Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
2302/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2302/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto ex artt.
337 ter c.c. e 473 bis.
TRA
(C.F.: nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Massa Lubrense (NA), rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Laura Landi del Foro di
Salerno presso lo studio della quale elett.te domicilia in Battipaglia (NA) alla Via Udine n. 30.
E
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
24.01.1988, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Valeria Di Matteo del Foro di Salerno presso lo studio della quale elett.te domicilia in Battipaglia (NA) alla Via Udine n. 30.
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta le parti hanno chiesto di recepire gli accordi di cui al ricorso.
Il P.M., in data 10.03.2025 ha espresso parere favorevole.
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 5
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
rappresentato di aver intrapreso una relazione sentimentale nel 2018 in Spagna, di aver convissuto in Barcellona (Spagna) e che, nel corso di tale unione, in data 10.10.2022 nasceva la figlia
[...]
, riconosciuta dal padre fin dalla nascita. Persona_1
Nell'aprile 2024 la coppia decideva di trasferirsi in Italia andando ad abitare in Boscoreale alla via
San Felice n. 6 presso l'abitazione della madre della sig.ra . Pt_1
Successivamente il rapporto sentimentale tra i ricorrenti, per problemi già manifestati quanto erano in Spagna, si è ulteriormente deteriorato a causa dei sempre più frequenti dissidi e contrasti che hanno compromesso irrimediabilmente il rapporto tra gli stessi, così da determinare l'impossibilità del proseguimento di ogni convivenza e, per tale ragione, hanno deciso di vivere separati, raggiungendo un accordo in ordine alla regolamentazione delle modalità di affido, visite e mantenimento relative alla figlia.
In ordine alla condizione economico patrimoniale delle parti, è emerso che la sig.ra Parte_1 ha un contratto a tempo indeterminato presso l'ASL NA 3 (distretto 56 di Torre Annunziata) come cardiologo specialista con un reddito annuo di lavoro di € 7.248,00 oltre l'importo di € 26.244,00 annui provenienti dalla locazione della casa di proprietà in Barcellona.
Il sig. in qualità di tecnico specializzato in audiologia protesica è in procinto di aprire Parte_2
un centro “Amplifon” in Sarno (SA).
Dunque, sulla scorta di tali presupposti, le parti hanno chiesto congiuntamente di regolamentare i rapporti con la figlia minore secondo gli accordi indicati in ricorso.
Designato il giudice relatore e preso atto che in sede di ricorso le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con decreto del
28.11.2024 veniva fissata udienza al successivo 21 gennaio 2025; quindi depositate dalle parti note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali le stesse hanno dichiarato di riportarsi al ricorso, il giudice delegato con ordinanza del 26.02.2025 rimetteva la causa in decisione al collegio. Il PM esprimeva concludeva per l'accoglimento del ricorso in data 10.03.2025
Ritiene il collegio che le condizioni stabilite in ricorso non siano in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale e poste alla base della decisione.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 In relazione alla condizione economica delle parti l'assegno di mantenimento appare senz'altro congruo ed adeguato, così come pure il regime di visite all'uopo concordato fra le parti pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto presentato da nato a [...] il [...] Parte_1
e residente in [...] e Parte_2
nato a [...] il [...] e residente in [...] alla vi San Felice n. 6, così provvede:
a) dispone l'affido condiviso, come per legge, della figlia minore , Persona_1
nata a [...] il [...], con collocamento prevalente presso la madre ed ogni successivo suo cambio di residenza dovrà essere concordato da entrambi i genitori;
b) dispone che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro, in particolare i genitori si impegnano a non concedere alla figlia fino ai 14 anni l'uso del cellulare (neanche il proprio), se non con le restrizioni di parental control;
c) dispone che le decisioni di maggiore interesse per la figlia afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
Persona_1
d) dispone che il padre, genitore non collocatario, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori,
prenderà e terrà con sé la figlia , salvo diverse esigenze della Persona_1
minore, due pomeriggi a settimane dall'uscita di scuola fino alle ore 19.30 nonché due fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica pomeriggio alle ore
19:30;
Per le vacanze natalizie: fino ai 6 anni di età la minore la stessa trascorrerà in modo alternato con ciascun genitore il 24 dicembre (con pernottamento), il 25 dicembre, il 31 dicembre (con pernottamento) e l'1 gennaio. A partire dal compimento dei sei anni della minore la stessa trascorrerà con ciascun genitore una settimana ad anni alterni: dalle ore 16:00 del 23 dicembre alle ore 16:00 del 30 dicembre e, l'anno successivo dal 30 dicembre ore 16:00 al 6 gennaio ore
16:00. Il papà comincerà dal 24 dicembre negli anni pari;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 Per le vacanze pasquali: fino al compimento dei sei anni, la minore trascorrerà in modo alternato con ciascuno genitore il giorno di Pasqua (dalla mattina dalle ore 10:00 alla sera alle 20:00), il giorno di TA (dalla mattina dalle ore 10:00 alla sera alle 20:00) senza pernottamento salvo il caso in cui il giorno di TA la minore sia affidata al padre in tal caso andrà a pernottare con lui dalla domenica;
dopo il compimento dei sei anni della bambina, la minore trascorrerà le vacanze pasquali in modo alternato tra i due genitori dalla chiusura delle scuole fino alle ore
16:00 della sera precedente alla riapertura;
il papà comincerà con la Pasqua negli anni pari;
Per le vacanze estive: fino al compimento dei sei anni la minore potrà fare viaggi all'estero solo unitamente ad entrambi i genitori e trascorrerà le vacanze estive con ciascun genitore in due settimane distinte, per tale periodo la frequentazione sarà sospesa;
dopo il compimento dei sei anni di età la minore trascorrerà le vacanze estive con il padre 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (in mancanza di accordo ciascun genitore sceglierà ad anni alterni);
Compleanni e ricorrenze: il compleanno della minore sarà festeggiato insieme ad entrambi i genitori e l'organizzazione nonché i costi della festa sarà a cura di ciascun genitore ad anni alterni. Le feste – compreso le cerimonie religiose o festeggiamenti di altro tipo – saranno organizzate nella nazione di residenza della minore, salvo diverso accordo tra i genitori;
La minore, sempre nella nazione di residenza, anche in deroga alla regolamentazione della frequentazione trascorrerà con la madre il giorno del compleanno materno e la festa della mamma nonché trascorrerà con il padre il giorno del compleanno paterno – con pernottamento –
e la festa del papà;
e) il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, Parte_2 corrisponderà alla sig.ra l'assegno mensile di € 200,00 (duecento/00) fino a Parte_1 dicembre 2025 e da gennaio 2026 di € 400,00 detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
f) i ricorrenti concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia , di cui a titolo esemplificativo e non Persona_1
esaustivo: spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, attività ludiche-educative e relativa attrezzatura, gite scolastiche, acquisti necessari per un migliore sviluppo cognitivo degli stessi (es. pc), eventuali mezzi di trasporto e spese correlate che si dovessero rendere utili e/o necessarie nel corso degli anni, previo accordo sulle medesime ad eccezione di quelle mediche indifferibili ed urgenti.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 Per le attività sportive e ludiche qualora uno dei genitori ritenga di far svolgere alla figlia una seconda attività e l'altro non sia d'accordo, la spesa sarà a carico di chi è convinto dell'utilità.
L'assenso si intende rilasciato qualora non sia stata data valida motivazione entro tre giorni via email;
g) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5