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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 169/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMINITI NICOLA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAZZANO N. 1/B ALBApresso il difensore avv. CAMINITI NICOLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMARO Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V. GALLIERA N. 8 40121
BOLOGNApresso il difensore avv. FORMARO ANTONIO
APPELLATO
in punto a: appello avverso la sentenza n. 3161 del 2021 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 23.12.2021
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio al fine di sentire accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare, in via principale, l'inadempimento di con riferimento alla esecuzione CP_1
pagina 1 di 11 delle prestazioni dovute a in forza del contratto di mutuo a stato avanzamento lavori Pt_1 del 13.7.2007, concesso dall'istituto di credito per la realizzazione di quattro villette nel
Comune di Monticello d'Alba, e condannarla al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni conseguenti patiti da quest'ultima in misura di € 1.850.000,00 o nella misura anche superiore, risultante dagli atti di causa, comprensivi del danno emergente e del lucro cessante.
2. Assumeva l'attrice, in particolare, di aver richiesto, conformemente alle disposizioni contrattuali, l'erogazione di un ulteriore rateo di finanziamento rispetto ai sette ratei già ottenuti dalla banca, al fine di poter provvedere all'adempimento dei contratti preliminari già stipulati e alla consegna delle villette in fase di costruzione, come da progetto depositato all'atto della stipula.
3. Contestava, inoltre, che , nonostante la perizia commissionata a un proprio CP_1
geometra incaricato, in conformità alle clausole contrattuali, attestante lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione, e le ottime prospettive economiche connesse all'operazione immobiliare, non avesse effettuato alcuna erogazione del rateo richiesto. Conseguentemente,
l'attrice aveva affrontato una grave crisi di liquidità e non era riuscita ad adempiere alle residue rate del mutuo contratto con l'istituto di credito. La banca con lettera del 19.10.2012 aveva revocato il finanziamento ed intimato alla mutuataria l'immediato rientro dell'esposizione, rilevando il mancato pagamento di due rate per € 19.572,30, e la ricorrenza dei requisiti contrattuali e di legge per negare ogni ulteriore credito.
4. si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto CP_1
da parte attrice e chiedendo la reiezione della domanda proposta. In particolare, contestava che fosse configurabile, a fronte di una richiesta di erogazione di ulteriore tranche di finanziamento da parte dell'attrice, che comunque non era stata provata, un proprio inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo. Infatti, dalle stesse produzioni di era dato evincere che essa per prima era stata inadempiente alle Pt_1 pattuizioni contrattuali. Quest'ultime prevedevano la scadenza del termine dei lavori di costruzione entro due anni dalla stipula del mutuo;
peraltro, la continuità nelle erogazioni era comunque subordinata alla valutazione, da parte dell'istituto di credito, del merito creditizio, e quello dell'attrice era venuto meno poiché indubbiamente versava in cattive condizioni economiche e finanziarie e mostrava una visibile incapacità di adempiere ai propri impegni economici.
pagina 2 di 11 5. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuiva: “respinge ogni domanda avanzata da nei confronti della convenuta e per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 la condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge”.
6. Secondo il Tribunale, in primo luogo, non esisteva agli atti alcuna prova dell'effettivo inoltro a , nei modi e nei termini del contratto di mutuo stipulato, di una CP_1
domanda di concessione di ulteriori erogazioni di finanziamento rispetto a quelle che erano già state concesse, e di allegazione alla stessa di una perizia di stima redatta e sottoscritta dal tecnico di fiducia incaricato da . Peraltro, tale circostanza non poteva certo essere CP_1
dimostrata dalla prova testimoniale articolata da , dalla quale, in ogni caso, non Pt_1
sarebbe stato desumibile l'effettivo inoltro della perizia stessa alla mutuante.
7. Il Tribunale, inoltre, riteneva che fossero fondate le argomentazioni di anche CP_1
in ordine alla sussistenza e alla rilevanza degli inadempimenti posti in essere da , che Pt_1
avevano legittimato la revoca di ogni linea di credito da parte della banca, unitamente agli ulteriori elementi di insufficiente affidabilità creditizia. Occorreva, infatti, considerare che il contratto di mutuo concluso tra le parti prevedeva all'art. 2 che “il mutuo dovrà essere integralmente erogato entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del primo atto di consegna e quietanza. Ove, a tale data, il mutuo non sia stato integralmente erogato a causa di ritardi nell'esecuzione od ultimazione dei lavori o, comunque, dell'inosservanza, da parte dell'impresa, degli obblighi stabiliti a suo carico, la Banca potrà considerare risolto il contratto ed agire per il recupero del proprio credito salvo che consenta di limitare il mutuo all'importo effettivamente erogato”.
Dunque, non vi era alcun obbligo di erogazione da parte dell'istituto di credito, in presenza di ritardi nei lavori delle villette, i quali, circostanza non contestata, erano fermi, come attestato anche dalla perizia successiva al fine di proporre alla mutuataria una rimodulazione dell'entità
e delle condizioni del mutuo così come da contratto. Ritardi e inadempienze di cui aveva consapevolezza , che, in risposta alla diffida inoltrata da , aveva Pt_1 CP_1
ammesso il proprio ritardo nell'esecuzione dei lavori ed assicurato l'impegno per risolvere la posizione.
pagina 3 di 11 8. E ancora, secondo il Tribunale, non rispondeva a verità la circostanza che, da parte dell'istituto di credito, vi fosse stata una disponibilità, poi inspiegabilmente ritrattata, ad effettuare ulteriori elargizioni di credito: al contrario, nella comunicazione del 22.8.2012 di vi si leggeva testualmente: CP_1
“Vi comunichiamo infine che è scaduto il preammortamento del suddetto mutuo e Vi invitiamo, così come previsto contrattualmente, a presentarVi presso i nostri sportelli per concordare la messa in ammortamento ed atto di quietanza finale del mutuo stesso entro e non oltre il 15 settembre 2012; in difetto ci riterremo liberi di tutelare gli interessi della nostra Banca dinnanzi alle autorità giudiziarie competenti.”
