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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 35/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, CF. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pietro Accardo e Francesca Accardo;
- appellante –
CONTRO
n persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. C. Lo Scalzo;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_1
780/22 del 23/09/2022, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ai ratei della pensione cat.
INVCIV per il periodo gennaio 2015 – novembre 2016, con condanna dell'
[...] , in persona del legale rappresentante, al pagamento degli stessi Controparte_1
oltre accessori di legge.
A sostegno del ricorso in primo grado allegava: che era titolare di pensione cat. INVCIV n.
07010362 con decorrenza 1.8.2000, liquidata previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di legge (personali e reddituali); che la prestazione era stata regolarmente posta in pagamento fino al dicembre 2014; che dal gennaio 2015 il pagamento era stato sospeso senza che la ricorrente avesse mai ricevuto alcuna comunicazione in merito, e che solo a seguito di presentazione di altra domanda le era stata attribuita altra pensione con decorrenza dicembre 2016; che nel luglio 2017, a seguito di presentazione di istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi ex art. 22 L. n. 241/90, aveva appreso che la prestazione era stata revocata dall' in conseguenza del mancato invio dei modelli RED relativi agli anni CP_1
2009 e 2010; che tutto ciò era illegittimo sia perché non risultava mai comunicato alcun provvedimento di revoca (avverso il quale la ricorrente avrebbe potuto tempestivamente attivarsi), sia perché comunque l' ai sensi dell'art. 10 bis D.L. n. 207 del 30.12.08 CP_1 avrebbe potuto procedere alla sospensione e poi alla revoca della prestazione nel 2015 solo a seguito della mancata presentazione dei dati reddituali relativi all'anno 2014, che però non erano mai stati richiesti;
che in effetti l' con una prima nota del 20.12.11 aveva CP_1
comunicato la sospensione conseguente al mancato invio dei dati reddituali del 2009 e con successiva nota del 15.12.12 la sospensione conseguente al mancato invio dei dati reddituali del 2010, continuando però ad eseguire i pagamenti e quindi ingenerando nella ricorrente la convinzione di non dover eseguire alcuna comunicazione (tanto più che, come detto, non possedeva alcun reddito all'infuori della pensione di invalidità); che comunque la sig.ra per le sue gravi condizioni di salute non aveva mai svolto attività lavorativa né Pt_1
percepito alcun reddito, con la conseguenza che aveva pieno diritto alla prestazione de qua anche per il periodo gennaio 2015 – novembre 2016; che il ricorso amministrativo non era stato deciso.
Pertanto, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla pensione per il periodo gennaio 2015 – novembre 2016, con condanna dell' in persona Controparte_1
del legale rappresentante al pagamento dei relativi ratei oltre accessori di legge, nonchè al pagamento di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva l' rilevando che la ricorrente, pur essendovi obbligata e nonostante CP_1
espressa richiesta dell' , non aveva comunicato i dati reddituali relativi agli anni 2009 CP_1 e 2010; che pertanto con comunicazione del 20.12.11 era stata avvisata della sospensione della pensione in conseguenza del mancato invio dei dati reddituali dell'anno 2009 ed informata della possibilità di presentare domanda di ricostituzione con i dati reddituali richiesti entro il termine di 60 gg, a pena della revoca definitiva ai sensi dell'art. 13 c. 6 lett.
c) L. n. 122/10; che con successiva comunicazione del 15.12.12 la ricorrente era stata nuovamente avvisata della sospensione della pensione in conseguenza del mancato invio dei dati reddituali dell'anno 2010 ed informata della possibilità di presentare domanda di ricostituzione con i dati reddituali richiesti entro il termine di 60 gg, a pena della revoca definitiva ai sensi dell'art. 13 c. 6 lett. c) L. n. 122/10; che in mancanza di ciò, in applicazione dell'art. 13 c. 6 lett. c) L. n. 122/10, la prestazione era stata revocata ed era maturato il relativo indebito;
che pertanto l'operato dell' era pienamente legittimo. CP_1
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 20.6.19 la difesa della odierna appellante precisava che l'azione proposta non era stata qualificata come indebito previdenziale ma come pagamento della pensione per il periodo gennaio 2015 – novembre 2016 per il semplice motivo che nessuna contestazione di indebito era mai pervenuta alla ricorrente da parte dell' , il quale CP_1
aveva puramente e semplicemente sospeso ogni pagamento senza indicarne la motivazione;
ribadiva l'illegittimità del mancato pagamento essendo incontestata la piena sussistenza di tutti i requisiti di legge e che non risultava mai assunto alcun formale provvedimento di revoca della prestazione per gli anni 2009 e 2010 che avrebbe consentito il recupero delle somme erogate;
deduceva comunque l'illegittimità della compensazione tra quanto dovuto dall' per gli anni 2015-2016 e quanto eventualmente dovuto dalla ricorrente per gli CP_1
anni 2009-2010, atteso che la compensazione ai sensi dell'art. 1246 n. 3 c.c. non si verifica per i crediti dichiarati impignorabili e che la pensione di invalidità civile rientra certamente tra i sussidi dichiarati tali dall'art. 545 c. 2 c.p.c..
Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda come proposta.
Con sentenza n. 780 del 23.9.22 il Tribunale rigettava la domanda, sul presupposto che l' aveva correttamente operato secondo il disposto di cui all'art. 35 comma 10 bis D.L. CP_1
n. 207/08, che la ricorrente non aveva comunicato i propri dati reddituali neppure dopo la comunicazione di sospensione e che tale omissione escludeva anche un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito. Sul punto, così motivava: “E' risultato pacifico tra le parti il fatto che il 17/09/2011 l' in CP_1 esecuzione di tale disposizione, avesse chiesto al ricorrente di comunicare i redditi per l'anno 2009 entro il 30. La parte ricorrente non vi ha provveduto. Non l'ha fatto neppure dopo il provvedimento di sospensione dell'erogazione della pensione, comunicato il 20/12/2011 in adempimento dell'ulteriore precetto contenuto nell'art. 13 comma 6 della L. 122/10.
Analoga comunicazione è avvenuta nel dicembre del 2012 per la mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2010.
L'incidenza della violazione del termine sul diritto al trattamento (e non alla sola prestazione) è ancorata ad una duplice comunicazione, che pone progressivamente l'assistito nella consapevolezza degli effetti del mancato adempimento all'onere informativo stabilito dalla legge”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la Sig.ra deducendo che: Pt_1
-il contenzioso de quo è scaturito dal mancato invio da parte della ricorrente delle dichiarazioni reddituali relativa agli anni 2009 e 2010, in conseguenza del quale l' CP_1
con note del 20.12.11 e del 15.12.12 ha preannunciato la sospensione e quindi la revoca della pensione in godimento;
- alle comunicazioni di cui sopra non ha fatto seguito alcuna sospensione (essendo regolarmente proseguita l'erogazione della pensione fino al dicembre 2014), né è stata mai formalizzata la revoca della prestazione con contestazione del relativo indebito;
- la ricorrente è sempre stata nel pieno possesso dei requisiti di legge, personali e reddituali, per la pensione di invalidità civile (non possedendo alcun altro reddito o introito e non prestando alcuna attività lavorativa, per come incontestato);
- la revoca di cui all'art. 35 comma 10 bis D.L. n. 207/08 costituisce dunque una vera e propria sanzione conseguente alla mancata trasmissione dei dati reddituali, del tutto indipendente dall'esistenza o meno del diritto alla prestazione (nel caso di specie, come detto, pienamente sussistente), e come tale risulta legittima solo ove vengano rigorosamente osservate le prescrizioni normative;
queste ultime prevedono la tempestiva attivazione
(nell'anno successivo a quello della mancata dichiarazione) di un procedimento di sospensione che, da un lato, impedisce ulteriori erogazioni potenzialmente indebite, e dall'altro pone il pensionato (parte debole del rapporto previdenziale) in condizione di rendersi conto in maniera inequivoca delle conseguenze del proprio perdurante inadempimento;
- a violare la normativa di riferimento sarebbe stato l' attivatosi ben oltre l'anno CP_1
successivo a quello per cui si doveva rendere la dichiarazione (note del 20.12.11 in relazione ai redditi del 2009 e del 15.12.12 in relazione ai redditi del 2010) e non ha mai effettivamente sospeso il pagamento della prestazione, con la conseguenza che la pensionata non è stata messa in grado di sanare l'omessa comunicazione reddituale come la legge le consentiva di fare e come certamente avrebbe fatto in caso di sospensione del pagamento del trattamento stesso, non avendo altri mezzi di sussistenza;
- in mancanza di effettiva sospensione, giusta il chiaro tenore letterale della normativa, non poteva neppure decorrere il termine di 60 giorni previsto dalla legge per sanare l'omessa comunicazione reddituale, con la conseguenza che l'eventuale revoca risulterebbe anche sotto tale profilo illegittima.
