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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/09/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile Proc. n. 2323 /2024 Rg
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 15/09/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. CIARDULLO MARIAFRANCESCA Parte_1
Per l'avv. Ombretta Alitto in sostituzione degli avv.ti ZURLO RAFFAELE e Controparte_1
ORNATI ANDREA
I difensori discutono la causa riportandosi agli atti di causa e alle note autorizzate, riportandosi alle conclusioni rassegnate. L'avv. Ciardullo eccepisce l'intempestività delle note conclusive depositate da parte opposta e fa rilevare che non risulta depositato il verbale attestante l'esito del tentativo di mediazione. Insiste quindi ai fini dell'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'avv. Alitto fa rilevare che la procedura di mediazione è stata esperita con esito negativo e insiste nelle conclusioni rassegnate.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:37, il giudice, assenti i difensori delle parti, decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato e pubblicato, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2323 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo, dall'avv.
Mariafrancesca Ciardullo, presso il cui studio, in Cosenza, alla Via D. Milelli n. 26/B,
è elettivamente domiciliato
- OPPONENTE -
E
(p.i. , c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed
Andrea Ornat, giusta procura generale alle liti per atto a rogito del notaio dr.ssa
Claudia Cattaneo del 15.03.2024 (rep. n. 9775, racc. n. 2163), con domicilio eletto in
La Spezia alla via Paolo Emilio Taviani n. 170
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 527/2024, emesso da questo
Tribunale a definizione del procedimento monitorio n. 1666/2024 Rg.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 15.9.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte opponente (conclusioni rassegnate nelle note conclusive e richiamate all'udienza di discussione): “1) In via preliminare ed assorbente, accertare e
2 dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione ad agire in capo alla CP_1
mancando la prova delle intervenute cessioni del credito azionato in sede
[...] monitoria e stante la mancata dimostrazione della titolarità del credito, e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.527/2024 avente R.G. n. 1666/2024, emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 05.06.2024; 2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e degli interessi moratori, e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo in tal sede opposto per mancanza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e, dichiarare che il sig. Parte_1
nulla deve alla 3) In via principale, accertare e
[...] Controparte_1 dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta idonea a dare piena prova del credito vantato, per come espressamente statuito dall'art. 633 c.p.c., per l'effetto annullarlo e revocarlo;
4) Nel merito, accertare e dichiarare che il sig. nulla deve alla Parte_1 CP_1 per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti;
5) Con vittoria di spese e compensi
[...] oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA E CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito”;
Per parte opposta (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e richiamate nelle note conclusive e poi all'udienza di discussione): ”Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale: -
Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
CP_1
In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 527/2024 R.G. n. 1666/2024 del 05.06.2024 emesso dal
Tribunale di Cosenza, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 527/2024 R.G. n.
1666/2024 del 05.06.2024 emesso dal Tribunale di Cosenza. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore Parte_1 della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”
FATTO E DIRITTO
1 nella dichiarata qualità di cessionaria del relativo credito, otteneva Controparte_1 decreto ingiuntivo nei confronti di in relazione all'esposizione Parte_1
3 debitoria maturata rispetto al contratto di finanziamento n. 10027225677812, sottoscritto dal debitore con CREDIRAMA s.p.a. in data 10.2.2007. Avverso il decreto ingiuntivo predetto interponeva opposizione l'ingiunto, eccependo, in via principale, la carenza di legittimazione attiva in mancanza di prova circa CP_1 la cessione in suo favore del credito azionato in via monitoria. L'opponente eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito o, comunque, dei soli interessi moratori richiesti;
la nullità del contratto per violazione delle prescrizioni formali di cui all'art. 117 Tub;
la violazione da parte dell'intermediario dell'obbligo di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale;
l'insussistenza del credito nella misura quantificata dall'attrice in senso sostanziale, essendosi computate anche voci non dovute.
Si costituiva insistendo nella domanda sottesa all'originario ricorso per CP_1 ingiunzione.
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto avanzata dall'opposta (ordinanza dell'8.4.2025) e disposto il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, la causa era istruita solo documentalmente e decisa in data odierna all'esito di discussione delle parti.