9. Il Tribunale rilevava, altresì, che l'intenzione manifestata dall'Istituto di credito era quella di concordare un nuovo piano di ammortamento del mutuo nell'importo già erogato, e non di procedere a nuove erogazioni, e di ciò si mostrava perfettamente consapevole anche Pt_1
nella replica a tale comunicazione, in cui si leggeva testualmente:
“Come riferito al dott. telefonicamente, siamo ormai prossimi alla vendita di immobile in Tes_1
Torino, appena possibile (si ritiene entro fine mese) si provvederà alla sistemazione della posizione. Relativamente alla messa in ammortamento del mutuo in oggetto, sono in attesa di appuntamento per concordare il proseguo dell'iter della pratica. In considerazione della particolare congiuntura economico finanziaria che perdura su tutta l'Europa, è richiesta ulteriore proroga temporale, in quanto quella concessa è stata assorbita dagli eventi traumatici noti, inoltre si richiede possibile riconsiderazione della sospensione delle erogazioni, in considerazione dell'avanzamento lavori, che consentirebbe di completare l'operazione con maggiore celerità e riportarla “in bonis”. Confidando nel benigno accoglimento della presente anche per la sempre puntuale attenzione del Vs. verso CP_2 progetti territoriali di sviluppo caratterizzati da sensibili flussi di cassa. Distinti saluti.” "
10. Il Tribunale, inoltre, riteneva che la domanda risarcitoria difettasse del necessario presupposto dell'illiceità della condotta di parte convenuta, in ragione delle previsioni contrattuali richiamate e per certo riconosciute da parte attrice, in quanto l'art. 2 co. 3 del contratto prevedeva che la banca si era in ogni caso riservata la facoltà di verificare, ai fini della decisione di erogazione dei singoli ratei di finanziamento, il rispetto di tutte le condizioni contrattuali, tra le quali, senza dubbio doveva reputarsi compresa quella di cui all'art 17, che, pur non disciplinando le modalità e le condizioni di erogazione frazionata del mutuo, attribuivano alla banca la facoltà di risolvere il contratto, allorquando, a suo insindacabile giudizio, si reputassero sussistenti pericoli di qualsivoglia genere per il credito o per le garanzie. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, si intuiva dalla missiva con cui l'istituto aveva rifiutato ulteriori finanziamenti, procedendo senz'altro all'esercizio della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. ed alla intimazione di rientro dell'esposizione, che la società versava in condizioni economico finanziarie assai critiche. Infatti, l'ultimo bilancio al 31 dicembre 2009
pagina 4 di 11 evidenziava una perdita di esercizio di € 37.187,00, di cui € 24.966 riportati dall'esercizio precedente;
l'importo dell'indebitamento complessivo di € 743.471 eccedeva di diversi multipli il valore del patrimonio netto, ovvero 9 a 1 rispetto al rapporto fisiologico massimo stimato in 3 a 1. Inoltre, vi erano delle rimanenze per centinaia di migliaia di euro e il dato era rimasto invariato anche l'anno successivo, mentre risultava accresciuta l'esposizione debitoria.
Conclusivamente, secondo il Tribunale, esistevano fondati motivi per l'esercizio della facoltà suddetta da parte di . CP_1
11. Proponeva appello ormulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, previa modifica, riforma e correzione dei passaggi argomentativi della sentenza di cui in premessa, riformare la sentenza n. 3161/2021 emessa dal Tribunale di Bologna, Giudice dott.ssa Alessandra Arceri, nel procedimento civile n. 14216/2020 RG, pubblicata il 23.12.2021. notificata il
30.12.2021 riformando le parti del provvedimento indicate in narrativa, per i motivi ed ai fini tutti dedotti ai sensi dell'art. 1342 c.c. nel presente atto e per l'effetto: - Previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede ammettersi e disporsi prova per interpello e testi sul seguente capitolo: “- vero che nel periodo gennaio/febbraio 2011 la ha dato incarico al Geom. Controparte_3 Pt_2
di Bra di redigere perizia commissionata in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori degli
[...] immobili in Monticello località Borghetto di proprietà della perizia poi effettivamente Parte_1 redatta?" Indica a teste il Geom. domiciliato in Sanfront rammostrando il documento Parte_2 allegato sub 13 all'atto di citazione, capo formulato nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del giudizio di primo grado e per la cui ammissione si è insistito anche nella precisazione delle conclusioni e nella discussione finale. - In via principale, accertato il rilevante inadempimento di
rispetto alla esatta esecuzione delle prestazioni dovute alla in forza del CP_1 Parte_1 contratto di mutuo a rogito notaio 13 luglio 2007, Numero 19.589/ 2.128 di Persona_1
Repertorio, condannarla al risarcimento in favore della di tutti i danni conseguenti patiti da Parte_1 quest'ultima in misura di € 1.850.000,00 o nella misura veriore, anche superiore, che dovesse risultare dagli atti di causa, comprensivi del danno emergente e del lucro cessante. - Con vittoria di onorari, diritti e spese di entrambi i gradi del giudizio.
12. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
13. In omaggio al principio della ragione più liquida occorre esaminare prioritariamente i motivi di appello di cui alle lettere c) e d) dell'atto di appello.
14. Con tali motivi di appello lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non aver Pt_1
affermato che:
- il rifiuto di di procedere all'ulteriore erogazione richiesta era da considerarsi CP_1
illegittimo, in quanto i lavori stavano procedendo regolarmente e aveva provocato alla società una situazione di crisi di liquidità, che non le aveva neppure consentito di pagare le rate del contratto di mutuo concluso con;
CP_1
- tale rifiuto era da considerarsi arbitrario, contrario a buona fede e ingiustificato;
pagina 5 di 11 - l'istituto di credito non avrebbe potuto invocare la decadenza dal beneficio del termine, in quanto godeva di una garanzia ipotecaria e disponeva della prova di contratti preliminari di vendita già stipulati per € 985.000,00;
- non aveva fornito un'adeguata motivazione per aver azionato la clausola CP_1
risolutiva espressa, alla luce del mancato pagamento da parte di di una somma Pt_1 inferiore ad € 20.000,00, a fronte di un affare immobiliare di oltre € 1.200.000,00, in violazione dunque dell'art. 1455 c.c.;
- l'istituto di credito e erano d'accordo a proseguire nell'esecuzione del contratto, Pt_1
come dimostrava il fatto che la erogazione n. 7 avesse avuto luogo il 14 settembre 2010, ossia un anno ed un mese dopo la scadenza del ventiquattresimo mese contrattualmente previsto all'art. 2 del mutuo.
