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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9139/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9139/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dagli Avv.ti Niccolò SEGHI e Luigi SEGHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti, in Firenze, Via Lamarmora n. 38
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Tommaso NIDIACI, presso il cui studio - in Firenze, Corso Italia n. 8 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi esposti in narrativa, ex artt. 615 e 617 c.p.c., - in via preliminare visto il fumus e il periculum e in particolare l'inesistenza della pretesa azionata (sia principale che accessoria), sospendere l'efficacia del titolo esecutivo;
- nel merito, in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale dell'intimante; - in ogni caso, nel merito dichiarare la prescrizione del diritto azionato e comunque la decadenza dell'intimante opposto ex art. 1957 c.c.; - nel merito dichiarare l'inesistenza dell'obbligazione principale e comunque di quella accessoria o, in ipotesi e salvo gravame, ridurre l'importo del debito come indicato dall'intimato nella minor somma risultante di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi».
Per Parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione respingere, rigettare tutte le domande avanzate dal signor in quanto infondate Parte_1 in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
fideiussore della con atto di citazione ex art. 615 Controparte_3 Parte_2 cod. proc. civ., si è opposto al precetto notificatogli in data 26.7.2022 da Controparte_1 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.855.599,13, quale residuo del contratto di mutuo a rogito del Notaio (doc. n. 2), concesso dalla Per_1 [...] alla società Controparte_4 Parte_2
A fondamento dell'opposizione, con preliminare richiesta di sospensione, ha dedotto: a) la carenza di legittimazione attiva in capo a che non avrebbe fornito la prova Controparte_1 dell'avvenuta rituale notifica della cessione del contratto di finanziamento;
ha altresì rilevato che l'atto di cessione dei crediti del 20.12.2018, richiamato in precetto, non menzionava tra i crediti ceduti quello verso b) che l'importo capitale indicato in precetto era Parte_2 errato, essendo stato comunicato al debitore principale un importo Parte_2 minore;
c) la prescrizione del credito e la decadenza nei confronti del fideiussore ex art. 1957 cod. civ., nonché la circostanza che, a suo avviso, l'intimante avrebbe preventivamente dovuto gire in via almeno monitoria per precostituirsi un titolo esecutivo.
Parte opposta si è costituita deducendo l'infondatezza dell'opposizione nel merito e producendo documentazione (titolo esecutivo ed estratto della G.U. richiamata nel precetto e, come doc. n. 6, la dichiarazione di avvenuta cessione a . CP_1 CP_1
Con provvedimento del 19.12.2022, reso nella fase cautelare, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto.
Sono stati quindi concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito del deposito delle memorie, il Giudice, con provvedimento del 7.4.2024, esaminati gli atti e rilevato che nessuna delle parti aveva formulato richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 10.3.2025 per la precisazione delle conclusioni con le forme dell'art. 127 ter cod. proc. civ..
Il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, con provvedimento del 10.4.2025, ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
All'udienza in data odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è dunque passata in decisione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. sulle conclusioni rassegnate in epigrafe
******
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In merito all'eccepito difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
L'opponente ha in primis lamentato come parte opposta non abbia fornito la prova dell'effettiva titolarità del credito e della notifica dell'avvenuta cessione. L'opposta ha viceversa dichiarato di essere titolare del diritto di credito de quo in quanto cessionaria in blocco e pro soluto, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n.
130/1999, di un portafoglio di crediti, tra cui quello odiernamente sub iudice, aggiungendo che dell'operazione era stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta, dunque, di verificare la titolarità del credito a seguito dell'intervenuta cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e art. 4 L. n. 130/1999.
Ebbene, l'art. 58 T.U.B. prevede uno specifico regime di pubblicità per le cessioni in blocco, ossia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della notizia di avvenuta cessione, avente i medesimi effetti previsti dall'art. 1264 cod. civ. nei confronti del debitore ceduto.
La pubblicazione in G.U. della cessione del credito in blocco ha mera efficacia pubblicitaria ed è volta a semplificare la procedura dettata dal codice in tema di notificazioni delle cessioni, in modo tale da dar certezza ai traffici giuridici ed evitare che possano essere effettuati pagamenti liberatori al creditore apparente. Invero, «la pubblicazione interviene – in via di sostituzione – solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2: vale cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. (...) In definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente non libera il ceduto» (Cass. n.
22548/2018).
