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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 3294/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ) res.te in Monte San Pietro, via Parte_1 C.F._1
San Martino 20 (BO), ( residente a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Pomezia, Piazzale Aldo Moro 2/F nella sua qualità di unico erede di
[...]
( ) e ( A_ C.F._3 Controparte_2 C.F._4
) residente in [...], tutti elett.te
[...]
domiciliati in Rieti, Via Salaria per Roma n.6, presso lo studio dell'Avv. Laura
Pitoni ( e dell'Avv. Luca Pizzoli che congiuntamente e C.F._5
disgiuntamente li rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto d'appello, pec: e . Email_1 E_2 Email_3
; appellanti
[...]
e
( ) res. a Rieti, Via Salaria per l'Aquila Controparte_3 C.F._6
n.19, ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Salaria per Roma 6, presso lo studio degli Avvocati Pitoni Laura ( ) e Pizzoli Luca C.F._5
) che la rappresentano e difendono congiuntamente e CodiceFiscale_7
disgiuntamente come da procura a margine della Comparsa di Costituzione;
p.e.c.: e Email_1 Email_4
APPELLATA
Nonché
( residente in [...]di Controparte_4 C.F._8
AL (BO) alla Via Cavallini Aurelio n. 18; ( Controparte_5 [...]
) residente in [...]; C.F._9
residente in [...]; Controparte_6 C.F._10
( ) residente in [...]; Controparte_7 C.F._11
residente in [...] e CP_8
( ) residente in [...] C.F._12
A. Moro n.26/6, quali eredi legittimi di ( Persona_2 C.F._13
), tutti elettivamente domiciliati in Rieti, alla Via Salaria per Roma 6, presso
[...] lo studio degli Avvocati Laura Pitoni ( ) e Luca Pizzoli che li C.F._5 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura a margine della comparsa di costituzione;
p.e.c.: Email_1
( ; p.e.c. APPELLATI – C.F._7 Email_4
nonchè
( res. in Roma, Via dei Fiori, n.19; CP_10 C.F._14
( ed ( Parte_2 C.F._15 Parte_3 [...]
) entrambi res. in Roma alla Via Augusto Marini n.1 ed C.F._16 Pt_4
( ) res. a Roma (00132), Via Gadurso, 87;
[...] C.F._17
CONVENUTI/APPELLATI –CONTUMACI
pag. 2/17 CONCLUSIONI: per parte appellante quelle riportate nell'atto d'appello e per le parti appellate quelle delle comparse di costituzione;
nonché per tutte quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in cui tutte le parti hanno concluso per l'accoglimento dell'atto d'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 495/2020, nel procedimento Rg. 1902/2014 avente ad oggetto accertamento proprietà, il Tribunale di Rieti ha emesso il seguente dispositivo: "
Il Tribunale. definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, cosi dispone: 1) accerta e dichiara la contumacia di
[...]
CP_3 Controparte_4 Persona_2 Controparte_11 [...]
e CP_6 CP_10 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
2) in accoglimento della relativa domanda, accerta e dichiara l'autenticità CP_12 delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 15.08.1993. prodotta in allegato 3 al fascicolo di parte attrice;
3) accerta e dichiara la nullità, per difetto di stipula nella forma dell'atto pubblico_— ex art. 782, I co., c.c., della donazione contenuta al punto "PRIMO-, lettere b) della scrittura privata. di cui al punto che precede;
4) respinge tutte le altre domande proposte da Parte_1
e quale unico erede di Controparte_2 Controparte_1 [...]
5) non luogo a provvedere sulle spese di lite. Rieti, 21.11.2020. F.to Il A_
Giudice”.
Il giudizio di primo grado è stato così narrato: “Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 A_ Controparte_2
convenivano in giudizio Controparte_13 Controparte_3 [...]
e esponendo. tra l'altro, a sostegno: che essi CP_14 Parte_5
attori, fratelli germani, in data 15/8/1993 erano addivenuti con la propria madre,
, allora in vita e con i propri fratelli germani. , Persona_3 Controparte_13
pag. 3/17 . e Controparte_3 Controparte_14 Parte_5
, sulla scorta di un accertamento tecnico peritale completo ER
di allegati, ad un complesso ed articolato accordo che contemplava l'acquisizione
e la contestuale divisione. in capo a ciascuno di essi fratelli, con conseguente definitiva attribuzione, per alcuni di essi. in proprietà esclusiva, dei beni di proprietà del comune, deceduto genitore. e della stessa madre, A_
, accordo stabilito nella scrittura privata, stipulata in pari data;
che Persona_3
detta scrittura, articolata, prevedeva in particolare: nella parte prima, l'attribu- zione, da parte di , ai propri figli , e Persona_3 Parte_1 Parte_5
. ed in parti uguali per ciascuno di essi, del proprio bene di proprietà CP_2
esclusiva e personali costituita da porzione di fabbricato rurale, e l'attribuzione, a tutti i propri figli . . , . , Parte_1 Parte_5 CP_2 CP_13 CP_14
Franco, dei diritti alla stessa spettanti, per legge, quale coniuge, Parte_6 sui relitti beni costituenti patrimonio ereditario del deceduto coniuge, A_
nella parte seconda. e dunque contestualmente prevedeva la cessione a
[...] titolo oneroso, e per quote paritetiche, dei diritti cosi conseguiti, sui beni del proprio deceduto genitore da parte di , Per_5 ER CP_14
e ai fratelli ,
[...] Controparte_3 Parte_1 Parte_5
. , ; nella parte terza. ancora
[...] Controparte_2 Controparte_13
contestualmente ed in logica consequenzialità, la divisione, tra i comproprietari cosi risultanti — e cioè, per l'appunto, , . A_ Parte_1
, , — dei beni tutti Parte_5 Controparte_2 Controparte_13
costituenti il residuo patrimonio ereditario già di titolarità del deceduto. comune genitore nella parte quarta. la divisione, tra . Per_5 Parte_1
. . della residua consistenza immobiliare Parte_5 Controparte_2
ad essi comune in forza e per effetto della divisione cristallizzata, nei reciproci