15. D'altro canto, parte appellata ha ribadito quanto segue:
“Si deve evidenziare, in ogni caso, che l'elaborato peritale del febbraio 2011 sarebbe già, ove se ne riconosca l'efficacia probatoria, stato idoneo a provare il grave ritardo (di circa un anno e mezzo) nell'esecuzione delle opere. Ritardo confermato dalla perizia del giugno 2012, da cui risulta che, alla data dell'elaborato (24.07.2012) e dunque a distanza di quasi tre anni dalla scadenza del termine per l'erogazione integrale del mutuo (1° agosto 2009), la percentuale complessiva delle opere ultimate era minima;
per di più, l'assenza di un'impresa operativa sul cantiere comportava l'impossibilità (evidenziata dalla relazione peritale del 2012) di preventivare le tempistiche di ultimazione degli interventi edilizi. Si deve, dunque, affermare che la mancata integrale erogazione del mutuo entro il termine di 24 mesi di cui all'art. 2 (ampiamente decorso già alla data della perizia del febbraio 2011) fosse imputabile al ritardo nell'esecuzione/ultimazione dei lavori. La perizia prodotta da controparte, quella del febbraio 2011, dimostra – ove se ne riconosca la rilevanza probatoria – che già alla data 25.02.2011 la sarebbe stata legittimata a risolvere il CP_3 contratto, successivamente risolto in data 19.10.2012; perfettamente conforme a buona fede deve, di conseguenza, ritenersi la mancata erogazione di ulteriori ratei di mutuo (la cui richiesta non è, peraltro, stata provata dalla in quanto l non poteva certo essere tenuto ad erogare Pt_1 CP_2 ulteriori somme relativamente ad un Contratto in relazione al quale si erano già verificati i presupposti per la risoluzione. La conformità a buona fede dell'operato della Banca trova un'ulteriore conferma nel fatto che, prima di procedere alla risoluzione, ha fatto, come si è già detto, eseguire un'ultima valutazione CP_1 dello stato di avanzamento lavori (in data 24.07.2012, Doc. 7 fascicolo di primo grado della il CP_3 cui esito – attestante ancora una volta il gravissimo ritardo nell'esecuzione dei lavori e il definitivo insuccesso dell'iniziativa immobiliare finanziata - conferma inequivocabilmente la legittimità, anche ai sensi dell'art. 2 del Contratto, del contegno negoziale della convenuta, sia sotto il profilo della risoluzione che, a maggior ragione, sotto quello della mancata corresponsione delle somme asseritamente richieste dalla a titolo di ulteriore erogazione del mutuo. Pt_1
16. In sostanza, parte appellante si duole della pronuncia gravata per due fondamentali ordini di ragioni.
pagina 6 di 11 16.1. In primo luogo, la banca non potrebbe invocare l'art. 2 del contratto (in base al quale la mancata erogazione integrale, nell'arco di due anni, del mutuo a stato avanzamento lavori, cagionata dal ritardo nella conclusione dei lavori di costruzione delle villette, giustifica la risoluzione del contratto di mutuo: “all'art. 2 che “il mutuo dovrà essere integralmente erogato entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del primo atto di consegna e quietanza. Ove, a tale data, il mutuo non sia stato integralmente erogato a causa di ritardi nell'esecuzione od ultimazione dei lavori o, comunque, dell'inosservanza, da parte dell'impresa, degli obblighi stabiliti a suo carico, la Banca potrà considerare risolto il contratto ed agire per il recupero del proprio credito salvo che consenta di limitare il mutuo all'importo effettivamente erogato”).
Secondo parte appellante, il ritardo sarebbe stato accettato dalla banca, che, ad oltre un anno di distanza dal compimento di tale termine biennale, aveva comunque erogato il settimo rateo in data 14.09.2010.
16.2 In secondo luogo, non sussisterebbero i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c..
17. Ebbene, il primo motivo di doglianza è infondato.
Il ritardo nella costruzione delle villette è comprovato dalla perizia in atti ed è sostanzialmente incontestato da parte appellante, che, piuttosto, deduce la sua accettazione da parte della banca, che dunque non potrebbe più farne derivare effetti contrattuali pregiudizievoli per parte appellante.
Provato il superamento del termine di due anni previsto dall'art. 2 come causa di risoluzione del contratto di mutuo, era onere della parte appellante (debitrice) provare che:
- La mancata tempestiva integrale erogazione del mutuo non era dovuta a ritardi nell'esecuzione od ultimazione dei lavori;
- Oppure che tale ritardo esecutivo non era imputabile alla impresa debitrice.
Tale dimostrazione non è stata data.
Peraltro, parte appellante ha dedotto che la banca aveva inizialmente accettato tale situazione di fatto, continuando ad erogare i ratei di mutuo, in particolare il settimo rateo, erogato ad oltre un anno di istanza dalla scadenza del biennio de quo (cioè il primo agosto 2009: il primo rateo di mutuo venne infatti erogato dall'istituto di credito in data 1.8.2007).
18. Tale assunto non è condivisibile.
pagina 7 di 11 Tale mancata ultimazione dei lavori perdurava anche alla data della lettera del 19.10.2012, con cui la banca ha revocato il finanziamento ed intimato alla mutuataria l'immediato rientro dell'esposizione.
L'erogazione del settimo rateo in costanza di ritardo può, al più, qualificarsi come atto di mera tolleranza, tale da non precludere il successivo ricorso alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 2 del contratto.
Si veda in tal senso sez. 2 - , Ordinanza n. 14195 del 05/05/2022: “In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni”.
La protrazione dell'inadempimento di parte appellante ha giustificato il ricorso alla clausola risolutiva espressa, pur dopo l'erogazione del settimo rateo di mutuo, avvenuta due anni prima
(14.09.2010).
