Versione
4 agosto 1932
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3 giugno 1985
3 giugno 1985
Art. 15.
Le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'Ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto. I medesimi ne tengono anche l'amministrazione, ove non esistano le fabbricerie.
Sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici.
Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto.
Due e piu' fabbricerie dello stesso Comune possono essere riunite in una sola, conservandosi distinte gestioni per ciascuna chiesa.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".
Le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'Ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto. I medesimi ne tengono anche l'amministrazione, ove non esistano le fabbricerie.
Sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici.
Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto.
Due e piu' fabbricerie dello stesso Comune possono essere riunite in una sola, conservandosi distinte gestioni per ciascuna chiesa.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".
Commentari • 5
- 1. Fabbricerie: costituzione di un Ramo ETS o IS istruzioniMoroni Avv. Francesca · https://www.fiscoetasse.com/ · 13 marzo 2026 · 8.1705
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Nota direttoriale n. 4027 del 12 marzo 2026 affronta la questione della costituzione di un Ramo Impresa sociale o Ramo ETS da parte delle Fabbricerie. 1) Le fabbricerie: quadro normativo di riferimento Le fabbricerie sono enti storici presenti nel nostro ordinamento, che trovano la loro prima fonte normativa nella legislazione di natura concordataria e, precisamente, nell'articolo 15 della legge n. 848/1929; nel dettaglio ricomprendono tutte le amministrazioni che, con diverse denominazioni, (fabbrica, […]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Terni, sentenza 16/04/2025, n. 196Provvedimento: […] che non hanno alcuna ingerenza nei servizi di culto (art.15 legge n.848/1929); che il […]Leggi di più...
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