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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/09/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Pag. 1 di 4
n. 169/2023 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 16/09/2025, alle ore 10.00, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per , in sostituzione dell'Avv. Starvaggi l'Avv. Antonella Fasolo, la quale si CP_1 riporta alle note conclusive depositate per l'udienza di aprile;
insiste per il richiamo del CTU in quanto non ha risposto esaustivamente ai quesiti, e in particolare non ha fornito i chiarimenti richiesti. Insiste nell' audizione del consulente di parte.
È presente per , in sostituzione dell'Avv. Sinagra l'Avv. Giuseppe Ottavio, il quale si CP_2 oppone alla richiesta di richiamo CTU e insiste nelle richieste già formulate nelle note depositate con condanna di controparte alle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 169/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'Avv. Paolo Starvaggi;
- parte attrice -
nei confronti di:
(c.f. ), e Controparte_3 CodiceFiscale_2 Pag. 2 di 4
(c.f. ), CP_4 CodiceFiscale_3
con il patrocinio dell'Avv. Maria Sinagra;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione del 24.01.2023 , premettendo di esser proprietaria di un Parte_1 fondo sito in Sinagra, c.da Zigale, identificato in Catasto al foglio 15, partt. 567, 270 e 271, confinante con altro fondo di proprietà di e , identificato Controparte_3 CP_4 in Catasto al foglio 15, part. 371, sopraelevato rispetto a quello dell'attrice, ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale i predetti e al fine di far accertare la CP_2 CP_4 responsabilità degli stessi in ordine ai danni arrecati al muro di confine tra le due proprietà, il quale in diversi punti presenta delle lesioni causate da infiltrazioni d'acqua, nonché alla corte che circonda l'immobile di parte attrice.
In particolare, l'attrice ha dedotto che a seguito dell'eliminazione da parte dei convenuti di un fossato presente sul proprio fondo, proprio a ridosso del muro che separa le due proprietà, è stato alterato il naturale deflusso delle acque meteoriche, provocando delle infiltrazioni sul muro e sul sottostante cortile di proprietà dell'attrice.
Con comparsa del 19.05.2023 si sono costituiti in giudizio e Controparte_3 CP_4
, contestando la domanda attorea, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e
[...] compensi di lite.
I convenuti hanno dedotto che il fossato è stato eliminato nel 2010, a seguito delle lamentale sollevate dall'allora proprietaria del fondo attoreo ( madre dell'odierna attrice), ed è Persona_1 stato sostituito con un tubo interrato, che raccoglie le acque piovane, avente un diametro di 160 mm.
Cont In corso di causa sono stati concessi i termini ex art. 183 , all'esito dei quali è stata disposta
CTU.
Sulla scorta delle risultanze della CTU è stata formulata alle parti una proposta transattiva, che tuttavia non è stata accettata dall'attrice. Pag. 3 di 4
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'odierna udienza, a seguito di discussione orale, introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
*****
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
L'attrice ha agito in giudizio al fine di far accertare la responsabilità dei convenuti in ordine ai danni da infiltrazione d'acqua arrecati al muro di confine tra le due proprietà ed al cortile che circonda l'immobile attoreo, adducendo che i convenuti avrebbero eliminato un fossato, alterando il deflusso delle acque meteoriche superficiali e causando un aggravio di carico idraulico sul muro di confine e in generale sul fondo attoreo.
I convenuti hanno contestato il superiore assunto, deducendo di aver eliminato il fossato nel 2010, a seguito delle lamentale formulate dall'allora proprietaria del fondo attoreo, e di averlo sostituito con una tubazione interrata che svolge la medesima funzione.
