Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del
07.01.2025, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 22517/2023, avente ad oggetto: opposizione a pignoramento presso terzi;
TRA
(c.f.: elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Tino Di Camaino n. 9, presso lo studio degli avv. Giuseppe Talò ed Alessandro
Squillante che lo rappresentano e difendono;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rapp.t. p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Chiummariello ed elettivamente domiciliato in
Ercolano (NA) alla via Gen. G. Niglio n. 21-23 Villa Maiuri;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'atto Parte_1 di pignoramento presso terzi;
condannare l'ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non ex art. 96, comma 2, c.p.c., nonché all'indennizzo ex art. 96, comma 3, c.p.c.; con vittoria delle spese di lite;
1
con vittoria di spese. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.11.2023, adiva il Tribunale di Parte_1
Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, per introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. di opposizione all'atto di pignoramento presso terzi della somma di € 21.705,15, notificato in data 26.10.2022 dal;
ciò a seguito del provvedimento di sospensione del Controparte_1
04.09.2023 della procedura esecutiva, emesso dal Tribunale di Napoli in funzione del Giudice dell'esecuzione, nel procedimento recante R. G. n. 11989/2022.
Specificava che l'atto di pignoramento era stato azionato in ragione della sentenza n. 1645 del 08.06.2022 della Corte di Appello di Napoli sezione lavoro, nel cui dispositivo si legge: “In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda presentata in primo grado da Compensa tra le parti le spese del presente Parte_1 grado di giudizio”. Sentenza oggetto di impugnazione pendente presso la Corte di Cassazione.
Lamentava l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'ente, evidenziando che la predetta sentenza non costituisce un titolo esecutivo valido ed efficace posto a fondamento della procedura esecutiva.
Sottolineava che, nelle more, in separato giudizio, con la sentenza n. 3779 del 06.06.2023, emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, era stata dichiarata la nullità
l'atto di precetto, richiamato nell'atto di pignoramento.
Sosteneva la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'ente, stante la manifesta illegittimità del titolo esecutivo posto a fondamento della pretesa di restituzione di quanto corrisposto.
Tanto premesso, l'opponente adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il , al fine di accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o Controparte_1 inefficace l'atto di pignoramento presso terzi e condannare l'ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 96, comma 2 c.p.c., nonché all'ulteriore indennizzo ex art. 96, comma 3, c.p.c.; con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio deducendo di aver correttamente azionato, tramite procedura di pignoramento presso terzi, il diritto alla ripetizione delle somme versate in favore del sig.
, in esecuzione della sentenza n. 1258/2020 del Tribunale di Napoli in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro;
sentenza che era stata successivamente riformata, con sentenza n.
1645/2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli sezione lavoro.
In ogni caso, contestava la richiesta di condanna formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo di aver agito in buona fede, essendo valido, efficace e legittimo, il titolo al momento in cui veniva azionata la procedura esecutiva.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
2 Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna la causa veniva discussa oralmente e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che seguono.
Dall'esame degli atti emerge che l'atto di pignoramento impugnato trae origine dalla sentenza n. 1645/2022 della Corte di Appello di Napoli sez. lavoro che, in riforma della sentenza n. 1258 del 13.02.2020 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, così testualmente decideva: “in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda presentata in primo grado da Compensa tra le parti Parte_1 le spese del presente grado di giudizio”.
A seguito della predetta sentenza, era stato notificato l'atto di precetto in data 20.09.2022, con il quale il aveva intimato al sig la restituzione delle somme CP_1 CP_1 Parte_1 precedentemente corrisposte, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Nei termini di legge e senza incorrere in decadenza, in data 26.10.2022, era stata azionata, da parte dell'ente comunale, la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi.
Solamente, in data 23.01.2023, era stata notificata all'ente opposizione all'atto di precetto, formulata dal sig. , depositata il 02.10.2022, innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro nel procedimento recante R.g.n. 17219/2022.
Come detto, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, nel giudizio di opposizione, con sentenza n. 3779 del 06.06.2023, aveva annullato il predetto atto di precetto,
a cui il pignoramento, oggi impugnato, fa riferimento.
Ciò uniformandosi ad orientamento giurisprudenziale costante, stabilendo che: “La sentenza d' appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale” ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 18062 del 10/07/2018 (Rv. 649665 – 01; Sez. 3, Sentenza
n. 12387 del 16/06/2016 (Rv. 640323 - 01))”. [. . . ] Nella fattispecie all' attenzione del Tribunale, come evidenziato dall' opponente, alcuna pronuncia di condanna alla restituzione degli importi oggetto di esecuzione appare contenuta nella sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 1645 dell'8.6.2022 sulla scorta della quale il agì in sede Controparte_1 esecutiva essendosi la Corte limitata all' unico motivo di censura affrontato e cioè l'eccezione di prescrizione. Pertanto, manca la condizione fondamentale dell'azione che nel processo esecutivo è rappresentata da un valido ed attuale titolo esecutivo contenente una statuizione di
3 condanna alla restituzione degli importi oggetto di contesa tra le parti. [. . .].”.
Orbene, secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudicante intende aderire, “il pignoramento eseguito dopo che il giudice adito con opposizione
a precetto abbia disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile - anche di ufficio - dal giudice dell'esecuzione” (Cass. n. 26285 del 17/10/2019).
Alla stregua delle considerazioni esposte, considerato che è stata dichiarata la nullità del precetto a cui il pignoramento oggi impugnato fa riferimento, va accolta l'opposizione e dichiarata la nullità del pignoramento presso terzi azionato dal nei Controparte_1 confronti dell'opponente.
3. Va, invece, rigettata la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, formulata dall'opponente.
Ciò in quanto, nel caso di specie, non può ritenersi la mala fede o responsabilità processuale aggravata del , atteso che la procedura esecutiva è stata azionata, a seguito Controparte_1 di rilascio di una sentenza munita di formula esecutiva, in una data antecedente la notifica dell'atto di opposizione a precetto (notificato in data 23.01.2023), dichiarato nullo solamente in data 06.06.2023.
Pertanto, tale capo di domanda non può trovare accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di particolari questioni in fatto o diritto e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del pignoramento;
condanna il , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio, liquidate in € 2.110,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ed €
118,50 di rimborso contributo unificato.
Così deciso in Napoli, il 07.01.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
4