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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9587/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9587/2018 R.G. promossa da:
quale impresa designata per la liquidazione Parte_1
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (C.F. , P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino
PETRONACI;
APPELLANTE contro
nata a [...] in data [...] Controparte_1
( ) rappresentata e difesa dall' US AC;
C.F._1
APPELLATA
e nei confronti di
AC US, nato a [...] il [...], codice fiscale rappresentato e difeso da sé stesso. C.F._2
APPELLATO
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 12 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione del termine di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 34/2018 del Parte_1
giudice di pace di Adrano, depositata in data 19 marzo 2018 e notificata in data 26 aprile 2018, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento del danno biologico proposta da ed essa MP era stata condannata al pagamento della Controparte_1
somma di euro 1.764,40 nonché al pagamento delle spese processuali. Con la stessa sentenza era stato definitivamente posto a carico della stessa MP il compenso del CTU.
Con un primo motivo di impugnazione, la società appellante contestava la sentenza nella parte in cui il giudice di pace aveva omesso di dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione a fronte della mancata integrazione del contraddittorio, non essendo stato citato in giudizio il proprietario dell'autovettura Fiat seicento targata KE-EB54, litisconsorte necessario.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante sosteneva che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto fondata la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1
in quanto evidenziava che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, Testimone_1
non erano idonee a confermare la dinamica dei fatti, sì come offerta con l'atto di citazione.
In particolare, la MP evidenziava che la affermazione del testimone ("mi trovavo a transitare sui luoghi ed ero a bordo della mia macchina sulla quale era trasportata la Sig.
") si poneva in contrasto con la allegazione della , che aveva CP_1 CP_1
dichiarato di trovarsi a bordo dell'autovettura Alfa 166 condotta da Controparte_2
pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Inoltre, le dichiarazioni rese da nel giudizio di primo grado dovevano Testimone_1
ritenersi, secondo la MP appellante, in contrasto con quanto dallo stesso dichiarato nel giudizio RG. N. 170/2016 incardinato da in quanto il testimone, dopo aver Controparte_2
affermato nel giudizio di primo grado che "l'urto (era) stato particolarmente violento", aveva sostenuto, nel giudizio promosso da che "sceso dalla macchina (ma) non Controparte_2
(aveva) notato particolare gravità".
Conseguentemente, la difesa della MP domandava la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della richiesta risarcitoria e, conseguentemente, pronunciarsi condanna di al pagamento delle spese processuali, nonché l'addebito, in capo Controparte_1
alla stessa, delle spese di CTU, in conformità con il principio della soccombenza.
§§§§§
La impugnazione risulta rivolta anche nei confronti del difensore di parte appellata in quanto, con la sentenza di primo grado, a seguito di rituale richiesta, era stato disposto pagamento in favore del professionista antistatario.
Sul punto va richiamato l'orientamento interpretativo della Suprema Corte secondo cui va riconosciuta legittimazione passiva al professionista distrattario unicamente con riguardo ai profili legati agli effetti dell'eventuale accoglimento della impugnazione ('l'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito' (Cass. civ., sez. VI, 24 febbraio 2022 n.6225), pur dovendosi ribadire che il difensore antistatario avrebbe comunque subìto legittimamente 'gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio' (Cass. n.6225/22 cit.; in senso conforme, Cass. civ., sez. VI, 25
pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ottobre 2017 n.25247; Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 2016 n.27166; Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2010 n.9062).
Pertanto, e conclusivamente sul punto:
- legittimamente parte appellante ha rivolto l'impugnazione anche nei confronti del difensore antistatario in favore del quale era stato operato il pagamento delle spese del giudizio di primo grado:
- in caso di accoglimento della impugnazione, gli effetti della sentenza si riverbereranno comunque sul professionista distrattario per le eventuali restituzioni;
- in ogni caso, il professionista resta sempre estraneo alle questioni relative alle spese ed alla soccombenza.
§§§§§
Si costituiva in giudizio la quale contestava i motivi di appello Controparte_1
chiedendone il rigetto, sostenendo la completa correttezza della sentenza di primo grado.
In particolare, la difesa dell'appellata negava la sussistenza del contestato difetto di contraddittorio in giudizio, evidenziando la oggettiva impossibilità di citare il responsabile, proprietario dell'autovettura Fiat seicento targata KE-EB54, data la falsità della targa, come risultante dalla comunicazione dell'UC che, in data 19.05.2015, aveva dichiarato “DA
INFORMAZIONI RICEVUTE DAL BUREAU ESTERO RISULTA CHE LA TARGA IN
QUESTIONE SIA FALSA”.
D'altronde, parte appellata rilevava che la impossibilità di identificare il responsabile del sinistro aveva reso necessaria la proposizione della richiesta risarcitoria nei confronti dell'impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada che, ex art. 283 del Codice delle Ass. Priv., “risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo
o natante non identificato;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo”.