Trattandosi di questione meramente tecnica, è stata disposta CTU, all'esito della quale è emerso che
“l'origine dei danni lamentati dalla Sig.ra sono da ascriversi in parte alla situazione Pt_1 idrogeologica della zona (ricca di sorgenti) con morfologia particolarmente acclive ed in parte alle modalità costruttive dello stesso muro in calcestruzzo di scarsa qualità, realizzato presumibilmente
a partire del 1985, in più riprese, successivamente soprelevato con blocchetti di cemento, con soli tre piccoli fori alla base per limitare le spinte idrostatiche, senza un adeguato sistema di drenaggio
a tergo del muro stesso per allontanare le acque superficiali e di dilavamento. Tale situazione risulta aggravata dalla presenza, dal lato Giglia, di fioriere e varia vegetazione che con i loro apparati radicali contribuiscono al decadimento strutturale del muro di sostegno in questione. Al riguardo si precisa che l'intervento avvenuto nel 2010 (vedasi Relazione di perizia Ing. Per_2
con la sostituzione del fossato o canale a cielo aperto (che raccoglieva in caso di piogge
[...] anche le acque di ruscellamento superficiale) con un tubo in PVC del diametro di 160mm interrato, limita l'infiltrazione di acque a tergo del muro di sostegno di che trattasi a vantaggio della stabilità dello stesso”.
In virtù delle superiori risultanze, che questo Giudice condivide, avendo il CTU risposto in maniera chiara ed esaustiva al mandato conferito, deve concludersi che i danni lamentati da parte attrice non sono imputabili ai convenuti (quanto piuttosto apparentemente riconducibili alla non corretta esecuzione dei lavori di edificazione del muro da parte dell'attrice ovvero dei suoi danti causa), e pertanto la domanda attorea va rigettata.
***** Pag. 4 di 4
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (da 5.200 a 26.000 euro).
Di conseguenza il va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e , che si liquidano in 5.077,00 euro, oltre spese Controparte_3 CP_4 generali (15%), cpa ed iva (ove dovuti).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA LA DOMANDA;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI Parte_1
, CHE LIQUIDA IN 5.077,00 EURO, OLTRE Controparte_6
SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE DOVUTA);
- PONE LE SPESE DI CTU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI . Parte_1
Sentenza resa ex art. 281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso il 16 settembre 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
n. 169/2023 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 16/09/2025, alle ore 10.00, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per , in sostituzione dell'Avv. Starvaggi l'Avv. Antonella Fasolo, la quale si CP_1 riporta alle note conclusive depositate per l'udienza di aprile;
insiste per il richiamo del CTU in quanto non ha risposto esaustivamente ai quesiti, e in particolare non ha fornito i chiarimenti richiesti. Insiste nell' audizione del consulente di parte.
È presente per , in sostituzione dell'Avv. Sinagra l'Avv. Giuseppe Ottavio, il quale si CP_2 oppone alla richiesta di richiamo CTU e insiste nelle richieste già formulate nelle note depositate con condanna di controparte alle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 169/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'Avv. Paolo Starvaggi;
- parte attrice -
nei confronti di:
(c.f. ), e Controparte_3 CodiceFiscale_2 Pag. 2 di 4
(c.f. ), CP_4 CodiceFiscale_3
con il patrocinio dell'Avv. Maria Sinagra;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione del 24.01.2023 , premettendo di esser proprietaria di un Parte_1 fondo sito in Sinagra, c.da Zigale, identificato in Catasto al foglio 15, partt. 567, 270 e 271, confinante con altro fondo di proprietà di e , identificato Controparte_3 CP_4 in Catasto al foglio 15, part. 371, sopraelevato rispetto a quello dell'attrice, ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale i predetti e al fine di far accertare la CP_2 CP_4 responsabilità degli stessi in ordine ai danni arrecati al muro di confine tra le due proprietà, il quale in diversi punti presenta delle lesioni causate da infiltrazioni d'acqua, nonché alla corte che circonda l'immobile di parte attrice.
In particolare, l'attrice ha dedotto che a seguito dell'eliminazione da parte dei convenuti di un fossato presente sul proprio fondo, proprio a ridosso del muro che separa le due proprietà, è stato alterato il naturale deflusso delle acque meteoriche, provocando delle infiltrazioni sul muro e sul sottostante cortile di proprietà dell'attrice.
