Ordinanza collegiale 5 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2025
Sentenza breve 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 03/12/2025, n. 21819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21819 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21819/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00916/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Robol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia ad Accra posizione n. 20240003160 del 9.10.2024, notificato in data 22.10.2024, con il quale è stata respinta la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio presentata da -OMISSIS-;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque logicamente connessi o presupposti al sopra menzionato decreto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso introduttivo, il ricorrente – cittadino ghanese classe 2003 – ha impugnato il provvedimento, emesso in data 9 ottobre 2024, con il quale l’Ambasciata d’Italia ad Accra ha rigettato la richiesta dallo stesso presentata al fine di ottenere un visto in ingresso per motivi di studio.
2. A sostegno del gravame, il ricorrente ha esposto in punto di fatto:
- di essersi diplomato nel Paese di origine nel 2022 e di essersi iscritto al corso di “Economia e gestione aziendale” dell’Università degli Studi di Trieste;
- di aver perciò chiesto il rilascio del visto per motivi di studio alla competente Sede diplomatica, indicando come sponsor la signora -OMISSIS- cittadina italiana, indicata come sua zia, titolare di redditi da lavoro dipendente e di disponibilità economiche sul conto corrente;
- con comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990 datata 6 settembre 2024, l’Ambasciata d’Italia ad Accra ha rilevato che la condizione economica del signor -OMISSIS-sarebbe “inadeguata a sostenere in maniera indipendente i costi e le spese relative a un periodo di soggiorno prolungato sul territorio nazionale per motivi di studio” e che inoltre non sarebbero stati presentati “conto corrente, cedolini, contratto di lavoro personale e dello sponsor”;
- in data 9 ottobre 2024 è stato quindi emesso il provvedimento impugnato, basato sulla seguente motivazione: “Considerato che non è stata ricevuta alcuna risposta o documentazione aggiuntiva in risposta al preavviso di rigetto (…) la sua domanda di visto d’ingresso per “STUDIO” è stata respinta”.
3. Ciò posto, il ricorrente ha affidato il ricorso ad un unico motivo, lamentando l’erronea valutazione svolta dalla Sede diplomatica in merito alla sussistenza delle condizioni economiche necessarie per l’ottenimento del visto.
4. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso.
5. In seguito all’avvenuta regolarizzazione della procura alle liti rilasciata al difensore del ricorrente, con ordinanza cautelare del 2 luglio 2025, il Collegio ha disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare e ordinato all’Amministrazione competente il riesame della domanda di visto.
6. A causa dell’inerzia della Sede diplomatica, la suddetta ordinanza è stata reiterata il 12 settembre 2025.
7. Dopo lo scambio di ulteriori documenti e memorie tra le parti, alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
8. Tutto ciò premesso, nel definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto, in quanto:
a) i redditi dello sponsor (complessivamente ammontanti ad oltre euro 16.000,00 annui con vitto e alloggio garantito) e le disponibilità economiche sul suo conto corrente (pari a oltre 14.000 euro nel gennaio 2025), a fronte peraltro della sua condizione di donna coniugata con persona titolare di ulteriori redditi, risultano sufficienti per sostenere le spese per il primo anno di studi, come quantificate dalla normativa vigente;
b) la mancata dimostrazione del rapporto di parentela con lo sponsor non appare dirimente ai fini della valutazione della richiesta, mentre l’ulteriore irregolarità evidenziata dalla Sede diplomatica e relativa all’assenza di sottoscrizione dello sponsor sulla lettera di garanzia (a fronte del deposito di documentazione comprensiva del documento d’identità, delle buste paga e delle dichiarazioni dei redditi della predetta) potrà essere sanata dal ricorrente in fase di riesercizio del potere;
c) non sussistono d’altra parte elementi obiettivi, indicativi – sul piano inferenziale - di una ragionevole possibilità di un abuso del titolo (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 535/2025).
9. Il diniego impugnato va quindi annullato.
10. Le spese di lite, in ragione della peculiarità della fattispecie, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR IL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
AN NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NI | FR IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.