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Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00888/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01325/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2022, proposto da
-OMISSIS-i, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Massafra e Luigi Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Questore di Belluno, in data 07/07/2022, con cui il Questore della Provincia di Belluno ordinava nei confronti del ricorrente il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con obbligo di presentarsi all'Autorità di P.S. del luogo di residenza / domicilio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dalla notifica, e con cui veniva imposto il divieto di fare ritorno senza preventiva autorizzazione nel Comune di -OMISSIS- (BL) per un periodo di anni 3 (tre);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a detto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
. Il ricorrente impugna il provvedimento, in epigrafe descritto, con il quale ne è stato disposto il rimpatrio dal territorio del Comune di-OMISSIS- e il divieto di farvi ritorno per anni tre.
2. Residente a Roma, il ricorrente veniva individuato come responsabile di un’aggressione avvenuta il 12 giugno 2022 ai danni di un avventore del locale “-OMISSIS-” a-OMISSIS-. L’episodio, sorto da un’animata discussione innescata da ragioni di tifo calcistico, era connotato da estrema violenza: la vittima veniva violentemente aggredita, colpita mentre si trovava a terra e fatta oggetto di scherno per il colore della pelle e quindi apostrofata con gli epiteti “ IN del cazzo… negro di merda ”.
Per tale fatto, il ricorrente veniva deferito all’Autorità giudiziaria e sottoposto a procedimento penale.
Valutati anche i precedenti di polizia a carico del ricorrente, tra i quali l’emissione nel 2013 di un provvedimento di DASPO, la Questura emetteva il contestato foglio di via, ravvisando, da un lato, un ragionevole pericolo di reiterazione di analoghi comportamenti illeciti, e, dall’altro, l’assenza di un apprezzabile interesse a frequentare il territorio interdetto, nel cui ambito l’interessato – in realtà, apparentemente privo di una fonte di reddito dimostrata – non ha documentato di svolgere formalmente alcuna attività lavorativa o professionale.
3. Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
I. VIOLAZIONE, FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1 E 2 DEL D.LGS 6/09/ 2011, N. 159 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA P.A. - SVIAMENTO DI POTERE. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DELLA MISURA, INSUSSISTENZA PROVA DELL'AFFERMATA PROPENSIONE ALLA COMMISSIONE DI DELITTI E DI PREGRESSI PROFILI DI PERICOLOSITÀ SOCIALE.
Il provvedimento non sarebbe fondato su circostanze concrete e significative che giustifichino il giudizio di pericolosità sociale. La responsabilità del ricorrente per l’episodio contestato non sarebbe stata dimostrata.
II. VIOLAZIONE, FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1 E 2 D.LGS 6/09/2011, N. 159 – ECCESSO DI POTERE PROVVEDIMENTO EMESSO IN QUANTO EMESSO NEI CONFRONTI DI SOGGETTO CHE NON RIENTRA NELLE CATEGORIE INDICATE DALL’ART. 1, D.LGS. N. 159/2011.– ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA P.A. - SVIAMENTO DI POTERE.
Il ricorrente non rientra nelle categorie di soggetti pericolosi previste dall’art. 1 del d. lgs. n. 159 del 2011. Le misure di prevenzione devono infatti essere basate su condotte continuative e significative, non su episodi isolati o sospetti. Nel presente caso, non vi sarebbero elementi che dimostrino una tendenza a delinquere o una minaccia per la sicurezza pubblica.
III. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI - CONTRADDITTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO.
IV. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI.
Non sarebbe stata eseguita un’indagine approfondita sulla personalità del ricorrente, sul suo contesto familiare e lavorativo, né sul legame con il Comune di -OMISSIS-. La residenza formale a Roma non esclude che il centro degli interessi lavorativi e sociali del ricorrente sia altrove, come sarebbe dimostrato dall’attività professionale e dai frequenti soggiorni a-OMISSIS-.
V. VIOLAZIONE, FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1 E 2 DEL D.LGS 6/09/2011, N. 159 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.
La durata della misura appare sproporzionata rispetto alle circostanze del caso.
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che ha prodotto una documentata relazione sui fatti di causa.
5. Chiamata alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. I motivi d’impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della loro sostanziale connessione.
Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, dichiarandosi estraneo ai fatti e, in ogni caso, sminuendo la gravità dell’episodio contestato, non idoneo ad attestare la propensione alla commissione di delitti, né l’affermata pericolosità sociale. Anche la durata della misura (inflitta per il periodo massimo di tre anni) sarebbe incongrua tenuto conto del carattere occasionale della condotta e della mancanza di significativi elementi di pericolosità
Tali censure sono infondate.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui il provvedimento questorile contenente il divieto di fare ritorno nel territorio comunale è diretto non già alla repressione, ma alla prevenzione dei reati socialmente pericolosi; sicché, trattandosi di misura di prevenzione priva di carattere sanzionatorio, non occorre la prova dell’avvenuta commissione di reati, dovendo semmai la motivazione consistere nel documentato riferimento a comportamenti ed episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell'interessato, da cui oggettivamente emerga un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'adozione della misura in questione, “ assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla ‘dedizione’ del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati (o fatti) nei confronti dei beni nominativamente individuati dal d.lgs. n. 159 del 2011 ” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 20 maggio 2021, n. 504).
L'art. 2 del citato d.lgs. n. 159 del 2011 stabilisce infatti che “ qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate ”.
In particolare, i soggetti individuati dall'art. 1 sono:
“ a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
Nel quadro delle disposizioni ricordate, si è anche osservato (vd. ancora T.A.R. Piemonte, n. 504 del 2021, cit.) che la misura si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa (artt. 1 e 2, d. lgs. n. 159 del 2011), come “ fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i […] profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito ”.
Il provvedimento questorile, in definitiva, può dunque essere fondato su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono potersi ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario (Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782), che ben possono prescindere dalla diffusione delle condotte e anche dal loro carattere di particolare rilevanza l’individuazione all’interno del territorio comunale del soggetto giudicato pericoloso per il comportamento ascrittogli, fuori dal luogo di residenza, così da giustificare l’obbligo di farvi ritorno con divieto di rientro nel comune in cui è stato individuato.
Nella fattispecie in esame, la responsabilità del ricorrente per la condotta addebitatagli risulta, ai fini dell’irrogazione della misura, adeguatamente comprovata dall’identificazione operata dalle Forze dell’Ordine. Detta condotta assume significativi contorni di gravità, tenuto conto della natura e della rilevanza dei beni giuridici lesi, del contesto e delle stesse circostanze nelle quali è maturata, sintomatiche di una pericolosità sociale concreta e attuale, e che, congiunta ai precedenti penali e di polizia nonché alla constatata assenza di effettive ragioni di permanenza all’interno del territorio interdetto, appare richiedere l’adozione di una misura capace di prevenire ulteriori pericoli a carico della sicurezza e della tranquillità pubblica, attraverso il divieto di frequentare l’ambito territoriale che ha costituito teatro e – per la specificità del contesto turistico ampezzano - fattore di significativa amplificazione del comportamento censurato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la misura, riferita alla valutazione della personalità dell’interessato e all’osservazione prospettica delle sue allarmanti condotte, non attenuate nella loro pericolosità dai risultati, pur apprezzabili, conseguiti negli studi, risulta pertanto pienamente giustificata, anche a prescindere dall’autonoma valenza sintomatica dell’episodio contestato, in ragione della complessiva sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011.
Non risulta, infine, irragionevole o manifestamente sproporzionata la durata triennale della misura inflitta, tenuto conto della particolare gravità della condotta e dei precedenti, elementi che amplificano il rischio di un’ulteriore propagazione temporale del pericolo di reiterazione.
Quanto infine all’esigenza, rappresentata dal ricorrente, di recarsi nel territorio del comune di-OMISSIS-, va puntualizzato che resta pur sempre riconosciuta la facoltà dell’interessato di richiedere la preventiva autorizzazione temporanea alla Questura a farvi ritorno per comprovate necessità.
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.