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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/06/2024, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657/22 RGL promossa da cod. fisc. , residente a [...]del Parte_1 C.F._1
Golfo, con domicilio eletto a Sarzana in viale della Pace 6 presso lo studio dell'avv. Alfonso Del Giudice (PEC che Email_1
la rappresenta e difende per procura depositata in via telematica con il ricorso ricorrente contro cod. fisc. , non costituito Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
e contro
, cod. fisc. , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma e domicilio alla Spezia via Mazzini 63 presso l'Ufficio legale della sua sede provinciale, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Patrizia Sanguineti (PEC
t) convenuto Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: “Accertare e dichiarare che tra la ricorrente ed il convenuto, è intercorso rapporto di lavoro subordinato come colf e badante non conviventi nelle modalità suindicate a tempo indeterminato, a far data dal 7/1/1982 e sino al 31/3/2019; accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente previste nel CCNL personale domestico di riferimento via via modificatosi e precisamente: livello 2 per quanto attiene il periodo dal 7/1/1982 al 28/2/2007, livello Bs dall'1/3/ 2007 al 31/12/2009, nonchè dall' 1/1/2010 al
1 15/2/2011 livello Cs;
dal 16/2/2011 al 31/3/2019 livello b;
accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire le differenze retributive, il t.f.r. e gli oneri contributivi accessori, oltre interessi di legge e rivalutazione, a far data dal
7/1/1982, sino alla cessazione del rapporto lavorativo avvenuto in data
31/3/2019 e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'istante di € 193.892,07 per differenze retributive, ed € 49.208,66 per tfr maturato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal sorgere del diritto al saldo per il periodo suindicato o i minori o maggiori importi che verranno accertati in corso di causa;
- condannare parte convenuta al
CP_ versamento all' competente dell'importo di € 74.049,19 o la minor o maggiore cifra che verrà accertata in corso di causa per oneri contributivi non versati in favore della ricorrente a far data dal sorgere del rapporto sino alla sua cessazione per il periodo suindicato. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa”.
Per : “Decidere il ricorso proposto dalla sig.ra secondo CP_2 Parte_1
diritto e giustizia e nei limiti del giusto e del provato;
con ogni conseguente provvedimento sulle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.7.2022 ha esposto: Parte_1
- aveva prestato attività di lavoro domestico alle dipendenze di CP_1
fra il 7.1.1982 e il 31.3.2019 (inizialmente senza formalizzazione),
[...]
svolgendo mansioni inquadrabili nel livello 2 fino al 28.2.2007, nel livello Bs fino al 31.12.2009, nel livello Cs fino al 15.2.2011 e nel livello B sino al termine del rapporto;
- in particolare, si era occupata di pulizia della casa, rassettatura, stiratura, lavaggio, preparazione dei pasti, disbrigo di commissioni esterne e, fra il
2.11.1991 e il 15.2.2011, era stata anche badante di madre di Persona_1
con lui convivente e fra il 1.1.2010 e il 15.2.2011 non autosufficiente;
CP_1
- aveva svolto i seguenti orari: sino al 1.11.1991 8-13 da lunedì a sabato;
dal
2.11.1991 al 15.2.2011, dovendosi occupare della madre di 8,30- CP_1
18,30 dal lunedì al sabato con un'ora di pausa per il pranzo;
dal 16.2.2011 al
31.7.2013, a seguito del ricovero della sig.ra nuovamente 8-13 da Per_1 lunedì a sabato;
dal 1.8.2013 al 1.11.2015 un'ora al giorno, indicativamente fra
2 le 11 e le 12, facendo la spesa e svolgendo commissioni;
dal 2.11.2015 al
31.12.2018 nuovamente 8-13 da lunedì a sabato;
dal 1.1.2019 al 31.3.2019
8,30-12 da lunedì a sabato;
- nel frattempo, il 5.11.2018, su proposta di le parti avevano stipulato CP_1
un contratto scritto, con decorrenza 1.1.2019; nel contratto si tentava, in violazione dell'art. 2113 c.c., di regolarizzare il periodo precedente;
- dal 7.1.1982 riceveva 4.000 lire all'ora; la retribuzione era stata successivamente aumentata;
le somme indicate nella scrittura del 5.11.2018 erano state realmente percepite;
i pagamenti erano sempre avvenuti in contanti;
- il 31.3.2019 si era dimessa per giusta causa, non avendo ancora ricevuto le somme dovute per i mesi da novembre 2018 a marzo 2019; successivamente queste somme erano state pagate ma non le era mai stata versato il TFR come non erano mai stati versati i contributi;
- aveva sempre usufruito di circa metà delle ferie e dei permessi che le sarebbero spettati;
peraltro ferie e permessi goduti non venivano retribuiti.
Su tali premesse di fatto, chiede la condanna di a pagarle la somma CP_1 complessiva di € 193.892,07 per differenze retributive ed € 49.208,66 per TFR
e a pagare all' la somma di € 74.049,19 a titolo di contributi. CP_2
È stato instaurato il contraddittorio con e con l' . CP_1 CP_2
è contumace. CP_1
L' , premesso che le circostanze esposte dalla ricorrente le erano del tutto CP_2
ignote, rilevato che la stessa ricorrente era stata iscritta alla Gestione commercianti fra il 1.10.2001 e il 31.1.2003, fra il 22.6.2011 e il 1.8.2012 e fra il
1.1.2019 e il 18.4.2019 e che inoltre era stata dipendente dell'
[...]
con contratto a tempo parziale fra il 13.8.2018 Parte_2
e l'8.9.2018, si dichiara disponibile a ricevere i contributi nei limiti della prescrizione quinquennale.
2. La scrittura privata in data 5.11.2018 denominata “contratto di lavoro”, prodotta sub 2 dalla ricorrente e firmata da con sottoscrizione CP_1
riconosciuta per effetto della contumacia, contiene un espresso riconoscimento del pregresso rapporto di lavoro subordinato: “Con la presente, confermando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in vigore dal 07.01.1982 (data di assunzione), le comunico che come concordato le sarà somministrato a
3 decorrere dalla data del 1° gennaio 2019 il seguente contratto di lavoro che regolerà i nostri rapporti… trattandosi di rapporto in essere, continuativamente, dal 07.01.1982, non è previsto periodo di prova”.
