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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/07/2024, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
n. R.G. 7711/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 7711/ 2019 promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente a[...] rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Claudio D'Alessio (C.F. ), presso il cui C.F._2
studio, sito in Pompei (NA), alla Via Roma n. 29, elettivamente domicilia
- APPELLANTE contro
P.VA , in persona del suo Controparte_1 P.VA_1
procuratore e legale rapp.te p.t., Dott. con sede legale in Segrate (MI), Controparte_2
alla Via Cassanese n.224 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di costituzione nel presente giudizio, dall'avv. Davide Cortellessa (C.F.
), e con questo elettivamente domiciliata in S. Antonio Abate C.F._3
(NA), alla Via Scafati n. 175, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tedeschi
- APPELLATA
pagina 1 di 19 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7185/2019 del Giudice di Pace di Torre
Annunziata del 24.09.2019; opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.; interpretazione del titolo;
quantum debeatur
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2534/2017, resa all'esito del giudizio di cui al n. R.G. 1853/2013, il
Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Cristina Longo, in parziale accoglimento della domanda proposta da dichiarava “che il sinistro per il Parte_1
quale è causa va imputato al 70% alla responsabilità di e per il restante P_
30% all'attore”, e pertanto condannava i convenuti e P_ [...]
in solido tra loro, al “risarcimento del danno subito da Controparte_1 [...]
e quantificato nella complessiva somma di € 75.778,40, oltre interessi come in Pt_1
parte motiva, detratto l'importo già ricevuto [...] Condann e l P_ [...]
in solido tra loro, al pagamento del 70% delle spese di ctu e delle spese Controparte_1
di lite sostenute dall'attore che si liquidano per l'intero in € 450,00 per spese, € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, se dovuto, VA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Pia Cavallaro dichiaratosi antistatario”. Sulla scorta di tale titolo, notificava atto di precetto alla per la Parte_1 Controparte_1
somma complessiva € 4.702,50, così ottenuta: “importo complessivo a doversi pari a €
81.899,83 [a titolo di sorta capitale] (somma “devalutata” alla data del sinistro e poi maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza) […] da tale importo vanno detratte le somme, sino ad oggi versate dalla pari all'importo complessivo di € 77.849,31 (€ Controparte_4
65.000,00 + 8.608,64 + € 4.240,67) […] pertanto resta dovuta la somma, a titolo risarcitorio, pari a € 4.050,52, oltre alla quota del 70% delle spese di c.t.u. pure sostenute dal e pari a € 455,00”, per un totale di € 4.505,52, oltre ad € 196,98 per spese e Pt_1
competenze successive. Avverso tale atto spiegava opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. dinanzi al GdP di Torre Annunziata la censurando il precetto Controparte_1
per l'intimazione di somme non corrispondenti al titolo e comunque non dovute, frutto di pagina 2 di 19 errata applicazione dei criteri di calcolo della rivalutazione, “in quanto calcolate con interessi e rivalutazione, anno per anno, sull'intera somma liquidata in sentenza, senza tener conto delle somme già corrisposte, al momento del loro concreto versamento, in difformità di quanto dettagliatamente esposto in sentenza” (cfr. pag. 3 dell'atto introduttivo del primo grado); lamentava inoltre la non attuale debenza delle spese di CTU, in quanto già corrisposte al procuratore antistatario di parte creditrice in occasione del pagamento delle spese di lite. Chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione, con vittoria di spese. Si costituiva il che contestava le deduzioni di parte attorea, deducendo la Pt_1
conformità dei calcoli operati al titolo giudiziale, oltre l'illegittimo pagamento delle spese di CTU in favore del procuratore costituito nel giudizio di cui al n.R.G. 1853/2013, avendo personalmente sostenuto il costo della consulenza;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Con sentenza n. 7185/2019, depositata in data
24.09.2019, il Giudice di Pace di Torre Annunziata accoglieva parzialmente l'opposizione, riquantificando gli importi precettati dall'opposto a titolo di sorta capitale nella minor somma di € 44,13, e riconoscendo l'illegittimità dell'intimazione con riferimento alle somme dovute per il 70% delle spese di CTU, correttamente corrisposte al procuratore antistatario del condannava il convenuto opposto alla refusione Pt_1