Sotto tale profilo, è giustificabile il comportamento della banca che, nei primi tempi successivi al perfezionamento del ritardo previsto dalla clausola, possa aver ritenuto suscettibile di compimento il progetto di costruzione intrapreso dalla parte appellante e dunque possa aver ancora ritenuto conveniente l'operazione di mutuo, ma successivamente, a causa del protrarsi del ritardo, possa aver legittimamente ritenuto non più suscettibile di compimento il progetto e non più conveniente l'operazione di mutuo.
19. Deve escludersi in questo contesto ogni profilo di abuso o di contrarietà a buona fede, proprio in forza della protrazione sine die del ritardo nel compimento dei lavori di costruzione.
Parte appellante ha dedotto testualmente quanto segue, sostenendo che la mancata erogazione dell'ulteriore rateo avrebbe reso impossibile la ultimazione dei lavori di costruzione:
“E' di tutta evidenza che, venendo a mancare ad inizio 2011 l'ulteriore erogazione richiesta, era diventato impossibile per parte mutuataria procedere nei lavori. Il Giudice non si è avvisto in sentenza che questo è proprio il punto cardine della “querelle” Si tratta proprio dell'accusa che la ha Parte_1 rivolto alla in giudizio Il Giudice non ha considerato che è stata controparte ad aver “chiuso i CP_3 rubinetti”, rendendo del tutto impossibile alla la prosecuzione dell'operazione immobiliare. Parte_1
Proprio la scansione temporale delle situazioni descritta da controparte, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, dimostra che la situazione di stallo del giugno 2012 era inesorabilmente conseguente alla "mancanza di ossigeno" da parte della risalente alla prima parte del 2011, CP_3
pagina 8 di 11 quando l'operazione - al di là del ritardo (peraltro già in precedenza accettato dalla - era CP_3 comunque tranquillamente "in bonis" ed in corso”.
L'assunto non è condivisibile.
Nel 2011 il presupposto legittimante sia la risoluzione del contratto, sia la sospensione dell'erogazione dei ratei, cioè il ritardo nel compimento dei lavori, si era già verificato da tempo (cioè il primo agosto 2009: il primo rateo di mutuo venne infatti erogato dall'istituto di credito in data 1.8.2007).
Non è, dunque, configurabile la illiceità della “chiusura dei rubinetti” da parte della banca, a ciò legittimata dal perdurante ritardo nel compimento dei lavori (ovviamente in forza del disposto di cui all'art. 2 del contratto sopra riportato).
20. Deve evidenziarsi che ogni deduzione in merito alla non scarsa importanza dell'inadempimento legittimante la risoluzione è resa irrilevante dal fatto che l'inadempimento fosse stato dedotto in contratto come presupposto della clausola risolutiva espressa.
In tal senso si veda sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29301 del 12/11/2019: “La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti”.
21. Quanto alla dedotta illegittimità della decadenza dal beneficio del termine per mancanza dei relativi presupposti (motivo di gravame di cui al paragrafo 16.2 suddetto).
La questione è irrilevante.
Deve, infatti, evidenziarsi che, nel caso di specie, l'obbligo di immediata restituzione del capitale oggetto di mutuo costituisce una automatica conseguenza di legge della risoluzione del contratto, risoluzione cui la banca doveva ritenersi legittimata in forza delle clausole contrattuali, tra cui in primo luogo, l'art. 2 sopra esaminato.
Non è dunque necessario ricorrere all'istituto della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., di cui dunque non devono affatto sussistere i presupposti di legge.
Una volta legittimata la risoluzione del contratto di mutuo dalla clausola ex art. 2 del contratto,
l'obbligo restitutorio rappresenta una conseguenza ex lege della risoluzione medesima.
22. Le suesposte considerazioni evidenziano:
- la irrilevanza dell'eventuale accoglimento dei primi due motivi di gravame, volti a dimostrare, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'effettiva presentazione della domanda di ulteriore erogazione del rateo di mutuo.
pagina 9 di 11 - la infondatezza dell'ultimo motivo di gravame, volto a ottenere la liquidazione di un danno,
asseritamente derivante dalle dedotte condotte illecite ascritte alla banca.
Quanto al secondo punto, l'accertamento della legittimità di tali condotte esclude la giuridica configurabilità di un danno risarcibile, come conseguenza delle condotte medesime.
I comportamenti suddetti della banca erano dunque legittimati dalle clausole contrattuali.
Non trattandosi di comportamenti illeciti, non rileva nemmeno che i medesimi possano aver
“creato il dissesto della , che nella prospettiva di parte appellante sarebbe stato Pt_1
cagionato da condotte illecite della banca costituite da inadempimenti contrattuali, anche per violazione dell'obbligo di buona fede (“Ad avviso di questa difesa il Giudice ha completamente ribaltato il rapporto causa effetto. Infatti, è stato l'inadempimento della banca e comunque il suo comportamento contrario a buona fede ad aver creato il dissesto della e non la situazione Parte_1 societaria a motivare il rifiuto di concedere nuove erogazioni”).
23. Si osserva, infine, che l'istituto di credito non è venuto meno ai propri doveri di diligenza e correttezza professionale nei confronti di parte appellante, la quale prospetta che CP_1 non l'aveva informata delle criticità rilevate in merito al suo dissesto finanziario. Infatti, in capo all'istituto di credito gravano obblighi con riferimento alla valutazione del merito creditizio, soprattutto in quelle ipotesi in cui il richiedente versi in una situazione di difficoltà economica ovvero sul rischio derivante da investimenti finanziari, ma non ha certamente l'obbligo di informare il proprio cliente sul suo stato di crisi o dissesto economico. Peraltro, prima di procedere alla risoluzione del contratto e alla richiesta di restituzione delle rate non pagate e del capitale residuo il 22.8.2012 aveva informato con lettera di diffida e CP_1 quindi in forma scritta che l'appellante non aveva provveduto al pagamento della rata scaduta quasi sei mesi prima, ovvero il 29.2.2012.
24. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al DM n.
55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
pagina 10 di 11 - Rigetta l'appello di conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- Condanna alla refusione in favore di delle spese del grado di Parte_1 Controparte_1
appello, che liquida in euro 20.000,00 per compenso, oltre 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 20.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama Dott. Giovanni Salina
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 169/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMINITI NICOLA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAZZANO N. 1/B ALBApresso il difensore avv. CAMINITI NICOLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMARO Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V. GALLIERA N. 8 40121
BOLOGNApresso il difensore avv. FORMARO ANTONIO
APPELLATO
in punto a: appello avverso la sentenza n. 3161 del 2021 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 23.12.2021
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio al fine di sentire accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare, in via principale, l'inadempimento di con riferimento alla esecuzione CP_1
pagina 1 di 11 delle prestazioni dovute a in forza del contratto di mutuo a stato avanzamento lavori Pt_1 del 13.7.2007, concesso dall'istituto di credito per la realizzazione di quattro villette nel
Comune di Monticello d'Alba, e condannarla al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni conseguenti patiti da quest'ultima in misura di € 1.850.000,00 o nella misura anche superiore, risultante dagli atti di causa, comprensivi del danno emergente e del lucro cessante.
2. Assumeva l'attrice, in particolare, di aver richiesto, conformemente alle disposizioni contrattuali, l'erogazione di un ulteriore rateo di finanziamento rispetto ai sette ratei già ottenuti dalla banca, al fine di poter provvedere all'adempimento dei contratti preliminari già stipulati e alla consegna delle villette in fase di costruzione, come da progetto depositato all'atto della stipula.
3. Contestava, inoltre, che , nonostante la perizia commissionata a un proprio CP_1
geometra incaricato, in conformità alle clausole contrattuali, attestante lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione, e le ottime prospettive economiche connesse all'operazione immobiliare, non avesse effettuato alcuna erogazione del rateo richiesto. Conseguentemente,
l'attrice aveva affrontato una grave crisi di liquidità e non era riuscita ad adempiere alle residue rate del mutuo contratto con l'istituto di credito. La banca con lettera del 19.10.2012 aveva revocato il finanziamento ed intimato alla mutuataria l'immediato rientro dell'esposizione, rilevando il mancato pagamento di due rate per € 19.572,30, e la ricorrenza dei requisiti contrattuali e di legge per negare ogni ulteriore credito.
4. si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto CP_1
da parte attrice e chiedendo la reiezione della domanda proposta. In particolare, contestava che fosse configurabile, a fronte di una richiesta di erogazione di ulteriore tranche di finanziamento da parte dell'attrice, che comunque non era stata provata, un proprio inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo. Infatti, dalle stesse produzioni di era dato evincere che essa per prima era stata inadempiente alle Pt_1 pattuizioni contrattuali. Quest'ultime prevedevano la scadenza del termine dei lavori di costruzione entro due anni dalla stipula del mutuo;
peraltro, la continuità nelle erogazioni era comunque subordinata alla valutazione, da parte dell'istituto di credito, del merito creditizio, e quello dell'attrice era venuto meno poiché indubbiamente versava in cattive condizioni economiche e finanziarie e mostrava una visibile incapacità di adempiere ai propri impegni economici.
pagina 2 di 11 5. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuiva: “respinge ogni domanda avanzata da nei confronti della convenuta e per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 la condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge”.
6. Secondo il Tribunale, in primo luogo, non esisteva agli atti alcuna prova dell'effettivo inoltro a , nei modi e nei termini del contratto di mutuo stipulato, di una CP_1
domanda di concessione di ulteriori erogazioni di finanziamento rispetto a quelle che erano già state concesse, e di allegazione alla stessa di una perizia di stima redatta e sottoscritta dal tecnico di fiducia incaricato da . Peraltro, tale circostanza non poteva certo essere CP_1
dimostrata dalla prova testimoniale articolata da , dalla quale, in ogni caso, non Pt_1
sarebbe stato desumibile l'effettivo inoltro della perizia stessa alla mutuante.
7. Il Tribunale, inoltre, riteneva che fossero fondate le argomentazioni di anche CP_1
in ordine alla sussistenza e alla rilevanza degli inadempimenti posti in essere da , che Pt_1
avevano legittimato la revoca di ogni linea di credito da parte della banca, unitamente agli ulteriori elementi di insufficiente affidabilità creditizia. Occorreva, infatti, considerare che il contratto di mutuo concluso tra le parti prevedeva all'art. 2 che “il mutuo dovrà essere integralmente erogato entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del primo atto di consegna e quietanza. Ove, a tale data, il mutuo non sia stato integralmente erogato a causa di ritardi nell'esecuzione od ultimazione dei lavori o, comunque, dell'inosservanza, da parte dell'impresa, degli obblighi stabiliti a suo carico, la Banca potrà considerare risolto il contratto ed agire per il recupero del proprio credito salvo che consenta di limitare il mutuo all'importo effettivamente erogato”.
Dunque, non vi era alcun obbligo di erogazione da parte dell'istituto di credito, in presenza di ritardi nei lavori delle villette, i quali, circostanza non contestata, erano fermi, come attestato anche dalla perizia successiva al fine di proporre alla mutuataria una rimodulazione dell'entità
e delle condizioni del mutuo così come da contratto. Ritardi e inadempienze di cui aveva consapevolezza , che, in risposta alla diffida inoltrata da , aveva Pt_1 CP_1
ammesso il proprio ritardo nell'esecuzione dei lavori ed assicurato l'impegno per risolvere la posizione.
pagina 3 di 11 8. E ancora, secondo il Tribunale, non rispondeva a verità la circostanza che, da parte dell'istituto di credito, vi fosse stata una disponibilità, poi inspiegabilmente ritrattata, ad effettuare ulteriori elargizioni di credito: al contrario, nella comunicazione del 22.8.2012 di vi si leggeva testualmente: CP_1
“Vi comunichiamo infine che è scaduto il preammortamento del suddetto mutuo e Vi invitiamo, così come previsto contrattualmente, a presentarVi presso i nostri sportelli per concordare la messa in ammortamento ed atto di quietanza finale del mutuo stesso entro e non oltre il 15 settembre 2012; in difetto ci riterremo liberi di tutelare gli interessi della nostra Banca dinnanzi alle autorità giudiziarie competenti.”