2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
2.1 Pacifico, in quanto concordemente ammesso dalle parti, appare l'espletamento con esito negativo del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione. Non può, pertanto, trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità sollevata in data odierna da parte opponente in ragione della mancata produzione del relativo verbale da parte dell'opposta (peraltro avvenuta con deposito del 14.9.2025, scaricato in data odierna su PCT). Tempestivo appare il deposito di comparsa conclusionale da parte dell'opposta rispetto al termine assegnato all'udienza con ordinanza dell'8.4.2025, mentre irrilevante, come detto, è la data di deposito del verbale di mediazione, incontestato il fatto storico del suo espletamento con esito negativo.
2.2 Nel merito, deve premettersi che, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla
4 proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n.
2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
2.3 Nel caso di specie, l'opponente contesta in via preliminare la legittimazione attiva di per non avere l'opposta dato prova della propria asserita qualità di CP_1 cessionaria del credito oggetto di domanda.
La deduzione è fondata.
Va premesso, sul punto, che, in generale, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, art. 58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale (tra le tante, cfr.
Cass. 23852/2025; Cass. 26127/2024; Cass. 5857/2022; Cass. 24798/2020). Si è affermato, invero, che in ragione delle peculiari caratteristiche della “cessione in blocco” di cui al menzionato art. 58 TUB può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma solo allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione
(Cass. 3277/2023; Cass. 31118/2017, cfr. Cass. 15884/2019). Nel caso di specie, con il ricorso per ingiunzione produceva, in fase monitoria, estratto della CP_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione “in blocco” da parte di
[...]
dei crediti aventi cumulativamente talune caratteristiche, tra cui quella di CP_2 derivare (per quanto qui rileva) dai contratti di cessione sottoscritti da con CP_2
CREDIRAMA nelle date del 13/05/2008 e dell'11/07/2008 ed essere inclusi nella lista depositata in data 11 gennaio 2017 presso il notaio con Persona_1 studio in Firenze, via Masaccio, n. 187, rep. 47.690, racc. 23.467, nonché presso la sede legale del Cessionario, salve le eccezioni espressamente previste. Era prodotto, altresì, il contratto tra e , che richiamava, quale oggetto della CP_1 CP_2
5 cessione, i crediti inclusi nell'allegato A1, non rinvenibile, tuttavia, nella relativa produzione documentale (di cui, invece, faceva parte un allegato denominato “lista dei crediti ceduti”, contenente semplicemente l'indicazione informale, su foglio non sottoscritto, di un credito nei confronti di , avente come “NDG” Parte_1
2131072, quale identificativo non si comprende in che modo collegato al contratto n.
10027225677812). Nel giudizio di opposizione, poi, l'attrice in senso sostanziale produceva la lista dei crediti ceduti depositati presso il notaio rep. 47.690, Per_1 racc. 23.467, versandola, tuttavia, in atti solo per estratto, senza possibilità, anche in questo caso, di verificare, in maniera univoca, l'inclusione nell'operazione di cessione del credito derivante n. 10027225677812 intervenuto tra Parte_1
e CREDIRAMA. Ne consegue che non è possibile, sulla base dell'estratto di Gazzetta
Ufficiale e della produzione documentale della parte onerata, ricavare la prova univoca dell'inclusione del credito oggetto di domanda nella prima cessione a favore di (del cui contenuto non vi è alcun riscontro documentale) e poi in CP_2 quella tra e CP_2 CP_1
Non può costituire, da sola, valida prova della cessione, a fronte della contestazione giudiziale da parte dell'opponente, l'avvenuta notifica della cessione al debitore, individuale o avvenuta mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore solo indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass. 17944/2023; Cass. 21279/2025).
In mancanza, conclusivamente, di prova, da parte di della titolarità Controparte_1 del credito oggetto di giudizio, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda dell'attrice sostanziale sottesa al ricorso per ingiunzione.