Sulla base di tali motivi, l'appellante chiede che sia riconosciuto il proprio diritto al pagamento della pensione cat. INVCIV n. 07010362 per il periodo gennaio 2015 – novembre
2016.
Si è costituto l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7/10/ 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L 'art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2002 così dispone: Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Orbene, nel caso di specie, è di tutta evidenza la tempestività con cui è stata avviata la procedura di sospensione della prestazione.
Contrariamente a quanto asserisce parte appellante, l' si è attenuto fedelmente alle CP_1 prescrizioni della normativa di riferimento, essendosi attivato entro l'anno successivo a quello in cui si doveva rendere la dichiarazione.
Invero, la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2009 avrebbe dovuto essere resa entro il
30 giugno 2010 e l' avrebbe dovuto sospendere la prestazione entro l'anno 2011; CP_1
adempimento, quest'ultimo, eseguito dall'Ente infatti la comunicazione con cui si preannunciava tale provvedimento risale al 20.12.11.
Analogo discorso vale per la mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2010.
Infatti, la comunicazione con cui l'Istituto preannunciava la sospensione risale al 20.12.2012.
L'appellante, pertanto, attraverso le predette comunicazioni, era stata edotta delle conseguenze del mancato adempimento all'onere informativo stabilito dalla legge.
Inoltre, il precedente della Corte di Appello adita richiamato da parte appellante, non fa altro che confermare la correttezza della decisione di primo grado, atteso che in quel caso l'appello è stato accolto proprio in forza della tardività dell'iniziativa adottata dall' CP_1 tardività che, nel caso de quo, non si è verificata.
Pertanto, nella fattispecie in esame, a differenza di quella oggetto del precedente,
l'omissione consistita nella mancata trasmissione dei dati reddituali non può dirsi neutralizzata dal ritardo dell'iniziativa adottata dall' atteso che tale ritardo non vi è CP_1
stato.
L'appello va, quindi, rigettato.
Nulla sulle spese stante la presenza agli atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 780/2022 del Giudice del lavoro di Locri pubblicata in 23/09/2022, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-Nulla sulle spese;
-Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28/ 11/ 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 35/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, CF. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pietro Accardo e Francesca Accardo;
- appellante –
CONTRO
n persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. C. Lo Scalzo;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_1
780/22 del 23/09/2022, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ai ratei della pensione cat.
INVCIV per il periodo gennaio 2015 – novembre 2016, con condanna dell'
[...] , in persona del legale rappresentante, al pagamento degli stessi Controparte_1
oltre accessori di legge.
A sostegno del ricorso in primo grado allegava: che era titolare di pensione cat. INVCIV n.
07010362 con decorrenza 1.8.2000, liquidata previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di legge (personali e reddituali); che la prestazione era stata regolarmente posta in pagamento fino al dicembre 2014; che dal gennaio 2015 il pagamento era stato sospeso senza che la ricorrente avesse mai ricevuto alcuna comunicazione in merito, e che solo a seguito di presentazione di altra domanda le era stata attribuita altra pensione con decorrenza dicembre 2016; che nel luglio 2017, a seguito di presentazione di istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi ex art. 22 L. n. 241/90, aveva appreso che la prestazione era stata revocata dall' in conseguenza del mancato invio dei modelli RED relativi agli anni CP_1
2009 e 2010; che tutto ciò era illegittimo sia perché non risultava mai comunicato alcun provvedimento di revoca (avverso il quale la ricorrente avrebbe potuto tempestivamente attivarsi), sia perché comunque l' ai sensi dell'art. 10 bis D.L. n. 207 del 30.12.08 CP_1 avrebbe potuto procedere alla sospensione e poi alla revoca della prestazione nel 2015 solo a seguito della mancata presentazione dei dati reddituali relativi all'anno 2014, che però non erano mai stati richiesti;
che in effetti l' con una prima nota del 20.12.11 aveva CP_1
comunicato la sospensione conseguente al mancato invio dei dati reddituali del 2009 e con successiva nota del 15.12.12 la sospensione conseguente al mancato invio dei dati reddituali del 2010, continuando però ad eseguire i pagamenti e quindi ingenerando nella ricorrente la convinzione di non dover eseguire alcuna comunicazione (tanto più che, come detto, non possedeva alcun reddito all'infuori della pensione di invalidità); che comunque la sig.ra per le sue gravi condizioni di salute non aveva mai svolto attività lavorativa né Pt_1
percepito alcun reddito, con la conseguenza che aveva pieno diritto alla prestazione de qua anche per il periodo gennaio 2015 – novembre 2016; che il ricorso amministrativo non era stato deciso.