Ulteriore riconoscimento si legge nella lettera in data 6.10.2021, prodotta sub 7 col ricorso, munita di firma analogica di parimenti riconosciuta per CP_1
effetto della contumacia e, a quanto afferma la ricorrente, trasmessa per PEC:
“…al momento non possiedo alcun bene né sostanza economica e pertanto per regolare definitivamente i nostri rapporti io posso solo impegnarmi a versare la somma totale di mille euro al massimo dietro però sottoscrizione di una liberatoria che nulla avrai più da pretendere di me per il passato, presente e futuro, con rinuncia a ogni azione giudiziaria o extragiudiziaria nei miei confronti per tutto il rapporto lavorativo dal 1982 al 2019 e cioè per l'intero periodo del tuo servizio alle mie dipendenze…”.
È in atti un'ulteriore scrittura in data 5.11.2018 (doc. 2 bis), che reca la sottoscrizione di e quella di parimenti riconosciuta per effetto Parte_1 CP_1
della contumacia, con la quale le parti hanno riconosciuto che ha Parte_1
lavorato alle dipendenze di come collaboratrice familiare non CP_1
convivente, a far data dal 7.1.1982 e in via continuativa, seguendo il seguente orario:
- dal 7.1.1982 al 1.11.1991, con mansioni di colf, da lunedì a sabato dalle 8,00 alle 13,00 verso la paga oraria di 4.000, poi 5.000 e infine 6.000 lire;
- dal 2.11.1991 al 15.2.2011, con mansioni di colf e di badante, da lunedì a sabato dalle 8,30 alle 18,30 con un'ora di pausa verso la paga oraria di
7.000 lire, poi 8.000 lire, poi 4,50 euro e infine 5 euro;
- dal 16.2.2011 al 31.7.2013, con mansioni di colf, da lunedì a sabato dalle 8,00 alle 13,00 verso la paga oraria di 5 euro;
- dal 1.8.2013 al 1.11.2015, con mansioni di colf, da lunedì a sabato per un'ora al giorno, verso la paga oraria di 5 euro;
- dal 2.11.2015 alla data della scrittura, con mansioni di colf, da lunedì a sabato dalle 8,00 alle 13,00 verso la paga oraria di 5 euro.
Questi orari corrispondono a quelli dedotti in ricorso per il periodo a cui questa scrittura si riferisce.
4 Lo svolgimento di attività lavorativa nei periodi e negli orari sopra indicati si deve quindi ritenere confessato da CP_1
I periodi di contribuzione evidenziati dall' , in carenza di prova in ordine CP_2 all'effettività delle attività lavorative e al relativo impegno orario, non appaiono decisivi in senso contrario.
3. Se è vero che la scrittura da ultimo analizzata contiene la seguente pattuizione: “I periodi di lavoro subordinato sopra descritti sono sanati con accordo tra le parti, ovvero dichiara di non avere nulla da chiedere a Parte_1 per il servizio lavorativo descritto… dichiarandosi pienamente CP_1
soddisfatta sotto il profilo economico di quanto ha ricevuto nel tempo a titolo di stipendio per il suo lavoro e che il trattamento riservatole lo ha sempre considerato idoneo. dichiara altresì di non avere mai lavorato nei Parte_1
giorni festivi e che non ha nulla da pretendere dal datore di lavoro per CP_1
ferie non godute, permessi non fruiti e quanto altro. Il presente accordo copre anche il periodo di lavoro che si impegna a prestare in favore di Parte_1 fino al 31.12.2018 con la medesima mansione di colf”, tuttavia questa CP_1
pattuizione, come rilevato officiosamente dal giudice a verbale di udienza
23.6.2023, costituisce una transazione nulla per assoluto difetto di reciproche concessioni: in effetti, nulla è riconosciuto alla lavoratrice.
Per il periodo successivo, fra l'altro, la transazione è ulteriormente nulla perché non si può validamente disporre di diritti non ancora sorti.
4. Ora, la TE , che ha dichiarato di essere stata fidanzata con il Tes_1 figlio del convenuto più o meno tra la fine degli anni '90 e il 2015, ha riferito: “So che la sig.ra faceva lavori in casa dal sig. lo so perché mi è Parte_1 CP_1
capitato di cercarla per portarle cose o documenti e la andavo a cercare a casa di sapendo che lavorava lì, e la trovavo intenta a fare lavori di casa: CP_1
ad esempio stirava, lavava, cose di questo tipo. So che faceva i lavori di casa per il sig. sin da quando suo figlio era piccolo;
suo figlio è del 1980, CP_1
quando ci siamo fidanzati, intorno al 1997-1998, la sig.ra già faceva i Parte_1
lavori di casa da Non so specificare esattamente che mansioni CP_1
svolgesse, per quanto so io faceva genericamente i lavori di casa. Si occupava anche della mamma del sig. che a quanto ricordo aveva una certa età, CP_1
anche se non so precisare se era invalida, e viveva con il figlio;
mi pare che sia
5 mancata nel 2010-2011. Penso che la ricorrente andasse a casa del sig. tutti i giorni, almeno le volte che l'ho cercata lì ce l'ho sempre trovata. CP_1
Non ricordo se ci andava il sabato o nei festivi. Io ce l'ho trovata di mattino, non so che orario faceva e non so dire con certezza se ci andava anche di pomeriggio. La casa del sig. era in via Olivieri a Rebocco, non ricordo CP_1 se c'è stato un cambio di appartamento allo stesso indirizzo. Io sono andata solo lì, può darsi che prima abitasse da altre parti perché il sig. mi CP_1 aveva detto che da giovane aveva un'altra casa. Non so dire quanto veniva pagata e non so se pranzava in casa di io di solito ci andavo al CP_1
mattino presto, diciamo entro le dieci. Io ho lavorato con il sig. dal 2014 CP_1
al 2017 e ricordo che a volte la sig.ra passava e parlava con il sig. Parte_1
anche se non so dire cosa si dicevano, e a volte ho visto che veniva CP_1 con delle borse”.
