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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6318/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 6318/2022, pendente tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. RUSSO VINCENZO e dell'avv. C.F._1
JOLANDA PALUMBO ricorrente e rappresentato e difeso dall'avv. URBANI Controparte_1
EMANUELE giusta procura in atti resistente
OGGETTO: qualificazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 22.12.2022 Parte_1
, premesso di aver svolto attività di lavoro
[...] Parte_1 subordinato in favore ed alle dipendenze del convenuto come domestica ininterrottamente dal 7.8.2020 al 3.5.2021, affermava di aver svolto un orario di lavoro settimanale 8-9, 12-13 e 19-20 dal lunedì al sabato e due domeniche al mese e di non aver ricevuto quando spettante per tredicesima, festività, ferie, permessi non goduti e trattamento di fine rapporto.
Il convenuto si costituiva contestando il contenuto del ricorso, affermando che la ricorrente andava a svolgere saltuariamente qualche lavoro in seguito ad un prestito di denaro.
Nel corso del giudizio venivano sentiti testimoni della parte ricorrente e della parte resistente.
Sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa veniva decisa previo deposto di note ex art 127 ter c.p.c. con la seguente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Non sono emersi dal ricorso elementi idonei ad attestare l'instaurazione in concreto di un rapporto di lavoro subordinato secondo il paradigma di cui all'art. 2094 c.c. tra le parti stante la tipologia di attività espletata dalla ricorrente.
Anche nell'ambito del lavoro domestico, come nel caso di specie, è infatti astrattamente configurabile un rapporto di lavoro subordinato laddove siano integrati elementi idonei a far ritenere sussistente un assoggettamento del prestatore al potere datoriale nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Ciò vale sia che il prestatore sia un estraneo al contesto familiare sia che sia un familiare di colui in favore del quale è resa la prestazione, fermo restando che la prova circa la non gratuità del rapporto in quest'ultimo caso è più rigorosa da raggiungere in quanto, in presenza di vincoli familiari, la gratuità si presume sussistente.
Non opera ipso iure, invece, una presunzione di contrario contenuto, indicativa cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, laddove colui che asserisce di aver svolto lavoro domestico non faccia parte del nucleo familiare presso cui presta attività domestica, essendo pur sempre necessaria la dimostrazione dei requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione (cfr. Cass. n.16681/2007).
Nel caso di specie le parti erano legate da un rapporto di vicinato.
La parte resistente, non nega la presenza della ricorrente saltuaria presso la propria casa ma afferma che ella non avrebbe mai prestato attività lavorativa subordinata in suo favore quanto piuttosto avrebbe effettuato alcune incombenze per sdebitarsi a seguito di un prestito di denaro.
Ed invero, l'unico testimone di parte ricorrente Testimone_1
ha dichiarato “Io sono conoscente della ricorrente e la conosco perché
[...]
siamo dello stesso paese e andiamo alle riunioni insieme e la conosco dal 2019. Nel
2020 io sono andata in vacanza da un'amica a Monterotondo (e vivevo li il tempo della vacanza) e io incontravo spesso la ricorrente;
vicino a monterotondo la incontravo perché andavo in giro e lei mi ha detto che aveva lavoro e che cercava qualcuno per stare con la figlia mentre era a lavoro e io sono andata per un mese a tenerle la figlia a casa della ricorrente: ci andavo tutti i giorni di mattina. Io la prendevo davanti al suo lavoro a nomentana;
prendevo la bambina davanti al suo lavoro e lei entrava: era un'abitazione; non sono mai entrata dentro;
ho visto il suo datore di lavoro una o due volte che si affacciava per vedere chi c'era fuori;
io prendevo la bambina alle 8 – 8,30 e andavo a casa sua con le chiavi e aspettavo che tornava lei a casa (verso le 10 – 10,30 e poi a mezzogiorno ritornava a lavoro per dare da mangiare al Signore e tornava a casa e poi dalle 17 alle 20 tornava di nuovo
a lavoro). Dopo questo mese, ha continuato a lavorare li perché ci sentivamo al telefono e me lo diceva;
il mese in cui facevo la baby sitter era agosto 2020. Mi ha detto che ha lavorato fino a maggio 2021” riferendo circostanze apprese dalla ricorrente e occupandosi della figlia della medesima solo per un mese nel 2020 mentre questa lavorava senza però recarsi sul posto di lavoro di persona se non all'esterno.
Al contrario i testimoni del resistente, suoi parenti e affini, hanno confermato la presenza della ricorrente specificando di averla vista alcune volte dare una mano e, in particolare la testimone che si recava presso l'abitazione del resistente Tes_2
quasi tutti i giorni, ha specificato “Ho incontrato la ricorrente un paio di volte e la vedevo che preparava da mangiare una volta o due. Mio suocero mi diceva che gli dava una mano perché le aveva prestato dei soldi;
c'era anche mio figlio e altri ad andare li a dare una mano. Prima del 2021 non ho mai visto la ricorrente”.
Le suddette dichiarazioni del testimone della parte ricorrente in unione all'assenza di altre prove dell'attività costante e con gli orari rivendicati in ricorso non possono ritenersi sufficienti per ritenere l'espletamento di una prestazione di lavoro subordinato.
Peraltro, proprio la parte ha rinunciato all'escussione di ulteriori testimoni.
