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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 0 1 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
ANTONELLA MAGGIO e VINCENZO GENNA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 31/01/2025, i coniugi esposero che in data 03/09/2005 avevano contratto matrimonio concordatario in FAVIGNANA dal quale era nata una figlia, ( , 25/06/2006), Per_1 Per_2
maggiorenne ma economicamente non autonoma. Precisarono che con decreto n. 7311/2022 del
13/09/2022 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10/04/2025 insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa tre anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e risolte le questioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_4
e con ricorso
[...] Parte_5
depositato in data 31/01/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_4
in FAVIGNANA il Parte_5
03/09/2005, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FAVIGNANA al n. 8, parte II,
serie A, anno 2005, alle condizioni specificate in ricorso;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento del lo stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 10/04/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
ANTONELLA MAGGIO e VINCENZO GENNA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 31/01/2025, i coniugi esposero che in data 03/09/2005 avevano contratto matrimonio concordatario in FAVIGNANA dal quale era nata una figlia, ( , 25/06/2006), Per_1 Per_2
maggiorenne ma economicamente non autonoma. Precisarono che con decreto n. 7311/2022 del
13/09/2022 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10/04/2025 insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa tre anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e risolte le questioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_4
e con ricorso
[...] Parte_5
depositato in data 31/01/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_4
in FAVIGNANA il Parte_5
03/09/2005, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FAVIGNANA al n. 8, parte II,
serie A, anno 2005, alle condizioni specificate in ricorso;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento del lo stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 10/04/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a