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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/03/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 885/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 885/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 18.01.2024 da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Alessandro Campagna, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 12.02.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino , già titolare di permesso di soggiorno per motivi Pt_2
umanitari, riconosciutogli dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Palermo in data 14.03.2017, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia in data 24.10.2023, notificatogli il 21.12.2023, con il quale l'Amministrazione aveva dichiarato inammissibile ed improcedibile la domanda rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ed ha, per tale ragione adito il Tribunale, insistendo nel riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto del 12.03.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del
23.05.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 21.05.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento della domanda.
I.
3-La Questura di si è costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, con memoria CP_1
difensiva, depositata in data 14.05.2024, insistendo nella declaratoria di inammissibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, con conferma del provvedimento impugnato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Nel caso di specie, emerge dagli atti che:
1) il ricorrente era titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciatogli a seguito del provvedimento, emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo in data 14.03.2017;
2) in data 08.11.2019, il ricorrente ha presentato, dinanzi al Questore di Palermo, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
3) con istanza presentata in data 16.01.2000, acquisita dall'Amministrazione il 05.02.2021, il ricorrente ha presentato dinanzi al Questore di Foggia una seconda domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
4) in data 22.05.2020, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Palermo, in relazione alla prima domanda di rinnovo, ha espresso parere negativo al rinnovo del permesso di soggiorno;
5) il Questore di Foggia, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile la seconda domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo stata, già presentata, analoga domanda, dinanzi al Questore di Palermo.
II.
4-Ciò posto, l'Avvocatura dello Stato ha insistito nell'eccezione di inammissibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, in relazione alla quale il Questore di Foggia ha emesso il provvedimento impugnato, dolendosi, in particolare, del mancato rispetto del termine, previsto dall'art. 5, comma 4, del D. Lgs. 286/1998.
II.
5-L'eccezione è fondata.
II.
6-Orbene, a norma dell'art.5, comma 4, del D. Lgs. 286/1998, “Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale”.
II.
7-Nel caso di specie, rimarcato che la seconda domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, già riconosciuto in favore del ricorrente, è stata presentata in data 16.01.2000 ed acquisita dall'Amministrazione in data 16.01.2020, deve evidenziarsi che il ricorrente, per un verso, non ha rispettato il termine di decadenza, previsto dalla citata disposizione, essendo il permesso di soggiorno di cui era titolare, scaduto nel 2019 e, per altro verso, rilevarsi che, avendo il ricorrente già presentato domanda di rinnovo in data 08.11.2019 dinanzi al Questore di Palermo, avrebbe dovuto, al più, impugnare il decreto, emesso da quest'ultimo in relazione alla prima domanda di rinnovo.
II.
8-Deve, altresì, osservarsi che non giustifica l'ammissibilità della seconda domanda di rinnovo la circostanza, eccepita dal ricorrente, che il Questore di Palermo non abbia provveduto sulla prima domanda di rinnovo, atteso che il , anziché presentare una nuova domanda di rinnovo Pt_1 del permesso di soggiorno, allorquando il termine di decadenza, previsto dall'art. 5, comma 4, del D.
Lgs. 286/1998 era, ormai definitivamente maturato, avrebbe potuto invece, a fronte del silenzio inadempimento del Questore del Palermo, adire il Tribunale, chiedendo, anche in via di urgenza, di ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo, avviato con la presentazione della prima e tempestiva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, attraverso l'adozione di un provvedimento espresso, che, laddove avesse avuto contenuto sfavorevole, avrebbe potuto impugnare in sede giurisdizionale.
II.
9-Diversamente opinando, laddove si consentisse il sindacato giurisdizionale, sulla seconda domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, dichiarata inammissibile dal Questore di Foggia, verrebbe eluso il rispetto del termine decadenziale, previsto dall'art. 5, comma 4, del Testo Unico immigrazione.