pag. 4/17 rapporti tra di essi e con la sorella scrittura: che detta scrittura. nel capo quinto ed ultimo. precisava l'efficacia e la portata immediatamente e definitiva-mente dispositiva degli atti negoziali in essa consacrati. sancendo. espressamente: che gli accordi in essa scrittura formalizzati sostanziavano, ad ogni effetto. atti immediatamente e definitivamente validi ed efficaci per esse parti contraenti, atteso che, testualmente, «ognuno dà atto che la presente scrittura ha valore vincolante ed immediato per quanto in essa convenuto"; che, infatti. e conseguentemente, "dal momento della firma della presente scrittura, ogni condividente sarà pieno responsabile. da ogni punto di vista delle proprietà ad esso pervenute la presente Scrittura, mentre chi non ha mantenuto alcuna proprietà è esonerato da ogni tipo di incombenza"; Che. pertanto, la scrittura stessa avrebbe dovuto essere riprodotta in atto pubblico, ai fini della piena efficacia ed opponibilità rispetto ai terzi. Obbligandosi le parti tutte ad addivenire alla formalizzazione della stessa in rogito notarile suscettivo di trascrizione testualmente: “ ognuno s'impegna a partecipare alla futura stipula dell'atto notarile, sarà redatto nello schema della presente scrittura"): che, quanto alla regolamentazione delle spese tutte connesse e comunque dipendenti dallo scioglimento della comunione sui beni dei propri genitori, cosi come realizzata in
e per effetto degli atti dispositivi consacrati nella complessa scrittura, e dalla attuazione della scrittura stessa, le stesse dovevano far capo ai soli condividenti/acquirenti, in regime di proprietà esclusiva, dei beni immobili componenti il patrimonio delle determinazioni dispositive di cui alla scrittura del
15/8/ 1993 (testualmente. p.18 ultimo periodo della scrittura: "Tutte le spese tecniche, notarili, di registrazione, ecc., relative alla divisione dei beni, passate e future, sono a carico di essi condividenti , . , Parte_1 CP_2 Parte_5
, , nella proporzione che riterranno più opportuna); che. dunque CP_13 Per_1
pag. 5/17 ed in Ogni caso, nei rapporti tra le parti contraenti, la scrittura del 15/8/ 1993 era stata pienamente attuata, essendosi realizzati, anche con il conseguimento del possesso delle porzioni immobiliari interessate, gli effetti acquisitivi e traslativi dei diritti dominicali in essa scrittura determinati, mentre era mancata la programmata formalizzazione in rogito notarile suscettivo di trascrizione. degli accordi stessi, dal momento che, per difficoltà contingenti e logistiche legate alle vicende personali di ognuno.”
Si costituiva , che nulla opponeva in relazione alla Parte_5
citazione notificatale ed alla domanda di parte attrice a cui prestava adesione.
Il Tribunale con provvedimento del 22.09.2017 accertava “che ER
era in realtà deceduto il 6.8.1995, abintestato non essendo coniugato e
[...]
senza prole, aveva lasciato quali eredi tutti i suoi fratelli;
che in data 8.11.2014 era deceduta in RI (Bo) , coniugata lasciando Controparte_14 CP_4 quali eredi il marito ed i figli , Controparte_4 Controparte_11 Persona_2
, ; che parimenti in data 6.2.2015 era deceduto
[...] Controparte_6
, anch'esso celibe e senza figli, lasciando quali eredi i fratelli, ( Controparte_13 successione allegata agli atti;
che in data 22.4.2017 era deceduta A_
, senza figli, lasciando quale unico erede di tutti i suoi beni, compresi
[...]
quelli oggetto della scrittura e oggetto di causa, il coniuge Controparte_1
come da testamento olografo prodotto;
successivamente al decesso della
e la relativa interruzione, si procedeva alla riassunzione Parte_5
nei confronti degli eredi , e . Pt_2 CP_15 CP_12
Non essendosi costituito nessuno dei resistenti. all'udienza del 29.10.2019 il difensore dei ricorrenti produceva il ricorso per riassunzione notificato a tutti loro e dava atto della rinuncia all'eredità da parte di CP_12
pag. 6/17 La causa, trattenuta una seconda volta in decisione, non ammesse le richieste istruttorie di parte attrice, all'udienza del 19.1.2020 veniva assegnata a sentenza, previa rinunzia del difensore a nuova assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Seguiva sentenza gravata.
, e formulavano atto Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
d'appello contestando la sentenza indicata sotto diversi profili e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese.
Si costituivano l'erede di , , e gli eredi Parte_5 Controparte_3
di in come in atti, con comparsa di costituzione Controparte_14 CP_4
in adesione alla domanda ed all'appello chiedendone l'accoglimento con salvezza di spese.
All'udienza del 21.07.2021 per la trattazione, in mancanza di richiesta sospensiva, veniva fissata l'udienza di conclusioni del 06.03.2024, ulteriormente rinviata al 23.04.2025, rese, ex art. 127 ter C.P.C., con la concessione dei termini abbreviati del 190 c.p.c. di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per repliche.
La Corte alla scadenza dei termini si è riservata per i provvedimenti di rito.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§. 1---Gli appellanti si dolgono laddove il Tribunale avrebbe erroneamente pronunciato il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., volta all'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo di usucapione in capo agli attori del diritto di proprietà sugli immobili oggetto della scrittura privata del 15.08.1993.
§.2 – Gli appellanti si dolgono dell'errata ricostruzione compiuta dal Tribunale dei fatti di causa laddove ritiene non conseguita la prova processuale dell'immissione nel possesso esclusivo degli appellanti dei beni oggetto della domanda contestualmente alla sottoscrizione della scrittura del 15.08.1993.
pag. 7/17 §.3—Gli appellanti si dolgono per non avere il Tribunale riconosciuto l'immissione del possesso dei beni oggetto della domanda, avvenuta in virtù di un titolo nullo, ex lege, ai fini dell'acquisto dell'usucapione.
§.4— Mancato riconoscimento da parte del tribunale del valore di confessione stragiudiziale, ex art 2753 c.c., alle dichiarazioni rese nella scrittura privata del
15.08.1993 in ordine al possesso esclusivo, con detta scrittura, da parte di tutti gli aventi diritto ai definitivi assegnatari esclusivi immobili oggetto della scrittura stessa. §. 5 – Gli appellanti si dolgono della mancata ammissione della prova testimoniale.
La Corte così ragiona.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , CP_10 Pt_2
, ed tutti regolarmente citati e non
[...] Parte_3 Parte_4 costituiti.
Va altresì dichiarato il passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo all'autenticità delle sottoscrizioni, da parte di tutti i partecipanti, della scrittura privata del 15.8.1993 contenente le donazioni della di tutti i suoi beni Persona_3
e del progetto di divisione dei beni donati, anche ai fini della futura trascrizione.