Con comparsa del 19.05.2023 si sono costituiti in giudizio e Controparte_3 CP_4
, contestando la domanda attorea, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e
[...] compensi di lite.
I convenuti hanno dedotto che il fossato è stato eliminato nel 2010, a seguito delle lamentale sollevate dall'allora proprietaria del fondo attoreo ( madre dell'odierna attrice), ed è Persona_1 stato sostituito con un tubo interrato, che raccoglie le acque piovane, avente un diametro di 160 mm.
Cont In corso di causa sono stati concessi i termini ex art. 183 , all'esito dei quali è stata disposta
CTU.
Sulla scorta delle risultanze della CTU è stata formulata alle parti una proposta transattiva, che tuttavia non è stata accettata dall'attrice. Pag. 3 di 4
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'odierna udienza, a seguito di discussione orale, introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
*****
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
L'attrice ha agito in giudizio al fine di far accertare la responsabilità dei convenuti in ordine ai danni da infiltrazione d'acqua arrecati al muro di confine tra le due proprietà ed al cortile che circonda l'immobile attoreo, adducendo che i convenuti avrebbero eliminato un fossato, alterando il deflusso delle acque meteoriche superficiali e causando un aggravio di carico idraulico sul muro di confine e in generale sul fondo attoreo.
I convenuti hanno contestato il superiore assunto, deducendo di aver eliminato il fossato nel 2010, a seguito delle lamentale formulate dall'allora proprietaria del fondo attoreo, e di averlo sostituito con una tubazione interrata che svolge la medesima funzione.
Trattandosi di questione meramente tecnica, è stata disposta CTU, all'esito della quale è emerso che
“l'origine dei danni lamentati dalla Sig.ra sono da ascriversi in parte alla situazione Pt_1 idrogeologica della zona (ricca di sorgenti) con morfologia particolarmente acclive ed in parte alle modalità costruttive dello stesso muro in calcestruzzo di scarsa qualità, realizzato presumibilmente
a partire del 1985, in più riprese, successivamente soprelevato con blocchetti di cemento, con soli tre piccoli fori alla base per limitare le spinte idrostatiche, senza un adeguato sistema di drenaggio
a tergo del muro stesso per allontanare le acque superficiali e di dilavamento. Tale situazione risulta aggravata dalla presenza, dal lato Giglia, di fioriere e varia vegetazione che con i loro apparati radicali contribuiscono al decadimento strutturale del muro di sostegno in questione. Al riguardo si precisa che l'intervento avvenuto nel 2010 (vedasi Relazione di perizia Ing. Per_2
con la sostituzione del fossato o canale a cielo aperto (che raccoglieva in caso di piogge
[...] anche le acque di ruscellamento superficiale) con un tubo in PVC del diametro di 160mm interrato, limita l'infiltrazione di acque a tergo del muro di sostegno di che trattasi a vantaggio della stabilità dello stesso”.
In virtù delle superiori risultanze, che questo Giudice condivide, avendo il CTU risposto in maniera chiara ed esaustiva al mandato conferito, deve concludersi che i danni lamentati da parte attrice non sono imputabili ai convenuti (quanto piuttosto apparentemente riconducibili alla non corretta esecuzione dei lavori di edificazione del muro da parte dell'attrice ovvero dei suoi danti causa), e pertanto la domanda attorea va rigettata.
***** Pag. 4 di 4
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (da 5.200 a 26.000 euro).
Di conseguenza il va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e , che si liquidano in 5.077,00 euro, oltre spese Controparte_3 CP_4 generali (15%), cpa ed iva (ove dovuti).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA LA DOMANDA;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI Parte_1
, CHE LIQUIDA IN 5.077,00 EURO, OLTRE Controparte_6
SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE DOVUTA);
- PONE LE SPESE DI CTU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI . Parte_1
Sentenza resa ex art. 281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso il 16 settembre 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta