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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1800/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.” e vertente fra
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Stefano Salimbene, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Lucio Panza, come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, in proprio e quale mandataria della ( Controparte_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. Persona_1
80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 24/11/2017 Parte_1
proponeva ricorso avverso estratti di ruolo relativi a 5 avvisi di addebito, tutti aventi come ente impositore , e precisamente individuati ai nn° CP_2
40020150004969925, 40020140001030075, 40020140004243431,
40020140007273413 e 40020150002154752
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritta, ed adiva a questo tribunale, in veste del giudice del lavoro, per sentire: “ordinare all'esattoria la cancellazione delle cartelle di pagamento opposte, in quanto iscritte in violazione di legge sia per la mancanza
e illegittimità della notifica sia in quanto parte delle cartelle esattoriali impugnate si riferisce al 2009 quindi prescritte e comunque tutte viziate giuridicamente e quindi contenenti contributi decaduti e/o nulli, inesistenti e/o prescritti e non precedute da alcun titolo sottostante ritualmente notificato”. provvedimento di fissazione di udienza con provvedimento del 21/12/2017.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' , anche per conto della Società di Controparte_4 CP_2
Cartolarizzazione.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Giova premettere che la ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in Pt_1
atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa.
Orbene, per quanto il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle
SS.UU della Corte di Cassazione (n. 26283/2022) in merito all'interesse ad agire, rileva in che i crediti in esame sono stati attivati dall' con Controparte_1
Intimazione di pagamento identificata al n° progressivo
10020189007108869000, notificata nel 2018 (e quindi in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio).
Si concretizza, quindi, l'interesse ad agire di parte ricorrente nel contestare le cartelle in questione, atteso che il comportamento concludente dell'ente
Pag. 2 di 4 riscossore evidenzia la volontà, attuata attraverso detto atto esecutivo, di recuperare i crediti tributari oggetto dell'odierna opposizione.
2.2 Ebbene, scendendo nel merito, la domanda deve comunque essere rigettata.
In primo luogo si rileva che gli avvisi di pagamento risultano tutti regolarmente notificati, come risulta dalle ricevute di ritorno allegata in atto di costituzione da parte dell' (ricevute di ritorno richiamate nei singoli atti e pertanto CP_2
chiaramente riconducibili agli stessi).
È quindi infondata la domanda di parte ricorrente per la dichiarazione di nullità degli stessi per mancata notifica, e di conseguenza si ritiene parte ricorrente decaduto da ogni questione inerente alla intrinseca regolarità formale del titolo.
2.3 Non risulta soggetta invece a decadenza ogni eccezione volta alla contestazione del credito posto alla base dei titoli: ebbene, parte ricorrente, nell'impugnare genericamente (e pertanto inefficacemente) tali crediti, solleva altresì eccezione di prescrizione basandosi sulla circostanza che “parte delle
Cartelle esattoriali si riferisce al 2009”.
Sulla specifica eccezione nulla viene prodotto e ulteriormente articolato in difese, tanto di parte ricorrente che delle parti resistenti.
Orbene, nonostante questo, anche la presente eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata.
Il credito cui fa riferimento parte ricorrente è infatti quello portato dall'avviso di addebito n° 40020150002154752, che risulta notificato in data 25/11/2025.
Ebbene, è evidente dalla lettura delle motivazioni che le annualità fanno riferimento al 2009 in quanto relativi a contributi I.V.S. eccedenti il minimale. Il termine prescrizionale, pertanto, non può essere fatto decorrere dal 2009 ma dal
2010, atteso che lo sforamento del reddito è conoscibile all'ente impositore solo dopo la dichiarazione dei redditi. Ebbene, in mancanza di difese e CP_2
produzioni in esame (a tal fine, rilevante è la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), non è possibile rilevare una data precisa da cui far
Pag. 3 di 4 decorrere il periodo prescrizionale in esame: tanto rilevato, facendo riferimento a meccanismi presuntivi, si ritiene che il l'eccedenza al minimale sia stata conoscibile dal 30 settembre 2010, e che l'effettiva conoscenza dell'ente impositore possa ragionevolmente porsi collocarsi nei due mesi successivi. CP_2
Anche questo credito tributario, pertanto, non si ritiene prescritto.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, e pertanto poste in capo alla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_4
e dell' (costituitosi anche
[...] Controparte_5
in nome e per conto della ), così Controparte_6
provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio a favore dell' e dell' liquidate in 1.200,00 Euro cadauno, oltre IVA, CA e CP_2 CP_7
15% forfettario.