Pertanto, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla pensione per il periodo gennaio 2015 – novembre 2016, con condanna dell' in persona Controparte_1
del legale rappresentante al pagamento dei relativi ratei oltre accessori di legge, nonchè al pagamento di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva l' rilevando che la ricorrente, pur essendovi obbligata e nonostante CP_1
espressa richiesta dell' , non aveva comunicato i dati reddituali relativi agli anni 2009 CP_1 e 2010; che pertanto con comunicazione del 20.12.11 era stata avvisata della sospensione della pensione in conseguenza del mancato invio dei dati reddituali dell'anno 2009 ed informata della possibilità di presentare domanda di ricostituzione con i dati reddituali richiesti entro il termine di 60 gg, a pena della revoca definitiva ai sensi dell'art. 13 c. 6 lett.
c) L. n. 122/10; che con successiva comunicazione del 15.12.12 la ricorrente era stata nuovamente avvisata della sospensione della pensione in conseguenza del mancato invio dei dati reddituali dell'anno 2010 ed informata della possibilità di presentare domanda di ricostituzione con i dati reddituali richiesti entro il termine di 60 gg, a pena della revoca definitiva ai sensi dell'art. 13 c. 6 lett. c) L. n. 122/10; che in mancanza di ciò, in applicazione dell'art. 13 c. 6 lett. c) L. n. 122/10, la prestazione era stata revocata ed era maturato il relativo indebito;
che pertanto l'operato dell' era pienamente legittimo. CP_1
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 20.6.19 la difesa della odierna appellante precisava che l'azione proposta non era stata qualificata come indebito previdenziale ma come pagamento della pensione per il periodo gennaio 2015 – novembre 2016 per il semplice motivo che nessuna contestazione di indebito era mai pervenuta alla ricorrente da parte dell' , il quale CP_1
aveva puramente e semplicemente sospeso ogni pagamento senza indicarne la motivazione;
ribadiva l'illegittimità del mancato pagamento essendo incontestata la piena sussistenza di tutti i requisiti di legge e che non risultava mai assunto alcun formale provvedimento di revoca della prestazione per gli anni 2009 e 2010 che avrebbe consentito il recupero delle somme erogate;
deduceva comunque l'illegittimità della compensazione tra quanto dovuto dall' per gli anni 2015-2016 e quanto eventualmente dovuto dalla ricorrente per gli CP_1
anni 2009-2010, atteso che la compensazione ai sensi dell'art. 1246 n. 3 c.c. non si verifica per i crediti dichiarati impignorabili e che la pensione di invalidità civile rientra certamente tra i sussidi dichiarati tali dall'art. 545 c. 2 c.p.c..
Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda come proposta.
Con sentenza n. 780 del 23.9.22 il Tribunale rigettava la domanda, sul presupposto che l' aveva correttamente operato secondo il disposto di cui all'art. 35 comma 10 bis D.L. CP_1
n. 207/08, che la ricorrente non aveva comunicato i propri dati reddituali neppure dopo la comunicazione di sospensione e che tale omissione escludeva anche un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito. Sul punto, così motivava: “E' risultato pacifico tra le parti il fatto che il 17/09/2011 l' in CP_1 esecuzione di tale disposizione, avesse chiesto al ricorrente di comunicare i redditi per l'anno 2009 entro il 30. La parte ricorrente non vi ha provveduto. Non l'ha fatto neppure dopo il provvedimento di sospensione dell'erogazione della pensione, comunicato il 20/12/2011 in adempimento dell'ulteriore precetto contenuto nell'art. 13 comma 6 della L. 122/10.
Analoga comunicazione è avvenuta nel dicembre del 2012 per la mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2010.
