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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/09/2025, n. 6712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6712 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29937/2023 promossa da:
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele A. Sichirollo del Foro di Milano e dall'avv.
Lorena Marrone del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Corso Indipendenza, 24;
ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Angela CP_2
Bartolomeo e Annalisa Pelucchi e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Milano
Via della Guastalla, 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale,
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art.22 L.689/81
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
ATTRICE-OPPONENTE:
“Voglia il Tribunale di Milano, contrariis rejectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via principale: per i motivi tutti meglio descritti e rassegnati in parte narrativa, dichiarare nulla e/o inefficace e comunque revocare l'ingiunzione di pagamento del Controparte_1
n. 20230430613322601506848 del 30/08/2023 mandando l'attrice assolta da tutte le pretese ex adverso innescate nei di lei confronti In subordine: nella davvero non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza sopra rappresentata, ordini codesto Tribunale la rimessione in termini onde consentire all'ingiunta quantomeno l'accesso alla c.d. Rottamazione Ter ovvero provvedere esso stesso a decurtare l'importo richiesto di una somma pari a quello che sarebbe stato lo sconto per tramite di accesso alla predetta opportunità, somma comunque non inferiore alla metà del capitale ingiunto. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a rimborso forfetario spese generali, oltre oneri come per legge.”
CONVENUTO-OPPOSTO:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare infondata l'opposizione proposta con conseguente debenza della somma di € 49.582,46 a carico della signora . Parte_1
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.”
pagina 2 di 10 Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 ottobre 2023,
[...]
ha convenuto in giudizio il , al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1
l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 20230430613322601506848, notificata dalla civica amministrazione in data 28 settembre 2023, per il pagamento dell'importo di
€ 49.582,46 dovuto a titolo di sanzioni amministrative elevate dalla Polizia Locale per violazioni del Codice della Strada. Tale debito, secondo l'ingiungente, derivava dalla notificazione di n. 83 verbali di contravvenzione per il periodo dal 22/3/2017 al
12/3/2018, relativi alla circolazione di due veicoli: l'uno targato CM528RP e l'altro targato BD147MG.
Ritenendo la richiesta infondata, l'esponente ha proposto opposizione, affermando di non essere più proprietaria del veicolo targato BD147MG, avendolo venduto in data
22/7/2017 al sig. , nato a El Sharkia (Egitto) in [...] Controparte_3
21/5/1973 e residente a [...].
A suffragio di quanto attestato, ha dichiarato di Parte_1
allegare l'atto di vendita in esame, precisando che lo stesso non è stato trascritto negli appositi registri. Stante la mancanza di titolarità del diritto di proprietà sul veicolo,
l'opponente ha invocato l'applicazione dell'art. 390 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, chiedendo la cancellazione dell'iscrizione a ruolo dei verbali relativi al veicolo ceduto in data antecedente all'accertamento della violazione. Inoltre, ha rilevato di aver incaricato i suoi legali di adire il competente Ufficio del Giudice di Pace onde ordinare al PRA di trascrivere l'atto di compravendita con efficacia della trascrizione ex tunc. Nessuna contestazione è stata sollevata in merito alla titolarità del veicolo targato CM528RP, regolarmente intestato alla sig.ra Parte_1
pagina 3 di 10 Parte attrice ha altresì affermato di non aver ricevuto la notificazione dei verbali di infrazione posti alla base dell'ingiunzione, assumendo che grava sul convenuto l'onere di provarne la regolarità.
Inoltre, la signora ha eccepito la prescrizione del credito azionato, Parte_1
essendosi esaurito il termine quinquennale e non potendosi invocare la sospensione del suo decorso disposta dalla normativa emergenziale da Covid 19.
Alla luce di queste premesse, l'opponente ha chiesto in via preliminare la revoca e/o la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta e, in via principale, la declaratoria di nullità o illegittimità e comunque la revoca dell'ingiunzione di pagamento;
2. Il si è costituito ritualmente in giudizio e ha articolato le proprie Controparte_1
difese. In primo luogo, parte convenuta ha riferito di aver accertato il mancato pagamento di 83 verbali da parte di e di aver provveduto, quindi, a Parte_1
sollecitare il pagamento con avviso bonario, la cui notificazione si è perfezionata, per compiuta giacenza della raccomandata, il 28 gennaio 2021 all'indirizzo di residenza di parte attrice in Milano, via Adriano Publio Elio, 16. In assenza di spontaneo pagamento,
l'Amministrazione ha poi proceduto all'ingiunzione di pagamento, notificata in data 28 settembre 2023.