delle spese di lite nella misura di 2/3, stante la dichiarata parziale infondatezza del precetto. Avverso tale pronuncia proponeva impugnazione con atto di Parte_1
appello notificato alla controparte in data 03.01.2020, censurando la sentenza di prime cure per i seguenti motivi: 1) omessa e/o contraddittoria motivazione rispetto all'istanza istruttoria formulata in primo grado e relativa alla prova testimoniale del perito incaricato della CTU medica, dott. , circa l'avvenuto pagamento delle relative Persona_1
competenze ad opera del solo 2) illegittimo travisamento del dettato Parte_1
giudiziale della pronuncia– titolo esecutivo, per avere il giudice di primo grado operato una diversa valutazione degli interessi ivi composti, in contrasto con l'intangibilità del titolo nel giudizio di opposizione a precetto;
3) erronea statuizione sull'attuale spettanza al elle somme da questi personalmente corrisposte a titolo di compensi per CTU;
4) Pt_1
pagina 3 di 19 conseguente erronea statuizione sulle spese di lite, con richiesta di ripetizione di quanto corrisposto. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata nei modi indicati, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo. Si costituiva la eccependo la violazione degli Controparte_1
artt. 342 e 348-bis c.p.c., e contestando le doglianze di parte appellante, anche con riferimento alle motivazioni spese in primo grado, ed accolte nella sentenza oggetto d'impugnazione. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese per il presente giudizio. Instaurato il contraddittorio tra le parti, il Giudice, con provvedimento del 16.05.2022, disponeva l'espletamento di una CTU tecnico-contabile al fine di quantificare “l'attuale pretesa creditoria del;
nominava il professionista dott. Pt_1
commercialista , cui sottoponeva il seguente quesito: “riservata alla Persona_2
sentenza ogni valutazione in punto di an debeatur […] voglia il CTU: quantificare l'attuale pretesa creditoria dell'appellante, sig (esclusa la voce relativa al rimborso Parte_1
del 70% della consulenza tecnica, quantificata in sentenza n. 2534/17 in € 455,00), alla luce anche e specificamente dei pagamenti in acconto medio tempore intervenuti, così differenziando:
• Sulla base della complessiva somma di € 75.778,40, in valuta attuale, così come riconosciuta in sentenza, predisponga poi analitico calcolo degli interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria, partendo dalla somma corrispondente alla valuta del tempo del fatto (20.01.2011) e poi rivalutata annualmente sino alla data di pubblicazione della sentenza, procedendo solo a questo punto a sottrarre dal risultato così ottenuto le somme già precedentemente versate in acconto dalla compagnia assicurativa, pari complessivamente a € 77.849,31;
• Predisponga altresì, separatamente, analitico calcolo degli interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria, partendo dalla somma corrispondente alla valuta del tempo del fatto (20.01.2011) sino al 12.10.2012, data del primo pagamento in acconto;
dal 12.10.2012 e sino al 5.12.2017, data del secondo pagamento in acconto, proseguendo il calcolo della rivalutazione e dei relativi interessi pagina 4 di 19 sull'importo residuo al netto del primo acconto;
dal 5.12.2017 e sino al 15.01.2018, data del terzo pagamento in acconto, proseguendo il calcolo della rivalutazione e dei relativi interessi sull'importo residuo al netto del secondo acconto;
rivalutando all'attualità e calcolando gli interessi sull'importo residuo al netto del terzo acconto sino al 3.7.2018 (data di notifica del precetto ad opera de ”. Pt_1
Depositata in data 27.10.2022 la relazione peritale e le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, e liquidato il CTU, a seguito di alcuni rinvii la causa veniva riservata in decisione con provvedimento reso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 25.01.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190; entrambi i procuratori costituiti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica, reiterando le proprie difese.
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L'appello è parzialmente fondato, per i motivi che si vanno ad esporre.
In ordine all'eccezione preliminare sollevata dalla difesa della , va CP_1
osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede,
a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario pagina 5 di 19 che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento
(Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Con riferimento al motivo di impugnazione di cui al punto n. 1 dell'atto di appello, si rinvia a quanto si dirà in prosieguo in relazione all'attuale spettanza in capo all'appellante-precettante delle spese di CTU relative al su citato giudizio di cui al R.G.
1853/2013, da cui scaturiva la sentenza-titolo esecutivo.