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Quanto al secondo motivo di appello, sosteneva che, come Controparte_1
ritenuto correttamente dal giudice di prime cure, le dichiarazioni rese dal testimone escusso,
, avevano confermato la dinamica del sinistro offerta con l'atto di citazione. Testimone_1
In particolare, la difesa dell'appellata evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
MP appellante, il teste aveva, invero, dichiarato che si trovava “a transitare sui luoghi ed ero a bordo della mia macchina che seguiva quella sulla quale era trasportata la sig.ra
”. Parte appellata, infatti, sosteneva che la locuzione “che seguiva quella” era CP_1
stata erroneamente carcerata insieme alle parole “condotta dall'”, sì stravolgendo il senso della dichiarazione resa.
La difesa della riteneva che l'evidenza di tale errore era emersa dal fatto CP_1
che il testimone aveva, immediatamente dopo, risposto positivamente al punto 1) del capitolato di prova, confermando che, al momento del sinistro, la stessa danneggiata stava viaggiando, nella qualità di trasportata, a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 166 tg. BE 751 ZL, di proprietà di Controparte_2
Né poteva, secondo parte appellata, ravvisarsi alcuna contraddizione tra le dichiarazioni rese da nei due giudizi collegati, in quanto il testimone, nell'affermare, nel corso Testimone_1
del giudizio introitato da “sono sceso dalla macchina ma non ho notato Controparte_2 particolari gravità”, si era riferito alle lesioni patite dai soggetti coinvolti, mentre nel sostenere, nell'ambito del primo grado del presente giudizio, che “l'urto è stato particolarmente violento”, aveva descritto la violenza dell'impatto.
La difesa di pertanto, chiedeva la conferma della sentenza di Controparte_1
primo grado, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, nonché la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
§§§§§
pagina 5 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Con ordinanza del 12 novembre 2024, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica e sciolta la riserva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta in decisione con assegnazione del termine di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie difensive.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini posto che l'atto di citazione in appello è stato notificato, a mezzo pec, in data 26 maggio 2018 e la sentenza era stata depositata in data 27 marzo 2018.
§§§§§
Con il primo motivo di appello, ella qualità di impresa Parte_1
designata dal F.G.V.S. sosteneva la nullità della sentenza a fronte del difetto di contraddittorio, non essendo stato notificato, l'atto di citazione, nei confronti del proprietario del veicolo investitore.
Il mancato coinvolgimento del preteso responsabile del sinistro, come correttamente evidenziato da parte appellata in seno alla comparsa di costituzione e risposta in appello, era dipeso dal fatto che la targa estera del veicolo investitore era risultata falsa dai controlli condotti dall . Controparte_3
A fronte di tale contestazione, con le comparse conclusionali la difesa della società appellante precisava che: “
a) Preliminarmente, la suindicata lettera dell'UC (l'UC peraltro non è stato nemmeno citato in giudizio) è palesemente generica e non circostanziata, facendo – la stessa – un non precisato richiamo a generiche “informazioni ricevute” da un bureau estero. Di fatto si tratta comunque di un documento privo di qualsivoglia valenza certificatoria;
”
b) In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui si attribuisse valenza alla suindicata lettera, il fatto che l'UC possa aver desunto da generiche e non precisate “informazioni
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ricevute” (senza specificarne la fonte) che la targa potesse risultare falsa, non esimeva affatto l'appellata dall'onere di citare in giudizio, nei modi e termini di CP_1
legge, il soggetto che comunque risultava essere proprietario del veicolo sulla base della documentazione in atti e il cui nominativo era appunto associato alla targa KE-
EB54 dell'autovettura (il sig. , residente in [...]1 – 87435 CP_4
Kempten – Allgau), sul quale, a sua volta, sarebbe poi gravato l'onere di chiarire gli aspetti della propria legittimazione processuale e nello specifico se davvero la targa fosse falsa, o meno, o se l'autovettura non fosse di sua proprietà”.
La contestazione di cui alla lett. a), proposta per la prima volta con le comparse conclusionali, è tardiva. Ad ogni modo, deve rilevarsi che, dalla comunicazione dell'UC (cfr. allegato pag. 22 allegato doc. n. 3 b al fascicolo di ), risulta che le informazioni rese dal CP_1
Bureau estero erano state direttamente inoltrate alla CONSAP, quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S..
Pertanto, non può affermarsi la lamentata genericità delle informazioni e la MP, essendo nelle condizioni di esaminare il contenuto della informativa e la sua provenienza, avrebbe dovuto esporre contestazioni specifiche.
