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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n. 5286 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: Appello vertente
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele Rega, C.F.: , presso il cui CodiceFiscale_2
studio, alla Via G. Verdi n. 6 in Giugliano in Campania (NA), elett.te domicilia, come da procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
e
(già P.IVA Controparte_1 Controparte_2
C.F.: in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gennaro Bianconcini, C.F.:
[...]
, presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_3
Napoli alla Piazzetta Matilde Serao n. 34
Proc. n. 5286/2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 12 (C.F.: ), non Parte_2 C.F._4
costituito
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10/04/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, proponeva Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 7725/2020 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, pubblicata in data 06.11.2020 e non notificata, con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento danni dallo stesso avanzata nei confronti di . Parte_2
Quest'ultimo, quale proprietario del veicolo Toyota Yaris targata
CA301WJ, è stato ritenuto responsabile dei danni ripotati dal motociclo attoreo (del tipo Yamaha TMax targato BJ52650) ed è stato pertanto citato in giudizio unitamente alla propria compagnia di assicurazione.
Assumeva più in particolare l'attore nel giudizio di primo grado che, in data 20.10.2015 alle ore 23:00 circa in Giugliano in Campania (NA) alla via Oasi Sacro Cuore, il motociclo di sua proprietà, all'epoca condotto dal sig. , nel mentre percorreva regolarmente la suddetta CP_3
via, nella propria corsia di marcia, veniva urtato dall'autovettura Toyota
Yaris di proprietà del sig. e condotta al momento del Parte_2
sinistro dal sig. , la quale “nel ripartire a velocità Parte_3
sostenuta da una posizione di sosta ed omettendo di concedere la dovuta
Proc. n. 5286/2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 12 precedenza ai veicoli in transito, effettuava una azzardata e repentina manovra” finendo per collidere contro il motociclo Yamaha TMax tg.
BJ52650, provocando i danni meglio descritti in citazione;
“a seguito e per effetto dell'urto subito, il motociclo Yamaha TMax tg. BJ52650 di proprietà del sig. , perdeva il controllo e finiva con Parte_1
l'urtare contro un ostacolo fisso ivi presente”.
Con un unico ma articolato motivo d'appello deduceva Parte_1
l'erroneità della sentenza gravata per aver il Giudice di prime cure erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, in particolare la prova testimoniale e la ctu.
Pertanto, adiva codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2) accogliere l'appello e, per
l'effetto, dichiararlo ammissibile e/o proponibile oltre che fondato in fatto e in diritto;
3) per l'effetto, riformare, per i motivi anzidetti, la sentenza emessa dal Giudice di primo grado e pertanto: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. , Parte_2
proprietario e conducente dell'autovettura Toyota Yaris targata
CA301WJ, nella produzione del sinistro stradale oggetto del giudizio di primo grado;
- e per l'effetto condannare la società Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., e il sig. , in
[...] Parte_2
solido tra loro e/o ciascuno per le proprie spettanze e/o responsabilità
a corrispondere in favore del sig. la somma nei limiti di Parte_1
€ 5.000,00; - ovvero a quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia
Proc. n. 5286/2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 12 e/o equa dall'On.le Giudicante, oltre interessi, come per legge, e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidare con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosse le competenze.”
Si costituiva in giudizio (già , Controparte_1 Controparte_2
la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza dell'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto.
Non si costituiva che rimaneva contumace. Parte_2
***
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello nonché la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
Proc. n. 5286/2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 12 mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di Parte_2
, non essendosi a tanto provveduto nel corso del giudizio.
[...]
***
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere dunque rigettato.
Passando quindi ad esaminare nel merito l'impugnazione, non ostando alla presente decisione la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, risultando la causa pronta per la decisione sulla base della documentazione in atti, si evidenzia quanto segue.
L'appellante con un unico complesso motivo di gravame si duole dell'errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, del materiale istruttorio acquisito agli atti, evidenziando l'erroneità del percorso logico seguito nel pervenire alla decisione di infondatezza della domanda.
Ciò posto, si osserva nel merito che le carenze del materiale istruttorio versato in atti dall'attore hanno giustamente indotto il primo giudice a ritenere infondata la domanda, in quanto non provata.