Giova premettere una accurata disamina del titolo esecutivo azionato ovvero la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2534/2017 (in atti).
Quest'ultima statuiva che “il danno non patrimoniale complessivamente patito da ammonta a […] un importo totale pari a € 108.254,87. In ossequio, poi, Parte_1
all'applicazione dei principi esposti in tema di concorso di colpa del danneggiato, su tale somma va operata una decurtazione pari al 30%, con la conseguenza ch Parte_1
ha diritto al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro de quo della complessiva somma di € 75.778,40, in valuta attuale, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza a partire dalla somma pagina 6 di 19 corrispondente alla valuta dell'epoca del fatto via via rivalutata di anno in anno, al pagamento della quale vanno condannati, in solido tra loro, e la P_
. Da tale somma va chiaramente sottratta quella già versata in Controparte_1
favore dell'attore da parte della convenuta compagnia assicurativa […] le spese di CTU, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido tra loro nella misura del 70%” (cfr. pagg. 6-7).
Detta sentenza veniva munita di formula esecutiva in data 12 giugno 2018, e successivamente notificata, insieme al precetto, all'intimata Controparte_1
Come noto, a mente dell'art. 282 c.p.c., la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la precisazione che le sentenze di condanna, come quelle in oggetto, sono le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo. Il concetto stesso di esecuzione, infatti, “esprime un'esigenza di adeguamento della realtà al "decisum" che, evidentemente, manca nelle pronunce di natura costitutiva e in quelle di accertamento” (Cass. Civ., sent. n. 4007/2018).
Proposta l'opposizione avverso il precetto da parte della , il Giudice di CP_1
prime cure sposava le argomentazioni di quest'ultima – limitatamente alla questione della
“sorta capitale” – operando un ricalcolo del quantum debeatur nei seguenti termini: “onde calcolare l'ammontare dei detti interessi, nel caso di pagamento di un acconto, la posizione del creditore-danneggiato dovrà essere bipartita: - dal sinistro sino al pagamento dell'acconto, nulla avendo ricevuto, lo stesso ha sostanzialmente perso la possibilità di conseguire i frutti dell'intera somma di denaro dovuta – conseguentemente gli interessi compensativi andranno conteggiati sull'intera somma di denaro liquidate a titolo risarcitorio (senza portare in detrazione l'acconto); - dal pagamento dell'acconto in avanti, avendo ricevuto una parte del capitale (ossia del risarcimento liquidato), invece il creditore danneggiato ha perso solamente la possibilità di far fruttare la differenza (tra il credito e l'acconto) – pertanto gli interessi compensativi andranno conteggiati solo sulla detta quota
(e non più sull'intero valore del risarcimento)” (pag.
2-3 della sentenza impugnata).
pagina 7 di 19 In effetti, dalle simulazioni di calcolo operate attraverso portale telematico da parte dell'opponente-appellato (prodotte in copia in primo grado, All. n. 4, ed acquisite al presente giudizio), è d'immediata evidenza il fatto che la abbia suddiviso tali CP_1
operazioni in quattro differenti segmenti, invece che effettuare un unico conteggio dalla data del sinistro (20.01.2011) a quella della pubblicazione della sentenza (12.06.2018): in conseguenza di ogni singolo pagamento – precisamente, € 65.000,00 il 12.10.2012,
€8.608,64 il 05.12.2017 e € 4.266,53 il 15.01.2018, allegati in atti e comunque mai contestati dal – questo veniva decurtato dalla base di calcolo per gli interessi Pt_1
compensativi a maturare.
L'appellante, dal canto suo, prospettava la correttezza di un diverso sistema di calcolo – peraltro, utilizzando all'apparenza il medesimo portale telematico di controparte, cfr. All. 4 della produzione di primo grado – fondato su un unico conteggio degli interessi maturare, rivalutati giorno per giorno dalla data del sinistro a quella della sentenza.