9. Il Tribunale rilevava, altresì, che l'intenzione manifestata dall'Istituto di credito era quella di concordare un nuovo piano di ammortamento del mutuo nell'importo già erogato, e non di procedere a nuove erogazioni, e di ciò si mostrava perfettamente consapevole anche Pt_1
nella replica a tale comunicazione, in cui si leggeva testualmente:
“Come riferito al dott. telefonicamente, siamo ormai prossimi alla vendita di immobile in Tes_1
Torino, appena possibile (si ritiene entro fine mese) si provvederà alla sistemazione della posizione. Relativamente alla messa in ammortamento del mutuo in oggetto, sono in attesa di appuntamento per concordare il proseguo dell'iter della pratica. In considerazione della particolare congiuntura economico finanziaria che perdura su tutta l'Europa, è richiesta ulteriore proroga temporale, in quanto quella concessa è stata assorbita dagli eventi traumatici noti, inoltre si richiede possibile riconsiderazione della sospensione delle erogazioni, in considerazione dell'avanzamento lavori, che consentirebbe di completare l'operazione con maggiore celerità e riportarla “in bonis”. Confidando nel benigno accoglimento della presente anche per la sempre puntuale attenzione del Vs. verso CP_2 progetti territoriali di sviluppo caratterizzati da sensibili flussi di cassa. Distinti saluti.” "
10. Il Tribunale, inoltre, riteneva che la domanda risarcitoria difettasse del necessario presupposto dell'illiceità della condotta di parte convenuta, in ragione delle previsioni contrattuali richiamate e per certo riconosciute da parte attrice, in quanto l'art. 2 co. 3 del contratto prevedeva che la banca si era in ogni caso riservata la facoltà di verificare, ai fini della decisione di erogazione dei singoli ratei di finanziamento, il rispetto di tutte le condizioni contrattuali, tra le quali, senza dubbio doveva reputarsi compresa quella di cui all'art 17, che, pur non disciplinando le modalità e le condizioni di erogazione frazionata del mutuo, attribuivano alla banca la facoltà di risolvere il contratto, allorquando, a suo insindacabile giudizio, si reputassero sussistenti pericoli di qualsivoglia genere per il credito o per le garanzie. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, si intuiva dalla missiva con cui l'istituto aveva rifiutato ulteriori finanziamenti, procedendo senz'altro all'esercizio della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. ed alla intimazione di rientro dell'esposizione, che la società versava in condizioni economico finanziarie assai critiche. Infatti, l'ultimo bilancio al 31 dicembre 2009
pagina 4 di 11 evidenziava una perdita di esercizio di € 37.187,00, di cui € 24.966 riportati dall'esercizio precedente;
l'importo dell'indebitamento complessivo di € 743.471 eccedeva di diversi multipli il valore del patrimonio netto, ovvero 9 a 1 rispetto al rapporto fisiologico massimo stimato in 3 a 1. Inoltre, vi erano delle rimanenze per centinaia di migliaia di euro e il dato era rimasto invariato anche l'anno successivo, mentre risultava accresciuta l'esposizione debitoria.
Conclusivamente, secondo il Tribunale, esistevano fondati motivi per l'esercizio della facoltà suddetta da parte di . CP_1
11. Proponeva appello ormulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, previa modifica, riforma e correzione dei passaggi argomentativi della sentenza di cui in premessa, riformare la sentenza n. 3161/2021 emessa dal Tribunale di Bologna, Giudice dott.ssa Alessandra Arceri, nel procedimento civile n. 14216/2020 RG, pubblicata il 23.12.2021. notificata il
30.12.2021 riformando le parti del provvedimento indicate in narrativa, per i motivi ed ai fini tutti dedotti ai sensi dell'art. 1342 c.c. nel presente atto e per l'effetto: - Previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede ammettersi e disporsi prova per interpello e testi sul seguente capitolo: “- vero che nel periodo gennaio/febbraio 2011 la ha dato incarico al Geom. Controparte_3 Pt_2
di Bra di redigere perizia commissionata in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori degli
[...] immobili in Monticello località Borghetto di proprietà della perizia poi effettivamente Parte_1 redatta?" Indica a teste il Geom. domiciliato in Sanfront rammostrando il documento Parte_2 allegato sub 13 all'atto di citazione, capo formulato nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del giudizio di primo grado e per la cui ammissione si è insistito anche nella precisazione delle conclusioni e nella discussione finale. - In via principale, accertato il rilevante inadempimento di
rispetto alla esatta esecuzione delle prestazioni dovute alla in forza del CP_1 Parte_1 contratto di mutuo a rogito notaio 13 luglio 2007, Numero 19.589/ 2.128 di Persona_1
Repertorio, condannarla al risarcimento in favore della di tutti i danni conseguenti patiti da Parte_1 quest'ultima in misura di € 1.850.000,00 o nella misura veriore, anche superiore, che dovesse risultare dagli atti di causa, comprensivi del danno emergente e del lucro cessante. - Con vittoria di onorari, diritti e spese di entrambi i gradi del giudizio.
12. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
13. In omaggio al principio della ragione più liquida occorre esaminare prioritariamente i motivi di appello di cui alle lettere c) e d) dell'atto di appello.
14. Con tali motivi di appello lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non aver Pt_1
affermato che:
- il rifiuto di di procedere all'ulteriore erogazione richiesta era da considerarsi CP_1
illegittimo, in quanto i lavori stavano procedendo regolarmente e aveva provocato alla società una situazione di crisi di liquidità, che non le aveva neppure consentito di pagare le rate del contratto di mutuo concluso con;
CP_1
- tale rifiuto era da considerarsi arbitrario, contrario a buona fede e ingiustificato;
pagina 5 di 11 - l'istituto di credito non avrebbe potuto invocare la decadenza dal beneficio del termine, in quanto godeva di una garanzia ipotecaria e disponeva della prova di contratti preliminari di vendita già stipulati per € 985.000,00;
- non aveva fornito un'adeguata motivazione per aver azionato la clausola CP_1
risolutiva espressa, alla luce del mancato pagamento da parte di di una somma Pt_1 inferiore ad € 20.000,00, a fronte di un affare immobiliare di oltre € 1.200.000,00, in violazione dunque dell'art. 1455 c.c.;
- l'istituto di credito e erano d'accordo a proseguire nell'esecuzione del contratto, Pt_1
come dimostrava il fatto che la erogazione n. 7 avesse avuto luogo il 14 settembre 2010, ossia un anno ed un mese dopo la scadenza del ventiquattresimo mese contrattualmente previsto all'art. 2 del mutuo.