Sempre in via preliminare va confermato il capo di sentenza relativo all'annullamento degli atti di donazione, effettuati dalla di cui alla Persona_3
scrittura privata del 15.08.1993 dichiarati, nulli dal tribunale per difetto di forma, ed in questo grado, per difetto d'impugnativa.
Le donazioni nulle, secondo la Cassazione, sono insuscettibili di sanatoria da parte del donante, se non con un nuovo atto con i requisiti di forma previsti;
possono essere convalidate, ai sensi dell'art. 799 c.c. , dagli eredi o aventi causa del donante attraverso la loro conferma o esecuzione volontaria, purché sia nota pag. 8/17 la causa di nullità. Il Giudice però può sempre rilevare d'ufficio la nullità, come avvenuto in primo grado.
Ritiene la Corte che l'appello può ritenersi fondato in ordine alla domanda d'usucapione ordinaria, ritualmente proposta in primo grado e riproposta nei motivi d'appello; infatti le parti che si sono costituite hanno tutte confermato le circostanze della validità e del contenuto della scrittura privata del 15.08.1993, avente le caratteristiche della donazione, con cui la disponeva dei Persona_3
beni che le erano pervenuti dalla successione dal coniuge nella A_
misura di 1/3, già nella comproprietà degli altri eredi nella misura dei 2/3, rinunciando di fatto alla propria quota ereditaria per devolverla ai figli come dalla indicata scrittura.
I beni i erano quindi già in parte in comproprietà e nel possesso dei coeredi che avevano accettato l'eredità del defunto genitore A_
Osserva il Collegio che la scrittura del 15.08.1993 prevedeva l'acquisizione e la contestuale divisione, in capo a ciascuno di essi fratelli, in proprietà esclusiva, sia dei beni provenienti dal deceduto genitore, sia quelli A_ provenienti dalla stessa madre ancora in vita , il tutto come riportato Persona_3
nell'esposizione dei fatti esposti dal Tribunale esposti nella premessa.
L'indicata scrittura privata al capo V riporta che;
“ …….. ognuno dà atto che la presente scrittura ha valore vincolante ed immediato per quanto in essa convenuto”; che, infatti, e conseguenzialmente, “dal momento della firma della presente scrittura, ogni condividente sarà pieno responsabile, da ogni punto di vista delle proprietà ad esso pervenute con la presente scrittura, mentre chi non ha mantenuto alcuna proprietà è esonerato da ogni tipo di incombenza”; che: “
“ognuno si impegna a partecipare alla futura stipula dell'atto notarile, che sarà redatto nello schema della presente scrittura”);
pag. 9/17 Dunque la volontà delle parti, in virtù dell'avvenuta cessione dei beni da parte della madre era quella che gli accordi avessero effetto immediato e Persona_3
fossero immediatamente e definitivamente validi ed efficaci per le parti contraenti.
L'autenticità dell'indicata scrittura del 15/8/1993 è stata riconosciuta, proprio quanto alle sottoscrizioni, vera e autentica dal Tribunale, acquisendo così valore di prova documentale e confessoria inoppugnabile.
Vanno quindi accolti i primi due motivi d'appello riportandosi al principio di diritto consolidato che vuole la nullità di un titolo negoziale acquisito della proprietà diventi rilevante quando viene indicato e dedotto solo ed esclusivamente come prova documentale del possesso conseguito con il titolo stesso, indipendentemente dalla sua incontroversa sua radicale nullità.
In tal senso la Cassazione , Ordinanza n. 9566 del 09/04/2024 , che così ha stabilito: “In tema di usucapione, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare
l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di usucapione abbreviata svolta dal detentore e basata sulla circostanza dell'informale donazione del fondo da parte dell'originaria proprietaria, trattandosi di donazione nulla per mancanza dell'atto pubblico, non ammettendo la prova testimoniale sul punto, senza considerare che quell'informale donazione, ove effettivamente dimostrata, avrebbe potuto determinare l'interversione nel possesso a favore del detentore. ”; nonché
Cassazione n.27432/2014, 17388/21, 21726/19 e 483/24.
pag. 10/17 In tal senso anche l'orientamento della Cassazione del 09/04/2024 n. 9566 secondo cui “Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini;
ed anzi, proprio la circostanza che la traditio venga eseguita in virtù di un contratto che, pur se invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi”).
I motivi di appello possono quindi essere accolti ed in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., essendo decorsi venti anni, come richiesto, dalla data della scrittura del 15.08.1993 alla data della proposizione della domanda del 31.10.2014, trattandosi di un possesso pacifico, non interrotto ed in buona fede sui seguenti beni con attribuzione:
-a nella sua qualità di unico erede di Controparte_1 A_
: la piena ed esclusiva proprietà sull'appezzamento di terreno agricolo
[...]
della superficie di mq.
5.730 in CT Comune di Cittaducale alla partita 8283 foglio
46 particella 92 are 40.00 e particella 106 are 17.30;
-a : la piena ed esclusiva proprietà sulla porzione di Parte_1
fabbricato censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2608 foglio 46 particella 32 sub 5 (p.T-1-2); nonché la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/4 dell'intero, sull'annessa area cortiliva urbana della superficie di circa
170 mq. - comune anche al fabbricato censito al Fg.46 part.33 sub1 e alle unità immobiliari censite al Fg.46 part. 32 sub 2 e 3 censita al N.C.E.U. Comune di
Cittaducale alla partita 2539 al foglio 46, particella 33 sub 2; la comproprietà,
pag. 11/17 per la quota pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.300 in CT Comune di Cittaducale alla partita 8283 al foglio 45, particella 175 are 3.00; la comproprietà per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 230 circa in CT Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 81, are
2.30; la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.34 circa in CT
Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 96, are 03.40;
- a : la piena ed esclusiva proprietà sulla porzione di Controparte_2
fabbricato censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2608 foglio 46 particella 32 sub 2 (p.T-1-2); - la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/4 dell'intero, sull'annessa area cortiliva urbana della superficie di circa 170 mq. - comune anche al fabbricato censito al Fg.46 part.33 sub1 e alle unità immobiliari censite al Fg.46 part. 32 sub 3 e 5 censita al N.C.E.U. Comune di
Cittaducale alla partita 2539 al foglio 46, particella 33 sub 2; la comproprietà, per la quota pari ad 1/2 dell'intero, dell'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 5600 circa in CT alla partita suindicata, foglio 46, particella 55, are 56.00;
- a , , , , eredi di CP_10 Parte_2 Parte_3 Parte_4
la piena ed esclusiva proprietà sulla porzione di Parte_5
fabbricato censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2608 foglio 46 particella 32 sub 3 (p.T-1-2); - la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/4 dell'intero, sull'annessa area cortiliva urbana della superficie di circa 170 mq. - comune anche al fabbricato censito al Fg.46 part.33 sub1 e alle unità immobiliari censite al Fg.46 part. 32 sub 2 e 5 censita al N.C.E.U. Comune di
Cittaducale alla partita 2539 al foglio 46, particella 33 sub 2; la comproprietà,
pag. 12/17 per la quota pari ad 1/2 dell'intero, dell'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 5600 circa in CT alla partita suindicata, foglio 46, particella 55, are 56.00;
- a (nella sua qualità di unico erede di Controparte_1 A_
), a , a , a ,
[...] Parte_1 Controparte_2 CP_10
, , , quali eredi della Sig.ra Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti in quanto eredi in accrescimento del de cuius Parte_5
, deceduto senza eredi, la piena ed esclusiva proprietà Controparte_13
della unità immobiliare costituita da alloggio della consistenza di due vani utili avente accesso dalla via Pendenza, censita al NCEU Comune di Cittaducale, partita 2539, foglio 46, particella 33 sub 1 (porzione coperta), con annessa, proporzionale quota di partecipazione condominiale, per la quota di 1/4, sull'area di corte costituente distacco dell'alloggio stesso in parola, comune altresì al fabbricato, e alle relative unità immobiliari, censite ai particellari 32 sub2,3,5, ed avente la superficie di mq.170 circa, area censita al NCEU Comune di Cittaducale, partita 2539, foglio 46, particella 33 sub 2 (area scoperta); nonché la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento agricolo di terreno della superficie di mq. 300 distinto in CT
Comune di Cittaducale partita 8283, foglio 45, particella 175, are 3.00; la comproprietà per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 230 circa in CT
Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 81, are 2.30; - la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.34 circa in CT
Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 96, are 03.40.
pag. 13/17 Ordinarsi all' Agenzia Generale delle Entrate Roma, Ufficio Territorio di Rieti,
Registri Immobiliari, con esonero del competente Conservatore dei Registri
Immobiliari, di trascrivere ed annotare la presente sentenza, come per legge.
Nulla per le spese di lite avendo così disposto le parti nell'indicata scrittura privata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
, , , Controparte_3 Parte_4 Parte_3 CP_10 Pt_2
, , nonché ,
[...] CP_12 Controparte_4 Controparte_6
e , e , Controparte_11 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 495/2020 così provvede:
a) In accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., dei beni indicati nella scrittura privata dal 15.08.1993 con le seguenti quote per i soggetti indicati: 1) a, nella sua qualità di unico erede Controparte_1
di : la piena ed esclusiva proprietà A_
sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.
5.730 in CT
Comune di Cittaducale alla partita 8283 foglio 46 particella 92 are 40.00
e particella 106 are 17.30; 2) -a : la piena ed Parte_1
esclusiva proprietà sulla porzione di fabbricato censita al N.C.E.U.
Comune di Cittaducale alla partita 2608 f.lio 46 particella 32 sub 5 (p.T-1-
2); nonché la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/4 dell'intero, sull'annessa area cortiliva urbana della superficie di circa 170 mq. - comune anche al fabbricato censito al Fg.46 part.33 sub1 e alle unità immobiliari censite al Fg.46 part. 32 sub 2 e 3 censita al N.C.E.U.
pag. 14/17 Comune di Cittaducale alla partita 2539 al foglio 46, particella 33 sub 2; la comproprietà, per la quota pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.300 in CT Comune di
Cittaducale alla partita 8283 al foglio 45, particella 175 are 3.00; la comproprietà per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 230 circa in
CT Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 81, are
2.30; la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.34 circa in
CT Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 96, are
03.40; 3) - a la piena ed esclusiva proprietà sulla Controparte_2
porzione di fabbricato censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2608 foglio 46 particella 32 sub 2 (p.T-1-2); - la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/4 dell'intero, sull'annessa area cortiliva urbana della superficie di circa 170 mq. - comune anche al fabbricato censito al Fg.46 part.33 sub1 e alle unità immobiliari censite al Fg.46 part. 32 sub 3 e 5 censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2539 al foglio 46, particella 33 sub 2; la comproprietà, per la quota pari ad 1/2 dell'intero, dell'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.
5600 circa in CT alla partita suindicata, foglio 46, particella 55, are 56.00;
4) - a , , , , CP_10 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di la piena ed esclusiva proprietà Parte_5
sulla porzione di fabbricato censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2608 foglio 46 particella 32 sub 3 (p.T-1-2); - la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/4 dell'intero, sull'annessa area cortiliva urbana della superficie di circa 170 mq. - comune anche al fabbricato pag. 15/17 censito al Fg.46 part.33 sub1 e alle unità immobiliari censite al Fg.46 part. 32 sub 2 e 5 censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2539 al foglio 46, particella 33 sub 2; la comproprietà, per la quota pari ad 1/2 dell'intero, dell'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.
5600 circa in CT alla partita suindicata, foglio 46, particella 55, are 56.00;
5) - a (nella sua qualità di unico erede di Controparte_1
); 5) a , a A_ Parte_1 CP_2
, a , , ,
[...] CP_10 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio della consistenza di
[...]
due vani utili avente accesso dalla via Pendenza, censita al NCEU
Comune di Cittaducale, partita 2539, foglio 46, particella 33 sub 1, con annessa, proporzionale quota di partecipazione condominiale, per la quota di 1/4, sull'area di corte costituente distacco dell'alloggio stesso in parola, comune altresì al fabbricato, e alle relative unità immobiliari, censite ai particellari 32 sub2,3,5, ed avente la superficie di mq.170 circa, area censita al NCEU Comune di Cittaducale, partita 2539, foglio 46, particella 33 sub 2 (area scoperta); nonché la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento agricolo di terreno della superficie di mq. 300 distinto in CT Comune di Cittaducale partita 8283, foglio 45, particella 175, are 3.00; la comproprietà per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 230 circa in CT Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 81, are 2.30; - la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.34 circa in CT Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 96, are 03.40.
pag. 16/17 b) Ordinarsi all'Agenzia Generale delle Entrate Ufficio Territoriali di Rieti,
Ufficio Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari, di trascrivere ed annotare la presente sentenza, come per legge;
c) Nulla per le spese di lite .
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 23/06/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 3294/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ) res.te in Monte San Pietro, via Parte_1 C.F._1
San Martino 20 (BO), ( residente a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Pomezia, Piazzale Aldo Moro 2/F nella sua qualità di unico erede di
[...]