Quanto alla titolarità del veicolo targato BD147MG, il ha affermato che lo CP_1
stesso risulta di proprietà dell'opponente in base alle risultanze delle banche dati MCTC-
ACI. Invero, la mancata trascrizione dell'atto di compravendita negli appositi registri non consente di opporre all'Amministrazione l'avvenuto passaggio di proprietà.
In merito alla regolarità della notificazione, il ha affermato di aver CP_1
correttamente notificato i verbali non contestati nei termini di legge, allegando un loro prospetto riepilogativo e indicando per ciascuno la modalità di notificazione e gli pagina 4 di 10 estremi della relativa raccomandata. Ha altresì riferito di aver proceduto alla notifica dell'avviso bonario e dell'ingiunzione di pagamento della cui opposizione si controverte. A questo riguardo, ha evidenziato che la notifica dell'avviso bonario ha costituito atto interruttivo della prescrizione del credito, azionato con ingiunzione di pagamento a meno di tre anni di distanza. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice.
Da ultimo, parte convenuta si è opposta alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, per carenza dei presupposti.
3. Con la terza memoria (la sola) depositata dall'attrice ex art. 171 ter c.p.c., la sig.ra ha prodotto l'atto di compravendita stipulato con il sig. Parte_1 [...]
, datato 22/2/2017. Il , in prima udienza, ha Controparte_3 Controparte_1
contestato la tardività di tale produzione, essendo decorso il termine per indicare i mezzi di prova diretta, fissato dalla medesima norma.
L'istanza di sospensione è stata respinta con ordinanza in data 3 aprile 2025, previa declaratoria di tardività del deposito dei documenti allegati alla memoria ex art. 171 ter c.p.c., e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione.
All'esito della precisazione delle conclusioni e del deposito degli atti conclusivi nei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione in data 19 giugno
2025.
4. Tanto premesso, è possibile ricostruire i fatti nei termini che seguono: in data 28 gennaio 2021 si è perfezionata per compiuta giacenza all'indirizzo di residenza di
[...]
la notificazione della raccomandata n. 665713843303-2. Parte_1
Con la medesima, l'amministrazione comunale ha invitato il debitore a regolarizzare la sua posizione entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, tramite pagamento di euro
35.007,00 per infrazioni al codice della strada commesse dal 22/3/2017 al 12/3/2018 con pagina 5 di 10 due veicoli targati rispettivamente CM528RP e BD147MG. In assenza di spontaneo pagamento, l'Amministrazione ha poi proceduto all'ingiunzione di pagamento dell'importo maggiorato ai sensi dell'art. 27 L. 689/1981, pari a euro 49.582,46, notificata in data 28 settembre 2023.
Alla luce delle risultanze documentali e delle difese svolte dalle parti, la domanda deve ritenersi infondata e va conseguentemente respinta.
Con il primo motivo di opposizione, l'attrice ha contestato la titolarità della situazione giuridica passiva azionata, affermando di non essere proprietaria del veicolo targato
BD147MG a partire dal giorno 22/2/2017, data in cui è stata perfezionata la compravendita dell'autovettura con il sig. . In CP_3 CP_3 CP_3
conseguenza del trasferimento della proprietà, le infrazioni contestate dall'Amministrazione, a partire dalla predetta data, non sarebbero addebitabili all'opponente, bensì al nuovo titolare dell'autoveicolo.
Come correttamente rilevato da parte convenuta, le risultanze dei registri MCTC-ACI in merito al veicolo targato BD147MG attestano la permanenza della proprietà del veicolo in capo all'opponente. Del resto, come ammesso dalla stessa , non è Parte_1
stato trascritto l'atto di compravendita in base alla previsione dell'art. 94 del Codice della Strada.
Sul punto, è opportuno chiarire il regime di opponibilità delle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico. Come si evince dalla norma di cui all'art. 6 R.D.L. n. 436/1927, gli adempimenti pubblicitari non incidono sulla validità, né costituiscono un requisito di efficacia dell'atto traslativo;
infatti, la trascrizione è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dallo stesso autore. Per tale ragione, i trasferimenti non trascritti non sono opponibili nei pagina 6 di 10 confronti di quei terzi che abbiano acquistato la proprietà del veicolo o altri diritti e abbiano provveduto alla tempestiva trascrizione nei pubblici registri.
