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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6238 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. ssa Caterina di Martino - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo avverso la sentenza n.12054/2017 del Tribunale di LI, pubblicata in data 11.12.2017 iscritto al n. 3164/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'Avv. Raffaele Squeglia (C.F. C.F._1 giusta procura generale alle liti per notaio dott. dell'11/11/2013 in atti, elettivamente Persona_1 domiciliato in presso la Casa Comunale in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo Pt_1
APPELLANTE
E
, subentrante nei rapporti giuridici ai sensi dell'art. Controparte_1
1,D.L. n. 193 del 22.10.2016, convertito in Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016, in G.U. 282 del
2/12/2016, di in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procure in atti, dagli Avv.ti Rossana Bencardino
(CF: ) e (C.F.: ) C.F._2 Controparte_3 C.F._3
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE NEL GIUDIZIO RIASSUNTO
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.04.2015 odierno appellato, era destinatario della notifica di Controparte_4 preavviso di fermo n. 07180201500009056000, con cui era intimato il pagamento di un debito a suo carico nel termine di trenta giorni, prevedendo, in caso di insolvenza, l'iscrizione di fermo amministrativo su un'autovettura di sua proprietà.
Il con atto di opposizione notificato in data 19.5.2015 a e al CP_4 Controparte_5 [...] impugnava il preavviso di fermo notificato il 30.4.2015, fondato sulle ordinanze ingiunzioni Parte_1 nn.2444/2010 e 2632/2010 per “esposizione dei prodotti del proprio commercio agli agenti atmosferici” e “commercio su aree pubbliche senza autorizzazione”. In particolare, deduceva la nullità del preavviso per omessa notifica della cartella di pagamento e per difetto di motivazione.
Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione del credito, essendo spirato il termine quinquennale dal momento in cui il credito era divenuto esigibile.
Si costituiva il rilevando, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Parte_1
LI ed il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre, contestava, nel merito, la fondatezza delle avverse deduzioni.
L' rimaneva contumace. Controparte_5
Con sentenza n. 12054/2017, pubblicata in data 11.12.2017, il Tribunale di LI dichiarava estinto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 07120140056065239000, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale, e riconosceva l'illegittimità del preavviso di fermo. Rilevava infatti che
“neppure vi è prova della notifica della cartella di pagamento, per modo che deve ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 cit. in quanto come già innanzi rilevato, le ordinanze ingiunzioni sono state notificate il 16 giugno 2010 e il 5 luglio 2010, mentre il preavviso di fermo è stato notificato il 30 aprile 2015”.
Avverso tale sentenza il proponeva appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
11.6.2018, impugnando la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione, non essendo trascorso il relativo termine, stante l'intervenuto atto interruttivo del 30.4.2015. Pertanto, concludeva chiedendo di riformare la sentenza impugnata e “per l'effetto dichiarare non prescritti e quindi sussistenti i crediti del scaturenti dalle ordinanze ingiunzioni n. 2632/2010 e Parte_1
2444/2010 vantati nei confronti del sig. rigettando sul punto l'opposizione Controparte_4 proposta innanzi al Tribunale da quest'ultimo”.
Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.10.2018. Controparte_4
Parte appellata contestava la legittimità dell'atto di appello, essendo in esso proposta una domanda nuova, e contestava che la notifica del preavviso di fermo producesse un effetto interruttivo.
Riproponeva, inoltre, i motivi di impugnazione di cui al primo grado, chiedendo dichiararsi la nullità
2 della cartella di pagamento per omessa notifica e la nullità del preavviso di fermo, per mancata notifica dell'atto presupposto e per difetto di motivazione, nonché la nullità delle maggiorazioni applicate ex L. 689/1981.
Si costituiva l' , subentrante a titolo universale nei rapporti attivi e Controparte_1 passivi di eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ma Controparte_5 condividendo le deduzioni svolte da parte appellante.