Preliminarmente, si rivela necessario procedere a stabilire la reale ed attuale consistenza della pretesa creditoria del in relazione ad entrambi i criteri di calcolo, Pt_1
al fine di saggiare la correttezza delle operazioni matematico-contabili prospettate dalle parti. Il professionista incaricato dall'ufficio, dott. commercialista , Persona_2
depositava il proprio elaborato peritale in data 27.10.2022, rassegnando le seguenti conclusioni, della cui correttezza non v'è motivo di dubitare, stante l'operato professionale ed accurato del CTU, rendicontato ed argomentato con chiarezza nell'espletamento della consulenza tecnica: “La pretesa creditoria dell'appellante, sig. nella Parte_1
prima ipotesi (calcolo rivalutazione monetaria ed interessi legali con scorporo degli acconti complessivamente pagati solo alla fine del conteggio) è pari ad euro 4.063,94 […]
La pretesa creditoria dell'appellante, sig. nella seconda ipotesi (calcolo Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali sul residuo degli acconti, scorporati di volta in volta secondo le date di effettivo pagamento) è pari ad euro 58,11” (cfr. pag. 26 della
CTU).
pagina 8 di 19 Come evidenziato dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, le ipotesi di calcolo effettuate dalle parti si rivelano essenzialmente corrette, secondo le rispettive metodologie applicate.
D'altro canto, il nucleo della questione controversa investe, più che il quantum, l'an della pretesa, così come formalizzata dal el proprio atto di precetto, in relazione a Pt_1
quanto statuito dal titolo di matrice giudiziale.
Sul punto, deve rilevarsi che è fuor di dubbio che al giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (così come al giudice dell'esecuzione) spetti interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, al fine di determinarne l'esatta portata secondo il principio di unità strutturale del provvedimento;
tanto, dunque, attraverso la lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e le enunciazioni della parte motiva (cfr. Cass. Civ., sent. n. 10230/2022; n. 23344/2022; n. 32196/2018). “Soltanto ove il contenuto del titolo si presenti obiettivamente incerto ed ambiguo è consentita anche l'interpretazione extra-testuale del provvedimento azionato sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o nel corpo del provvedimento”(Cass. Civ. S.U., sent. n.
11066/2012; cfr. Cass. Civ., sent. n. 23344/2022; n. 5049/2020; n.1027/2013)
D'altro canto, resta invece esclusa la possibilità di integrare il provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto o ad indirizzi giurisprudenziali, poiché in tal modo il giudice dell'esecuzione (o dell'opposizione all'esecuzione) finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice di merito
(Cass. Civ., sent. n. 23344/2022; n. 10806/2020; n.14986/2011).
Tali sono i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione è soggetto nell'interpretazione del titolo esecutivo.
Nell'interpretazione del giudicato esterno, dunque, il criterio base da cui partire è il rispetto del principio dell'unità strutturale del provvedimento, anche alla luce dell'art. 12
pagina 9 di 19 delle preleggi a mente del quale: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”. D'altra parte, il giudicato (sia esso interno o, come nella specie, esterno) va assimilato agli “elementi normativi” sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme.
A tal proposito, deve rilevarsi che, al netto della provvisoria esecutività della sentenza di condanna, sulla questione, allo stato degli atti, deve ritenersi calato il giudicato, formale e – ai fini d'interesse – sostanziale.
Ed invero, l'odierno appellante deduceva, a pag. 17 dell'atto introduttivo del presente giudizio, che la sentenza – titolo esecutivo veniva dallo stesso impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di OL (ove il giudizio prendeva il n.R.G. 773/2018) “per motivi che non interessavano in alcun modo l'argomento interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero le modalità con cui il Giudice oplontino ne aveva stabilito le modalità di determinazione”, e che “nel derivatone giudizio […] si è avuta la costituzione della odierna appellata la quale […] ha inteso sì resistere alle richieste di riforma avanzate dal senza però in alcun modo avanzare richieste di riforma, in via incidentale, del Pt_1
pronunciato n. 2534/2017 di cui pure ivi si discorre, tantomeno con riguardo all'argomento che qui maggiormente ci riguarda ovvero quello di interessi e rivalutazione”.
Premesso che non è dato rinvenire, in realtà, nella documentazione prodotta la prova di tali affermazioni, ai fini d'interesse tutto ciò che rileva è proprio la mancata prova (e finanche la mera allegazione), gravante sull'opponente-appellato, di un'eventuale impugnazione, principale o incidentale, conclusasi con un provvedimento di riforma della sentenza di prime cure – titolo esecutivo (o, quantomeno, dell'attuale pendenza di un tale giudizio, al fine di invocare la sospensione di quello attuale).