In merito al secondo motivo di contestazione, indicato alla lett. b), invece, parte appellata evidenziava che la fattispecie in oggetto era da ritenersi sussumibile nella ipotesi descritta all'art. 283 comma 1 lett. a) cod. ass., rispetto alla quale l'art. 287 non richiede la citazione in giudizio del responsabile del danno.
Occorre premettere che l è tenuto a risarcire il danno derivante dalla Controparte_3
circolazione dei veicoli immatricolati o registrati all'estero in forza degli artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni private, ma resta ferma la legittimazione passiva dell'impresa assicurativa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada nelle ipotesi previste ex art. 283 del codice delle assicurazioni private.
La norma da ultimo citata dispone che: “
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1. Il , costituito presso la CONSAP, Controparte_5
risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo
[...]
ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di Controparte_5
garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno
Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
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d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente
o non più corrispondente allo stesso veicolo..
Pertanto, il ristora i danni derivanti dal sinistro, Controparte_5
sia nel caso in cui sia coinvolto un veicolo estero non identificato, che nella ipotesi di targa non corrispondente o non più corrispondente al veicolo.
Stabilire se la fattispecie in esame rientri nella prima ipotesi, di cui all'art. 283 comma 1 lett. A ovvero nella seconda, di cui alla lett. D ter, assume rilevanza al fine di verificare la correttezza della integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Ciò in quanto l'art. 287 del codice delle assicurazioni private dispone al comma 4 che:
“Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno”.
Nel caso di specie, la difesa dell'appellata aveva ritenuto operante l'ipotesi prevista dall'art. 283 comma 1, lett. A, in quanto, considerata la falsità della targa, difettavano elementi idonei per la identificazione del veicolo.
Tale interpretazione si ritiene condivisibile, in quanto la falsità della targa non consente di associarla ad alcun veicolo, estero o meno, né permette di identificare il proprietario dello stesso e, quindi, il responsabile del sinistro.
D'altronde, anche a ritenere, diversamente, che il coinvolgimento di un veicolo estero con targa falsa rientri nell'ipotesi di cui all'art. 283 comma 1 lett. D ter c.a.p., l'art. 287 comma 4 impone la integrazione del contraddittorio nei confronti del “responsabile” del danno, conducente o proprietario, solo ove sia possibile identificare uno di tali soggetti.
Nel caso in oggetto, il nominativo del soggetto menzionato dalla società appellante quale litisconsorte necessario, , era emerso a seguito della consultazione del libretto di CP_4
circolazione allegato agli atti del sinistro, in seno al quale il predetto nominativo era indicato quale soggetto proprietario del veicolo.
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Tuttavia, non vi sono elementi tali da consentire di ritenere che il soggetto menzionato sia effettivamente il proprietario del mezzo e, quindi, il responsabile del sinistro, perché la sua qualifica era desunta da un documento necessariamente falso, in quanto riportante la targa dichiarata falsa.
Pertanto, sia che si ritenga che l'azione sia stata correttamente introdotta ai sensi della lett. A, a fronte della impossibilità di identificare il veicolo investitore, sia che si ritenga operante la lett.
D dato il coinvolgimento di un veicolo estero, difettando elementi utili per poter individuare il responsabile del sinistro, si deve ritenere che il contraddittorio era stato regolarmente integrato nel giudizio di primo grado.
Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato.
§§§§§
Quanto al secondo motivo di appello, la di assicurazione designata per la Gestione Parte_2
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada contestava la idoneità delle dichiarazioni rese dal testimone escusso a confermare la storicità e la dinamica del sinistro offerta con l'atto di citazione.
La contestata inattendibilità del teste, a fronte della pretesa contraddittorietà delle dichiarazioni rese, non appare condivisibile.
Dalla consultazione del verbale di udienza del 09 maggio 2017 risulta che Testimone_1
aveva dichiarato:
“mi trovavo a transitare sui luoghi ed ero a bordo della mia macchina che seguiva quella condotta dall' sulla quale era trasportata la sig. ; (nota: la frase 'che Persona_1
seguiva quella condotta dall' risulta coperta da una linea)
ADR. In ordine al cap. di cui al punto 1 pag. 1 della citazione il teste risponde è vero;
ADR conferma il cap. 2 e 3 della citazione pag. 2; conferma il cap. di cui al punto 4 e preciso che l'urto è stato particolarmente violento”. (cfr. verbale del 09/05/2017).
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Lo sbarramento, con un segno a penna, della locuzione “che seguiva quella condotta dall'”, pur creando qualche incertezza nella lettura del testo, non può ritenersi tale da sconfessare il senso delle dichiarazioni rese dal teste, in concreto idonee a confermare la dinamica offerta da in seno all'originario atto di citazione ove era stato affermato che Controparte_1
la stessa danneggiata si trovava a bordo dell'auto di proprietà di che, al Controparte_2
momento dei fatti, precedeva quella condotta dal teste.