Invero, l'appellante si è limitato ad allegare, nel primo grado di giudizio, che il motociclo Yamaha TMax tg. BJ52650 veniva tamponato dall'autovettura Toyota Yaris tg. CA301WJ e per effetto dell'urto subito il conducente perdeva il controllo del mezzo e “finiva con l'urtare contro un ostacolo fisso ivi presente”, senza null'altro precisare e provare né sullo stato dei luoghi al momento del sinistro, né circa i danni asseritamente subiti dal motoveicolo.
Proc. n. 5286/2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 12 Ripercorrendo l'iter motivazionale del primo giudice, egli ha ben rilevato la lacuna probatoria evidenziando che “Secondo la dinamica descritta il motociclo attoreo avrebbe subito tanto un urto diretto, quanto indiretto, quest'ultimo, a causa dell'impatto contro “un ostacolo fisso” non meglio precisato in atto introduttivo, che , invece, il teste identifica in un “palo”; anche la consulenza tecnica non è stata sufficiente a chiarire la dinamica dell'evento, ed infatti come riportato in sentenza il CTU ha evidenziato che “nel fascicolo di parte convenuta manca la perizia tecnica a causa della mancata ispezione diretta sul veicolo danneggiato … e nel fascicolo di parte attrice non è presente alcuna stima analitica dei danni relativi al bene danneggiato, pertanto, non è possibile dividere dettagliatamente i singoli danni riportati per ognuno degli impatti raccontati … Non è stato possibile rilevare la coerenza altimetrica del punto d'urto diretto ed indiretto da impatto contro ostacolo fisso tutt'oggi ignoto in quanto non specificato negli atti di causa e non indicato durante le fasi del sopralluogo … non è stato possibile rilevare la coerenza altimetrica dei veicoli stessi coinvolti nel sinistro…”.
L'iter logico giuridico seguito dal primo giudice è condivisibile per le ragioni qui di seguito esposte.
Emerge chiaramente che parte attrice non ha adeguatamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Tale deficit probatorio non può essere colmato dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso il quale introduce elementi nuovi atti a descrivere la dinamica del sinistro quale il presunto “ostacolo fisso”
Proc. n. 5286/2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 12 contro il quale si sarebbe arrestata la corsa del motoveicolo attoreo che, solo in sede di escussione testimoniale, viene identificato in un “palo”.
Correttamente, quindi, il primo giudice è pervenuto ad un giudizio di inattendibilità del predetto teste, in quanto ritenuta generica e contraddittoria, in relazione alle mere allegazioni di cui in citazione e del materiale istruttorio ritualmente acquisito agli atti.
Partendo dal compendio probatorio offerto dall'appellante in primo grado, esso, invero, è limitato alla richiesta di risarcimento del danno, alla documentazione fotografica dei presunti danni subiti dal motoveicolo ed al modello CAI.
Come si vede, il materiale probatorio in atti appare davvero scarno e, comunque, insufficiente a dimostrare la fondatezza della dinamica del sinistro come descritta in citazione;
più in particolare non vi è alcuna prova relativa allo stato dei luoghi in cui sarebbe avvenuto il sinistro né in merito alla quantificazione dei danni asseritamente subiti.
Tra l'altro, la prova testimoniale assunta nel corso del processo di primo grado deve essere valutata con particolare rigore, per una pluralità di ragioni: - trattasi di un unico testimone;
- il nominativo del testimone non è indicato nella missiva di messa in mora;
- sul luogo del sinistro, nonostante i danni asseritamente subiti, non veniva allertata la pubblica autorità.
Ora, preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili
Proc. n. 5286/2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 12 contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9 agosto
2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione.
Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione testimoniale del teste escusso, per quanto si è già detto.
Considerato che
trattasi di teste oculare la cui credibilità non è stata corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
In definitiva, il giudice di pace ha fatto buon governo del principio, dal medesimo richiamato in sentenza, per il quale “è compito del Giudice valutare la deposizione alla stregua di elementi di natura oggettiva
(precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni) sia di carattere soggettivo (qualità personali, rapporti con le parti, interesse ad un determinato esito della lite) e che la valutazione negativa anche di uno solo dei precedenti elementi possa determinare
l'inattendibilità del teste (Cass. 30 marzo 2010 n°7763).”