Il TE , figlio della ricorrente, ha riferito: “Mia mamma Testimone_2
andava a fare i lavori di casa da mi è capitato occasionalmente di CP_1
andare a casa da e ci trovavo mia mamma. Preciso che non ci sono CP_1
andato sin da quando ho iniziato il rapporto perché allora ero piccolo, può anche darsi che mi ci abbiano portato ma io non lo ricordo. Mia mamma faceva
i lavori di casa;
posso confermare direttamente, almeno per il periodo successivo al giugno 1998 quando ho preso la patente, che andava anche fuori
a fare la spesa perché qualche volta ho portato in macchina lei e le borse, mentre per il resto so cosa faceva dai racconti di famiglia. La mamma del sig. aveva un'attività commerciale, mi pare una cartoleria, poi si è ritirata CP_1 dal commercio, penso fosse l'inizio degli anni '90, perché aveva dei grossi problemi di salute soprattutto alla schiena che comportavano difficoltà di deambulazione, e allora mia mamma aveva iniziato a stare a casa loro tutto il giorno, dal mattino fino a sera, mentre prima a quanto ricordo ci stava solo al mattino visto che quando ero alle elementari al mio ritorno da scuola la trovavo
a casa. Posso anche dire che in quegli anni, era forse nel 1991, i miei genitori hanno comprato una casa nuova ad Arcola e ricordo che mio padre diceva che era più tranquillo nel sostenere la spesa perché mia mamma aveva ora un'entrata più cospicua. Io ricordo che mia mamma usciva di casa alla mattina verso le sette-sette e mezza e rientrava alla sera per cena, verso le sette e
6 mezza-otto, tanto che la cena o la preparava una delle mie nonne o a volte mia mamma la portava lei. Mi riferisco al periodo anteriore al 2002-2003 perché poi sono andato a stare da solo. aveva cambiato abitazione: dove sta CP_1
tuttora a Rebocco, in via Olivieri, ricordo che prima stava al piano di sotto e poi
è salito al piano di sopra, sarà stato una ventina d'anni fa, mi sembra che in precedenza stesse a Fossamastra, anzi in zona San Bartolomeo – Muggiano, non ricordo esattamente la via. Io ricordo bene di essere stato nella casa di
Rebocco, le altre case non le ricordo bene, forse una volta sono andato in macchina su per una salita dalle parti dei potrebbe essere a Controparte_3
come mi dite. Ricordo che dopo che la mamma di è mancata, Pt_3 CP_1
sarà stato più o meno il 2011-2012 ma non lo ricordo bene, e anzi forse anche da un mese prima perché la signora era stata ricoverata, mia mamma aveva ridotto fortemente l'orario, però questo lo so solo dai suoi racconti. Non so quant'era pagata mia mamma. Quando lavorava full time pranzava a casa di
prima io me la ricordo a casa per il pranzo;
dopo di preciso non lo so CP_1 anche se mi risulta che fosse libera il pomeriggio”.
Il TE , marito separato della ricorrente, ha riferito: “Negli Testimone_3
anni novanta, quando abbiamo comprato una casa ad Arcola, precisamente nel
1991, faceva lavori domestici dal sig. Non sono mai stato a Pt_1 CP_1
casa del sig. Penso che facesse i lavori di casa, credo che facesse CP_1
anche la spesa. Io so che la mamma del sig. era molto anziana e CP_1
viveva con suo figlio;
credo che si occupasse anche della mamma, visto Pt_1
che andava a lavorare lì. Io uscivo di casa alle quattro del mattino per andare a lavorare, penso che andasse a casa di al mattino, ora non Pt_1 CP_1
ricordo se ci stava anche di pomeriggio: io ero fuori tutto il giorno per lavoro.
Sono andato in pensione nel 2015. La casa di era a Spezia dalle parti CP_1
di Canaletto o San Bartolomeo, dopo era andato a stare a Rebocco. Non so quanto veniva pagata. Non ricordo se ci andava anche di sabato, io lavoravo anche al sabato e quando c'era bisogno anche la domenica”.
Dal complesso di queste deposizioni risultano quindi ulteriormente confermati il rapporto di lavoro e, almeno a grandi linee, il periodo e gli orari dedotti in ricorso.
7 5. Sulla base di questi elementi, i fatti dedotti si possono poi ritenere ammessi per effetto della diserzione da parte del convenuto dell'interrogatorio formale nonostante la notifica dell'ordinanza ammissiva.
In particolare, l'ammissione copre anche (oltre al rapporto in sé, agli orari e alle mansioni) la quantificazione del credito, contenuta nel capitolo n. 20, sicché non vi è motivo per disporre una consulenza tecnica;
con la doverosa precisazione che sarebbe stato onere del datore di lavoro, che restando contumace non vi ha assolto, allegare e provare eventuali ulteriori pagamenti già eseguiti.
Va tuttavia osservato che nella scrittura del 5.11.2018 si menziona come applicabile, a far data dal 1.1.2019, il CCNL stipulato da CP_4
per la parte datoriale con la e Controparte_5 CP_6 CP_7
non il CCNL stipulato da e per la parte datoriale e dalle CP_8 CP_9
e che Parte_4 CP_10 CP_11 Per_2
la parte ha utilizzato per la redazione dei conteggi.
Il giudice ha pertanto richiesto la redazione di un nuovo conteggio, per il periodo successivo al 1.1.2019, con applicazione del CCNL applicabile.
Per il periodo anteriore al 31.12.2018 il giudice ha poi rilevato che mancava la prova dell'applicazione, da parte del datore di lavoro, di un qualsiasi contratto collettivo.
