata nel procedimento di nomina di A.D.S. RGVG 1524/2024, in favore di , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di Parte_3
euro 1.168,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Condanna altresì la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da motivazione.
Rovigo, 28/05/2025
Il Giudice
Giulio Borella