Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
13460/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.11.2024 da
1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Monica Ceccarelli e l'avv. Devid Agnesi presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato il [...] in [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessia Pasquali presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GA (PC) (al n. 39, Serie A, P 2, anno
1999) in data 30.6.1999
In comunione legale dei beni.
pagina 1 di 6
39; codice fiscale , cittadina italiana, maggiorenne non economicamente C.F._3 autosufficiente (studentessa universitaria)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.11.2024 ed integrato in data 4.2.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi IG.ra e IG Parte_1 [...]
Parte_2
• ordinare al Comune di GA (PC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) la casa coniugale sita in Milano, via Ronchi 39, cointestata ai coniugi, è assegnata alla signora la quale continuerà ad abitarvi con la figlia maggiorenne;
il signor si impegna ad Parte_1 T_ allontanarsene entro il 20 dicembre 2024, asportando i propri beni personali (compresi gli orologi, già in suo possesso). Il signor manterrà l'uso della cantina di pertinenza della casa coniugale T_
e, qualora la casa reperita per il trasferimento al 20.12.2024 non fosse idonea per il trasferimento di tutti i beni personali dalla casa coniugale, egli potrà mantenere parte degli stessi presso la casa coniugale con facoltà di accedervi 3/4 volte complessive per l'asporto definitivo previo accordo con la moglie.
Gli arredi, in comproprietà tra i coniugi, vengono assegnati alla signora ad eccezione dei Parte_1 seguenti beni, di proprietà esclusiva del signor e che egli si riserva di asportare, dando avviso T_ alla moglie in merito alla data di asporto con 15 giorni di anticipo:
- Quadro Scultura IE (41.5 cm x 39cmx 15 cm circa) situato in studio (che verrà asportata Tes_1 dal dr. al momento del suo trasferimento dalla casa coniugale); T_
- Scrivania 800 posta inglese situata in studio
- Libreria Criptonite in studio (con i libri )
- 2 Litografie in camera da letto (che verranno asportate dal dr. al momento del suo T_ trasferimento dalla casa coniugale);
- Quadro di Cascella “Vista su corso d'acqua con betulla' (ricevuto in successione dal de cuius
; Persona_2
- Un orologio Rolex 'Date Just' da uomo quadrante nero (caduto in successione dal de cuius Per_2
; al riguardo le parti concordano che tale orologio resterà nella disponibilità della moglie (la
[...] quale si impegna prestarvi la necessaria cura e manutenzione) fino alla vendita della casa coniugale e/o al divorzio, quando i coniugi decideranno una diversa destinazione dello stesso;
Le spese condominiali straordinarie della casa coniugale restano divise a metà tra i coniugi, comproprietari dell'immobile; le spese condominiali ordinarie, a partire dal mese in cui egli lascerà l'immobile adibito a casa coniugale, sono a carico della signora il signor a titolo di Parte_1 T_ contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dal mese in cui egli lascerà la casa coniugale, contribuirà alla stesse versando alla signora l'importo mensile di € 170,00; Parte_1
2) la IG.ra si impegna, subito dopo la cessazione della convivenza coniugale, ad effettuare Parte_1 incontri con il marito presso il Dott. (o altro professionista scelto concordemente dalle Parte_3 parti) adoperandosi affinché vi partecipi, secondo le modalità indicate dal terapeuta e con Per_1 costi al 50% tra i coniugi;
pagina 2 di 6 3) il signor verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma T_ mensile di € 1.000,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il signor verserà alla stessa la somma T_ di € 1.500,00 mensili, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
6) il cane resterà presso la casa coniugale e le parti raggiungeranno accordi in merito ai tempi Per_3 in cui il signor potrà tenerlo con sé, il signor corrisponderà la totalità delle spese T_ T_ sanitarie, mediche e farmaceutiche del cane stesso mentre il costo di eventuale dog sitter sarà suddiviso al 50% previo accordo tra le parti;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 7) nell'ambito della definitiva regolazione dei reciproci rapporti e patrimoniali le parti concordano quanto segue:
pagina 3 di 6 a) di estinguere i due conti correnti cointestati di cui alla premessa, rispettivamente presso IT RI e presso Banca PM, con riconoscimento alla signora dell'importo di € 60.000,00 e Parte_1 attribuzione al signor del restante saldo;
T_
b) di estinguere anticipatamente il mutuo cointestato contratto con la banca IT RI per l'acquisto della casa coniugale (Milano, via Ronchi 39, sopra indicata) con capitale residuo al 2.12.2024 corrispondendo ciascun coniuge il 50% di rispettiva pertinenza, adoperandosi per la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile stesso. Poiché per l'estinzione del citato mutuo è richiesto che il versamento delle rispettive quote di capitale residuo di pertinenza dei coniugi sia effettuato dal conto corrente cointestato presso IT RI
(che costituisce il cd. conto di appoggio del mutuo), le parti concordano che la signora per Parte_1 l'estinzione della propria quota, utilizzerà in parte l'importo di € 60.000,00 alla stessa riconosciuto di cui al precedente punto a). Pertanto, all'estinzione del conto corrente comune riceverà la differenza tra l'importo di € 60.000,00 e la quota dovuta per l'estinzione del mutuo per capitale residuo ed eventuali spese connesse. In particolare, le parti entro il 5.12.2024 effettueranno il/i versamento/i per l'estinzione del mutuo e, subito dopo, faranno richiesta di chiusura del conto corrente cointestato IT RI (con impegno della signora a non utilizzare tale conto dalla data odierna di sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, salvo per il citato versamento per l'estinzione del mutuo). Il conto corrente cointestato ai coniugi presso PM (in data odierna con provvista di € 34.700,00) verrà chiuso dagli stessi entro 5 giorni dal momento in cui il dr. ne farà richiesta, con T_ attribuzione dell'intero saldo al dr. e restando inteso che dalla data odierna di sottoscrizione T_ del presente ricorso tale conto rimane di esclusiva pertinenza del dr. stesso e impegno della T_ signora a non utilizzare tale conto. Parte_1
I restanti conti intestati ai coniugi personalmente resteranno di pertinenza del rispettivo intestatario
(conti presso RA quanto al signor e conti presso IT RI per quanto alla signora T_
; Parte_1
c) le autovetture e i motoveicoli intestati rispettivamente ai coniugi restando di piena proprietà dell'intestatario; 8) i coniugi danno atto che con l'esecuzione di quanto sopra non avranno altro a pretendere per qualsivoglia titolo ragione o causa comunque dipendente dal rapporto matrimoniale e dal regime di comunione legale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 6 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a GA (PC) il 30.6.1999; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (PC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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