( ) e ( A_ C.F._3 Controparte_2 C.F._4
) residente in [...], tutti elett.te
[...]
domiciliati in Rieti, Via Salaria per Roma n.6, presso lo studio dell'Avv. Laura
Pitoni ( e dell'Avv. Luca Pizzoli che congiuntamente e C.F._5
disgiuntamente li rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto d'appello, pec: e . Email_1 E_2 Email_3
; appellanti
[...]
e
( ) res. a Rieti, Via Salaria per l'Aquila Controparte_3 C.F._6
n.19, ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Salaria per Roma 6, presso lo studio degli Avvocati Pitoni Laura ( ) e Pizzoli Luca C.F._5
) che la rappresentano e difendono congiuntamente e CodiceFiscale_7
disgiuntamente come da procura a margine della Comparsa di Costituzione;
p.e.c.: e Email_1 Email_4
APPELLATA
Nonché
( residente in [...]di Controparte_4 C.F._8
AL (BO) alla Via Cavallini Aurelio n. 18; ( Controparte_5 [...]
) residente in [...]; C.F._9
residente in [...]; Controparte_6 C.F._10
( ) residente in [...]; Controparte_7 C.F._11
residente in [...] e CP_8
( ) residente in [...] C.F._12
A. Moro n.26/6, quali eredi legittimi di ( Persona_2 C.F._13
), tutti elettivamente domiciliati in Rieti, alla Via Salaria per Roma 6, presso
[...] lo studio degli Avvocati Laura Pitoni ( ) e Luca Pizzoli che li C.F._5 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura a margine della comparsa di costituzione;
p.e.c.: Email_1
( ; p.e.c. APPELLATI – C.F._7 Email_4
nonchè
( res. in Roma, Via dei Fiori, n.19; CP_10 C.F._14
( ed ( Parte_2 C.F._15 Parte_3 [...]
) entrambi res. in Roma alla Via Augusto Marini n.1 ed C.F._16 Pt_4
( ) res. a Roma (00132), Via Gadurso, 87;
[...] C.F._17
CONVENUTI/APPELLATI –CONTUMACI
pag. 2/17 CONCLUSIONI: per parte appellante quelle riportate nell'atto d'appello e per le parti appellate quelle delle comparse di costituzione;
nonché per tutte quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in cui tutte le parti hanno concluso per l'accoglimento dell'atto d'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 495/2020, nel procedimento Rg. 1902/2014 avente ad oggetto accertamento proprietà, il Tribunale di Rieti ha emesso il seguente dispositivo: "
Il Tribunale. definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, cosi dispone: 1) accerta e dichiara la contumacia di
[...]
CP_3 Controparte_4 Persona_2 Controparte_11 [...]
e CP_6 CP_10 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
2) in accoglimento della relativa domanda, accerta e dichiara l'autenticità CP_12 delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 15.08.1993. prodotta in allegato 3 al fascicolo di parte attrice;
3) accerta e dichiara la nullità, per difetto di stipula nella forma dell'atto pubblico_— ex art. 782, I co., c.c., della donazione contenuta al punto "PRIMO-, lettere b) della scrittura privata. di cui al punto che precede;
4) respinge tutte le altre domande proposte da Parte_1
e quale unico erede di Controparte_2 Controparte_1 [...]
5) non luogo a provvedere sulle spese di lite. Rieti, 21.11.2020. F.to Il A_
Giudice”.
Il giudizio di primo grado è stato così narrato: “Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 A_ Controparte_2
convenivano in giudizio Controparte_13 Controparte_3 [...]
e esponendo. tra l'altro, a sostegno: che essi CP_14 Parte_5
attori, fratelli germani, in data 15/8/1993 erano addivenuti con la propria madre,
, allora in vita e con i propri fratelli germani. , Persona_3 Controparte_13
pag. 3/17 . e Controparte_3 Controparte_14 Parte_5
, sulla scorta di un accertamento tecnico peritale completo ER
di allegati, ad un complesso ed articolato accordo che contemplava l'acquisizione
e la contestuale divisione. in capo a ciascuno di essi fratelli, con conseguente definitiva attribuzione, per alcuni di essi. in proprietà esclusiva, dei beni di proprietà del comune, deceduto genitore. e della stessa madre, A_
, accordo stabilito nella scrittura privata, stipulata in pari data;
che Persona_3
detta scrittura, articolata, prevedeva in particolare: nella parte prima, l'attribu- zione, da parte di , ai propri figli , e Persona_3 Parte_1 Parte_5
. ed in parti uguali per ciascuno di essi, del proprio bene di proprietà CP_2
esclusiva e personali costituita da porzione di fabbricato rurale, e l'attribuzione, a tutti i propri figli . . , . , Parte_1 Parte_5 CP_2 CP_13 CP_14
Franco, dei diritti alla stessa spettanti, per legge, quale coniuge, Parte_6 sui relitti beni costituenti patrimonio ereditario del deceduto coniuge, A_
nella parte seconda. e dunque contestualmente prevedeva la cessione a
[...] titolo oneroso, e per quote paritetiche, dei diritti cosi conseguiti, sui beni del proprio deceduto genitore da parte di , Per_5 ER CP_14
e ai fratelli ,
[...] Controparte_3 Parte_1 Parte_5
. , ; nella parte terza. ancora
[...] Controparte_2 Controparte_13
contestualmente ed in logica consequenzialità, la divisione, tra i comproprietari cosi risultanti — e cioè, per l'appunto, , . A_ Parte_1
, , — dei beni tutti Parte_5 Controparte_2 Controparte_13
costituenti il residuo patrimonio ereditario già di titolarità del deceduto. comune genitore nella parte quarta. la divisione, tra . Per_5 Parte_1
. . della residua consistenza immobiliare Parte_5 Controparte_2
ad essi comune in forza e per effetto della divisione cristallizzata, nei reciproci
pag. 4/17 rapporti tra di essi e con la sorella scrittura: che detta scrittura. nel capo quinto ed ultimo. precisava l'efficacia e la portata immediatamente e definitiva-mente dispositiva degli atti negoziali in essa consacrati. sancendo. espressamente: che gli accordi in essa scrittura formalizzati sostanziavano, ad ogni effetto. atti immediatamente e definitivamente validi ed efficaci per esse parti contraenti, atteso che, testualmente, «ognuno dà atto che la presente scrittura ha valore vincolante ed immediato per quanto in essa convenuto"; che, infatti. e conseguentemente, "dal momento della firma della presente scrittura, ogni condividente sarà pieno responsabile. da ogni punto di vista delle proprietà ad esso pervenute la presente Scrittura, mentre chi non ha mantenuto alcuna proprietà è esonerato da ogni tipo di incombenza"; Che. pertanto, la scrittura stessa avrebbe dovuto essere riprodotta in atto pubblico, ai fini della piena efficacia ed opponibilità rispetto ai terzi. Obbligandosi le parti tutte ad addivenire alla formalizzazione della stessa in rogito notarile suscettivo di trascrizione testualmente: “ ognuno s'impegna a partecipare alla futura stipula dell'atto notarile, sarà redatto nello schema della presente scrittura"): che, quanto alla regolamentazione delle spese tutte connesse e comunque dipendenti dallo scioglimento della comunione sui beni dei propri genitori, cosi come realizzata in
