Versione
15 luglio 1955
15 luglio 1955
Art. 6.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 14 miliardi.
Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 14 miliardi.
Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.