Tale circostanza, in particolare, era stata confermata dal fatto che il testimone che aveva dato risposta affermativa al capitolato di prova n. 1 “vero o no che il giorno 25/05/2015, alle ore
07,00 circa, in via Statuto dei Lavoratori Adrano, la Sig.ra viaggiava Persona_2
nella qualità di trasportata a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 166 targata BE 751ZL, condotta e di proprietà del Sig. ”, ed ai successivi capitolati di prova. Controparte_2
Inoltre, la medesima dinamica era stata descritta da in seno al giudizio Testimone_1
instaurato da n. 170 del 2016 (cfr. verbale di udienza del 17 ottobre 2017), Controparte_2
in quanto il testimone, dichiarato che la sua auto seguiva la Alfa Romeo, aveva confermato gli altri capitolati di prova.
Può serenamente affermarsi che lo 'sbarramento' (cioè la copertura con linea) avrebbe dovuto essere riferita e limitata al riferimento all'errata indicazione secondo cui la CP_1 fosse alla guida del veicolo ('condotta') mentre il teste intendeva riferire che la stessa fosse a bordo quale 'trasportata': in concreto, la frase che così risulta dal verbale:
“mi trovavo a transitare sui luoghi ed ero a bordo della mia macchina che seguiva quella condotta dall' sulla quale era trasportata la sig. ; Persona_1
avrebbe dovuto essere riportata nei seguenti termini:
“mi trovavo a transitare sui luoghi ed ero a bordo della mia macchina che seguiva quella condotta dall' sulla quale era trasportata la sig. . Persona_1
Il senso complessivo delle acquisizioni depone in questa direzione.
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D'altronde, la dichiarazione di che, in seno a quel giudizio, aveva affermato che Tes_1
“sceso dalla macchina non ho notato particolare gravità e dovevo andare a lavorare, sono andato via”, diversamente da quanto sostenuto da , non Parte_1
poteva ritenersi in contrasto con quanto riferito nell'ambito del primo grado del presente giudizio, “preciso che l'urto è stato particolarmente violento”. La violenza dell'impatto, infatti, non influisce, necessariamente, sulla manifesta ed evidente gravità dei danni materiali e fisici riportati da mezzi e persone. È fatto notorio, infatti, che un danno materiale importante, come la rottura dell'asse dell'autoveicolo, non risulti immediatamente visibile, come è pure frequente, secondo un giudizio di normalità causale o id quod plerumque accidit, che talune lesioni conseguenti all'impatto emergano o si acuiscano a distanza di qualche ora dal sinistro.
D'altronde, le affermazioni rese circa la evidenza della gravità dei danni sembrano inserite nell'ambito di una risposta utile a giustificare l'allontanamento del testimone dai luoghi del sinistro, piuttosto che a descrivere le conseguenze effettive dell'impatto.
Si ritiene, pertanto, condivisibile la decisione con cui il giudice di prime cure aveva accolto la domanda risarcitoria ritenuta comprovata la dinamica del sinistro, sì come presentata con l'atto di citazione.
La sentenza di primo grado va, quindi, confermata anche in punto di statuizione sulle spese, che restano a carico dell'appellante.
In ragione dell'esito del presente giudizio, le spese vanno poste a carico di
[...]
e liquidate, come da dispositivo, vista la nota spese e tenendo conto Parte_1
del valore della controversia, in favore dell'avv. US AC, difensore antistatario;
in particolare, nulla va liquidato per fase istruttoria (in mancanza di attività rientrante nella fase in questione) né per aumento ex art.4 comma 1 bis posto che gli atti processuali di parte non contengono tecniche informatiche di concreto ausilio alla consultazione di atti ed allegati (in particolare, la comparsa di costituzione in giudizio non risulta avere alcun collegamento o ausilio informatico, mentre la comparsa conclusionale, di complessive quattro pagine, contiene pagina 12 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
unicamente i 'segnalibri' per le quattro parti del documento, senza collegamento informatico alla allegata nota spese (invero nemmeno indicata).
Tuttavia, in ragione della non immediata e pacifica interpretazione dell'art. 283 comma 1 lett.