e per effetto degli atti dispositivi consacrati nella complessa scrittura, e dalla attuazione della scrittura stessa, le stesse dovevano far capo ai soli condividenti/acquirenti, in regime di proprietà esclusiva, dei beni immobili componenti il patrimonio delle determinazioni dispositive di cui alla scrittura del
15/8/ 1993 (testualmente. p.18 ultimo periodo della scrittura: "Tutte le spese tecniche, notarili, di registrazione, ecc., relative alla divisione dei beni, passate e future, sono a carico di essi condividenti , . , Parte_1 CP_2 Parte_5
, , nella proporzione che riterranno più opportuna); che. dunque CP_13 Per_1
pag. 5/17 ed in Ogni caso, nei rapporti tra le parti contraenti, la scrittura del 15/8/ 1993 era stata pienamente attuata, essendosi realizzati, anche con il conseguimento del possesso delle porzioni immobiliari interessate, gli effetti acquisitivi e traslativi dei diritti dominicali in essa scrittura determinati, mentre era mancata la programmata formalizzazione in rogito notarile suscettivo di trascrizione. degli accordi stessi, dal momento che, per difficoltà contingenti e logistiche legate alle vicende personali di ognuno.”
Si costituiva , che nulla opponeva in relazione alla Parte_5
citazione notificatale ed alla domanda di parte attrice a cui prestava adesione.
Il Tribunale con provvedimento del 22.09.2017 accertava “che ER
era in realtà deceduto il 6.8.1995, abintestato non essendo coniugato e
[...]
senza prole, aveva lasciato quali eredi tutti i suoi fratelli;
che in data 8.11.2014 era deceduta in RI (Bo) , coniugata lasciando Controparte_14 CP_4 quali eredi il marito ed i figli , Controparte_4 Controparte_11 Persona_2
, ; che parimenti in data 6.2.2015 era deceduto
[...] Controparte_6
, anch'esso celibe e senza figli, lasciando quali eredi i fratelli, ( Controparte_13 successione allegata agli atti;
che in data 22.4.2017 era deceduta A_
, senza figli, lasciando quale unico erede di tutti i suoi beni, compresi
[...]
quelli oggetto della scrittura e oggetto di causa, il coniuge Controparte_1
come da testamento olografo prodotto;
successivamente al decesso della
e la relativa interruzione, si procedeva alla riassunzione Parte_5
nei confronti degli eredi , e . Pt_2 CP_15 CP_12
Non essendosi costituito nessuno dei resistenti. all'udienza del 29.10.2019 il difensore dei ricorrenti produceva il ricorso per riassunzione notificato a tutti loro e dava atto della rinuncia all'eredità da parte di CP_12
pag. 6/17 La causa, trattenuta una seconda volta in decisione, non ammesse le richieste istruttorie di parte attrice, all'udienza del 19.1.2020 veniva assegnata a sentenza, previa rinunzia del difensore a nuova assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Seguiva sentenza gravata.
, e formulavano atto Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
d'appello contestando la sentenza indicata sotto diversi profili e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese.
Si costituivano l'erede di , , e gli eredi Parte_5 Controparte_3
di in come in atti, con comparsa di costituzione Controparte_14 CP_4
in adesione alla domanda ed all'appello chiedendone l'accoglimento con salvezza di spese.
All'udienza del 21.07.2021 per la trattazione, in mancanza di richiesta sospensiva, veniva fissata l'udienza di conclusioni del 06.03.2024, ulteriormente rinviata al 23.04.2025, rese, ex art. 127 ter C.P.C., con la concessione dei termini abbreviati del 190 c.p.c. di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per repliche.
La Corte alla scadenza dei termini si è riservata per i provvedimenti di rito.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§. 1---Gli appellanti si dolgono laddove il Tribunale avrebbe erroneamente pronunciato il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., volta all'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo di usucapione in capo agli attori del diritto di proprietà sugli immobili oggetto della scrittura privata del 15.08.1993.
§.2 – Gli appellanti si dolgono dell'errata ricostruzione compiuta dal Tribunale dei fatti di causa laddove ritiene non conseguita la prova processuale dell'immissione nel possesso esclusivo degli appellanti dei beni oggetto della domanda contestualmente alla sottoscrizione della scrittura del 15.08.1993.
pag. 7/17 §.3—Gli appellanti si dolgono per non avere il Tribunale riconosciuto l'immissione del possesso dei beni oggetto della domanda, avvenuta in virtù di un titolo nullo, ex lege, ai fini dell'acquisto dell'usucapione.
§.4— Mancato riconoscimento da parte del tribunale del valore di confessione stragiudiziale, ex art 2753 c.c., alle dichiarazioni rese nella scrittura privata del
15.08.1993 in ordine al possesso esclusivo, con detta scrittura, da parte di tutti gli aventi diritto ai definitivi assegnatari esclusivi immobili oggetto della scrittura stessa. §. 5 – Gli appellanti si dolgono della mancata ammissione della prova testimoniale.
La Corte così ragiona.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , CP_10 Pt_2
, ed tutti regolarmente citati e non
[...] Parte_3 Parte_4 costituiti.
Va altresì dichiarato il passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo all'autenticità delle sottoscrizioni, da parte di tutti i partecipanti, della scrittura privata del 15.8.1993 contenente le donazioni della di tutti i suoi beni Persona_3
e del progetto di divisione dei beni donati, anche ai fini della futura trascrizione.
Sempre in via preliminare va confermato il capo di sentenza relativo all'annullamento degli atti di donazione, effettuati dalla di cui alla Persona_3
scrittura privata del 15.08.1993 dichiarati, nulli dal tribunale per difetto di forma, ed in questo grado, per difetto d'impugnativa.
Le donazioni nulle, secondo la Cassazione, sono insuscettibili di sanatoria da parte del donante, se non con un nuovo atto con i requisiti di forma previsti;
possono essere convalidate, ai sensi dell'art. 799 c.c. , dagli eredi o aventi causa del donante attraverso la loro conferma o esecuzione volontaria, purché sia nota pag. 8/17 la causa di nullità. Il Giudice però può sempre rilevare d'ufficio la nullità, come avvenuto in primo grado.
Ritiene la Corte che l'appello può ritenersi fondato in ordine alla domanda d'usucapione ordinaria, ritualmente proposta in primo grado e riproposta nei motivi d'appello; infatti le parti che si sono costituite hanno tutte confermato le circostanze della validità e del contenuto della scrittura privata del 15.08.1993, avente le caratteristiche della donazione, con cui la disponeva dei Persona_3
beni che le erano pervenuti dalla successione dal coniuge nella A_
misura di 1/3, già nella comproprietà degli altri eredi nella misura dei 2/3, rinunciando di fatto alla propria quota ereditaria per devolverla ai figli come dalla indicata scrittura.
I beni i erano quindi già in parte in comproprietà e nel possesso dei coeredi che avevano accettato l'eredità del defunto genitore A_
Osserva il Collegio che la scrittura del 15.08.1993 prevedeva l'acquisizione e la contestuale divisione, in capo a ciascuno di essi fratelli, in proprietà esclusiva, sia dei beni provenienti dal deceduto genitore, sia quelli A_ provenienti dalla stessa madre ancora in vita , il tutto come riportato Persona_3
nell'esposizione dei fatti esposti dal Tribunale esposti nella premessa.
L'indicata scrittura privata al capo V riporta che;
“ …….. ognuno dà atto che la presente scrittura ha valore vincolante ed immediato per quanto in essa convenuto”; che, infatti, e conseguenzialmente, “dal momento della firma della presente scrittura, ogni condividente sarà pieno responsabile, da ogni punto di vista delle proprietà ad esso pervenute con la presente scrittura, mentre chi non ha mantenuto alcuna proprietà è esonerato da ogni tipo di incombenza”; che: “
“ognuno si impegna a partecipare alla futura stipula dell'atto notarile, che sarà redatto nello schema della presente scrittura”);
pag. 9/17 Dunque la volontà delle parti, in virtù dell'avvenuta cessione dei beni da parte della madre era quella che gli accordi avessero effetto immediato e Persona_3
fossero immediatamente e definitivamente validi ed efficaci per le parti contraenti.
L'autenticità dell'indicata scrittura del 15/8/1993 è stata riconosciuta, proprio quanto alle sottoscrizioni, vera e autentica dal Tribunale, acquisendo così valore di prova documentale e confessoria inoppugnabile.
Vanno quindi accolti i primi due motivi d'appello riportandosi al principio di diritto consolidato che vuole la nullità di un titolo negoziale acquisito della proprietà diventi rilevante quando viene indicato e dedotto solo ed esclusivamente come prova documentale del possesso conseguito con il titolo stesso, indipendentemente dalla sua incontroversa sua radicale nullità.
In tal senso la Cassazione , Ordinanza n. 9566 del 09/04/2024 , che così ha stabilito: “In tema di usucapione, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare
l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di usucapione abbreviata svolta dal detentore e basata sulla circostanza dell'informale donazione del fondo da parte dell'originaria proprietaria, trattandosi di donazione nulla per mancanza dell'atto pubblico, non ammettendo la prova testimoniale sul punto, senza considerare che quell'informale donazione, ove effettivamente dimostrata, avrebbe potuto determinare l'interversione nel possesso a favore del detentore. ”; nonché
Cassazione n.27432/2014, 17388/21, 21726/19 e 483/24.
pag. 10/17 In tal senso anche l'orientamento della Cassazione del 09/04/2024 n. 9566 secondo cui “Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini;
ed anzi, proprio la circostanza che la traditio venga eseguita in virtù di un contratto che, pur se invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi”).
I motivi di appello possono quindi essere accolti ed in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., essendo decorsi venti anni, come richiesto, dalla data della scrittura del 15.08.1993 alla data della proposizione della domanda del 31.10.2014, trattandosi di un possesso pacifico, non interrotto ed in buona fede sui seguenti beni con attribuzione:
-a nella sua qualità di unico erede di Controparte_1 A_
: la piena ed esclusiva proprietà sull'appezzamento di terreno agricolo
[...]
della superficie di mq.
5.730 in CT Comune di Cittaducale alla partita 8283 foglio
46 particella 92 are 40.00 e particella 106 are 17.30;
-a : la piena ed esclusiva proprietà sulla porzione di Parte_1
fabbricato censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2608 foglio 46 particella 32 sub 5 (p.T-1-2); nonché la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/4 dell'intero, sull'annessa area cortiliva urbana della superficie di circa
170 mq. - comune anche al fabbricato censito al Fg.46 part.33 sub1 e alle unità immobiliari censite al Fg.46 part. 32 sub 2 e 3 censita al N.C.E.U. Comune di
Cittaducale alla partita 2539 al foglio 46, particella 33 sub 2; la comproprietà,
pag. 11/17 per la quota pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.300 in CT Comune di Cittaducale alla partita 8283 al foglio 45, particella 175 are 3.00; la comproprietà per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 230 circa in CT Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 81, are
2.30; la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.34 circa in CT
Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 96, are 03.40;
- a : la piena ed esclusiva proprietà sulla porzione di Controparte_2
fabbricato censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2608 foglio 46 particella 32 sub 2 (p.T-1-2); - la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/4 dell'intero, sull'annessa area cortiliva urbana della superficie di circa 170 mq. - comune anche al fabbricato censito al Fg.46 part.33 sub1 e alle unità immobiliari censite al Fg.46 part. 32 sub 3 e 5 censita al N.C.E.U. Comune di
Cittaducale alla partita 2539 al foglio 46, particella 33 sub 2; la comproprietà, per la quota pari ad 1/2 dell'intero, dell'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 5600 circa in CT alla partita suindicata, foglio 46, particella 55, are 56.00;
- a , , , , eredi di CP_10 Parte_2 Parte_3 Parte_4
la piena ed esclusiva proprietà sulla porzione di Parte_5
fabbricato censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2608 foglio 46 particella 32 sub 3 (p.T-1-2); - la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/4 dell'intero, sull'annessa area cortiliva urbana della superficie di circa 170 mq. - comune anche al fabbricato censito al Fg.46 part.33 sub1 e alle unità immobiliari censite al Fg.46 part. 32 sub 2 e 5 censita al N.C.E.U. Comune di
Cittaducale alla partita 2539 al foglio 46, particella 33 sub 2; la comproprietà,
pag. 12/17 per la quota pari ad 1/2 dell'intero, dell'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 5600 circa in CT alla partita suindicata, foglio 46, particella 55, are 56.00;
- a (nella sua qualità di unico erede di Controparte_1 A_
), a , a , a ,
[...] Parte_1 Controparte_2 CP_10
, , , quali eredi della Sig.ra Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti in quanto eredi in accrescimento del de cuius Parte_5
, deceduto senza eredi, la piena ed esclusiva proprietà Controparte_13
della unità immobiliare costituita da alloggio della consistenza di due vani utili avente accesso dalla via Pendenza, censita al NCEU Comune di Cittaducale, partita 2539, foglio 46, particella 33 sub 1 (porzione coperta), con annessa, proporzionale quota di partecipazione condominiale, per la quota di 1/4, sull'area di corte costituente distacco dell'alloggio stesso in parola, comune altresì al fabbricato, e alle relative unità immobiliari, censite ai particellari 32 sub2,3,5, ed avente la superficie di mq.170 circa, area censita al NCEU Comune di Cittaducale, partita 2539, foglio 46, particella 33 sub 2 (area scoperta); nonché la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento agricolo di terreno della superficie di mq. 300 distinto in CT
Comune di Cittaducale partita 8283, foglio 45, particella 175, are 3.00; la comproprietà per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 230 circa in CT
Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 81, are 2.30; - la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.34 circa in CT
Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 96, are 03.40.