In carenza di questa prova, non si possono ritenere dovuti gli istituti contrattuali, ma soltanto quelli di fonte legale.
In particolare, nel lavoro domestico, in assenza della prova dell'applicazione di un contratto collettivo da parte del datore di lavoro, si era affermato che sono dovuti gli scatti di anzianità, ma non sono invece dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario, dato che il RDL 692/1923 non si applicava ai lavoratori domestici e l'art. 8 legge 339/58 si limitava a prevedere che il lavoratore domestico avesse diritto a un conveniente riposo durante il giorno e a un riposo notturno di non meno di otto ore consecutive (Cass., 9.6.2008 n. 15150).
Peraltro, dal 29.4.2003 è in vigore il D. Lgs. 66/03, che non contiene un'analoga esclusione dei lavoratori domestici dal proprio campo di applicazione, né si rinviene una simile esclusione nella direttiva 104/93/CE di cui il decreto legislativo costituisce attuazione.
8 A partire da tale data, quindi, anche per i lavoratori domestici ha fonte legale l'obbligo di maggiorare la retribuzione del lavoro straordinario (art. 5 comma 5
D. Lgs. 66/03).
Con questa precisazione, il conteggio formato dalla parte e ammesso per ficta confessio dal convenuto può essere allora accettato, previa esclusione delle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo per il periodo anteriore al
29.4.2023.
Sulla base delle indicazioni che precedono, il conteggio è stato rivisto dalla parte e la somma risultante è pari a € 216.124,65 di cui € 167.262,79 per differenze retributive ed € 48.861,86 per TFR.
Il convenuto viene quindi condannato a pagare questa somma, oltre gli accessori di legge.
6. La contribuzione è dovuta nei limiti della prescrizione, perché l incontra CP_2
il divieto legislativo di ricevere contributi prescritti.
Non è condivisibile l'opinione della ricorrente secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla fine del rapporto: il principio è infatti valido per i crediti del lavoratore, ma non per i crediti previdenziali dell' , la cui prescrizione CP_2
decorre dalla scadenza del termine per il versamento.
La stessa sentenza richiamata in sede di discussione dalla parte ricorrente
(Cass., 16228/23), nel riformare la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere la prescrizione dei contributi dalla sentenza che aveva accertato le differenze retributive, ha affermato: “…il credito ai contributi ha un autonomo termine di prescrizione, quanto a decorrenza (oltre che a durata), del tutto sganciato dal termine prescrizionale della retribuzione e, tanto più, dall'accertamento dell'inadempimento retributivo;
13. ciò è, d'altronde, coerente con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, come in plurime occasioni ricordato dalla Corte, sia pure in fattispecie diverse dalla presente (v., per esempio, in materia di cd. minimale contributivo, Cass. nr.15120 del 2019 e successive conformi)…”.
Per lo stesso motivo, gli atti interruttivi compiuti in relazione al rapporto di lavoro non hanno effetto interruttivo in ordine al credito previdenziale dell' . CP_2
La prescrizione deve ritenersi quinquennale, tenuto conto del fatto che il raddoppio del termine prescrizionale per effetto della denuncia del lavoratore ai
9 sensi dell'art. 3 comma 9 legge 335/95 non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge (Cass., 3.3.2021 n. 5820) e per quelli maturati anteriormente deve intervenire prima del decorso del quinquennio (Cass., ss. uu., 4.7.2014 n. 15296).
Peraltro, la prescrizione è rimasta sospesa fra il 23.2.2020 e il 30.6.2020 (art. 37 comma 2 DL 18/20) e fra il 31.12.2020 e il 30.6.2021 (art. 11 comma 9 DL
183/20) e quindi per complessivi dieci mesi e undici giorni.
La prescrizione è stata interrotta soltanto con il deposito della comparsa dell' , che costituisce comunicazione al contumace ai sensi dell'art. 292 CP_2
comma 2 c.p.c. e che contiene una formale costituzione in mora, e quindi il
9.9.2022.
Sono quindi caduti in prescrizione quinquennale tutti i contributi dovuti per periodi anteriori al 28.10.2016 (cinque anni, dieci mesi e undici giorni prima della costituzione in mora).
Per quelli non prescritti si pronuncia condanna, necessariamente generica;
la quantificazione sarà poi eseguita dall' . CP_2
7. Le spese seguono la soccombenza fra la ricorrente e il contumace e si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., valore corrispondente alle somme attribuite e quindi 52001/260000, riduzione del 40% sui valori medi in rapporto alla effettiva complessità della lite svoltasi fra l'altro in contumacia del convenuto principale).
La condanna si pronuncia a favore dell'erario in conseguenza dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Giova precisare che la dimidiazione di legge si applica nella liquidazione, ma non nella condanna alle spese a favore dell'erario (si veda in tal senso Cass.,
19.1.2021 n. 777).
Fra l e la ricorrente si compensano per sostanziale soccombenza CP_2
reciproca.
Fra l e il contumace nulla sulle spese, in assenza di rapporto processuale CP_2
diretto.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa,
10 accerta la sussistenza fra il datore di lavoro e la Controparte_1
lavoratrice di un rapporto di lavoro subordinato come meglio Parte_1
descritto in motivazione fra il 7.1.1982 e il 31.3.2019; conseguentemente, dichiara tenuto e condanna a Controparte_1 pagare a per le causali di cui in motivazione, la somma di € Parte_1
216.124,75 di cui € 48.861,86 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione, e a pagare all' i contributi dovuti su tali importi, CP_2
limitatamente a quelli maturati successivamente al 28.10.2016; condanna a rifondere allo Stato le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 8.037,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta, spese anticipate e/o prenotate a debito e successive occorrende e in genere ogni altro esborso che lo Stato ha sostenuto o avrà sostenuto in dipendenza dell'ammissione di al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato.
