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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 977 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2024, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Montesilvano (PE), viale Inghilterra n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Linda Maria
D'Angelo, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente, via Montenerodomo n. 37;
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 dicembre 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la dichiarazione della cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con la resistente , celebrato con rito Controparte_1
concordatario il 26 luglio 1981 nel Comune di Chieti e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1981/42/2/A parte II, serie A.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha esposto che in data 22 dicembre 2012
gli stessi coniugi hanno depositato ricorso consensuale per la dichiarazione della separazione personale davanti a questo stesso Tribunale e, all'esito della comparizione personale delle parti,
verificata l'impossibilità della loro riconciliazione, il tribunale, con decreto di omologa n. 118 del 2013 del 9 gennaio 2013, ha omologato la separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso.
Ha rappresentato che dalla data di omologa della separazione ad oggi sono trascorsi undici anni, in tale lasso di tempo i coniugi hanno sempre vissuto separatamente e fra gli stessi non è avvenuta alcuna riconciliazione, neanche temporanea;
è pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Ha rappresentato che la resistente non ha titolo mai fini della percezione dell'assegno divorzile, a fronte della conclamata autosufficienza economica, in quanto lavoratrice dipendente, in qualità di impiegata presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti, e proprietaria dell'abitazione dove risiede, oltre che di ulteriori immobili, come da certificazioni catastali allegate.
Ha specificato inoltre che le figlie avute dal matrimonio sono da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Sulla scorta di tali deduzioni ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il riconoscimento della piena autosufficienza economica delle parti.
La resistente è rimasta contumace. Controparte_1
Tanto brevemente premesso in merito alle posizioni delle parti, la domanda di divorzio deve essere accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la
2 separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa, su ricorso congiunto,
emesso da questo Tribunale e depositato in data 9 gennaio 2013. Ricorre, quindi, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b legge n. 898/70, dovendosi altresì ritenere,
attese le risultanze degli atti di causa (la persistente volontà del ricorrente di addivenire ad una pronuncia di divorzio e la mancata costituzione del resistente), che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Passando alle condizioni di divorzio, come detto sopra, il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l'autosufficienza economica della resistente , la quale, rimanendo Controparte_1
contumace, non ha proposto alcun tipo di domanda in merito. Ne consegue che nulla occorre provvedere sulla domanda.
Non risulta, infine, che il Tribunale debba emettere ulteriori statuizioni, soprattutto con riguardo alla posizione di soggetti fragili, in quanto dalla documentazione agli atti (e, in particolare, dal ricorso per la separazione e dal decreto di omologa) emerge che le figlie dei coniugi sono ormai da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le spese devono essere compensate, avendo il ricorrente chiesto la condanna soltanto in caso di opposizione da parte della resistente.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], celebrato con rito C.F._2
concordatario il 26 luglio 1981 nel Comune di Chieti e trascritto nei registri dello stato
civile del medesimo Comune al n. 1981/42/2/A parte II, serie A;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3 Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 977 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2024, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Montesilvano (PE), viale Inghilterra n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Linda Maria
D'Angelo, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente, via Montenerodomo n. 37;
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 dicembre 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la dichiarazione della cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con la resistente , celebrato con rito Controparte_1
concordatario il 26 luglio 1981 nel Comune di Chieti e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1981/42/2/A parte II, serie A.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha esposto che in data 22 dicembre 2012
gli stessi coniugi hanno depositato ricorso consensuale per la dichiarazione della separazione personale davanti a questo stesso Tribunale e, all'esito della comparizione personale delle parti,
verificata l'impossibilità della loro riconciliazione, il tribunale, con decreto di omologa n. 118 del 2013 del 9 gennaio 2013, ha omologato la separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso.
Ha rappresentato che dalla data di omologa della separazione ad oggi sono trascorsi undici anni, in tale lasso di tempo i coniugi hanno sempre vissuto separatamente e fra gli stessi non è avvenuta alcuna riconciliazione, neanche temporanea;
è pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Ha rappresentato che la resistente non ha titolo mai fini della percezione dell'assegno divorzile, a fronte della conclamata autosufficienza economica, in quanto lavoratrice dipendente, in qualità di impiegata presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti, e proprietaria dell'abitazione dove risiede, oltre che di ulteriori immobili, come da certificazioni catastali allegate.
Ha specificato inoltre che le figlie avute dal matrimonio sono da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Sulla scorta di tali deduzioni ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il riconoscimento della piena autosufficienza economica delle parti.
La resistente è rimasta contumace. Controparte_1
Tanto brevemente premesso in merito alle posizioni delle parti, la domanda di divorzio deve essere accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la
2 separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa, su ricorso congiunto,
emesso da questo Tribunale e depositato in data 9 gennaio 2013. Ricorre, quindi, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b legge n. 898/70, dovendosi altresì ritenere,
attese le risultanze degli atti di causa (la persistente volontà del ricorrente di addivenire ad una pronuncia di divorzio e la mancata costituzione del resistente), che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Passando alle condizioni di divorzio, come detto sopra, il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l'autosufficienza economica della resistente , la quale, rimanendo Controparte_1
contumace, non ha proposto alcun tipo di domanda in merito. Ne consegue che nulla occorre provvedere sulla domanda.
Non risulta, infine, che il Tribunale debba emettere ulteriori statuizioni, soprattutto con riguardo alla posizione di soggetti fragili, in quanto dalla documentazione agli atti (e, in particolare, dal ricorso per la separazione e dal decreto di omologa) emerge che le figlie dei coniugi sono ormai da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le spese devono essere compensate, avendo il ricorrente chiesto la condanna soltanto in caso di opposizione da parte della resistente.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], celebrato con rito C.F._2
concordatario il 26 luglio 1981 nel Comune di Chieti e trascritto nei registri dello stato
civile del medesimo Comune al n. 1981/42/2/A parte II, serie A;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3 Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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