Ebbene, sulla base di quanto sopra detto, nelle operazioni di cartolarizzazione la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione del credito è certamente idonea ad esonerare la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione dello specifico credito (Cass. n.2780/2019).
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, il soggetto cessionario che si afferma successore ha l'onere di «dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale» (Cass. n. 24798/2020). Qualora venga specificamente contestata dal debitore la cessione, come nel caso di specie, al fine della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della cessione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. (in tal senso, da ultimo Cass. n. 3405/2024).
D'altro canto, la comunicazione di avvenuta cessione in Gazzetta Ufficiale mantiene comunque un valore indiziario. Infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, se sufficientemente specifiche in modo da ricondurre senza incertezze il credito controverso tra quelli compresi nell'operazione, può essere valutata dal Giudice come sufficiente a fornire la prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto della controversia, senza che sia necessaria - in tali ipotesi - la produzione del contratto e/o dei suoi allegati (Cass. n. 5478/2024).
Infatti, secondo recente giurisprudenza, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di cartolarizzazione, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass n. 17794 del 2023). Invero, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. n. 21821/2023).
Ferme tali premesse, parte opposta ha prodotto, oltre alla prova della pubblicazione in G.U. della cessione, come proprio doc. n. 6, la dichiarazione dell'avvenuta cessione dalla [...] - già - a pubblicata in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1
G.U..
La suddetta documentazione dimostra la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
In particolare, l'avviso pubblicato sulla G.U. n. 151 del 23.12.2017 - in forza della quale
[...]
è divenuta titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello oggetto del precetto CP_1 odiernamente opposto - risulta soddisfare i requisiti sopra indicati, essendo identificati, quali oggetti della cessione, i crediti passati in sofferenza in data anteriore al 2016, con possibilità per i debitori ceduti di procedere a verificare l'inclusione del credito nella cessione in blocco tramite consultazione di apposito sito internet indicato nell'estratto di pubblicazione. La produzione della dichiarazione di avvenuta cessione da un istituto di credito all'altro, poi, corrobora ulteriormente la prova della legittimazione attiva della società che ha notificato il precetto opposto.
In merito all'importo precettato
La doglianza è priva di fondamento.
Invero, ribadito che il titolo esecutivo azionato è costituito dall'atto in data 8.9.2005, con il quale la
Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa S.p.A. ha concesso alla società Parte_2 un contratto di finanziamento di € 2.000.00,00, a garanzia del corretto adempimento del quale
[...] si è costituito fideiussore l'odierno attore e premesso altresì che unitamente al precetto è stato notificato il contratto suddetto, appare allora evidente che l'indicazione in precetto della somma di € 20.000,00, quale importo erogato a titolo di finanziamento, in luogo di € 2.000.000,00, è frutto di errore materiale.
Del resto, parte convenuta ha prodotto in atti documentazione - in particolare lo stato passivo del fallimento della società - dalla quale risulta che la stessa era stata Parte_2 ammessa allo stato passivo del fallimento della per la somma di € Parte_2
1.855.599,13 in privilegio, proprio sulla base del contratto di mutuo odiernamente contestato.
Ciò posto, a fronte della documentazione in atti, l'attore non ha fornito prova alcuna della circostanza che l'importo precettato sarebbe superiore a quanto effettivamente dovuto, tenuto conto che le somme che il ha asserito di aver corrisposto risultano correttamente Pt_1 contabilizzate.
In merito alla dedotta necessità di un ulteriore titolo esecutivo nei confronti del fideiussore
Pt_1
Dalla disamina del contratto di mutuo allegato in atti risulta che ha Parte_1 partecipato alla stipulazione del mutuo quale fideiussore della debitrice principale Parte_2
sottoscrivendo in tale qualità il contratto. Alla luce di tale circostanza - già evidenziata
[...] in sede di sospensiva - ne consegue, pertanto, che tale motivo di opposizione si appalesa del tutto infondato.
In merito alla dedotta prescrizione della pretesa creditoria.
Parimenti infondata si presenta l'ulteriore doglianza con cui si lamenta la prescrizione della pretesa creditoria.