Così deciso in Vallo della Lucania, 18/02/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1800/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.” e vertente fra
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Stefano Salimbene, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Lucio Panza, come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, in proprio e quale mandataria della ( Controparte_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. Persona_1
80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 24/11/2017 Parte_1
proponeva ricorso avverso estratti di ruolo relativi a 5 avvisi di addebito, tutti aventi come ente impositore , e precisamente individuati ai nn° CP_2
40020150004969925, 40020140001030075, 40020140004243431,
40020140007273413 e 40020150002154752
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritta, ed adiva a questo tribunale, in veste del giudice del lavoro, per sentire: “ordinare all'esattoria la cancellazione delle cartelle di pagamento opposte, in quanto iscritte in violazione di legge sia per la mancanza
e illegittimità della notifica sia in quanto parte delle cartelle esattoriali impugnate si riferisce al 2009 quindi prescritte e comunque tutte viziate giuridicamente e quindi contenenti contributi decaduti e/o nulli, inesistenti e/o prescritti e non precedute da alcun titolo sottostante ritualmente notificato”. provvedimento di fissazione di udienza con provvedimento del 21/12/2017.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' , anche per conto della Società di Controparte_4 CP_2
Cartolarizzazione.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Giova premettere che la ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in Pt_1
atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa.
Orbene, per quanto il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle
SS.UU della Corte di Cassazione (n. 26283/2022) in merito all'interesse ad agire, rileva in che i crediti in esame sono stati attivati dall' con Controparte_1
Intimazione di pagamento identificata al n° progressivo
10020189007108869000, notificata nel 2018 (e quindi in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio).
Si concretizza, quindi, l'interesse ad agire di parte ricorrente nel contestare le cartelle in questione, atteso che il comportamento concludente dell'ente
Pag. 2 di 4 riscossore evidenzia la volontà, attuata attraverso detto atto esecutivo, di recuperare i crediti tributari oggetto dell'odierna opposizione.
2.2 Ebbene, scendendo nel merito, la domanda deve comunque essere rigettata.
In primo luogo si rileva che gli avvisi di pagamento risultano tutti regolarmente notificati, come risulta dalle ricevute di ritorno allegata in atto di costituzione da parte dell' (ricevute di ritorno richiamate nei singoli atti e pertanto CP_2
chiaramente riconducibili agli stessi).
È quindi infondata la domanda di parte ricorrente per la dichiarazione di nullità degli stessi per mancata notifica, e di conseguenza si ritiene parte ricorrente decaduto da ogni questione inerente alla intrinseca regolarità formale del titolo.
2.3 Non risulta soggetta invece a decadenza ogni eccezione volta alla contestazione del credito posto alla base dei titoli: ebbene, parte ricorrente, nell'impugnare genericamente (e pertanto inefficacemente) tali crediti, solleva altresì eccezione di prescrizione basandosi sulla circostanza che “parte delle
Cartelle esattoriali si riferisce al 2009”.
Sulla specifica eccezione nulla viene prodotto e ulteriormente articolato in difese, tanto di parte ricorrente che delle parti resistenti.
Orbene, nonostante questo, anche la presente eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata.
Il credito cui fa riferimento parte ricorrente è infatti quello portato dall'avviso di addebito n° 40020150002154752, che risulta notificato in data 25/11/2025.
Ebbene, è evidente dalla lettura delle motivazioni che le annualità fanno riferimento al 2009 in quanto relativi a contributi I.V.S. eccedenti il minimale. Il termine prescrizionale, pertanto, non può essere fatto decorrere dal 2009 ma dal
2010, atteso che lo sforamento del reddito è conoscibile all'ente impositore solo dopo la dichiarazione dei redditi. Ebbene, in mancanza di difese e CP_2
produzioni in esame (a tal fine, rilevante è la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), non è possibile rilevare una data precisa da cui far
Pag. 3 di 4 decorrere il periodo prescrizionale in esame: tanto rilevato, facendo riferimento a meccanismi presuntivi, si ritiene che il l'eccedenza al minimale sia stata conoscibile dal 30 settembre 2010, e che l'effettiva conoscenza dell'ente impositore possa ragionevolmente porsi collocarsi nei due mesi successivi. CP_2
Anche questo credito tributario, pertanto, non si ritiene prescritto.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, e pertanto poste in capo alla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_4
e dell' (costituitosi anche
[...] Controparte_5
in nome e per conto della ), così Controparte_6
provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio a favore dell' e dell' liquidate in 1.200,00 Euro cadauno, oltre IVA, CA e CP_2 CP_7
15% forfettario.
Così deciso in Vallo della Lucania, 18/02/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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