Orbene, se è vero che l'omessa o incompleta (anche per omessa indicazione dei testimoni) denuncia all'autorità giudiziaria non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia effettivamente verificato (cfr. Cass.
Civ., sez. III, 18/06/2012, n. 9939), tale elemento deve essere comparativamente valutato con il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti.
In merito al modello CAI a doppia firma depositato in atti si evidenzia che lo stesso non è sufficiente a provare le modalità di verificazione
Proc. n. 5286/2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 12 dell'incidente stradale, ed infatti le dichiarazioni rese nel modulo di constatazione amichevole, pur firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti (cfr. fascicolo di parte attrice) non ha valore di piena prova, dovendo essere liberamente apprezzato dal giudice ai sensi dell'art. 2733, co. 3, c.c. (v. Cass., SS.UU., 10311/06, Cass. 18592/2018, Cass.
13951/2018, Cass. 29146/2017, Cass. 3875/2014, Cass. 3567/2013,
Cass. 7781/2010, Cass. 12257/07 e Cass. 10304/07).
A tanto aggiungasi che neanche in sede di consulenza tecnica il Perito nominato dal Giudice di Pace è riuscito a raccogliere elementi tali da addivenire ad una certa ricostruzione della dinamica.
Riferisce infatti il Ctu come non sia stato possibile rilevare la coerenza altimetrica del punto d'urto diretto, indiretto da caduta e indiretto da impatto contro un presunto ostacolo fisso, ciò in quanto da un lato i veicoli coinvolti nel sinistro, al momento dell'accertamento peritale, non più nella disponibilità delle parti in causa, mentre, dall'altro lato, quanto all'ostacolo fisso, esso è rimasto ignoto. Data l'assenza di detti elementi ritenuti indispensabili dall'ausiliario per l'espletamento del mandato, non
è stato possibile ricostruire la cinematica del sinistro ed esprimere un parere sulla compatibilità dei danni lamentati.
A questo proposito, il Giudice di primo grado ha evidenziato che “nello stesso elaborato peritale sono presenti più riproduzioni fotografiche ritraenti lo stato dei luoghi dalle quali, pur evincendosi la presenza di più pali della pubblica illuminazione (foto pag. 13), peraltro lontani dal punto identificato come luogo dell'impatto, non è dato evincere in particolare alcun "ostacolo fiso" né "palo" contro il quale il motociclo
Proc. n. 5286/2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 12 sarebbe stato sbalzato”.
Né può attribuirsi rilievo alla “non contestazione” del convenuto contumace, stante il chiaro disposto di cui all'art. 115 c.p.c. che esclude un contegno di non contestazione in capo a colui che omette di costituirsi in giudizio, essendosi sul punto correttamente evidenziato che “la mancata negazione basata sulla volontà della parte processuale non può presumersi soltanto per il fatto che la medesima non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” (tra le tante, Cass. civ., sez. III, 24/05/2023, n. 14372 e Cass. civ., sez. III, 23/06/2009, n. 14623).
In definitiva, il Tribunale ritiene che, alla luce del materiale istruttorio raccolto nel processo di primo grado, correttamente il giudice di prime cure abbia respinto la domanda attorea per insussistenza della prova - del cui onere l'attore era gravata, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
I predetti elementi devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole
Proc. n. 5286/2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 12 di distribuzione dell'onere probatorio. Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà del convenuto, non potendo attribuirsi rilievo al contegno processuale di contumacia da quest'ultimo tenuto.
L'appello deve quindi essere rigettato, con integrale conferma della sentenza gravata.
***
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 10/3/2014 n. 55, applicando lo scaglione sino ad euro 5200,00 e computando le fasi processuali espletate (esclusa quella istruttoria) nei valori minimi attesa la bassissima difficoltà della controversia e la ridotta attività processuale espletata dalle parti;
va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012) della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
Proc. n. 5286/2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 12 1. dichiara la contumacia di;
Parte_2
2. rigetta l'appello proposto da , confermando Parte_1
integralmente la sentenza appellata;
3. condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1
che si liquidano in €. 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002
(TU Spese di Giustizia), la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Aversa il 21/07/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 5286/2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 12