D ter e, conseguentemente, del successivo articolo 287 c.a.p., non sussistono i presupposti per condannare parte appellante al pagamento del risarcimento del danno per lite temeraria.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, ai sensi dell'art.13 comma 1 d.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9587/2018 R.G. così statuisce:
- RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata, anche in punto di statuizione sulle spese processuali;
- CONDANNA nella qualità di impresa Parte_1
designata alla gestione del F.G.V.S. al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida in favore di AC US, difensore antistatario, nella somma di euro 1.701,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- DICHIARA sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario CP_6
Catania, 22 marzo 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9587/2018 R.G. promossa da:
quale impresa designata per la liquidazione Parte_1
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (C.F. , P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino
PETRONACI;
APPELLANTE contro
nata a [...] in data [...] Controparte_1
( ) rappresentata e difesa dall' US AC;
C.F._1
APPELLATA
e nei confronti di
AC US, nato a [...] il [...], codice fiscale rappresentato e difeso da sé stesso. C.F._2
APPELLATO
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 12 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione del termine di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 34/2018 del Parte_1
giudice di pace di Adrano, depositata in data 19 marzo 2018 e notificata in data 26 aprile 2018, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento del danno biologico proposta da ed essa MP era stata condannata al pagamento della Controparte_1
somma di euro 1.764,40 nonché al pagamento delle spese processuali. Con la stessa sentenza era stato definitivamente posto a carico della stessa MP il compenso del CTU.
Con un primo motivo di impugnazione, la società appellante contestava la sentenza nella parte in cui il giudice di pace aveva omesso di dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione a fronte della mancata integrazione del contraddittorio, non essendo stato citato in giudizio il proprietario dell'autovettura Fiat seicento targata KE-EB54, litisconsorte necessario.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante sosteneva che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto fondata la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1
in quanto evidenziava che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, Testimone_1
non erano idonee a confermare la dinamica dei fatti, sì come offerta con l'atto di citazione.
In particolare, la MP evidenziava che la affermazione del testimone ("mi trovavo a transitare sui luoghi ed ero a bordo della mia macchina sulla quale era trasportata la Sig.
") si poneva in contrasto con la allegazione della , che aveva CP_1 CP_1
dichiarato di trovarsi a bordo dell'autovettura Alfa 166 condotta da Controparte_2
pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Inoltre, le dichiarazioni rese da nel giudizio di primo grado dovevano Testimone_1
ritenersi, secondo la MP appellante, in contrasto con quanto dallo stesso dichiarato nel giudizio RG. N. 170/2016 incardinato da in quanto il testimone, dopo aver Controparte_2
affermato nel giudizio di primo grado che "l'urto (era) stato particolarmente violento", aveva sostenuto, nel giudizio promosso da che "sceso dalla macchina (ma) non Controparte_2
(aveva) notato particolare gravità".
Conseguentemente, la difesa della MP domandava la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della richiesta risarcitoria e, conseguentemente, pronunciarsi condanna di al pagamento delle spese processuali, nonché l'addebito, in capo Controparte_1
alla stessa, delle spese di CTU, in conformità con il principio della soccombenza.
§§§§§
La impugnazione risulta rivolta anche nei confronti del difensore di parte appellata in quanto, con la sentenza di primo grado, a seguito di rituale richiesta, era stato disposto pagamento in favore del professionista antistatario.
Sul punto va richiamato l'orientamento interpretativo della Suprema Corte secondo cui va riconosciuta legittimazione passiva al professionista distrattario unicamente con riguardo ai profili legati agli effetti dell'eventuale accoglimento della impugnazione ('l'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito' (Cass. civ., sez. VI, 24 febbraio 2022 n.6225), pur dovendosi ribadire che il difensore antistatario avrebbe comunque subìto legittimamente 'gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio' (Cass. n.6225/22 cit.; in senso conforme, Cass. civ., sez. VI, 25
pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ottobre 2017 n.25247; Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 2016 n.27166; Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2010 n.9062).
Pertanto, e conclusivamente sul punto:
- legittimamente parte appellante ha rivolto l'impugnazione anche nei confronti del difensore antistatario in favore del quale era stato operato il pagamento delle spese del giudizio di primo grado:
- in caso di accoglimento della impugnazione, gli effetti della sentenza si riverbereranno comunque sul professionista distrattario per le eventuali restituzioni;
- in ogni caso, il professionista resta sempre estraneo alle questioni relative alle spese ed alla soccombenza.
§§§§§
Si costituiva in giudizio la quale contestava i motivi di appello Controparte_1
chiedendone il rigetto, sostenendo la completa correttezza della sentenza di primo grado.
In particolare, la difesa dell'appellata negava la sussistenza del contestato difetto di contraddittorio in giudizio, evidenziando la oggettiva impossibilità di citare il responsabile, proprietario dell'autovettura Fiat seicento targata KE-EB54, data la falsità della targa, come risultante dalla comunicazione dell'UC che, in data 19.05.2015, aveva dichiarato “DA
INFORMAZIONI RICEVUTE DAL BUREAU ESTERO RISULTA CHE LA TARGA IN
QUESTIONE SIA FALSA”.
D'altronde, parte appellata rilevava che la impossibilità di identificare il responsabile del sinistro aveva reso necessaria la proposizione della richiesta risarcitoria nei confronti dell'impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada che, ex art. 283 del Codice delle Ass. Priv., “risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo
o natante non identificato;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo”.