In seguito al deposito degli scritti difensivi, la Corte riservava la causa in decisione. Il Collegio rimetteva la causa sul ruolo fissando nuova udienza per la precisazione delle conclusioni al 5 marzo
2024. La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.2025, tuttavia era rimessa nuovamente sul ruolo per mancata consegna della comunicazione del rinvio d'ufficio al procuratore dell'appellato contribuente, che era accertato aver provveduto alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Pt_1
Era quindi dichiarata l'interruzione del giudizio ex art. 301 c.p.c. all'udienza del 27.5.2025. Il giudizio era riassunto con deposito in data 20.8.2025 del ricorso in riassunzione del Parte_1
All'udienza del 4.11.2025 la causa era riservata in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
In via preliminare va dato atto che all'udienza del 4.11.2025, a seguito della riassunzione del giudizio interrotto per la cancellazione del difensore di dall'albo degli Avvocati, Controparte_4 [...] non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_4
Sempre in via preliminare, sotto il profilo della legittimazione passiva, stante la contestazione da parte dell' , va chiarito che nell'ambito della procedura di riscossione di Controparte_1 tributi, mentre la titolarità del credito spetta all'ente creditore, l'agente della riscossione procede all'iscrizione a ruolo e alla successiva azione esecutiva.
Nella fattispecie, il proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo CP_4 per mancata notifica della cartella esattoriale e per prescrizione del credito.
La contestazione relativa al corretto espletamento della procedura concerne l'operato dell'agente della riscossione, a cui compete la notificazione in seguito all'iscrizione a ruolo, laddove la contestazione relativa alla esistenza del credito concerne la posizione del quale Parte_1 ente impositore.
Tanto premesso, va esaminato l'unico motivo di appello che attiene alla infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito.
Il era destinatario di due ordinanze ingiunzione n. 2444/2010 e n. 2632/2010, a cui faceva CP_4 seguito l'iscrizione a ruolo delle somme ingiunte a causa dell'insolvenza del contribuente. La cartella
3 esattoriale n. 07120140056065239000, avente ad oggetto le sanzioni amministrative pecuniarie e le relative maggiorazioni, era contestata dall'odierno appellato, che ne lamentava l'omessa notifica.
Stante l'inadempimento del contribuente, in data 30.4.2015, era notificato al il preavviso CP_4 di fermo amministrativo n. 07180201500009056000.
Svolta tale breve ricostruzione fattuale, si osserva che il preteso credito, pari all'importo totale di €
12.098,64, diversamente da quanto statuito in primo grado, non può considerarsi prescritto.
Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria è indicato in cinque anni dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.
Considerato che
l'ordinanza ingiunzione n. 2444 era notificata in data 18.06.2010 e l'ingiunzione n. 2632 era notificata in data
5.7.2010 (v. allegati alla produzione del in primo grado), alla data della notifica Parte_1 del preavviso di fermo amministrativo del 30.4.2015 il termine di prescrizione non era ancora decorso. Ne consegue che il credito non è prescritto, essendo intervenuta la notificazione del preavviso di fermo a cui va riconosciuta efficacia interruttiva, in quanto si tratta di un atto che manifesta la volontà dell'ente di esercitare il proprio diritto di credito. Tanto è confermato, di recente, dalla Suprema Corte che ha affermato che: “Il preavviso amministrativo, quale atto stragiudiziale che viene in rilievo solo ai fini interruttivi della prescrizione ex art.2943 c.c. e quindi non come atto giudiziario, ha natura di atto giuridico recettizio cui si applica l'art.1335 c.c. Essendo pacifico che esso è giunto all'indirizzo del destinatario, tanto basta ai fini della presunzione di conoscenza rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione” ( Cass. Sez. Lavoro, ordinanza n.22449/2025, in motivazione)
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, formulata dinanzi al Tribunale dal è, in realtà, CP_4 infondata, essendo stato interrotto il termine dalla notifica del preavviso di fermo del 30.4.2015.
Né può accogliersi la contestazione formulata da parte appellata sulla inammissibilità del motivo di appello, in quanto non si tratta di domanda nuova in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
Al contrario, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nel capo in cui ha considerato intervenuta la prescrizione per i crediti azionati, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei crediti e del mancato verificarsi della prescrizione.