II.10-Deve, altresì, rimarcarsi che, quand'anche il Questore di Palermo, investito della prima domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, non si fosse pronunciato, il ricorrente, prima di adire il Tribunale, aveva l'onere, di compulsare l'Amministrazione affinchè concludesse il procedimento, con facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria, in caso di superamento dei termini massimi, previsti per legge per la conclusione del procedimento amministrativo, che al Questore di Palermo venisse ordinato di concludere il procedimento, adottando un provvedimento espresso sulla prima domanda di rinnovo che, se fosse stato di rigetto della domanda, avrebbe potuto impugnare dinanzi al
Tribunale.
II.11-Avendo, pertanto, il Questore di Foggia correttamente dichiarato inammissibile la seconda domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, il ricorso, essendo infondato, deve essere rigettato.
III.
1- Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55,
(aggiornati al D.M. 147/2022), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dalle cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
III.
3-Vedasi Cass. 968/2022 “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente,
l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".
III.
4-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate, e la natura delle difese svolte dall'Amministrazione resistente, esplicate esclusivamente attraverso il deposito della sola memoria difensiva giustificano la riduzione ai minimi degli onorari, con esclusione degli onorari della fase decisoria, non avendo la Questura di depositato alcuna nota di trattazione scritta né, CP_1
tantomeno, alcuna memoria conclusiva.
Scaglione: da € 5.201,00 a € 26.000,00 Parte_3
[...]
[...]
919,00 -50% 459,50
[...]
Introduttiva 777,00 -50% 388,50
Trattazione 1.680,00 -50% 840,00
TOTALE € 1.688,00
IV.
1-La manifesta infondatezza del ricorso, come comprovato dalla presentazione, in sede amministrativa, di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante fosse scaduto il termine perentorio previsto dall'art. 5, comma 4, del D. Lgs. 286/1998, denotando, quantomeno, colpa grave nell'esercizio dell'azione, implica ex art. 136, comma 2, del D.P.R. 115/2002 la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 30.01.2024.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente, con ricorso, depositato in data in data 18.01.2024, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA al pagamento, in favore della , Parte_1 Parte_4 delle spese processuali che liquida in € 1.688,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ove dovuti;
3) REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 30.01.2024;
4) RIGETTA, per l'effetto, l'istanza di liquidazione degli onorari presentata dal difensore.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 24.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Marisa Attollino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 885/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 18.01.2024 da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Alessandro Campagna, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 12.02.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino , già titolare di permesso di soggiorno per motivi Pt_2
umanitari, riconosciutogli dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Palermo in data 14.03.2017, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia in data 24.10.2023, notificatogli il 21.12.2023, con il quale l'Amministrazione aveva dichiarato inammissibile ed improcedibile la domanda rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ed ha, per tale ragione adito il Tribunale, insistendo nel riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto del 12.03.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del
23.05.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 21.05.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento della domanda.
I.
3-La Questura di si è costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, con memoria CP_1
difensiva, depositata in data 14.05.2024, insistendo nella declaratoria di inammissibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, con conferma del provvedimento impugnato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Nel caso di specie, emerge dagli atti che:
1) il ricorrente era titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciatogli a seguito del provvedimento, emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo in data 14.03.2017;
2) in data 08.11.2019, il ricorrente ha presentato, dinanzi al Questore di Palermo, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
3) con istanza presentata in data 16.01.2000, acquisita dall'Amministrazione il 05.02.2021, il ricorrente ha presentato dinanzi al Questore di Foggia una seconda domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
4) in data 22.05.2020, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Palermo, in relazione alla prima domanda di rinnovo, ha espresso parere negativo al rinnovo del permesso di soggiorno;
5) il Questore di Foggia, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile la seconda domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo stata, già presentata, analoga domanda, dinanzi al Questore di Palermo.
II.
4-Ciò posto, l'Avvocatura dello Stato ha insistito nell'eccezione di inammissibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, in relazione alla quale il Questore di Foggia ha emesso il provvedimento impugnato, dolendosi, in particolare, del mancato rispetto del termine, previsto dall'art. 5, comma 4, del D. Lgs. 286/1998.
II.
5-L'eccezione è fondata.
II.
6-Orbene, a norma dell'art.5, comma 4, del D. Lgs. 286/1998, “Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale”.
II.