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Quanto al secondo motivo di appello, sosteneva che, come Controparte_1
ritenuto correttamente dal giudice di prime cure, le dichiarazioni rese dal testimone escusso,
, avevano confermato la dinamica del sinistro offerta con l'atto di citazione. Testimone_1
In particolare, la difesa dell'appellata evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
MP appellante, il teste aveva, invero, dichiarato che si trovava “a transitare sui luoghi ed ero a bordo della mia macchina che seguiva quella sulla quale era trasportata la sig.ra
”. Parte appellata, infatti, sosteneva che la locuzione “che seguiva quella” era CP_1
stata erroneamente carcerata insieme alle parole “condotta dall'”, sì stravolgendo il senso della dichiarazione resa.
La difesa della riteneva che l'evidenza di tale errore era emersa dal fatto CP_1
che il testimone aveva, immediatamente dopo, risposto positivamente al punto 1) del capitolato di prova, confermando che, al momento del sinistro, la stessa danneggiata stava viaggiando, nella qualità di trasportata, a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 166 tg. BE 751 ZL, di proprietà di Controparte_2
Né poteva, secondo parte appellata, ravvisarsi alcuna contraddizione tra le dichiarazioni rese da nei due giudizi collegati, in quanto il testimone, nell'affermare, nel corso Testimone_1
del giudizio introitato da “sono sceso dalla macchina ma non ho notato Controparte_2 particolari gravità”, si era riferito alle lesioni patite dai soggetti coinvolti, mentre nel sostenere, nell'ambito del primo grado del presente giudizio, che “l'urto è stato particolarmente violento”, aveva descritto la violenza dell'impatto.
La difesa di pertanto, chiedeva la conferma della sentenza di Controparte_1
primo grado, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, nonché la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
§§§§§
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Con ordinanza del 12 novembre 2024, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica e sciolta la riserva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta in decisione con assegnazione del termine di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie difensive.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini posto che l'atto di citazione in appello è stato notificato, a mezzo pec, in data 26 maggio 2018 e la sentenza era stata depositata in data 27 marzo 2018.
§§§§§
Con il primo motivo di appello, ella qualità di impresa Parte_1
designata dal F.G.V.S. sosteneva la nullità della sentenza a fronte del difetto di contraddittorio, non essendo stato notificato, l'atto di citazione, nei confronti del proprietario del veicolo investitore.
Il mancato coinvolgimento del preteso responsabile del sinistro, come correttamente evidenziato da parte appellata in seno alla comparsa di costituzione e risposta in appello, era dipeso dal fatto che la targa estera del veicolo investitore era risultata falsa dai controlli condotti dall . Controparte_3
A fronte di tale contestazione, con le comparse conclusionali la difesa della società appellante precisava che: “
a) Preliminarmente, la suindicata lettera dell'UC (l'UC peraltro non è stato nemmeno citato in giudizio) è palesemente generica e non circostanziata, facendo – la stessa – un non precisato richiamo a generiche “informazioni ricevute” da un bureau estero. Di fatto si tratta comunque di un documento privo di qualsivoglia valenza certificatoria;
”
b) In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui si attribuisse valenza alla suindicata lettera, il fatto che l'UC possa aver desunto da generiche e non precisate “informazioni
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ricevute” (senza specificarne la fonte) che la targa potesse risultare falsa, non esimeva affatto l'appellata dall'onere di citare in giudizio, nei modi e termini di CP_1
legge, il soggetto che comunque risultava essere proprietario del veicolo sulla base della documentazione in atti e il cui nominativo era appunto associato alla targa KE-
EB54 dell'autovettura (il sig. , residente in [...]1 – 87435 CP_4
Kempten – Allgau), sul quale, a sua volta, sarebbe poi gravato l'onere di chiarire gli aspetti della propria legittimazione processuale e nello specifico se davvero la targa fosse falsa, o meno, o se l'autovettura non fosse di sua proprietà”.
La contestazione di cui alla lett. a), proposta per la prima volta con le comparse conclusionali, è tardiva. Ad ogni modo, deve rilevarsi che, dalla comunicazione dell'UC (cfr. allegato pag. 22 allegato doc. n. 3 b al fascicolo di ), risulta che le informazioni rese dal CP_1
Bureau estero erano state direttamente inoltrate alla CONSAP, quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S..
Pertanto, non può affermarsi la lamentata genericità delle informazioni e la MP, essendo nelle condizioni di esaminare il contenuto della informativa e la sua provenienza, avrebbe dovuto esporre contestazioni specifiche.