Compensa le spese fra la ricorrente e l' . CP_2
Nulla sulle spese fra l' e CP_2 Controparte_1
La Spezia, 27.6.2024
Il giudice
Marco Viani
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657/22 RGL promossa da cod. fisc. , residente a [...]del Parte_1 C.F._1
Golfo, con domicilio eletto a Sarzana in viale della Pace 6 presso lo studio dell'avv. Alfonso Del Giudice (PEC che Email_1
la rappresenta e difende per procura depositata in via telematica con il ricorso ricorrente contro cod. fisc. , non costituito Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
e contro
, cod. fisc. , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma e domicilio alla Spezia via Mazzini 63 presso l'Ufficio legale della sua sede provinciale, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Patrizia Sanguineti (PEC
t) convenuto Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: “Accertare e dichiarare che tra la ricorrente ed il convenuto, è intercorso rapporto di lavoro subordinato come colf e badante non conviventi nelle modalità suindicate a tempo indeterminato, a far data dal 7/1/1982 e sino al 31/3/2019; accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente previste nel CCNL personale domestico di riferimento via via modificatosi e precisamente: livello 2 per quanto attiene il periodo dal 7/1/1982 al 28/2/2007, livello Bs dall'1/3/ 2007 al 31/12/2009, nonchè dall' 1/1/2010 al
1 15/2/2011 livello Cs;
dal 16/2/2011 al 31/3/2019 livello b;
accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire le differenze retributive, il t.f.r. e gli oneri contributivi accessori, oltre interessi di legge e rivalutazione, a far data dal
7/1/1982, sino alla cessazione del rapporto lavorativo avvenuto in data
31/3/2019 e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'istante di € 193.892,07 per differenze retributive, ed € 49.208,66 per tfr maturato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal sorgere del diritto al saldo per il periodo suindicato o i minori o maggiori importi che verranno accertati in corso di causa;
- condannare parte convenuta al
CP_ versamento all' competente dell'importo di € 74.049,19 o la minor o maggiore cifra che verrà accertata in corso di causa per oneri contributivi non versati in favore della ricorrente a far data dal sorgere del rapporto sino alla sua cessazione per il periodo suindicato. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa”.
Per : “Decidere il ricorso proposto dalla sig.ra secondo CP_2 Parte_1
diritto e giustizia e nei limiti del giusto e del provato;
con ogni conseguente provvedimento sulle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.7.2022 ha esposto: Parte_1
- aveva prestato attività di lavoro domestico alle dipendenze di CP_1
fra il 7.1.1982 e il 31.3.2019 (inizialmente senza formalizzazione),
[...]
svolgendo mansioni inquadrabili nel livello 2 fino al 28.2.2007, nel livello Bs fino al 31.12.2009, nel livello Cs fino al 15.2.2011 e nel livello B sino al termine del rapporto;
- in particolare, si era occupata di pulizia della casa, rassettatura, stiratura, lavaggio, preparazione dei pasti, disbrigo di commissioni esterne e, fra il
2.11.1991 e il 15.2.2011, era stata anche badante di madre di Persona_1
con lui convivente e fra il 1.1.2010 e il 15.2.2011 non autosufficiente;
CP_1
- aveva svolto i seguenti orari: sino al 1.11.1991 8-13 da lunedì a sabato;
dal
2.11.1991 al 15.2.2011, dovendosi occupare della madre di 8,30- CP_1
18,30 dal lunedì al sabato con un'ora di pausa per il pranzo;
dal 16.2.2011 al
31.7.2013, a seguito del ricovero della sig.ra nuovamente 8-13 da Per_1 lunedì a sabato;
dal 1.8.2013 al 1.11.2015 un'ora al giorno, indicativamente fra
2 le 11 e le 12, facendo la spesa e svolgendo commissioni;
dal 2.11.2015 al
31.12.2018 nuovamente 8-13 da lunedì a sabato;
dal 1.1.2019 al 31.3.2019
8,30-12 da lunedì a sabato;
- nel frattempo, il 5.11.2018, su proposta di le parti avevano stipulato CP_1
un contratto scritto, con decorrenza 1.1.2019; nel contratto si tentava, in violazione dell'art. 2113 c.c., di regolarizzare il periodo precedente;
- dal 7.1.1982 riceveva 4.000 lire all'ora; la retribuzione era stata successivamente aumentata;
le somme indicate nella scrittura del 5.11.2018 erano state realmente percepite;
i pagamenti erano sempre avvenuti in contanti;
- il 31.3.2019 si era dimessa per giusta causa, non avendo ancora ricevuto le somme dovute per i mesi da novembre 2018 a marzo 2019; successivamente queste somme erano state pagate ma non le era mai stata versato il TFR come non erano mai stati versati i contributi;
- aveva sempre usufruito di circa metà delle ferie e dei permessi che le sarebbero spettati;
peraltro ferie e permessi goduti non venivano retribuiti.
Su tali premesse di fatto, chiede la condanna di a pagarle la somma CP_1 complessiva di € 193.892,07 per differenze retributive ed € 49.208,66 per TFR
e a pagare all' la somma di € 74.049,19 a titolo di contributi. CP_2
È stato instaurato il contraddittorio con e con l' . CP_1 CP_2
è contumace. CP_1
L' , premesso che le circostanze esposte dalla ricorrente le erano del tutto CP_2
ignote, rilevato che la stessa ricorrente era stata iscritta alla Gestione commercianti fra il 1.10.2001 e il 31.1.2003, fra il 22.6.2011 e il 1.8.2012 e fra il
1.1.2019 e il 18.4.2019 e che inoltre era stata dipendente dell'
[...]
con contratto a tempo parziale fra il 13.8.2018 Parte_2
e l'8.9.2018, si dichiara disponibile a ricevere i contributi nei limiti della prescrizione quinquennale.
2. La scrittura privata in data 5.11.2018 denominata “contratto di lavoro”, prodotta sub 2 dalla ricorrente e firmata da con sottoscrizione CP_1
riconosciuta per effetto della contumacia, contiene un espresso riconoscimento del pregresso rapporto di lavoro subordinato: “Con la presente, confermando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in vigore dal 07.01.1982 (data di assunzione), le comunico che come concordato le sarà somministrato a
3 decorrere dalla data del 1° gennaio 2019 il seguente contratto di lavoro che regolerà i nostri rapporti… trattandosi di rapporto in essere, continuativamente, dal 07.01.1982, non è previsto periodo di prova”.