La sentenza n. 2534/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, posta alla base della preannunziata azione in executivis del rappresenta pertanto un elemento Pt_1
intangibile ex se in ragione dei sopra esposti limiti alla cognizione del giudice pagina 10 di 19 dell'esecuzione/dell'opposizione, e tanto più nitidamente, sulla scorta dei principi generali dell'ordinamento, nel momento in cui abbia assurto a dignità di cosa giudicata.
Potendo, pertanto, limitarsi all'esame del titolo giudiziale ed a quanto da questo possa emergere attraverso i normali criteri ermeneutici, senza poter giungere in alcun modo a sovvertirne il contenuto sostanziale (con il rischio, altrimenti, di confondere lo strumento dell'opposizione ex art. 615 con il rimedio dell'appello), si ritiene abbia errato il giudice di prime cure nell'adottare, in accoglimento delle censure proposte da
, un criterio di calcolo degli interessi che non promana, all'evidenza, dal testo e CP_1
dalla possibile interpretazione del titolo giudiziale.
Tale fatto è tanto più reso evidente dal riferimento, operato dal GdP di Torre
Annunziata, alle più recenti (illo tempore) coordinate ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità, al fine di “accogliere” la prospettazione ritenuta corretta, con modalità proprie del giudizio di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata: “per quanto attiene al calcolo degli interessi, e così pure la rivalutazione monetaria sulla somma ottenuta a titolo di risarcimento del danno nel caso in cui vi sia stato, medio tempore, il pagamento di un acconto, come nel caso di specie, di recente è intervenuta, con chiarissime istruzioni operative, la sentenza della Cass., Sez. III civ., 20.04.2017 n. 9950. Ebbene in virtù della predetta sentenza, occorre eseguire le seguenti operazioni…”).
Ciò chiarito, va ricordato che l'interpretazione del titolo esecutivo è un momento essenziale nell'esercizio dell'azione esecutiva, poiché in taluni casi essa può risultare necessaria per dare attuazione alla pretesa del creditore e per consentire un'esatta e piena realizzazione della situazione sostanziale da tutelare. Questa è affidata all'organo giudiziario chiamato a metterlo in esecuzione e, dunque, secondo i casi al giudice o all'ufficiale giudiziario. Per stabilire in cosa consista l'interpretazione del titolo esecutivo occorre stabilire se, ed eventualmente in quale misura, possa essere superato il contenuto letterale del titolo ovvero se possa procedersi alla sua integrazione se ve ne sia la necessità.
Secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, i limiti dell'attività interpretativa sono piuttosto rigorosi stante la necessità di garantire il valore letterale del pagina 11 di 19 titolo;
non a caso in svariati arresti del giudice di legittimità viene ribadito il principio di intangibilità del titolo esecutivo (Cass. Civ., sent. n. 22457/2017 e, più recentemente, Cass. civ., ord. n.1942/2023): con specifico riguardo al titolo esecutivo giudiziale ed ai margini dell'attività cognitiva del giudice della opposizione ex art. 615 c.p.c., argomento che in questa sede interessa, si veda in particolare Cass. Civ., sent. n. 14234/2023 per la quale, nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo.
Applicando le coordinate ermeneutiche e di diritto richiamate, deve concludersi che la prospettazione fornita dalla , che vorrebbe ricavare da titolo esecutivo una CP_1
liquidazione del danno (rectius, degli interessi compensativi calcolati sulla sorta capitale riconosciuta a titolo di risarcimento) congegnata in modo che gli interessi vadano a maturare sulla somma riconosciuta di volta in volta “epurata” di quanto medio tempore pagato dalla stessa assicurazione, non trova riscontro nella lettura della sentenza n.
2534/2017 del Tribunale di Torre Annunziata. Ed invero, dalla lettera del dispositivo nonché, in funzione ulteriormente chiarificatrice, della parte motiva della citata sentenza
(entrambe sopra riportate) si può evincere chiaramente come il giudice abbia inteso condannare la compagnia assicurativa (in solido con il danneggiante) al pagamento di una somma complessiva calcolata nell'esatto modo applicato dal on il proprio atto di Pt_1
precetto.