Parte opposta ha infatti documentato l'avvenuta instaurazione contro della Parte_2 procedura esecutiva immobiliare n. 625/2012 R.G.E. - Tribunale di Firenze, in cui è stato effettuato atto di intervento sulla scorta del mutuo in oggetto, nonché di aver avviato proprio contro il la procedura esecutiva immobiliare n. 285/2014 R.G.E.; le suddette Parte_1 circostanze non risultano contestate dall'opponente. Emerge altresì che l'opposta si è tempestivamente insinuata allo stato passivo del fallimento della Parte_2
Orbene, posto che il contratto di mutuo e la fideiussione sono stati sottoscritti con atto a rogito del
Notaio n data in data 8.9.2005, risulta che nel 2012 è stata avviata procedura esecutiva Per_1 immobiliare contro l' e che nel 2014 è stata altresì avviata procedura esecutiva Parte_2 immobiliare contro il inoltre, nel settembre 2021 l'odierna convenuta ha proposto Pt_1 domanda di insinuazione al passivo del Fallimento della debitrice principale (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione).
Ne consegue che, alla data odierna, non è certamente decorso il termine di prescrizione applicabile con riferimento al diritto di credito nascente dai contratti di mutuo e fideiussione in questa sede azionati.
In merito all'eccezione di decadenza in forza del 1957 cod. civ..
Parte opponente ha dedotto che sarebbe inutilmente decorso il termine entro il quale la Banca creditrice avrebbe dovuto agire per richiedere il pagamento al debitore. Sul punto, deve rilevarsi che, all'art. 7 del contratto azionato, le parti che si sono costituite fideiussori (tra cui l'odierno opponente) hanno pattuito quanto segue: «in ordine a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto di mutuo con esplicita e formale rinuncia al diritto di preventiva escussione del debitore principale e con rinuncia altresì a far valere il disposto degli art 1955,1957 e 1205 cc». Ad avviso del Tribunale, atteso che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ., non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, essa può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cass. 13078/2008).
Pertanto, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando in conclusione solo l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, co. 2, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass. n. 28943/2017; Cass. n. 21867/2013).
Le parti, inoltre, possono concordare che i diritti derivanti dalla fideiussione rimangano integri fino alla totale estinzione del debito garantito, cosicché l'estinzione della fideiussione viene ad essere ricollegata non alla scadenza del debito principale, bensì all'estinzione dell'obbligazione principale, escludendo così implicitamente l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore.
Per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente;
i compensi vanno liquidati come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 147/2022, per le fasi studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'attività defensionale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 9139/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 10.180,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9139/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dagli Avv.ti Niccolò SEGHI e Luigi SEGHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti, in Firenze, Via Lamarmora n. 38
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Tommaso NIDIACI, presso il cui studio - in Firenze, Corso Italia n. 8 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi esposti in narrativa, ex artt. 615 e 617 c.p.c., - in via preliminare visto il fumus e il periculum e in particolare l'inesistenza della pretesa azionata (sia principale che accessoria), sospendere l'efficacia del titolo esecutivo;
- nel merito, in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale dell'intimante; - in ogni caso, nel merito dichiarare la prescrizione del diritto azionato e comunque la decadenza dell'intimante opposto ex art. 1957 c.c.; - nel merito dichiarare l'inesistenza dell'obbligazione principale e comunque di quella accessoria o, in ipotesi e salvo gravame, ridurre l'importo del debito come indicato dall'intimato nella minor somma risultante di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi».
Per Parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione respingere, rigettare tutte le domande avanzate dal signor in quanto infondate Parte_1 in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
fideiussore della con atto di citazione ex art. 615 Controparte_3 Parte_2 cod. proc. civ., si è opposto al precetto notificatogli in data 26.7.2022 da Controparte_1 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.855.599,13, quale residuo del contratto di mutuo a rogito del Notaio (doc. n. 2), concesso dalla Per_1 [...] alla società Controparte_4 Parte_2
A fondamento dell'opposizione, con preliminare richiesta di sospensione, ha dedotto: a) la carenza di legittimazione attiva in capo a che non avrebbe fornito la prova Controparte_1 dell'avvenuta rituale notifica della cessione del contratto di finanziamento;
ha altresì rilevato che l'atto di cessione dei crediti del 20.12.2018, richiamato in precetto, non menzionava tra i crediti ceduti quello verso b) che l'importo capitale indicato in precetto era Parte_2 errato, essendo stato comunicato al debitore principale un importo Parte_2 minore;
c) la prescrizione del credito e la decadenza nei confronti del fideiussore ex art. 1957 cod. civ., nonché la circostanza che, a suo avviso, l'intimante avrebbe preventivamente dovuto gire in via almeno monitoria per precostituirsi un titolo esecutivo.
Parte opposta si è costituita deducendo l'infondatezza dell'opposizione nel merito e producendo documentazione (titolo esecutivo ed estratto della G.U. richiamata nel precetto e, come doc. n. 6, la dichiarazione di avvenuta cessione a . CP_1 CP_1
Con provvedimento del 19.12.2022, reso nella fase cautelare, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto.
Sono stati quindi concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito del deposito delle memorie, il Giudice, con provvedimento del 7.4.2024, esaminati gli atti e rilevato che nessuna delle parti aveva formulato richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 10.3.2025 per la precisazione delle conclusioni con le forme dell'art. 127 ter cod. proc. civ..
Il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, con provvedimento del 10.4.2025, ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
All'udienza in data odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è dunque passata in decisione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. sulle conclusioni rassegnate in epigrafe
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L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In merito all'eccepito difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
L'opponente ha in primis lamentato come parte opposta non abbia fornito la prova dell'effettiva titolarità del credito e della notifica dell'avvenuta cessione. L'opposta ha viceversa dichiarato di essere titolare del diritto di credito de quo in quanto cessionaria in blocco e pro soluto, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n.
130/1999, di un portafoglio di crediti, tra cui quello odiernamente sub iudice, aggiungendo che dell'operazione era stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta, dunque, di verificare la titolarità del credito a seguito dell'intervenuta cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e art. 4 L. n. 130/1999.
Ebbene, l'art. 58 T.U.B. prevede uno specifico regime di pubblicità per le cessioni in blocco, ossia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della notizia di avvenuta cessione, avente i medesimi effetti previsti dall'art. 1264 cod. civ. nei confronti del debitore ceduto.
La pubblicazione in G.U. della cessione del credito in blocco ha mera efficacia pubblicitaria ed è volta a semplificare la procedura dettata dal codice in tema di notificazioni delle cessioni, in modo tale da dar certezza ai traffici giuridici ed evitare che possano essere effettuati pagamenti liberatori al creditore apparente. Invero, «la pubblicazione interviene – in via di sostituzione – solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2: vale cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. (...) In definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente non libera il ceduto» (Cass. n.
22548/2018).
Ebbene, sulla base di quanto sopra detto, nelle operazioni di cartolarizzazione la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione del credito è certamente idonea ad esonerare la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione dello specifico credito (Cass. n.2780/2019).
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, il soggetto cessionario che si afferma successore ha l'onere di «dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale» (Cass. n. 24798/2020). Qualora venga specificamente contestata dal debitore la cessione, come nel caso di specie, al fine della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della cessione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. (in tal senso, da ultimo Cass. n. 3405/2024).
D'altro canto, la comunicazione di avvenuta cessione in Gazzetta Ufficiale mantiene comunque un valore indiziario. Infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, se sufficientemente specifiche in modo da ricondurre senza incertezze il credito controverso tra quelli compresi nell'operazione, può essere valutata dal Giudice come sufficiente a fornire la prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto della controversia, senza che sia necessaria - in tali ipotesi - la produzione del contratto e/o dei suoi allegati (Cass. n. 5478/2024).
Infatti, secondo recente giurisprudenza, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di cartolarizzazione, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass n. 17794 del 2023). Invero, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. n. 21821/2023).
Ferme tali premesse, parte opposta ha prodotto, oltre alla prova della pubblicazione in G.U. della cessione, come proprio doc. n. 6, la dichiarazione dell'avvenuta cessione dalla [...] - già - a pubblicata in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1
G.U..
La suddetta documentazione dimostra la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
In particolare, l'avviso pubblicato sulla G.U. n. 151 del 23.12.2017 - in forza della quale
[...]
è divenuta titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello oggetto del precetto CP_1 odiernamente opposto - risulta soddisfare i requisiti sopra indicati, essendo identificati, quali oggetti della cessione, i crediti passati in sofferenza in data anteriore al 2016, con possibilità per i debitori ceduti di procedere a verificare l'inclusione del credito nella cessione in blocco tramite consultazione di apposito sito internet indicato nell'estratto di pubblicazione. La produzione della dichiarazione di avvenuta cessione da un istituto di credito all'altro, poi, corrobora ulteriormente la prova della legittimazione attiva della società che ha notificato il precetto opposto.
In merito all'importo precettato
La doglianza è priva di fondamento.