A diverse conclusioni si giunge, invece, nel caso in cui parte in causa sia la Pubblica
Amministrazione, posto che la sua posizione non risulta parificabile in via interpretativa a quella dei terzi aventi causa dal medesimo autore. In particolare, quando la proprietà del veicolo costituisce il presupposto per attribuire la responsabilità delle infrazioni al codice della strada, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova (in tal senso, Cass.
20436/2018, Cass. 22605/2009 e Cass.21055/2006).
La parte che ne ha interesse, pertanto, può dimostrare l'avvenuto trasferimento della proprietà con il relativo certificato, superando la presunzione che la vettura sia rimasta nella sua disponibilità.
Poste queste premesse, il tribunale rileva che gravava sull'opponente l'onere di contestare a tempo debito le risultanze dei registri automobilistici nei confronti dell'Amministrazione procedente. A questo proposito, si segnala che in tema di violazioni del codice della strada l'opponente avrebbe dovuto attivarsi per dimostrare l'avvenuto trasferimento dell'autoveicolo targato BD147MG sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al Giudice di pace o al Prefetto. La notifica del verbale e la mancata proposizione del ricorso, nonché il mancato pagamento in misura ridotta, hanno determinato la formazione di un titolo esecutivo, nei confronti del quale possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo.
Al riguardo, l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'autovettura BD147MG in data
22/2/2017 non costituisce fatto sopravvenuto idoneo a incidere sul titolo esecutivo posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento. A nulla rileva, infatti, che il giudice di pagina 7 di 10 pace abbia accertato con sentenza n. 2388/2025 il trasferimento della proprietà e del possesso dell'autovettura in data 22/2/2017. Oltre alla mancanza dell'autorità di cosa giudicata, la pronuncia accerta un fatto (il passaggio di proprietà) già verificatosi all'epoca della notifica dei verbali in capo a con la conseguenza che la Parte_1
statuizione non accerta un elemento sopravvenuto, bensì un fatto antecedente e non tempestivamente contestato.
Stanti queste premesse, i margini per contestare la valida formazione del titolo esecutivo si riducono al solo vizio di notificazione dei verbali che hanno preceduto l'ordinanza ingiunzione, come emerge dal secondo motivo di opposizione. Invero, Parte_1
ha affermato di non essere stata a conoscenza dei verbali di infrazione al
[...]
Codice della Strada, non avendo ricevuto alcuna notifica dei medesimi. Per smentire tale assunto, l'Amministrazione comunale ha prodotto tempestivamente i verbali di infrazione in esame, indicando per ciascuno la modalità di notificazione e gli estremi delle relative raccomandate. Dagli atti emerge che la notificazione di tutti i verbali è avvenuta nei termini presso la residenza della signora n Milano, Via Parte_1
Adriano Publio Elio,16, unica residenza dal 2013 alla data dell'ultima notificazione utile;
in alcuni casi, la stessa si è perfezionata perché il plico non è stato ritirato presso gli uffici postali;
nei restanti casi, i verbali sono stati ritirati da familiare convivente;
in tutti i casi è stata emessa raccomandata CAD o CAN.
Conseguentemente, i verbali, in quanto ritualmente notificati e non tempestivamente opposti, hanno acquisito la natura di titolo esecutivo, per cui è preclusa la proponibilità di questioni relative alla formazione del titolo stesso (Cass. 29738/2023, Cass.
32920/2022 e Cass. 24926/2021).
Da tali circostanze, si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato dall'Amministrazione, in quanto il ha provveduto all'esercizio del suo CP_1
pagina 8 di 10 diritto nei termini previsti dall'art. 209 del Codice della Strada. Dopo la tempestiva notifica dei verbali di infrazione, il medesimo ha notificato nel dicembre 2020 l'avviso bonario, interrompendo la prescrizione del credito. A meno di tre anni di distanza, il ha infine notificato l'ingiunzione qui opposta. CP_1
Da ultimo, per completezza, deve essere rigettata la domanda relativa alla remissione in termini per la presentazione della richiesta di accesso alla cosiddetta Rottamazione Ter, esulando la presente richiesta dai poteri del Giudice adito ed essendo, peraltro, una definizione agevolata prevista nei confronti di . Controparte_4
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta va respinta in quanto infondata.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, ridotti per la fase istruttoria, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e dovranno pertanto essere rifuse dall'attrice al convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e le altre domande formulate da
[...]
nei confronti del e la condanna a Parte_1 Controparte_1
rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.
pagina 9 di 10 Milano, 5 settembre 2025
Il Giudice
Anna Bellesi
La minuta della sentenza è stata redatta con la collaborazione della m.o.t. dott.ssa Chiara Tonelli..
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