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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 184/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere
riunita in camera di consiglio in data 22/11/2024 ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta, come da normativa vigente, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°184 R.G. Lav.- anno 2023 -
avente ad oggetto:
Opposizione a ordinanza-ingiunzione
1 promossa da
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici domicilia ope legis
APPELLANTE
nei confronti di
in proprio e quale titolare della ditta individuale “Pizzeria Amadeus”, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M Ciffolilli ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Il processo di I grado.
1.1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Larino, in funzione di Giudice del Lavoro,
in proprio e quale legale rappresentante della “Pizzeria Amadeus”, proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 201/2020 dell'8.10.2020, emessa dall'
[...]
, con la quale veniva ingiunto di pagare la Controparte_2 complessiva somma di euro 6.625,10 per violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-ter, D.L. 22 febbraio
2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002 n° 73, in materia di “lavoro sommerso”. La contestazione riguardava l'impiego non regolare dei lavoratori e Persona_1
per l'esecuzione di lavori di manutenzione del locale-pizzeria. Persona_2
Deduceva, in via preliminare, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, nonché la tardività della notifica della contestazione.
Sosteneva, nel merito, che l'attività ritenuta dagli ispettori come “lavoro subordinato” era, in realtà una semplice “prestazione di lavoro autonomo”, consistente nella sostituzione di una piastrella lesionata innanzi alla porta d'ingresso del locale e la ripulitura della parte esterna del gazebo
2 mediante carteggiatura, attività, a suo dire, avulsa ed incompatibile con l'attività di pizzeria/ristorazione esercitata.
1.2. Si costituiva in giudizio l' , contestando la pretesa avversaria e chiedendo Parte_1
la conferma dell'ordinanza opposta.
1.3. Il Tribunale di Larino, con sentenza in data 23/5/2023, accoglieva l'opposizione, ritenendo, alla luce della prova orale svolta in giudizio, non sussistere un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e ed . Persona_1 Persona_2
2. L'appello e le difese dell'appellato.
2.1. Avverso siffatta sentenza proponeva appello l' Controparte_2
rappresentando, preliminarmente, la tempestività del proprio atto di
[...]
gravame.
Deduceva, infatti, che in seguito alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Larino n.
99/2023 - avvenuta in data 24/5/2023 – la stessa era stata notificata, dall'odierno appellato, ad esso con pec del 27/5/2023 (all.0) e non all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Parte_1
così come previsto dal combinato disposto degli artt. 144 c.p.c. e 11 co-2 del R.D. 1611/133, secondo cui “ogni atto giudiziale e la sentenza devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza”.
Continuava sostenendo che “A nulla rileva che il presente giudizio abbia ad oggetto l'opposizione
a ordinanza ingiunzione. Si osserva, infatti, che la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi di propri dipendenti per la difesa in giudizio è circoscritta al solo primo grado di giudizio (art. 417 bis co-2 c.p.c.). Diversamente, in grado di appello, torna ad applicarsi la regola generale ed ordinaria che prevede il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato in quanto organo istituzionalmente deputato alla difesa dell'Amministrazione (art. 1 R.D. 1611/1933).
Ciò premesso, la notificazione della sentenza di primo grado deve essere inquadrata nell'alveo della complessiva attività di impugnazione e, come tale, deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente, quale organismo istituzionalmente e inderogabilmente preposto alla difesa tecnica dell'Amministrazione per i giudizi di impugnazione”.
Riteneva, pertanto, applicabile il termine c.d. lungo di impugnazione.
3 In via preliminare deduceva, altresì, l'applicabilità del termine di sospensione feriale, avendo, la controversia, ad oggetto l'opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni applicate nel rapporto di lavoro. Citava, al riguardo, l'orientamento delle Sezioni Unite della S. C., secondo cui
“Anche dopo l'introduzione dell'articolo 6 del Dlgs n. 150/2011, ai procedimenti di opposizione
a ordinanza-ingiunzione concernenti l'applicazione di sanzioni in materia lavoristica si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell'articolo 3 della legge n. 742/1969. Ciò in quanto si tratta di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli articoli 409 e 442 del Codice di procedura civile, per le quali è prevista l'esclusione della sospensione feriale. Pertanto, ai fini della tempestività della impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazioni inerenti al rapporto di lavoro, deve tenersi conto della sospensione feriale dei termini.” (Cassazione Civile, Sez. Unite
n. 2145 del 29.1.2021).
Nel merito rimarcava la correttezza dell'operato degli ispettori, conformemente a quanto direttamente percepito e contestato nei verbali ispettivi.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 201/2020 dell'8/10/2020.
2. Si costituiva in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta Controparte_1 individuale “Pizzeria Amadeus”, il quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dello spiegato appello per “tardività in palese violazione degli artt. 325 e 326 cpc., contrariamente a Co quanto prospettato dall' nel cap. 1) sulla pretesa tempestività dell'impugnazione e, segnatamente sub lett. a. Sulla inidoneità della notifica del 27.05.2023 a far decorrere il c.d. termine breve” evidenziando, in particolare, che: “Contrariamente alle tesi infondate, fuorvianti, temerarie ed antigiuridiche dell'appellante sul punto specifico, con riferimenti normativi del tutto inconferenti ed avulsi dallo specifico caso in esame, l'appellato ribadisce la perfetta idoneità della notifica via PEC del 27.05.2023 della sentenza di prime cure all' Controparte_2
, ai fini della decorrenza del c.d. termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, ex artt. 325
[...]
e 326 cpc., da cui è scaturita la decadenza dell'Ispettorato de quo, che ha proposto appello, con notifica via PEC al procuratore di solo in data 22.12.2023, a distanza di sette Controparte_1
4 mesi dalla notifica della sentenza n. 99/2023, mentre il termine breve risulta definitivamente spirato al 26.06.2023”.