Ed invero, la sentenza-titolo, dopo aver quantificato in € 75.778,40 la sorta capitale a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale (già rivalutata all'attualità), e dopo aver indicato il metodo di calcolo degli interessi legali (“dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della sentenza a partire dalla somma corrispondente alla valuta dell'epoca del fatto via via rivalutata di anno in anno”), in un separato periodo afferma che “da tale somma va chiaramente sottratta quella già versata in favore dell'attore” (cfr. pag. 7 della pagina 12 di 19 sentenza, in parte motiva); tale statuizione veniva riproposta, in termini coerenti, nel dispositivo, ove si “condanna […] nella complessiva somma di € 75.778,40, oltre interessi come in parte motiva, detratto l'importo già ricevuto”. Il sintagma “da tale somma va sottratta” sembra, in modo inequivocabile, essere riferito alla somma complessiva indicata nel periodo precedente, vale a dire quella data dalla sorta capitale e dagli interessi su di essa calcolati, e tale “separazione” appare nettamente riproposta nel dispositivo: se l'intenzione fosse stata quella di sottrarre il quantum ricevuto dalla sorta capitale, la formulazione più chiara ed idonea allo scopo sarebbe stata “condanna al pagamento della complessiva somma di € 75.778,40, detratto quanto già ricevuto dall'attore, oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorta capitale così ottenuta, corrispondente alla valuta all'epoca del fatto e via via rivalutata di anno in anno, tenendo in considerazione, alla data di ogni pagamento intervenuto, la corrispondente diminuzione della base di calcolo, coerentemente con la funzione degli interessi compensativi, volti a ripagare il creditore del fatto di non aver potuto godere, sin dal momento del fatto illecito, del ristoro dato dal risarcimento”.
Stante il tenore letterale della sentenza, e la interpretazione come sopra propugnata, nulla induce a ritenere che il Giudice abbia disposto che i pagamenti parziali venissero, di volta in volta, portati in detrazione dalla somma capitale man mano che venivano calcolati gli interessi rivalutati anno per anno, e che ad ogni pagamento il calcolo avrebbe dovuto, pertanto, interrompersi per poi essere ripreso sulla base della somma di volta in volta residuata.
Il pertanto, come sostanzialmente confermato sulla scorta delle conclusioni Pt_1
rassegnate dal CTU, ha fatto corretta applicazione dei criteri di calcolo così come emergenti dalla lettera della sentenza-titolo esecutivo.
L'appello sul punto va dunque accolto, con riforma della sentenza impugnata in parte qua.
pagina 13 di 19 Per motivi del tutto identici a quelli fin qui prospettati, d'altro canto, l'appello va parzialmente rigettato con riferimento al motivo attinente al pagamento delle spese di
CTU per il giudizio di cui al n.R.G. 1853/2013.
Pur essendo incontestato tra le parti, come riferito dall'appellante, che lo stesso bbe a sostenere personalmente il costo dell'intera consulenza tecnica d'ufficio nel Pt_1
giudizio che ha originato l'odierno titolo esecutivo, da quest'ultimo emerge con altrettanta chiarezza che tale somma (pari al 70% del costo totale di CTU), posta in solido a carico del e della , andasse distratta in favore del procuratore costituito nel P_ CP_1
giudizio di riferimento, avv. Anna Pia Cavallaro, dichiaratasi antistatario.
Come recita la sentenza n. 2534/2017, invero, “le spese di CTU, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido tra loro nella misura del 70% […] condanna e la P_ Controparte_1
in persona del legale rapp. p.t., in solido tra loro, al pagamento del 70% delle spese di c.t.u. e delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano per l'intero in € 450,00 per spese, 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, se dovuto, VA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Pia Cavallaro dichiaratosi antistatario”.
Correttamente, la provvedeva al pagamento di tali somme, CP_1
complessivamente liquidate e attribuite in distrazione ex art. 93 c.p.c., nelle mani del procuratore costituito del come si evince dal prospetto di fattura prodotto dalla Pt_1
medesima avv. Cavallaro, per il complessivo importo di € 5.905.87, di cui € 455,00 erano per l'appunto contrassegnati dalla voce “spese di CTU nella misura del 70% come liquidate in sentenza” (cfr. produzione di primo grado di Controparte_1
l'odierna appellata allegava, inoltre, la distinta telematica di pagamento, in favore dell'avv.
Cavallaro, in data 16-24.11.2017).
Alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, il dispositivo della sentenza n. 2534/2017 non può essere messo nuovamente in discussione nella presente sede, nemmeno – ovviamente – con riferimento a tale ultimo punto: anche tale questione, se del caso, avrebbe dovuto formare oggetto di autonoma impugnazione in appello (né il che Pt_1
pagina 14 di 19 pure allegava di aver spiegato appello avverso la sentenza per ragioni ulteriori e differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, ha allegato o provato alcunché in tal senso):
l'odierno appellante non aveva, pertanto, diritto a precettare l'ulteriore somma pari al 70% delle spese di CTU, non essendo il soggetto legittimato a riceverla, così come individuato dalla sentenza-titolo alla base del precetto.
Quanto al connesso profilo dell'istanza istruttoria avanzata dal avente ad Pt_1
oggetto la prova testimoniale del dott. (consulente tecnico d'ufficio nel Persona_1
giudizio n.R.G. 1853/2013, invocato affinché riferisse di essere stato pagato per l'intero personalmente dal a detta dell'appellante illegittimamente disattesa senza Pt_1
pronuncia esplicita del giudice di prime cure, e parimenti riproposta nel presente giudizio di appello, diviene palese – alla luce di tutto quanto sopra – l'assoluta irrilevanza del mezzo istruttorio. Data la riferita incontestabilità di quanto disposto dalla sentenza n.
2534/2017 sul punto, e la sua intangibile valenza nella veste di titolo esecutivo, la prova testimoniale non potrebbe, con tutta evidenza, apportare alcuna utilità al thema decidendum che è proprio al giudizio di opposizione a precetto, vertendo su una questione di fatto che è estranea a questo.
A prescindere dalla “formula” impiegata dal giudice di prime cure nella sentenza oggetto d'impugnazione, che riferiva di “assenza di richieste istruttorie” (cfr. pag. 2), dagli atti acquisiti del primo grado di giudizio, ed in particolare dai verbali di udienza, si evince che il GdP, rinviando la causa per le conclusioni e, successivamente, introitandola a sentenza, abbia implicitamente rigettato l'istanza istruttoria. Sul punto, si ritiene di confermare la (pur implicita) decisione del giudice di prime cure sul punto, integrandola
(stante il riconosciuto potere del giudice d'appello di colmare le carenze motivazionali della pronuncia di primo grado, potendo pronunciarsi sulla possibilità di rinvenire, nella sentenza di primo grado, quelle ragioni di peculiarità non esplicitate dal precedente giudice e, pertanto, esplicitarle in sede di impugnazione – cfr. Cass. Civ., ord. n.
22032/2013 – o comunque arrivare a fornire, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, pur non mutandone il pagina 15 di 19 segno della decisione nel senso dell'accoglimento o del rigetto – cfr. Cass. Civ., ord. n.
26083/2010) con quanto sopra osservato, in termini di irrilevanza della richiesta istruttoria ai fini della decisione del giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Pertanto, deve dichiararsi la parziale nullità del precetto, con riferimento alla somma di € 455,00 intimata a titolo di “70% spese di CTU”, e con conseguente parziale rigetto dell'appello in parte qua.
Per quanto attiene al governo delle spese di lite, deve operarsi una distinzione tra i due gradi di giudizio.
Con riferimento al primo grado, il GdP così disponeva: “L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione di 1/3 delle spese giudiziali, che per la residua parte vanno poste a carico dell'opposto […] condanna al Parte_1
pagamento delle spese e onorari del giudizio che liquida già nella misura di 2/3 in complessivi € 683,00, di cui 83,00 per spese ed € 600,00 per compenso, oltre VA e
C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15 L.P.”
Come noto, in materia di liquidazione delle sepse giudiziali, il giudice dell'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali del primo grado, allorchè riformi in tutto o anche solo in parte (come nel caso odierno) la sentenza impugnata, è anzi tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle stesse, alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di prime cure determina altresì la caducazione del capo di decisione relativo alla regolamentazione delle spese di lite (cfr. da ultimo Cass.
Civ., ord. n. 23340/2020).
Alla stregua di tutto quanto osservato nei precedenti punti, si conclude che l'opposizione spiegata da in primo grado avverso il precetto notificato dal CP_1 Pt_1
debba continuare a ritenersi parzialmente accolta, sebbene in misura e per motivazioni differenti rispetto a quelle formulate dal primo giudice, che accoglieva parzialmente la domanda (con cui l'opponente chiedeva dichiararsi l'integrale inefficacia ed infondatezza pagina 16 di 19 del precetto), riconoscendo il diritto del precettante a procedere in executivis per la minor somma di € 44,13, confermando le ragioni esposte dalla circa i criteri di calcolo CP_1
degli interessi da applicare.