In merito al secondo motivo di contestazione, indicato alla lett. b), invece, parte appellata evidenziava che la fattispecie in oggetto era da ritenersi sussumibile nella ipotesi descritta all'art. 283 comma 1 lett. a) cod. ass., rispetto alla quale l'art. 287 non richiede la citazione in giudizio del responsabile del danno.
Occorre premettere che l è tenuto a risarcire il danno derivante dalla Controparte_3
circolazione dei veicoli immatricolati o registrati all'estero in forza degli artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni private, ma resta ferma la legittimazione passiva dell'impresa assicurativa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada nelle ipotesi previste ex art. 283 del codice delle assicurazioni private.
La norma da ultimo citata dispone che: “
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1. Il , costituito presso la CONSAP, Controparte_5
risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo
[...]
ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di Controparte_5
garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno
Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
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d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente
o non più corrispondente allo stesso veicolo..
Pertanto, il ristora i danni derivanti dal sinistro, Controparte_5
sia nel caso in cui sia coinvolto un veicolo estero non identificato, che nella ipotesi di targa non corrispondente o non più corrispondente al veicolo.
Stabilire se la fattispecie in esame rientri nella prima ipotesi, di cui all'art. 283 comma 1 lett. A ovvero nella seconda, di cui alla lett. D ter, assume rilevanza al fine di verificare la correttezza della integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Ciò in quanto l'art. 287 del codice delle assicurazioni private dispone al comma 4 che:
“Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno”.
Nel caso di specie, la difesa dell'appellata aveva ritenuto operante l'ipotesi prevista dall'art. 283 comma 1, lett. A, in quanto, considerata la falsità della targa, difettavano elementi idonei per la identificazione del veicolo.
Tale interpretazione si ritiene condivisibile, in quanto la falsità della targa non consente di associarla ad alcun veicolo, estero o meno, né permette di identificare il proprietario dello stesso e, quindi, il responsabile del sinistro.
D'altronde, anche a ritenere, diversamente, che il coinvolgimento di un veicolo estero con targa falsa rientri nell'ipotesi di cui all'art. 283 comma 1 lett. D ter c.a.p., l'art. 287 comma 4 impone la integrazione del contraddittorio nei confronti del “responsabile” del danno, conducente o proprietario, solo ove sia possibile identificare uno di tali soggetti.
Nel caso in oggetto, il nominativo del soggetto menzionato dalla società appellante quale litisconsorte necessario, , era emerso a seguito della consultazione del libretto di CP_4
circolazione allegato agli atti del sinistro, in seno al quale il predetto nominativo era indicato quale soggetto proprietario del veicolo.
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Tuttavia, non vi sono elementi tali da consentire di ritenere che il soggetto menzionato sia effettivamente il proprietario del mezzo e, quindi, il responsabile del sinistro, perché la sua qualifica era desunta da un documento necessariamente falso, in quanto riportante la targa dichiarata falsa.
Pertanto, sia che si ritenga che l'azione sia stata correttamente introdotta ai sensi della lett. A, a fronte della impossibilità di identificare il veicolo investitore, sia che si ritenga operante la lett.
D dato il coinvolgimento di un veicolo estero, difettando elementi utili per poter individuare il responsabile del sinistro, si deve ritenere che il contraddittorio era stato regolarmente integrato nel giudizio di primo grado.
Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato.
§§§§§
Quanto al secondo motivo di appello, la di assicurazione designata per la Gestione Parte_2
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada contestava la idoneità delle dichiarazioni rese dal testimone escusso a confermare la storicità e la dinamica del sinistro offerta con l'atto di citazione.
La contestata inattendibilità del teste, a fronte della pretesa contraddittorietà delle dichiarazioni rese, non appare condivisibile.
Dalla consultazione del verbale di udienza del 09 maggio 2017 risulta che Testimone_1
aveva dichiarato:
“mi trovavo a transitare sui luoghi ed ero a bordo della mia macchina che seguiva quella condotta dall' sulla quale era trasportata la sig. ; (nota: la frase 'che Persona_1
seguiva quella condotta dall' risulta coperta da una linea)
ADR. In ordine al cap. di cui al punto 1 pag. 1 della citazione il teste risponde è vero;
ADR conferma il cap. 2 e 3 della citazione pag. 2; conferma il cap. di cui al punto 4 e preciso che l'urto è stato particolarmente violento”. (cfr. verbale del 09/05/2017).
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Lo sbarramento, con un segno a penna, della locuzione “che seguiva quella condotta dall'”, pur creando qualche incertezza nella lettura del testo, non può ritenersi tale da sconfessare il senso delle dichiarazioni rese dal teste, in concreto idonee a confermare la dinamica offerta da in seno all'originario atto di citazione ove era stato affermato che Controparte_1
la stessa danneggiata si trovava a bordo dell'auto di proprietà di che, al Controparte_2
momento dei fatti, precedeva quella condotta dal teste.