Ulteriore riconoscimento si legge nella lettera in data 6.10.2021, prodotta sub 7 col ricorso, munita di firma analogica di parimenti riconosciuta per CP_1
effetto della contumacia e, a quanto afferma la ricorrente, trasmessa per PEC:
“…al momento non possiedo alcun bene né sostanza economica e pertanto per regolare definitivamente i nostri rapporti io posso solo impegnarmi a versare la somma totale di mille euro al massimo dietro però sottoscrizione di una liberatoria che nulla avrai più da pretendere di me per il passato, presente e futuro, con rinuncia a ogni azione giudiziaria o extragiudiziaria nei miei confronti per tutto il rapporto lavorativo dal 1982 al 2019 e cioè per l'intero periodo del tuo servizio alle mie dipendenze…”.
È in atti un'ulteriore scrittura in data 5.11.2018 (doc. 2 bis), che reca la sottoscrizione di e quella di parimenti riconosciuta per effetto Parte_1 CP_1
della contumacia, con la quale le parti hanno riconosciuto che ha Parte_1
lavorato alle dipendenze di come collaboratrice familiare non CP_1
convivente, a far data dal 7.1.1982 e in via continuativa, seguendo il seguente orario:
- dal 7.1.1982 al 1.11.1991, con mansioni di colf, da lunedì a sabato dalle 8,00 alle 13,00 verso la paga oraria di 4.000, poi 5.000 e infine 6.000 lire;
- dal 2.11.1991 al 15.2.2011, con mansioni di colf e di badante, da lunedì a sabato dalle 8,30 alle 18,30 con un'ora di pausa verso la paga oraria di
7.000 lire, poi 8.000 lire, poi 4,50 euro e infine 5 euro;
- dal 16.2.2011 al 31.7.2013, con mansioni di colf, da lunedì a sabato dalle 8,00 alle 13,00 verso la paga oraria di 5 euro;
- dal 1.8.2013 al 1.11.2015, con mansioni di colf, da lunedì a sabato per un'ora al giorno, verso la paga oraria di 5 euro;
- dal 2.11.2015 alla data della scrittura, con mansioni di colf, da lunedì a sabato dalle 8,00 alle 13,00 verso la paga oraria di 5 euro.
Questi orari corrispondono a quelli dedotti in ricorso per il periodo a cui questa scrittura si riferisce.
4 Lo svolgimento di attività lavorativa nei periodi e negli orari sopra indicati si deve quindi ritenere confessato da CP_1
I periodi di contribuzione evidenziati dall' , in carenza di prova in ordine CP_2 all'effettività delle attività lavorative e al relativo impegno orario, non appaiono decisivi in senso contrario.
3. Se è vero che la scrittura da ultimo analizzata contiene la seguente pattuizione: “I periodi di lavoro subordinato sopra descritti sono sanati con accordo tra le parti, ovvero dichiara di non avere nulla da chiedere a Parte_1 per il servizio lavorativo descritto… dichiarandosi pienamente CP_1
soddisfatta sotto il profilo economico di quanto ha ricevuto nel tempo a titolo di stipendio per il suo lavoro e che il trattamento riservatole lo ha sempre considerato idoneo. dichiara altresì di non avere mai lavorato nei Parte_1
giorni festivi e che non ha nulla da pretendere dal datore di lavoro per CP_1
ferie non godute, permessi non fruiti e quanto altro. Il presente accordo copre anche il periodo di lavoro che si impegna a prestare in favore di Parte_1 fino al 31.12.2018 con la medesima mansione di colf”, tuttavia questa CP_1
pattuizione, come rilevato officiosamente dal giudice a verbale di udienza
23.6.2023, costituisce una transazione nulla per assoluto difetto di reciproche concessioni: in effetti, nulla è riconosciuto alla lavoratrice.
Per il periodo successivo, fra l'altro, la transazione è ulteriormente nulla perché non si può validamente disporre di diritti non ancora sorti.
4. Ora, la TE , che ha dichiarato di essere stata fidanzata con il Tes_1 figlio del convenuto più o meno tra la fine degli anni '90 e il 2015, ha riferito: “So che la sig.ra faceva lavori in casa dal sig. lo so perché mi è Parte_1 CP_1
capitato di cercarla per portarle cose o documenti e la andavo a cercare a casa di sapendo che lavorava lì, e la trovavo intenta a fare lavori di casa: CP_1
ad esempio stirava, lavava, cose di questo tipo. So che faceva i lavori di casa per il sig. sin da quando suo figlio era piccolo;
suo figlio è del 1980, CP_1
quando ci siamo fidanzati, intorno al 1997-1998, la sig.ra già faceva i Parte_1
lavori di casa da Non so specificare esattamente che mansioni CP_1
svolgesse, per quanto so io faceva genericamente i lavori di casa. Si occupava anche della mamma del sig. che a quanto ricordo aveva una certa età, CP_1
anche se non so precisare se era invalida, e viveva con il figlio;
mi pare che sia
5 mancata nel 2010-2011. Penso che la ricorrente andasse a casa del sig. tutti i giorni, almeno le volte che l'ho cercata lì ce l'ho sempre trovata. CP_1
Non ricordo se ci andava il sabato o nei festivi. Io ce l'ho trovata di mattino, non so che orario faceva e non so dire con certezza se ci andava anche di pomeriggio. La casa del sig. era in via Olivieri a Rebocco, non ricordo CP_1 se c'è stato un cambio di appartamento allo stesso indirizzo. Io sono andata solo lì, può darsi che prima abitasse da altre parti perché il sig. mi CP_1 aveva detto che da giovane aveva un'altra casa. Non so dire quanto veniva pagata e non so se pranzava in casa di io di solito ci andavo al CP_1
mattino presto, diciamo entro le dieci. Io ho lavorato con il sig. dal 2014 CP_1
al 2017 e ricordo che a volte la sig.ra passava e parlava con il sig. Parte_1
anche se non so dire cosa si dicevano, e a volte ho visto che veniva CP_1 con delle borse”.
Il TE , figlio della ricorrente, ha riferito: “Mia mamma Testimone_2
andava a fare i lavori di casa da mi è capitato occasionalmente di CP_1
andare a casa da e ci trovavo mia mamma. Preciso che non ci sono CP_1
andato sin da quando ho iniziato il rapporto perché allora ero piccolo, può anche darsi che mi ci abbiano portato ma io non lo ricordo. Mia mamma faceva
i lavori di casa;
posso confermare direttamente, almeno per il periodo successivo al giugno 1998 quando ho preso la patente, che andava anche fuori
a fare la spesa perché qualche volta ho portato in macchina lei e le borse, mentre per il resto so cosa faceva dai racconti di famiglia. La mamma del sig. aveva un'attività commerciale, mi pare una cartoleria, poi si è ritirata CP_1 dal commercio, penso fosse l'inizio degli anni '90, perché aveva dei grossi problemi di salute soprattutto alla schiena che comportavano difficoltà di deambulazione, e allora mia mamma aveva iniziato a stare a casa loro tutto il giorno, dal mattino fino a sera, mentre prima a quanto ricordo ci stava solo al mattino visto che quando ero alle elementari al mio ritorno da scuola la trovavo
a casa. Posso anche dire che in quegli anni, era forse nel 1991, i miei genitori hanno comprato una casa nuova ad Arcola e ricordo che mio padre diceva che era più tranquillo nel sostenere la spesa perché mia mamma aveva ora un'entrata più cospicua. Io ricordo che mia mamma usciva di casa alla mattina verso le sette-sette e mezza e rientrava alla sera per cena, verso le sette e
6 mezza-otto, tanto che la cena o la preparava una delle mie nonne o a volte mia mamma la portava lei. Mi riferisco al periodo anteriore al 2002-2003 perché poi sono andato a stare da solo. aveva cambiato abitazione: dove sta CP_1
tuttora a Rebocco, in via Olivieri, ricordo che prima stava al piano di sotto e poi
è salito al piano di sopra, sarà stato una ventina d'anni fa, mi sembra che in precedenza stesse a Fossamastra, anzi in zona San Bartolomeo – Muggiano, non ricordo esattamente la via. Io ricordo bene di essere stato nella casa di
Rebocco, le altre case non le ricordo bene, forse una volta sono andato in macchina su per una salita dalle parti dei potrebbe essere a Controparte_3
come mi dite. Ricordo che dopo che la mamma di è mancata, Pt_3 CP_1
sarà stato più o meno il 2011-2012 ma non lo ricordo bene, e anzi forse anche da un mese prima perché la signora era stata ricoverata, mia mamma aveva ridotto fortemente l'orario, però questo lo so solo dai suoi racconti. Non so quant'era pagata mia mamma. Quando lavorava full time pranzava a casa di
prima io me la ricordo a casa per il pranzo;
dopo di preciso non lo so CP_1 anche se mi risulta che fosse libera il pomeriggio”.
Il TE , marito separato della ricorrente, ha riferito: “Negli Testimone_3
anni novanta, quando abbiamo comprato una casa ad Arcola, precisamente nel
1991, faceva lavori domestici dal sig. Non sono mai stato a Pt_1 CP_1
casa del sig. Penso che facesse i lavori di casa, credo che facesse CP_1
anche la spesa. Io so che la mamma del sig. era molto anziana e CP_1
viveva con suo figlio;
credo che si occupasse anche della mamma, visto Pt_1
che andava a lavorare lì. Io uscivo di casa alle quattro del mattino per andare a lavorare, penso che andasse a casa di al mattino, ora non Pt_1 CP_1
ricordo se ci stava anche di pomeriggio: io ero fuori tutto il giorno per lavoro.
Sono andato in pensione nel 2015. La casa di era a Spezia dalle parti CP_1
di Canaletto o San Bartolomeo, dopo era andato a stare a Rebocco. Non so quanto veniva pagata. Non ricordo se ci andava anche di sabato, io lavoravo anche al sabato e quando c'era bisogno anche la domenica”.
Dal complesso di queste deposizioni risultano quindi ulteriormente confermati il rapporto di lavoro e, almeno a grandi linee, il periodo e gli orari dedotti in ricorso.
7 5. Sulla base di questi elementi, i fatti dedotti si possono poi ritenere ammessi per effetto della diserzione da parte del convenuto dell'interrogatorio formale nonostante la notifica dell'ordinanza ammissiva.
In particolare, l'ammissione copre anche (oltre al rapporto in sé, agli orari e alle mansioni) la quantificazione del credito, contenuta nel capitolo n. 20, sicché non vi è motivo per disporre una consulenza tecnica;
con la doverosa precisazione che sarebbe stato onere del datore di lavoro, che restando contumace non vi ha assolto, allegare e provare eventuali ulteriori pagamenti già eseguiti.
Va tuttavia osservato che nella scrittura del 5.11.2018 si menziona come applicabile, a far data dal 1.1.2019, il CCNL stipulato da CP_4
per la parte datoriale con la e Controparte_5 CP_6 CP_7
non il CCNL stipulato da e per la parte datoriale e dalle CP_8 CP_9
e che Parte_4 CP_10 CP_11 Per_2
la parte ha utilizzato per la redazione dei conteggi.
Il giudice ha pertanto richiesto la redazione di un nuovo conteggio, per il periodo successivo al 1.1.2019, con applicazione del CCNL applicabile.
Per il periodo anteriore al 31.12.2018 il giudice ha poi rilevato che mancava la prova dell'applicazione, da parte del datore di lavoro, di un qualsiasi contratto collettivo.
