Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1982, n. 134
CASS
Sentenza 12 gennaio 1982

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Mentre nell'associazione non riconosciuta delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, nel comitato delle obbligazioni assunte rispondono personalmente ed illimitatamente tutti i componenti, senza distinzione tra chi ha agito e chi non ha agito, in concreto, per conto del comitato medesimo, senza che abbia Rilevanza la veste particolare di chi ha posto in essere l'attività, se cioè mandatario, organizzatore, Presidente, componente ed anche se le obbligazioni traggano la loro fonte da fatti illeciti connessi all'Esercizio di un'attività posta in essere per il comitato, rinvenendosi una limitazione di tale responsabilità alle sole obbligazioni negoziali ne' nella lettera ne' nella ratio della disposizione di cui all'art. 41 cod. civ. ( V 835/66, mass n 321667; ( Conf 2561/73, mass n 366015, sulla prima parte; ( Conf 2013/66, mass n 323917, sulla seconda parte).*

Commentario1

  • 1Rassegna di giurisprudenza in tema di associazioni
    Dott.Ssa Sara Caldelli · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 16 aprile 2019

    RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN TEMA DI ASSOCIAZIONI Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1476 del 23 gennaio 2007 “L'associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società. Pertanto, in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute può farsi riferimento alle norme sulla fusione, con la conseguenza che la sopravvenuta unificazione non incide sull'ammissibilità del ricorso …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1982, n. 134
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 134
Data del deposito : 12 gennaio 1982

Testo completo