15. D'altro canto, parte appellata ha ribadito quanto segue:
“Si deve evidenziare, in ogni caso, che l'elaborato peritale del febbraio 2011 sarebbe già, ove se ne riconosca l'efficacia probatoria, stato idoneo a provare il grave ritardo (di circa un anno e mezzo) nell'esecuzione delle opere. Ritardo confermato dalla perizia del giugno 2012, da cui risulta che, alla data dell'elaborato (24.07.2012) e dunque a distanza di quasi tre anni dalla scadenza del termine per l'erogazione integrale del mutuo (1° agosto 2009), la percentuale complessiva delle opere ultimate era minima;
per di più, l'assenza di un'impresa operativa sul cantiere comportava l'impossibilità (evidenziata dalla relazione peritale del 2012) di preventivare le tempistiche di ultimazione degli interventi edilizi. Si deve, dunque, affermare che la mancata integrale erogazione del mutuo entro il termine di 24 mesi di cui all'art. 2 (ampiamente decorso già alla data della perizia del febbraio 2011) fosse imputabile al ritardo nell'esecuzione/ultimazione dei lavori. La perizia prodotta da controparte, quella del febbraio 2011, dimostra – ove se ne riconosca la rilevanza probatoria – che già alla data 25.02.2011 la sarebbe stata legittimata a risolvere il CP_3 contratto, successivamente risolto in data 19.10.2012; perfettamente conforme a buona fede deve, di conseguenza, ritenersi la mancata erogazione di ulteriori ratei di mutuo (la cui richiesta non è, peraltro, stata provata dalla in quanto l non poteva certo essere tenuto ad erogare Pt_1 CP_2 ulteriori somme relativamente ad un Contratto in relazione al quale si erano già verificati i presupposti per la risoluzione. La conformità a buona fede dell'operato della Banca trova un'ulteriore conferma nel fatto che, prima di procedere alla risoluzione, ha fatto, come si è già detto, eseguire un'ultima valutazione CP_1 dello stato di avanzamento lavori (in data 24.07.2012, Doc. 7 fascicolo di primo grado della il CP_3 cui esito – attestante ancora una volta il gravissimo ritardo nell'esecuzione dei lavori e il definitivo insuccesso dell'iniziativa immobiliare finanziata - conferma inequivocabilmente la legittimità, anche ai sensi dell'art. 2 del Contratto, del contegno negoziale della convenuta, sia sotto il profilo della risoluzione che, a maggior ragione, sotto quello della mancata corresponsione delle somme asseritamente richieste dalla a titolo di ulteriore erogazione del mutuo. Pt_1
16. In sostanza, parte appellante si duole della pronuncia gravata per due fondamentali ordini di ragioni.
pagina 6 di 11 16.1. In primo luogo, la banca non potrebbe invocare l'art. 2 del contratto (in base al quale la mancata erogazione integrale, nell'arco di due anni, del mutuo a stato avanzamento lavori, cagionata dal ritardo nella conclusione dei lavori di costruzione delle villette, giustifica la risoluzione del contratto di mutuo: “all'art. 2 che “il mutuo dovrà essere integralmente erogato entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del primo atto di consegna e quietanza. Ove, a tale data, il mutuo non sia stato integralmente erogato a causa di ritardi nell'esecuzione od ultimazione dei lavori o, comunque, dell'inosservanza, da parte dell'impresa, degli obblighi stabiliti a suo carico, la Banca potrà considerare risolto il contratto ed agire per il recupero del proprio credito salvo che consenta di limitare il mutuo all'importo effettivamente erogato”).
Secondo parte appellante, il ritardo sarebbe stato accettato dalla banca, che, ad oltre un anno di distanza dal compimento di tale termine biennale, aveva comunque erogato il settimo rateo in data 14.09.2010.
16.2 In secondo luogo, non sussisterebbero i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c..
17. Ebbene, il primo motivo di doglianza è infondato.
Il ritardo nella costruzione delle villette è comprovato dalla perizia in atti ed è sostanzialmente incontestato da parte appellante, che, piuttosto, deduce la sua accettazione da parte della banca, che dunque non potrebbe più farne derivare effetti contrattuali pregiudizievoli per parte appellante.
Provato il superamento del termine di due anni previsto dall'art. 2 come causa di risoluzione del contratto di mutuo, era onere della parte appellante (debitrice) provare che:
- La mancata tempestiva integrale erogazione del mutuo non era dovuta a ritardi nell'esecuzione od ultimazione dei lavori;
- Oppure che tale ritardo esecutivo non era imputabile alla impresa debitrice.
Tale dimostrazione non è stata data.
Peraltro, parte appellante ha dedotto che la banca aveva inizialmente accettato tale situazione di fatto, continuando ad erogare i ratei di mutuo, in particolare il settimo rateo, erogato ad oltre un anno di istanza dalla scadenza del biennio de quo (cioè il primo agosto 2009: il primo rateo di mutuo venne infatti erogato dall'istituto di credito in data 1.8.2007).
18. Tale assunto non è condivisibile.
pagina 7 di 11 Tale mancata ultimazione dei lavori perdurava anche alla data della lettera del 19.10.2012, con cui la banca ha revocato il finanziamento ed intimato alla mutuataria l'immediato rientro dell'esposizione.
L'erogazione del settimo rateo in costanza di ritardo può, al più, qualificarsi come atto di mera tolleranza, tale da non precludere il successivo ricorso alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 2 del contratto.
Si veda in tal senso sez. 2 - , Ordinanza n. 14195 del 05/05/2022: “In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni”.
La protrazione dell'inadempimento di parte appellante ha giustificato il ricorso alla clausola risolutiva espressa, pur dopo l'erogazione del settimo rateo di mutuo, avvenuta due anni prima
(14.09.2010).