Deduceva, al riguardo, che nel giudizio di primo grado l'odierno appellante era stato rappresentato da propri funzionari e non dall'Avvocatura dello Stato e che correttamente il procuratore di parte ricorrente aveva notificato la sentenza che definiva il giudizio all' Controparte_2
, rendendo in tal modo inapplicabile il disposto dell'art. 11, commi Controparte_2
1 e 2, del Regio Decreto n. 1611/1933.
Sulla dedotta applicabilità del termine lungo di impugnazione ex art 327 c.p.c. e della sospensione feriale ribadiva, quanto alla prima: “la perfetta idoneità della notifica via PEC della sentenza n.
99/2023 effettuata in data 27.05.2023 da tramite il suo procuratore costituito Controparte_1 in prime cure, all' per la decorrenza del “termine breve” (30 giorni Controparte_4
dalla suddetta notifica), ai sensi del combinato disposto degli artt. 285, 325 e 326 cpc, da cui scaturisce che l'atto di appello avrebbe dovuto essere proposto entro il termine perentorio del
26.06.2023, mentre invece è stato azionato dall'appellante, con notifica via PEC del 22.12.2023, al procuratore costituito in prime cure di come documentalmente comprovato”, Controparte_1 mentre, in riferimento alla seconda, faceva presente che l'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio era sottesa (oltre che alla comminazione di sanzioni amministrative per il contestato
“lavoro sommerso”) anche al recupero di contributi previdenziali in favore dei lavoratori e, pertanto, rientrante tra le controversie lavoristiche previdenziali non soggette a tale sospensione.
Nel merito contestava l'appello, evidenziandone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.
2.3. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
*************************
3. Motivi della decisione.
L'appello è inammissibile, perché tardivo in quanto violativo del disposto degli artt. 325 e 326
c.p.c.
5 La sentenza di primo grado, infatti, è stata notificata via pec in data 27/5/2023, mentre l'atto di impugnazione è stato depositato telematicamente il 20/12/2023, ben oltre la scadenza del termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
Priva di pregio appare l'eccezione sollevata dall'appellante con il primo motivo di appello e relativa alla “inidoneità della notifica del 27/5/2023 a far decorrere il cd. termine breve”.
Giova, al riguardo, richiamare il costante orientamento della Corte di Cassazione che, da ultimo nella pronuncia n. 9770/2016 ha affermato che “Se è vero, infatti, che di regola tutte le notifiche all'amministrazione dello Stato vanno effettuate — a pena di nullità — presso l'Avvocatura dello
Stato (art. 11 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611), è parimenti vero che a tale regola fa eccezione il caso in cui la legge preveda la possibilità per le amministrazioni di difendersi a mezzo di propri funzionari, come avviene nella materia delle sanzioni amministrative, relativamente alla quale
l'art. 23 comma 4 della legge n. 689 del 1981 — applicabile ratione temporis — prevede la facoltà dell'amministrazione di farsi rappresentare da un proprio funzionario appositamente delegato
(facoltà ora prevista dall'art. 6, comma 9, del Digs. n. 150 del 2011, che ha sostituito il richiamato art. 23 della legge n. 698 del 1981). Sul punto, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge n. 689 del 1981,1e previsioni del secondo e del quarto comma di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso
l'ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, allorquando detta autorità sia un'amministrazione dello Stato, comportano una deroga al primo comma dell'art. 11 comma primo del R.D. n. 1611 del 1933 sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all'Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorquando l'autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al secondo comma del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità opposta e non presso l'ufficio
6 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (Sez. U, Sentenza n. 599 del 24/08/1999, Rv. 529423; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n.
14543 del 21/06/2007, Rv. 600567; Sez. L, Sentenza n. 20990 del 12/10/2010, Rv. 614973)”.
Orbene, osserva la Corte che, nel caso di specie l' , giusta la previsione dell'art. 9, comma CP_2
2, del D. Lgs. 149/20151, era stato rappresentato, nel giudizio di prime cure, da un proprio funzionario e, pertanto, correttamente l'odierno appellato ha notificato la sentenza che ha definito il giudizio all' e non già -come diversamente sostenuto da parte appellant-, CP_2 all'Avvocatura dello Stato.
Risulta, altresì, superato anche il più lungo termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., invocato dall' , a nulla rilevando l'eccezione proposta dall'odierno appellante in via preliminare CP_2 nell'atto di gravame e afferente alla dedotta applicabilità alla fattispecie della sospensione feriale.
Il presente giudizio, infatti, vertendo in tema di opposizione a ordinanza ingiunzione da cui deriva un'omissione contributiva è regolato dalla disciplina dettata dagli artt. 409 e ss. c.p.c. relativa a controversie cui non si applica la sospensione feriale dei termini.
Al riguardo superflua si appalesa ogni ulteriore considerazione.
4. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'appello dell' va, dunque, dichiarato CP_2
inammissibile per tardività.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.
6. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 e successive modifiche.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 23/5/2023 e con ricorso qui depositato il 20/12/2023 da Controparte_2
nei confronti di Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello per tardività dello stesso e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-condanna l' al pagamento in favore Controparte_2 di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €2.000,00, Controparte_1
oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, IVA, e CAP, come per legge, con distrazione;
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso appello.
Campobasso, 22/11/2024
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L' può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei CP_2 giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti”.
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