Resta assorbita ogni diversa questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e in applicazione dei minimi tabellari, in ragione della risoluzione su questione preliminare della causa e della mancanza di istruttoria orale. Viene pronunciata distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo sull'opposizione interposta da avverso Parte_1
6 il decreto ingiuntivo n. 527/2024, emesso da questo Tribunale a definizione del procedimento monitorio n. 1666/2024 Rg, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettandola domanda di sottesa al ricorso per ingiunzione;
CP_1
2) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese e CP_1 competenze di giudizio in favore dell'opponente, che si liquidano in euro 145,50 per esborsi ed euro 2540,00 per onorario, oltre rimborso forf. Spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
3) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 15/09/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
7
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 15/09/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. CIARDULLO MARIAFRANCESCA Parte_1
Per l'avv. Ombretta Alitto in sostituzione degli avv.ti ZURLO RAFFAELE e Controparte_1
ORNATI ANDREA
I difensori discutono la causa riportandosi agli atti di causa e alle note autorizzate, riportandosi alle conclusioni rassegnate. L'avv. Ciardullo eccepisce l'intempestività delle note conclusive depositate da parte opposta e fa rilevare che non risulta depositato il verbale attestante l'esito del tentativo di mediazione. Insiste quindi ai fini dell'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'avv. Alitto fa rilevare che la procedura di mediazione è stata esperita con esito negativo e insiste nelle conclusioni rassegnate.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:37, il giudice, assenti i difensori delle parti, decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato e pubblicato, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2323 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo, dall'avv.
Mariafrancesca Ciardullo, presso il cui studio, in Cosenza, alla Via D. Milelli n. 26/B,
è elettivamente domiciliato
- OPPONENTE -
E
(p.i. , c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed
Andrea Ornat, giusta procura generale alle liti per atto a rogito del notaio dr.ssa
Claudia Cattaneo del 15.03.2024 (rep. n. 9775, racc. n. 2163), con domicilio eletto in
La Spezia alla via Paolo Emilio Taviani n. 170
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 527/2024, emesso da questo
Tribunale a definizione del procedimento monitorio n. 1666/2024 Rg.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 15.9.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte opponente (conclusioni rassegnate nelle note conclusive e richiamate all'udienza di discussione): “1) In via preliminare ed assorbente, accertare e
2 dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione ad agire in capo alla CP_1
mancando la prova delle intervenute cessioni del credito azionato in sede
[...] monitoria e stante la mancata dimostrazione della titolarità del credito, e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.527/2024 avente R.G. n. 1666/2024, emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 05.06.2024; 2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e degli interessi moratori, e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo in tal sede opposto per mancanza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e, dichiarare che il sig. Parte_1
nulla deve alla 3) In via principale, accertare e
[...] Controparte_1 dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta idonea a dare piena prova del credito vantato, per come espressamente statuito dall'art. 633 c.p.c., per l'effetto annullarlo e revocarlo;
4) Nel merito, accertare e dichiarare che il sig. nulla deve alla Parte_1 CP_1 per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti;
5) Con vittoria di spese e compensi
[...] oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA E CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito”;
Per parte opposta (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e richiamate nelle note conclusive e poi all'udienza di discussione): ”Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale: -
Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
CP_1
In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 527/2024 R.G. n. 1666/2024 del 05.06.2024 emesso dal
Tribunale di Cosenza, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 527/2024 R.G. n.
1666/2024 del 05.06.2024 emesso dal Tribunale di Cosenza. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore Parte_1 della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”
FATTO E DIRITTO
1 nella dichiarata qualità di cessionaria del relativo credito, otteneva Controparte_1 decreto ingiuntivo nei confronti di in relazione all'esposizione Parte_1
3 debitoria maturata rispetto al contratto di finanziamento n. 10027225677812, sottoscritto dal debitore con CREDIRAMA s.p.a. in data 10.2.2007. Avverso il decreto ingiuntivo predetto interponeva opposizione l'ingiunto, eccependo, in via principale, la carenza di legittimazione attiva in mancanza di prova circa CP_1 la cessione in suo favore del credito azionato in via monitoria. L'opponente eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito o, comunque, dei soli interessi moratori richiesti;
la nullità del contratto per violazione delle prescrizioni formali di cui all'art. 117 Tub;
la violazione da parte dell'intermediario dell'obbligo di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale;
l'insussistenza del credito nella misura quantificata dall'attrice in senso sostanziale, essendosi computate anche voci non dovute.
Si costituiva insistendo nella domanda sottesa all'originario ricorso per CP_1 ingiunzione.
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto avanzata dall'opposta (ordinanza dell'8.4.2025) e disposto il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, la causa era istruita solo documentalmente e decisa in data odierna all'esito di discussione delle parti.