Invero, ribadito che il titolo esecutivo azionato è costituito dall'atto in data 8.9.2005, con il quale la
Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa S.p.A. ha concesso alla società Parte_2 un contratto di finanziamento di € 2.000.00,00, a garanzia del corretto adempimento del quale
[...] si è costituito fideiussore l'odierno attore e premesso altresì che unitamente al precetto è stato notificato il contratto suddetto, appare allora evidente che l'indicazione in precetto della somma di € 20.000,00, quale importo erogato a titolo di finanziamento, in luogo di € 2.000.000,00, è frutto di errore materiale.
Del resto, parte convenuta ha prodotto in atti documentazione - in particolare lo stato passivo del fallimento della società - dalla quale risulta che la stessa era stata Parte_2 ammessa allo stato passivo del fallimento della per la somma di € Parte_2
1.855.599,13 in privilegio, proprio sulla base del contratto di mutuo odiernamente contestato.
Ciò posto, a fronte della documentazione in atti, l'attore non ha fornito prova alcuna della circostanza che l'importo precettato sarebbe superiore a quanto effettivamente dovuto, tenuto conto che le somme che il ha asserito di aver corrisposto risultano correttamente Pt_1 contabilizzate.
In merito alla dedotta necessità di un ulteriore titolo esecutivo nei confronti del fideiussore
Pt_1
Dalla disamina del contratto di mutuo allegato in atti risulta che ha Parte_1 partecipato alla stipulazione del mutuo quale fideiussore della debitrice principale Parte_2
sottoscrivendo in tale qualità il contratto. Alla luce di tale circostanza - già evidenziata
[...] in sede di sospensiva - ne consegue, pertanto, che tale motivo di opposizione si appalesa del tutto infondato.
In merito alla dedotta prescrizione della pretesa creditoria.
Parimenti infondata si presenta l'ulteriore doglianza con cui si lamenta la prescrizione della pretesa creditoria.
Parte opposta ha infatti documentato l'avvenuta instaurazione contro della Parte_2 procedura esecutiva immobiliare n. 625/2012 R.G.E. - Tribunale di Firenze, in cui è stato effettuato atto di intervento sulla scorta del mutuo in oggetto, nonché di aver avviato proprio contro il la procedura esecutiva immobiliare n. 285/2014 R.G.E.; le suddette Parte_1 circostanze non risultano contestate dall'opponente. Emerge altresì che l'opposta si è tempestivamente insinuata allo stato passivo del fallimento della Parte_2
Orbene, posto che il contratto di mutuo e la fideiussione sono stati sottoscritti con atto a rogito del
Notaio n data in data 8.9.2005, risulta che nel 2012 è stata avviata procedura esecutiva Per_1 immobiliare contro l' e che nel 2014 è stata altresì avviata procedura esecutiva Parte_2 immobiliare contro il inoltre, nel settembre 2021 l'odierna convenuta ha proposto Pt_1 domanda di insinuazione al passivo del Fallimento della debitrice principale (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione).
Ne consegue che, alla data odierna, non è certamente decorso il termine di prescrizione applicabile con riferimento al diritto di credito nascente dai contratti di mutuo e fideiussione in questa sede azionati.
In merito all'eccezione di decadenza in forza del 1957 cod. civ..
Parte opponente ha dedotto che sarebbe inutilmente decorso il termine entro il quale la Banca creditrice avrebbe dovuto agire per richiedere il pagamento al debitore. Sul punto, deve rilevarsi che, all'art. 7 del contratto azionato, le parti che si sono costituite fideiussori (tra cui l'odierno opponente) hanno pattuito quanto segue: «in ordine a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto di mutuo con esplicita e formale rinuncia al diritto di preventiva escussione del debitore principale e con rinuncia altresì a far valere il disposto degli art 1955,1957 e 1205 cc». Ad avviso del Tribunale, atteso che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ., non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, essa può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cass. 13078/2008).
Pertanto, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando in conclusione solo l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, co. 2, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass. n. 28943/2017; Cass. n. 21867/2013).
Le parti, inoltre, possono concordare che i diritti derivanti dalla fideiussione rimangano integri fino alla totale estinzione del debito garantito, cosicché l'estinzione della fideiussione viene ad essere ricollegata non alla scadenza del debito principale, bensì all'estinzione dell'obbligazione principale, escludendo così implicitamente l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore.
Per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente;
i compensi vanno liquidati come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 147/2022, per le fasi studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'attività defensionale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 9139/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 10.180,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.