Tale circostanza, in particolare, era stata confermata dal fatto che il testimone che aveva dato risposta affermativa al capitolato di prova n. 1 “vero o no che il giorno 25/05/2015, alle ore
07,00 circa, in via Statuto dei Lavoratori Adrano, la Sig.ra viaggiava Persona_2
nella qualità di trasportata a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 166 targata BE 751ZL, condotta e di proprietà del Sig. ”, ed ai successivi capitolati di prova. Controparte_2
Inoltre, la medesima dinamica era stata descritta da in seno al giudizio Testimone_1
instaurato da n. 170 del 2016 (cfr. verbale di udienza del 17 ottobre 2017), Controparte_2
in quanto il testimone, dichiarato che la sua auto seguiva la Alfa Romeo, aveva confermato gli altri capitolati di prova.
Può serenamente affermarsi che lo 'sbarramento' (cioè la copertura con linea) avrebbe dovuto essere riferita e limitata al riferimento all'errata indicazione secondo cui la CP_1 fosse alla guida del veicolo ('condotta') mentre il teste intendeva riferire che la stessa fosse a bordo quale 'trasportata': in concreto, la frase che così risulta dal verbale:
“mi trovavo a transitare sui luoghi ed ero a bordo della mia macchina che seguiva quella condotta dall' sulla quale era trasportata la sig. ; Persona_1
avrebbe dovuto essere riportata nei seguenti termini:
“mi trovavo a transitare sui luoghi ed ero a bordo della mia macchina che seguiva quella condotta dall' sulla quale era trasportata la sig. . Persona_1
Il senso complessivo delle acquisizioni depone in questa direzione.
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D'altronde, la dichiarazione di che, in seno a quel giudizio, aveva affermato che Tes_1
“sceso dalla macchina non ho notato particolare gravità e dovevo andare a lavorare, sono andato via”, diversamente da quanto sostenuto da , non Parte_1
poteva ritenersi in contrasto con quanto riferito nell'ambito del primo grado del presente giudizio, “preciso che l'urto è stato particolarmente violento”. La violenza dell'impatto, infatti, non influisce, necessariamente, sulla manifesta ed evidente gravità dei danni materiali e fisici riportati da mezzi e persone. È fatto notorio, infatti, che un danno materiale importante, come la rottura dell'asse dell'autoveicolo, non risulti immediatamente visibile, come è pure frequente, secondo un giudizio di normalità causale o id quod plerumque accidit, che talune lesioni conseguenti all'impatto emergano o si acuiscano a distanza di qualche ora dal sinistro.
D'altronde, le affermazioni rese circa la evidenza della gravità dei danni sembrano inserite nell'ambito di una risposta utile a giustificare l'allontanamento del testimone dai luoghi del sinistro, piuttosto che a descrivere le conseguenze effettive dell'impatto.
Si ritiene, pertanto, condivisibile la decisione con cui il giudice di prime cure aveva accolto la domanda risarcitoria ritenuta comprovata la dinamica del sinistro, sì come presentata con l'atto di citazione.
La sentenza di primo grado va, quindi, confermata anche in punto di statuizione sulle spese, che restano a carico dell'appellante.
In ragione dell'esito del presente giudizio, le spese vanno poste a carico di
[...]
e liquidate, come da dispositivo, vista la nota spese e tenendo conto Parte_1
del valore della controversia, in favore dell'avv. US AC, difensore antistatario;
in particolare, nulla va liquidato per fase istruttoria (in mancanza di attività rientrante nella fase in questione) né per aumento ex art.4 comma 1 bis posto che gli atti processuali di parte non contengono tecniche informatiche di concreto ausilio alla consultazione di atti ed allegati (in particolare, la comparsa di costituzione in giudizio non risulta avere alcun collegamento o ausilio informatico, mentre la comparsa conclusionale, di complessive quattro pagine, contiene pagina 12 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
unicamente i 'segnalibri' per le quattro parti del documento, senza collegamento informatico alla allegata nota spese (invero nemmeno indicata).
Tuttavia, in ragione della non immediata e pacifica interpretazione dell'art. 283 comma 1 lett.
D ter e, conseguentemente, del successivo articolo 287 c.a.p., non sussistono i presupposti per condannare parte appellante al pagamento del risarcimento del danno per lite temeraria.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, ai sensi dell'art.13 comma 1 d.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9587/2018 R.G. così statuisce:
- RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata, anche in punto di statuizione sulle spese processuali;
- CONDANNA nella qualità di impresa Parte_1
designata alla gestione del F.G.V.S. al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida in favore di AC US, difensore antistatario, nella somma di euro 1.701,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- DICHIARA sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario CP_6
Catania, 22 marzo 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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