2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
2.1 Pacifico, in quanto concordemente ammesso dalle parti, appare l'espletamento con esito negativo del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione. Non può, pertanto, trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità sollevata in data odierna da parte opponente in ragione della mancata produzione del relativo verbale da parte dell'opposta (peraltro avvenuta con deposito del 14.9.2025, scaricato in data odierna su PCT). Tempestivo appare il deposito di comparsa conclusionale da parte dell'opposta rispetto al termine assegnato all'udienza con ordinanza dell'8.4.2025, mentre irrilevante, come detto, è la data di deposito del verbale di mediazione, incontestato il fatto storico del suo espletamento con esito negativo.
2.2 Nel merito, deve premettersi che, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla
4 proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n.
2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
2.3 Nel caso di specie, l'opponente contesta in via preliminare la legittimazione attiva di per non avere l'opposta dato prova della propria asserita qualità di CP_1 cessionaria del credito oggetto di domanda.
La deduzione è fondata.
Va premesso, sul punto, che, in generale, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, art. 58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale (tra le tante, cfr.
Cass. 23852/2025; Cass. 26127/2024; Cass. 5857/2022; Cass. 24798/2020). Si è affermato, invero, che in ragione delle peculiari caratteristiche della “cessione in blocco” di cui al menzionato art. 58 TUB può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma solo allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione
(Cass. 3277/2023; Cass. 31118/2017, cfr. Cass. 15884/2019). Nel caso di specie, con il ricorso per ingiunzione produceva, in fase monitoria, estratto della CP_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione “in blocco” da parte di
[...]
dei crediti aventi cumulativamente talune caratteristiche, tra cui quella di CP_2 derivare (per quanto qui rileva) dai contratti di cessione sottoscritti da con CP_2
CREDIRAMA nelle date del 13/05/2008 e dell'11/07/2008 ed essere inclusi nella lista depositata in data 11 gennaio 2017 presso il notaio con Persona_1 studio in Firenze, via Masaccio, n. 187, rep. 47.690, racc. 23.467, nonché presso la sede legale del Cessionario, salve le eccezioni espressamente previste. Era prodotto, altresì, il contratto tra e , che richiamava, quale oggetto della CP_1 CP_2
5 cessione, i crediti inclusi nell'allegato A1, non rinvenibile, tuttavia, nella relativa produzione documentale (di cui, invece, faceva parte un allegato denominato “lista dei crediti ceduti”, contenente semplicemente l'indicazione informale, su foglio non sottoscritto, di un credito nei confronti di , avente come “NDG” Parte_1
2131072, quale identificativo non si comprende in che modo collegato al contratto n.
10027225677812). Nel giudizio di opposizione, poi, l'attrice in senso sostanziale produceva la lista dei crediti ceduti depositati presso il notaio rep. 47.690, Per_1 racc. 23.467, versandola, tuttavia, in atti solo per estratto, senza possibilità, anche in questo caso, di verificare, in maniera univoca, l'inclusione nell'operazione di cessione del credito derivante n. 10027225677812 intervenuto tra Parte_1
e CREDIRAMA. Ne consegue che non è possibile, sulla base dell'estratto di Gazzetta
Ufficiale e della produzione documentale della parte onerata, ricavare la prova univoca dell'inclusione del credito oggetto di domanda nella prima cessione a favore di (del cui contenuto non vi è alcun riscontro documentale) e poi in CP_2 quella tra e CP_2 CP_1
Non può costituire, da sola, valida prova della cessione, a fronte della contestazione giudiziale da parte dell'opponente, l'avvenuta notifica della cessione al debitore, individuale o avvenuta mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore solo indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass. 17944/2023; Cass. 21279/2025).
In mancanza, conclusivamente, di prova, da parte di della titolarità Controparte_1 del credito oggetto di giudizio, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda dell'attrice sostanziale sottesa al ricorso per ingiunzione.
Resta assorbita ogni diversa questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e in applicazione dei minimi tabellari, in ragione della risoluzione su questione preliminare della causa e della mancanza di istruttoria orale. Viene pronunciata distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo sull'opposizione interposta da avverso Parte_1
6 il decreto ingiuntivo n. 527/2024, emesso da questo Tribunale a definizione del procedimento monitorio n. 1666/2024 Rg, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettandola domanda di sottesa al ricorso per ingiunzione;
CP_1
2) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese e CP_1 competenze di giudizio in favore dell'opponente, che si liquidano in euro 145,50 per esborsi ed euro 2540,00 per onorario, oltre rimborso forf. Spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
3) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 15/09/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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