Sotto tale profilo, è giustificabile il comportamento della banca che, nei primi tempi successivi al perfezionamento del ritardo previsto dalla clausola, possa aver ritenuto suscettibile di compimento il progetto di costruzione intrapreso dalla parte appellante e dunque possa aver ancora ritenuto conveniente l'operazione di mutuo, ma successivamente, a causa del protrarsi del ritardo, possa aver legittimamente ritenuto non più suscettibile di compimento il progetto e non più conveniente l'operazione di mutuo.
19. Deve escludersi in questo contesto ogni profilo di abuso o di contrarietà a buona fede, proprio in forza della protrazione sine die del ritardo nel compimento dei lavori di costruzione.
Parte appellante ha dedotto testualmente quanto segue, sostenendo che la mancata erogazione dell'ulteriore rateo avrebbe reso impossibile la ultimazione dei lavori di costruzione:
“E' di tutta evidenza che, venendo a mancare ad inizio 2011 l'ulteriore erogazione richiesta, era diventato impossibile per parte mutuataria procedere nei lavori. Il Giudice non si è avvisto in sentenza che questo è proprio il punto cardine della “querelle” Si tratta proprio dell'accusa che la ha Parte_1 rivolto alla in giudizio Il Giudice non ha considerato che è stata controparte ad aver “chiuso i CP_3 rubinetti”, rendendo del tutto impossibile alla la prosecuzione dell'operazione immobiliare. Parte_1
Proprio la scansione temporale delle situazioni descritta da controparte, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, dimostra che la situazione di stallo del giugno 2012 era inesorabilmente conseguente alla "mancanza di ossigeno" da parte della risalente alla prima parte del 2011, CP_3
pagina 8 di 11 quando l'operazione - al di là del ritardo (peraltro già in precedenza accettato dalla - era CP_3 comunque tranquillamente "in bonis" ed in corso”.
L'assunto non è condivisibile.
Nel 2011 il presupposto legittimante sia la risoluzione del contratto, sia la sospensione dell'erogazione dei ratei, cioè il ritardo nel compimento dei lavori, si era già verificato da tempo (cioè il primo agosto 2009: il primo rateo di mutuo venne infatti erogato dall'istituto di credito in data 1.8.2007).
Non è, dunque, configurabile la illiceità della “chiusura dei rubinetti” da parte della banca, a ciò legittimata dal perdurante ritardo nel compimento dei lavori (ovviamente in forza del disposto di cui all'art. 2 del contratto sopra riportato).
20. Deve evidenziarsi che ogni deduzione in merito alla non scarsa importanza dell'inadempimento legittimante la risoluzione è resa irrilevante dal fatto che l'inadempimento fosse stato dedotto in contratto come presupposto della clausola risolutiva espressa.
In tal senso si veda sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29301 del 12/11/2019: “La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti”.
21. Quanto alla dedotta illegittimità della decadenza dal beneficio del termine per mancanza dei relativi presupposti (motivo di gravame di cui al paragrafo 16.2 suddetto).
La questione è irrilevante.
Deve, infatti, evidenziarsi che, nel caso di specie, l'obbligo di immediata restituzione del capitale oggetto di mutuo costituisce una automatica conseguenza di legge della risoluzione del contratto, risoluzione cui la banca doveva ritenersi legittimata in forza delle clausole contrattuali, tra cui in primo luogo, l'art. 2 sopra esaminato.
Non è dunque necessario ricorrere all'istituto della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., di cui dunque non devono affatto sussistere i presupposti di legge.
Una volta legittimata la risoluzione del contratto di mutuo dalla clausola ex art. 2 del contratto,
l'obbligo restitutorio rappresenta una conseguenza ex lege della risoluzione medesima.
22. Le suesposte considerazioni evidenziano:
- la irrilevanza dell'eventuale accoglimento dei primi due motivi di gravame, volti a dimostrare, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'effettiva presentazione della domanda di ulteriore erogazione del rateo di mutuo.
pagina 9 di 11 - la infondatezza dell'ultimo motivo di gravame, volto a ottenere la liquidazione di un danno,
asseritamente derivante dalle dedotte condotte illecite ascritte alla banca.
Quanto al secondo punto, l'accertamento della legittimità di tali condotte esclude la giuridica configurabilità di un danno risarcibile, come conseguenza delle condotte medesime.
I comportamenti suddetti della banca erano dunque legittimati dalle clausole contrattuali.
Non trattandosi di comportamenti illeciti, non rileva nemmeno che i medesimi possano aver
“creato il dissesto della , che nella prospettiva di parte appellante sarebbe stato Pt_1
cagionato da condotte illecite della banca costituite da inadempimenti contrattuali, anche per violazione dell'obbligo di buona fede (“Ad avviso di questa difesa il Giudice ha completamente ribaltato il rapporto causa effetto. Infatti, è stato l'inadempimento della banca e comunque il suo comportamento contrario a buona fede ad aver creato il dissesto della e non la situazione Parte_1 societaria a motivare il rifiuto di concedere nuove erogazioni”).
23. Si osserva, infine, che l'istituto di credito non è venuto meno ai propri doveri di diligenza e correttezza professionale nei confronti di parte appellante, la quale prospetta che CP_1 non l'aveva informata delle criticità rilevate in merito al suo dissesto finanziario. Infatti, in capo all'istituto di credito gravano obblighi con riferimento alla valutazione del merito creditizio, soprattutto in quelle ipotesi in cui il richiedente versi in una situazione di difficoltà economica ovvero sul rischio derivante da investimenti finanziari, ma non ha certamente l'obbligo di informare il proprio cliente sul suo stato di crisi o dissesto economico. Peraltro, prima di procedere alla risoluzione del contratto e alla richiesta di restituzione delle rate non pagate e del capitale residuo il 22.8.2012 aveva informato con lettera di diffida e CP_1 quindi in forma scritta che l'appellante non aveva provveduto al pagamento della rata scaduta quasi sei mesi prima, ovvero il 29.2.2012.
24. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al DM n.
55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
pagina 10 di 11 - Rigetta l'appello di conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- Condanna alla refusione in favore di delle spese del grado di Parte_1 Controparte_1
appello, che liquida in euro 20.000,00 per compenso, oltre 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 20.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama Dott. Giovanni Salina
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