La fondatezza dell'impugnazione in ordine alla inesistenza della prescrizione non comporta, però,
l'accoglimento dell'appello, dovendo ritenersi fondata l'opposizione proposta da CP_4 con riferimento alla omessa notifica della cartella prodromica al preavviso di fermo.
[...]
Con l'atto di opposizione, il eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento n. CP_4
07120140056065239000, concernente crediti di competenza del Parte_1
Stante l'eccezione formulata, spettava alla controparte provare di aver correttamente adempiuto, provvedendo alla corretta e regolare notificazione della cartella esattoriale.
4 Nel corso del giudizio di primo grado, invece, non si costituiva e non dava prova Controparte_5 dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento.
La documentazione è stata prodotta per la prima volta solo in grado d'appello dalla
[...]
e non può essere valutata in quanto tardiva ex art. 345 c.p.c.; l' Controparte_1 [...]
non ha neanche dedotto che la mancata produzione era ad essa non imputabile. Controparte_1
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte: “Il deposito di documenti nuovi in appello non è ammissibile, ove la loro mancata produzione in primo grado debba essere attribuita ad una scelta volontaria della parte.” (Cass. civ. n. 21956/2019).
In ogni caso, anche a voler valutare la documentazione depositata dall' Controparte_1
, va osservato che l'allegato 7, di cui al fascicolo di parte appellata, riproduce la notifica
[...] datata 25.7.2014 (diversamente dall'asserita notifica del 7.11.2014) di cui non è riportato l'avviso di ricevimento.
Non risulta, dunque, neanche provato il perfezionamento della notificazione della cartella esattoriale prodromica alla notifica del preavviso di fermo amministrativo.
La legittimità della riscossione presuppone la valida e corretta notifica della cartella di pagamento.
Sul punto, anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la mancanza dell'atto presupposto, nella specie la cartella esattoriale, ha l'effetto di travolgere il preavviso di fermo, venendo meno un elemento fondamentale per la legittimità di tale atto successivo, in quanto in assenza di atti prodromici validamente notificati viene meno il titolo giustificativo del preavviso di fermo (Cassazione Civile, Sez. 5 ordinanza n.20803/2025).
L'opponente aveva contestato anche la validità del preavviso di fermo, in quanto se la notifica della cartella è omessa o invalida tutti gli atti successivi su di essa fondati sono nulli. Infatti, la nullità della notifica dell'atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi (Cass.Civ.
SSUU 10012/2021 e Cass. civ. Sez. 5 ordinanza n.32031/2024).
Sulla base di tali rilievi, l'omissione della notifica dell'atto presupposto rappresenta un vizio procedurale determinante la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Pertanto, va dichiarato nullo il preavviso di fermo per omessa notifica della cartella di pagamento n.
0712014005606523900.
In conclusione, l'appello è infondato, in quanto, anche se deve ritenersi che i crediti di cui alle ordinanze ingiunzione n.2632/2010 e 2444/2010 non sono prescritti, in assenza di prova dell'intervenuta notifica della cartella di pagamento, il preavviso di fermo è nullo.
La nullità dell'atto prodromico determina infatti un vizio insanabile dell'intero procedimento, non avendo avuto il contribuente conoscenza della notificazione e non essendo stato posto nelle condizioni di contestare la cartella esattoriale.
5 Pertanto, anche se con diversa motivazione, l'opposizione proposta da va Controparte_4 accolta.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste in solido a carico sia dell'appellante che dell'appellata . Parte_1 Controparte_1
Le suddette spese vanno liquidate – in base ai parametri contenuti nelle tabelle allegate al d.m.
Giustizia 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 – in € 3100,00, oltre euro 465,00 per spese generali di rappresentanza e di difesa nella misura del 15%.
Non va corrisposto il compenso per la fase decisoria considerato che tale attività non è stata svolta dal procuratore dell'appellato prima della interruzione del processo e che non Controparte_4 si è costituito nel processo riassunto.
Infine, deve darsi atto – ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
LI n. 12054/2017 pubblicata in data 11.12.2017:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna il e l' , in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite, in favore di che liquida in € 3.100,00 per Controparte_4 compensi oltre euro 465,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in LI, il 2 dicembre 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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