La circostanza, confermata dai testimoni del resistente, che la ricorrente abbia prestato una qualche attività di lavoro in favore del primo consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Tivoli, il 15.01.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 6318/2022, pendente tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. RUSSO VINCENZO e dell'avv. C.F._1
JOLANDA PALUMBO ricorrente e rappresentato e difeso dall'avv. URBANI Controparte_1
EMANUELE giusta procura in atti resistente
OGGETTO: qualificazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 22.12.2022 Parte_1
, premesso di aver svolto attività di lavoro
[...] Parte_1 subordinato in favore ed alle dipendenze del convenuto come domestica ininterrottamente dal 7.8.2020 al 3.5.2021, affermava di aver svolto un orario di lavoro settimanale 8-9, 12-13 e 19-20 dal lunedì al sabato e due domeniche al mese e di non aver ricevuto quando spettante per tredicesima, festività, ferie, permessi non goduti e trattamento di fine rapporto.
Il convenuto si costituiva contestando il contenuto del ricorso, affermando che la ricorrente andava a svolgere saltuariamente qualche lavoro in seguito ad un prestito di denaro.
Nel corso del giudizio venivano sentiti testimoni della parte ricorrente e della parte resistente.
Sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa veniva decisa previo deposto di note ex art 127 ter c.p.c. con la seguente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Non sono emersi dal ricorso elementi idonei ad attestare l'instaurazione in concreto di un rapporto di lavoro subordinato secondo il paradigma di cui all'art. 2094 c.c. tra le parti stante la tipologia di attività espletata dalla ricorrente.
Anche nell'ambito del lavoro domestico, come nel caso di specie, è infatti astrattamente configurabile un rapporto di lavoro subordinato laddove siano integrati elementi idonei a far ritenere sussistente un assoggettamento del prestatore al potere datoriale nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Ciò vale sia che il prestatore sia un estraneo al contesto familiare sia che sia un familiare di colui in favore del quale è resa la prestazione, fermo restando che la prova circa la non gratuità del rapporto in quest'ultimo caso è più rigorosa da raggiungere in quanto, in presenza di vincoli familiari, la gratuità si presume sussistente.
Non opera ipso iure, invece, una presunzione di contrario contenuto, indicativa cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, laddove colui che asserisce di aver svolto lavoro domestico non faccia parte del nucleo familiare presso cui presta attività domestica, essendo pur sempre necessaria la dimostrazione dei requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione (cfr. Cass. n.16681/2007).
Nel caso di specie le parti erano legate da un rapporto di vicinato.
La parte resistente, non nega la presenza della ricorrente saltuaria presso la propria casa ma afferma che ella non avrebbe mai prestato attività lavorativa subordinata in suo favore quanto piuttosto avrebbe effettuato alcune incombenze per sdebitarsi a seguito di un prestito di denaro.
Ed invero, l'unico testimone di parte ricorrente Testimone_1
ha dichiarato “Io sono conoscente della ricorrente e la conosco perché
[...]
siamo dello stesso paese e andiamo alle riunioni insieme e la conosco dal 2019. Nel
2020 io sono andata in vacanza da un'amica a Monterotondo (e vivevo li il tempo della vacanza) e io incontravo spesso la ricorrente;
vicino a monterotondo la incontravo perché andavo in giro e lei mi ha detto che aveva lavoro e che cercava qualcuno per stare con la figlia mentre era a lavoro e io sono andata per un mese a tenerle la figlia a casa della ricorrente: ci andavo tutti i giorni di mattina. Io la prendevo davanti al suo lavoro a nomentana;
prendevo la bambina davanti al suo lavoro e lei entrava: era un'abitazione; non sono mai entrata dentro;
ho visto il suo datore di lavoro una o due volte che si affacciava per vedere chi c'era fuori;
io prendevo la bambina alle 8 – 8,30 e andavo a casa sua con le chiavi e aspettavo che tornava lei a casa (verso le 10 – 10,30 e poi a mezzogiorno ritornava a lavoro per dare da mangiare al Signore e tornava a casa e poi dalle 17 alle 20 tornava di nuovo
a lavoro). Dopo questo mese, ha continuato a lavorare li perché ci sentivamo al telefono e me lo diceva;
il mese in cui facevo la baby sitter era agosto 2020. Mi ha detto che ha lavorato fino a maggio 2021” riferendo circostanze apprese dalla ricorrente e occupandosi della figlia della medesima solo per un mese nel 2020 mentre questa lavorava senza però recarsi sul posto di lavoro di persona se non all'esterno.
Al contrario i testimoni del resistente, suoi parenti e affini, hanno confermato la presenza della ricorrente specificando di averla vista alcune volte dare una mano e, in particolare la testimone che si recava presso l'abitazione del resistente Tes_2
quasi tutti i giorni, ha specificato “Ho incontrato la ricorrente un paio di volte e la vedevo che preparava da mangiare una volta o due. Mio suocero mi diceva che gli dava una mano perché le aveva prestato dei soldi;
c'era anche mio figlio e altri ad andare li a dare una mano. Prima del 2021 non ho mai visto la ricorrente”.
Le suddette dichiarazioni del testimone della parte ricorrente in unione all'assenza di altre prove dell'attività costante e con gli orari rivendicati in ricorso non possono ritenersi sufficienti per ritenere l'espletamento di una prestazione di lavoro subordinato.
Peraltro, proprio la parte ha rinunciato all'escussione di ulteriori testimoni.
La circostanza, confermata dai testimoni del resistente, che la ricorrente abbia prestato una qualche attività di lavoro in favore del primo consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Tivoli, il 15.01.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti