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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8851/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Monica Tarchi Presidente dott. Serena Alinari Giudice dott. Antonella Galano Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8851/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LD IA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SAN PAOLO 24 80034 MARIGLIANO presso il difensore avv.
LD IA
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO AFFARI CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. ),
RESISTENTE
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis c.p.c. , nata a [...], il giorno 1.08.2000 ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di accertare l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di da femminile a maschile, attribuendo all'istante il nome di Parte_1
" " ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palermo di apporre la rettificazione Pt_2 del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche, consentendogli di iscriversi nelle liste di attesa presso un'Azienda Ospedaliera Nazionale al fine di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili;
pagina 1 di 4 A sostegno della domanda, la ricorrente evidenzia di aver manifestato, fin dall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
di aver provato disagio rispetto alla propria identità di genere durante l'adolescenza; di aver intrapreso un percorso di affermazione di genere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi, seguito dalla Dott.ssa psicologo, psicoterapeuta. La ricorrente ha riferito, Testimone_1 inoltre, di aver ottenuto una diagnosi di Incogruenza /Disforia di genere secondo ICD – 11 e DSM 5-
TR., come da documentazione in atti.
All'udienza del 30.10.2025, celebrata mediante collegamento audio-visivo ex art. 127 bis c.p.c. , è comparsa la parte con il proprio difensore. Rassegnate le conclusioni, il giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
****
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “ quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo pagina 2 di 4 tradizionale.
L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati a adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile, nonché il diritto di sottoporsi a tutti i trattamenti medico – chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha allegato la certificazione medica in cui lo specialista evidenzia che “ esprime la necessità di rettificare il nome e il genere sui documenti dal mo- Pt_2 mento che non rispecchiano correttamente la sua identità di genere maschile. Ciò infatti è associato a disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di nella vita Pt_2 quotidiana. Inoltre esprime necessità di effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere”; nonché la relazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi del 12/04/24 relativa al percorso endocrinologico seguito dalla ricorrente.
Si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emergono i trattamenti medici effettuati dalla ricorrente che dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dalla stessa, giustificando con ciò la domanda di rettificazione svolta dalla stessa, senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Palermo, la rettificazione dell'attribuzione di pagina 3 di 4 sesso nel registro dello Stato Civile, come richiesto dalla ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da in . Pt_1 Pt_2
Accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici diretti a adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Firenze, così definitivamente provvede:
accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici al fine di adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile;
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da in . Pt_1 Pt_2
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 5 novembre 2025 su relazione della dott.ssa A.
Galano – giudice onorario relatore.
Il giudice relatore La Presidente
dott. Antonella Galano dott. Monica Tarchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Monica Tarchi Presidente dott. Serena Alinari Giudice dott. Antonella Galano Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8851/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LD IA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SAN PAOLO 24 80034 MARIGLIANO presso il difensore avv.
LD IA
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO AFFARI CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. ),
RESISTENTE
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis c.p.c. , nata a [...], il giorno 1.08.2000 ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di accertare l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di da femminile a maschile, attribuendo all'istante il nome di Parte_1
" " ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palermo di apporre la rettificazione Pt_2 del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche, consentendogli di iscriversi nelle liste di attesa presso un'Azienda Ospedaliera Nazionale al fine di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili;
pagina 1 di 4 A sostegno della domanda, la ricorrente evidenzia di aver manifestato, fin dall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
di aver provato disagio rispetto alla propria identità di genere durante l'adolescenza; di aver intrapreso un percorso di affermazione di genere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi, seguito dalla Dott.ssa psicologo, psicoterapeuta. La ricorrente ha riferito, Testimone_1 inoltre, di aver ottenuto una diagnosi di Incogruenza /Disforia di genere secondo ICD – 11 e DSM 5-
TR., come da documentazione in atti.
All'udienza del 30.10.2025, celebrata mediante collegamento audio-visivo ex art. 127 bis c.p.c. , è comparsa la parte con il proprio difensore. Rassegnate le conclusioni, il giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
****
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “ quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo pagina 2 di 4 tradizionale.
L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati a adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile, nonché il diritto di sottoporsi a tutti i trattamenti medico – chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha allegato la certificazione medica in cui lo specialista evidenzia che “ esprime la necessità di rettificare il nome e il genere sui documenti dal mo- Pt_2 mento che non rispecchiano correttamente la sua identità di genere maschile. Ciò infatti è associato a disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di nella vita Pt_2 quotidiana. Inoltre esprime necessità di effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere”; nonché la relazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi del 12/04/24 relativa al percorso endocrinologico seguito dalla ricorrente.
Si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emergono i trattamenti medici effettuati dalla ricorrente che dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dalla stessa, giustificando con ciò la domanda di rettificazione svolta dalla stessa, senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Palermo, la rettificazione dell'attribuzione di pagina 3 di 4 sesso nel registro dello Stato Civile, come richiesto dalla ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da in . Pt_1 Pt_2
Accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici diretti a adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Firenze, così definitivamente provvede:
accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici al fine di adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile;
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da in . Pt_1 Pt_2
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 5 novembre 2025 su relazione della dott.ssa A.
Galano – giudice onorario relatore.
Il giudice relatore La Presidente
dott. Antonella Galano dott. Monica Tarchi
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