In carenza di questa prova, non si possono ritenere dovuti gli istituti contrattuali, ma soltanto quelli di fonte legale.
In particolare, nel lavoro domestico, in assenza della prova dell'applicazione di un contratto collettivo da parte del datore di lavoro, si era affermato che sono dovuti gli scatti di anzianità, ma non sono invece dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario, dato che il RDL 692/1923 non si applicava ai lavoratori domestici e l'art. 8 legge 339/58 si limitava a prevedere che il lavoratore domestico avesse diritto a un conveniente riposo durante il giorno e a un riposo notturno di non meno di otto ore consecutive (Cass., 9.6.2008 n. 15150).
Peraltro, dal 29.4.2003 è in vigore il D. Lgs. 66/03, che non contiene un'analoga esclusione dei lavoratori domestici dal proprio campo di applicazione, né si rinviene una simile esclusione nella direttiva 104/93/CE di cui il decreto legislativo costituisce attuazione.
8 A partire da tale data, quindi, anche per i lavoratori domestici ha fonte legale l'obbligo di maggiorare la retribuzione del lavoro straordinario (art. 5 comma 5
D. Lgs. 66/03).
Con questa precisazione, il conteggio formato dalla parte e ammesso per ficta confessio dal convenuto può essere allora accettato, previa esclusione delle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo per il periodo anteriore al
29.4.2023.
Sulla base delle indicazioni che precedono, il conteggio è stato rivisto dalla parte e la somma risultante è pari a € 216.124,65 di cui € 167.262,79 per differenze retributive ed € 48.861,86 per TFR.
Il convenuto viene quindi condannato a pagare questa somma, oltre gli accessori di legge.
6. La contribuzione è dovuta nei limiti della prescrizione, perché l incontra CP_2
il divieto legislativo di ricevere contributi prescritti.
Non è condivisibile l'opinione della ricorrente secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla fine del rapporto: il principio è infatti valido per i crediti del lavoratore, ma non per i crediti previdenziali dell' , la cui prescrizione CP_2
decorre dalla scadenza del termine per il versamento.
La stessa sentenza richiamata in sede di discussione dalla parte ricorrente
(Cass., 16228/23), nel riformare la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere la prescrizione dei contributi dalla sentenza che aveva accertato le differenze retributive, ha affermato: “…il credito ai contributi ha un autonomo termine di prescrizione, quanto a decorrenza (oltre che a durata), del tutto sganciato dal termine prescrizionale della retribuzione e, tanto più, dall'accertamento dell'inadempimento retributivo;
13. ciò è, d'altronde, coerente con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, come in plurime occasioni ricordato dalla Corte, sia pure in fattispecie diverse dalla presente (v., per esempio, in materia di cd. minimale contributivo, Cass. nr.15120 del 2019 e successive conformi)…”.
Per lo stesso motivo, gli atti interruttivi compiuti in relazione al rapporto di lavoro non hanno effetto interruttivo in ordine al credito previdenziale dell' . CP_2
La prescrizione deve ritenersi quinquennale, tenuto conto del fatto che il raddoppio del termine prescrizionale per effetto della denuncia del lavoratore ai
9 sensi dell'art. 3 comma 9 legge 335/95 non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge (Cass., 3.3.2021 n. 5820) e per quelli maturati anteriormente deve intervenire prima del decorso del quinquennio (Cass., ss. uu., 4.7.2014 n. 15296).
Peraltro, la prescrizione è rimasta sospesa fra il 23.2.2020 e il 30.6.2020 (art. 37 comma 2 DL 18/20) e fra il 31.12.2020 e il 30.6.2021 (art. 11 comma 9 DL
183/20) e quindi per complessivi dieci mesi e undici giorni.
La prescrizione è stata interrotta soltanto con il deposito della comparsa dell' , che costituisce comunicazione al contumace ai sensi dell'art. 292 CP_2
comma 2 c.p.c. e che contiene una formale costituzione in mora, e quindi il
9.9.2022.
Sono quindi caduti in prescrizione quinquennale tutti i contributi dovuti per periodi anteriori al 28.10.2016 (cinque anni, dieci mesi e undici giorni prima della costituzione in mora).
Per quelli non prescritti si pronuncia condanna, necessariamente generica;
la quantificazione sarà poi eseguita dall' . CP_2
7. Le spese seguono la soccombenza fra la ricorrente e il contumace e si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., valore corrispondente alle somme attribuite e quindi 52001/260000, riduzione del 40% sui valori medi in rapporto alla effettiva complessità della lite svoltasi fra l'altro in contumacia del convenuto principale).
La condanna si pronuncia a favore dell'erario in conseguenza dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Giova precisare che la dimidiazione di legge si applica nella liquidazione, ma non nella condanna alle spese a favore dell'erario (si veda in tal senso Cass.,
19.1.2021 n. 777).
Fra l e la ricorrente si compensano per sostanziale soccombenza CP_2
reciproca.
Fra l e il contumace nulla sulle spese, in assenza di rapporto processuale CP_2
diretto.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa,
10 accerta la sussistenza fra il datore di lavoro e la Controparte_1
lavoratrice di un rapporto di lavoro subordinato come meglio Parte_1
descritto in motivazione fra il 7.1.1982 e il 31.3.2019; conseguentemente, dichiara tenuto e condanna a Controparte_1 pagare a per le causali di cui in motivazione, la somma di € Parte_1
216.124,75 di cui € 48.861,86 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione, e a pagare all' i contributi dovuti su tali importi, CP_2
limitatamente a quelli maturati successivamente al 28.10.2016; condanna a rifondere allo Stato le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 8.037,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta, spese anticipate e/o prenotate a debito e successive occorrende e in genere ogni altro esborso che lo Stato ha sostenuto o avrà sostenuto in dipendenza dell'ammissione di al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato.
Compensa le spese fra la ricorrente e l' . CP_2
Nulla sulle spese fra l' e CP_2 Controparte_1
La Spezia, 27.6.2024
Il giudice
Marco Viani
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