A seguito della riforma della sentenza n. 7185/2019 del GdP di Torre Annunziata, in conformità al sopraesposto decisum del presente grado d'appello in punto di debenza della somma precettata per capitale ed interessi, l'opposizione originariamente spiegata da resta accolta esclusivamente con riguardo al profilo dell'infondatezza della CP_1
pretesa per la voce del 70% delle spese di CTU.
Pertanto, si ritiene di confermare la scelta di compensare parzialmente le spese di lite per il primo grado, ma nei seguenti termini: “in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, con riguardo alla sola somma di € 455,00, rappresentante una quota nettamente minoritaria del totale dell'importo precettato, le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3, ponendo a carico dell'opponente
[...]
la restante parte;
nella medesima misura vanno compensate anche le spese CP_1
relative al versamento del contributo unificato e diritti. Pertanto, si condanna l
[...]
al pagamento dei 2/3 delle spese di lite, liquidati ai sensi del D.M. 55/2014 CP_1
e seguenti modificazioni [come illo tempore vigenti], con scaglione di riferimento da €
1.101,00 a € 5.200,00, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, con applicazione dei valori medi, per l'importo complessivo di € 580,00 (870:3 x 2) a titolo di compensi, oltre € 83 per spese (125:3 x 2), VA e C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15 L.P., con attribuzione al procuratore costituito, avv. Claudio
D'Alessio, per fattone anticipo”.
Con riferimento al presente giudizio d'appello, l'accoglimento parziale del gravame proposto dal giustifica del pari, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la Parte_1
compensazione delle spese di lite, da operarsi nella misura parziale di 1/3, restando a carico dell'appellata a restante parte liquidata in dispositivo;
Controparte_1
parimenti, nella medesima misura andranno ripartite le spese relative al pagamento del contributi unificato e diritti.
pagina 17 di 19 Le spese di lite si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, nella versione attualmente vigente (come introdotta dal D.M. 147/22), per le cause comprese nello scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
non si ritiene di discostarsi dai valori medi.
Vanno poste, invece, interamente a carico della le spese Controparte_1
relative alla CTU espletata nel presente giudizio, così come liquidate con decreto del
13.09.2023, avendo la consulenza accertato la correttezza di calcolo (anche) delle somme precettate per capitale ed interessi da e dunque inerendo l'elaborato peritale Pt_1
unicamente al punto dell'appello oggetto di accoglimento integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'appello, dichiarando la validità del precetto e, pertanto, il diritto a procedere in via esecutiva di nei confronti di Parte_1 [...]
per il minor importo di € 4.250,92, pari alla somma originariamente Controparte_1
precettata (così come precisata dalla CTU) detratte le somme richiesta a titolo di “70% spese di CTU”, con riforma della sentenza di primo grado in parte qua;
conferma invece le sentenza impugnata in punto di non debenza delle somme richieste a titolo di “70% spese di CTU” nei confronti del Pt_1
2) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite di primo grado tra le parti, condannando la al pagamento dei restanti 2/3, per la Controparte_1
somma di € 580,00 a titolo di compensi, oltre € 83 per spese, VA e C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15 L.P., con attribuzione al procuratore costituito, avv. Claudio D'Alessio, per fattone anticipo;
3) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite del presente giudizio d'appello, condannando la al pagamento dei restanti 2/3, per la Controparte_1
pagina 18 di 19 somma di € 1.701,33, oltre € 116 per spese, VA e C.P.A. e rimborso forfettario ex lege, con attribuzione al procuratore costituito, avv. Claudio D'Alessio, per fattone anticipo;
condanna altresì la alla rifusione delle spese di C.T.U. se Controparte_1
effettivamente anticipate dal per esso in favore del procuratore anticipatario, così Pt_1
come liquidate con decreto del 13/09/2023 in € 2.898,71 a titolo di compenso, oltre contributo professionale ed Iva e detratto l'acconto se percepito.
Torre Annunziata, 9 luglio 2024
Il Giudice dott. Emanuela Musi
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