L'incidenza della violazione del termine sul diritto al trattamento (e non alla sola prestazione) è ancorata ad una duplice comunicazione, che pone progressivamente l'assistito nella consapevolezza degli effetti del mancato adempimento all'onere informativo stabilito dalla legge”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la Sig.ra deducendo che: Pt_1
-il contenzioso de quo è scaturito dal mancato invio da parte della ricorrente delle dichiarazioni reddituali relativa agli anni 2009 e 2010, in conseguenza del quale l' CP_1
con note del 20.12.11 e del 15.12.12 ha preannunciato la sospensione e quindi la revoca della pensione in godimento;
- alle comunicazioni di cui sopra non ha fatto seguito alcuna sospensione (essendo regolarmente proseguita l'erogazione della pensione fino al dicembre 2014), né è stata mai formalizzata la revoca della prestazione con contestazione del relativo indebito;
- la ricorrente è sempre stata nel pieno possesso dei requisiti di legge, personali e reddituali, per la pensione di invalidità civile (non possedendo alcun altro reddito o introito e non prestando alcuna attività lavorativa, per come incontestato);
- la revoca di cui all'art. 35 comma 10 bis D.L. n. 207/08 costituisce dunque una vera e propria sanzione conseguente alla mancata trasmissione dei dati reddituali, del tutto indipendente dall'esistenza o meno del diritto alla prestazione (nel caso di specie, come detto, pienamente sussistente), e come tale risulta legittima solo ove vengano rigorosamente osservate le prescrizioni normative;
queste ultime prevedono la tempestiva attivazione
(nell'anno successivo a quello della mancata dichiarazione) di un procedimento di sospensione che, da un lato, impedisce ulteriori erogazioni potenzialmente indebite, e dall'altro pone il pensionato (parte debole del rapporto previdenziale) in condizione di rendersi conto in maniera inequivoca delle conseguenze del proprio perdurante inadempimento;
- a violare la normativa di riferimento sarebbe stato l' attivatosi ben oltre l'anno CP_1
successivo a quello per cui si doveva rendere la dichiarazione (note del 20.12.11 in relazione ai redditi del 2009 e del 15.12.12 in relazione ai redditi del 2010) e non ha mai effettivamente sospeso il pagamento della prestazione, con la conseguenza che la pensionata non è stata messa in grado di sanare l'omessa comunicazione reddituale come la legge le consentiva di fare e come certamente avrebbe fatto in caso di sospensione del pagamento del trattamento stesso, non avendo altri mezzi di sussistenza;
- in mancanza di effettiva sospensione, giusta il chiaro tenore letterale della normativa, non poteva neppure decorrere il termine di 60 giorni previsto dalla legge per sanare l'omessa comunicazione reddituale, con la conseguenza che l'eventuale revoca risulterebbe anche sotto tale profilo illegittima.
Sulla base di tali motivi, l'appellante chiede che sia riconosciuto il proprio diritto al pagamento della pensione cat. INVCIV n. 07010362 per il periodo gennaio 2015 – novembre
2016.
Si è costituto l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7/10/ 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L 'art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2002 così dispone: Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Orbene, nel caso di specie, è di tutta evidenza la tempestività con cui è stata avviata la procedura di sospensione della prestazione.
Contrariamente a quanto asserisce parte appellante, l' si è attenuto fedelmente alle CP_1 prescrizioni della normativa di riferimento, essendosi attivato entro l'anno successivo a quello in cui si doveva rendere la dichiarazione.
Invero, la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2009 avrebbe dovuto essere resa entro il
30 giugno 2010 e l' avrebbe dovuto sospendere la prestazione entro l'anno 2011; CP_1
adempimento, quest'ultimo, eseguito dall'Ente infatti la comunicazione con cui si preannunciava tale provvedimento risale al 20.12.11.
Analogo discorso vale per la mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2010.
Infatti, la comunicazione con cui l'Istituto preannunciava la sospensione risale al 20.12.2012.
L'appellante, pertanto, attraverso le predette comunicazioni, era stata edotta delle conseguenze del mancato adempimento all'onere informativo stabilito dalla legge.
Inoltre, il precedente della Corte di Appello adita richiamato da parte appellante, non fa altro che confermare la correttezza della decisione di primo grado, atteso che in quel caso l'appello è stato accolto proprio in forza della tardività dell'iniziativa adottata dall' CP_1 tardività che, nel caso de quo, non si è verificata.
Pertanto, nella fattispecie in esame, a differenza di quella oggetto del precedente,
l'omissione consistita nella mancata trasmissione dei dati reddituali non può dirsi neutralizzata dal ritardo dell'iniziativa adottata dall' atteso che tale ritardo non vi è CP_1
stato.
L'appello va, quindi, rigettato.
Nulla sulle spese stante la presenza agli atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 780/2022 del Giudice del lavoro di Locri pubblicata in 23/09/2022, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-Nulla sulle spese;
-Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28/ 11/ 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)