7-Nel caso di specie, rimarcato che la seconda domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, già riconosciuto in favore del ricorrente, è stata presentata in data 16.01.2000 ed acquisita dall'Amministrazione in data 16.01.2020, deve evidenziarsi che il ricorrente, per un verso, non ha rispettato il termine di decadenza, previsto dalla citata disposizione, essendo il permesso di soggiorno di cui era titolare, scaduto nel 2019 e, per altro verso, rilevarsi che, avendo il ricorrente già presentato domanda di rinnovo in data 08.11.2019 dinanzi al Questore di Palermo, avrebbe dovuto, al più, impugnare il decreto, emesso da quest'ultimo in relazione alla prima domanda di rinnovo.
II.
8-Deve, altresì, osservarsi che non giustifica l'ammissibilità della seconda domanda di rinnovo la circostanza, eccepita dal ricorrente, che il Questore di Palermo non abbia provveduto sulla prima domanda di rinnovo, atteso che il , anziché presentare una nuova domanda di rinnovo Pt_1 del permesso di soggiorno, allorquando il termine di decadenza, previsto dall'art. 5, comma 4, del D.
Lgs. 286/1998 era, ormai definitivamente maturato, avrebbe potuto invece, a fronte del silenzio inadempimento del Questore del Palermo, adire il Tribunale, chiedendo, anche in via di urgenza, di ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo, avviato con la presentazione della prima e tempestiva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, attraverso l'adozione di un provvedimento espresso, che, laddove avesse avuto contenuto sfavorevole, avrebbe potuto impugnare in sede giurisdizionale.
II.
9-Diversamente opinando, laddove si consentisse il sindacato giurisdizionale, sulla seconda domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, dichiarata inammissibile dal Questore di Foggia, verrebbe eluso il rispetto del termine decadenziale, previsto dall'art. 5, comma 4, del Testo Unico immigrazione.
II.10-Deve, altresì, rimarcarsi che, quand'anche il Questore di Palermo, investito della prima domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, non si fosse pronunciato, il ricorrente, prima di adire il Tribunale, aveva l'onere, di compulsare l'Amministrazione affinchè concludesse il procedimento, con facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria, in caso di superamento dei termini massimi, previsti per legge per la conclusione del procedimento amministrativo, che al Questore di Palermo venisse ordinato di concludere il procedimento, adottando un provvedimento espresso sulla prima domanda di rinnovo che, se fosse stato di rigetto della domanda, avrebbe potuto impugnare dinanzi al
Tribunale.
II.11-Avendo, pertanto, il Questore di Foggia correttamente dichiarato inammissibile la seconda domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, il ricorso, essendo infondato, deve essere rigettato.
III.
1- Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55,
(aggiornati al D.M. 147/2022), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dalle cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
III.
3-Vedasi Cass. 968/2022 “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente,
l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".
III.
4-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate, e la natura delle difese svolte dall'Amministrazione resistente, esplicate esclusivamente attraverso il deposito della sola memoria difensiva giustificano la riduzione ai minimi degli onorari, con esclusione degli onorari della fase decisoria, non avendo la Questura di depositato alcuna nota di trattazione scritta né, CP_1
tantomeno, alcuna memoria conclusiva.
Scaglione: da € 5.201,00 a € 26.000,00 Parte_3
[...]
[...]
919,00 -50% 459,50
[...]
Introduttiva 777,00 -50% 388,50
Trattazione 1.680,00 -50% 840,00
TOTALE € 1.688,00
IV.
1-La manifesta infondatezza del ricorso, come comprovato dalla presentazione, in sede amministrativa, di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante fosse scaduto il termine perentorio previsto dall'art. 5, comma 4, del D. Lgs. 286/1998, denotando, quantomeno, colpa grave nell'esercizio dell'azione, implica ex art. 136, comma 2, del D.P.R. 115/2002 la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 30.01.2024.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente, con ricorso, depositato in data in data 18.01.2024, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA al pagamento, in favore della , Parte_1 Parte_4 delle spese processuali che liquida in € 1.688,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ove dovuti;
3) REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 30.01.2024;
4) RIGETTA, per l'effetto, l'istanza di liquidazione degli onorari presentata dal difensore.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 24.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Marisa Attollino