pag. 13/17 Ordinarsi all' Agenzia Generale delle Entrate Roma, Ufficio Territorio di Rieti,
Registri Immobiliari, con esonero del competente Conservatore dei Registri
Immobiliari, di trascrivere ed annotare la presente sentenza, come per legge.
Nulla per le spese di lite avendo così disposto le parti nell'indicata scrittura privata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
, , , Controparte_3 Parte_4 Parte_3 CP_10 Pt_2
, , nonché ,
[...] CP_12 Controparte_4 Controparte_6
e , e , Controparte_11 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 495/2020 così provvede:
a) In accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., dei beni indicati nella scrittura privata dal 15.08.1993 con le seguenti quote per i soggetti indicati: 1) a, nella sua qualità di unico erede Controparte_1
di : la piena ed esclusiva proprietà A_
sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.
5.730 in CT
Comune di Cittaducale alla partita 8283 foglio 46 particella 92 are 40.00
e particella 106 are 17.30; 2) -a : la piena ed Parte_1
esclusiva proprietà sulla porzione di fabbricato censita al N.C.E.U.
Comune di Cittaducale alla partita 2608 f.lio 46 particella 32 sub 5 (p.T-1-
2); nonché la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/4 dell'intero, sull'annessa area cortiliva urbana della superficie di circa 170 mq. - comune anche al fabbricato censito al Fg.46 part.33 sub1 e alle unità immobiliari censite al Fg.46 part. 32 sub 2 e 3 censita al N.C.E.U.
pag. 14/17 Comune di Cittaducale alla partita 2539 al foglio 46, particella 33 sub 2; la comproprietà, per la quota pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.300 in CT Comune di
Cittaducale alla partita 8283 al foglio 45, particella 175 are 3.00; la comproprietà per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 230 circa in
CT Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 81, are
2.30; la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.34 circa in
CT Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 96, are
03.40; 3) - a la piena ed esclusiva proprietà sulla Controparte_2
porzione di fabbricato censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2608 foglio 46 particella 32 sub 2 (p.T-1-2); - la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/4 dell'intero, sull'annessa area cortiliva urbana della superficie di circa 170 mq. - comune anche al fabbricato censito al Fg.46 part.33 sub1 e alle unità immobiliari censite al Fg.46 part. 32 sub 3 e 5 censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2539 al foglio 46, particella 33 sub 2; la comproprietà, per la quota pari ad 1/2 dell'intero, dell'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.
5600 circa in CT alla partita suindicata, foglio 46, particella 55, are 56.00;
4) - a , , , , CP_10 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di la piena ed esclusiva proprietà Parte_5
sulla porzione di fabbricato censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2608 foglio 46 particella 32 sub 3 (p.T-1-2); - la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/4 dell'intero, sull'annessa area cortiliva urbana della superficie di circa 170 mq. - comune anche al fabbricato pag. 15/17 censito al Fg.46 part.33 sub1 e alle unità immobiliari censite al Fg.46 part. 32 sub 2 e 5 censita al N.C.E.U. Comune di Cittaducale alla partita 2539 al foglio 46, particella 33 sub 2; la comproprietà, per la quota pari ad 1/2 dell'intero, dell'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.
5600 circa in CT alla partita suindicata, foglio 46, particella 55, are 56.00;
5) - a (nella sua qualità di unico erede di Controparte_1
); 5) a , a A_ Parte_1 CP_2
, a , , ,
[...] CP_10 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio della consistenza di
[...]
due vani utili avente accesso dalla via Pendenza, censita al NCEU
Comune di Cittaducale, partita 2539, foglio 46, particella 33 sub 1, con annessa, proporzionale quota di partecipazione condominiale, per la quota di 1/4, sull'area di corte costituente distacco dell'alloggio stesso in parola, comune altresì al fabbricato, e alle relative unità immobiliari, censite ai particellari 32 sub2,3,5, ed avente la superficie di mq.170 circa, area censita al NCEU Comune di Cittaducale, partita 2539, foglio 46, particella 33 sub 2 (area scoperta); nonché la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento agricolo di terreno della superficie di mq. 300 distinto in CT Comune di Cittaducale partita 8283, foglio 45, particella 175, are 3.00; la comproprietà per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 230 circa in CT Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 81, are 2.30; - la comproprietà, per la quota di spettanza, pari ad 1/2 dell'intero, sull'appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq.34 circa in CT Comune di Cittaducale alla partita 8283, foglio 46, particella 96, are 03.40.
pag. 16/17 b) Ordinarsi all'Agenzia Generale delle Entrate Ufficio Territoriali di Rieti,
Ufficio Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari, di trascrivere ed annotare la presente sentenza, come per legge;
c) Nulla per le spese di lite .
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 23/06/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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