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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4777/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4777/2022 R.G.,
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA
UNIONE SOVIETICA N. 4, presso lo studio dell'avv. D'AGATA GIAMPIERO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/11/1972 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIA UNIONE SOVIETICA N. 6, presso lo studio dell'avv. CRO
SE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto pagina 1 di 6 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 12.4.2023); posta in decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 24/10/2022 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal marito sposato a Controparte_1
SIRACUSA il 15/07/2011 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
SIRACUSA anno 2011, n. 178, Parte II, Serie A), di affidare il figlio minore Per_1
(30.12.2013) ad entrambi i genitori, con collocamento presso sé stessa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie lo stesso.
Con comparsa depositata in data 14.2.2023 si costituiva Controparte_1 aderendo alle domande di separazione e di affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento dello stesso presso la madre, formulate dalla ricorrente, ma chiedendo di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi e di contenere il contributo paterno al mantenimento per il figlio minore nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessari per lo stesso.
All'udienza del 20.2.2023 i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza con ordinanza riservata autorizzandoli a vivere separatamente affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa familiare, regolamentando il diritto di visita paterno secondo i tempi indicati nel suddetto provvedimento, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per lo stesso;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 17.10.2023 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
pagina 2 di 6 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto c.p.c., e depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale di e, all'esito, con ordinanza riservata del 18.2.2025 il Giudice Controparte_1
Istruttore rideterminava l'importo del contributo paterno al mantenimento del figlio minore aumentandolo ad euro 400,00.
Alla successiva udienza del 17.6.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
A) I coniugi continueranno a vivere separati senza arrecarsi reciproche molestie e con l'obbligo di assoluto rispetto reciproco. B) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i coniugi e collocato Persona_2 presso la madre con la quale convive ed alla quale resterà assegnata la casa di residenza familiare.
C) il padre verserà alla Sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese , un contributo per il Pt_1 mantenimento del figlio nella misura di euro 400,00 mensili , annualmente Per_1 rivalutabili secondo gli indici AT . Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio saranno a carico dei coniugi in parti uguali incluse , esemplificativamente , quelle mediche specialistiche o comunque non coperte dal SS, apparecchi per la salute, spese per tasse scolastiche e/o universitarie , libri scolastici, spese per corsi di ripetizione e/o per l'approfondimento di lingue straniere, spese per il corso di attività sportiva calcistica etc, rinviando e facendo riferimento i coniugi per quanto qui non previsto al vigente accordo OA . L'assegno unico verrà interamente percepito dalla Sig.ra Pt_1
D)Nessun mantenimento sarà dovuto dai coniugi l'uno all'altro essendo entrambi economicamente indipendenti . E) Il padre , per almeno due giorni alla settimana ( ma anche con maggior frequenza ove possibile ) , potrà prelevare il figlio presso la casa della madre e , ove necessario Per_1
e se previsto, accompagnarlo a svolgere l'attività sportiva , al termine della quale tratterrà il figlio con sè ( curandosi di provvedere alla doccia ed alla cena ) per poi riaccompagnarlo a casa dalla madre subito dopo cena;
Il figlio trascorrerà i fine settimana alternativamente con il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro ed eventuale reperibilità ( dal venerdi sera o dal sabato mattina sino alla domenica pomeriggio prima di cena ) o con la madre , previo comunque accordo telefonico tra i coniugi .
pagina 3 di 6 Il figlio trascorrerà, le vacanze natalizie , il Capodanno e la Pasqua, Per_1 alternativamente con il padre e con la madre (previo accordo tra i coniugi). Per le altre festività dell'anno si seguirà il medesimo criterio dell'alternanza annuale Il figlio, inoltre, potrà trascorrere col padre un periodo di almeno sette giorni continuativi durante le vacanze estive in Luglio e/o Agosto. Sarà in facoltà i genitori quella di portare con se il figlio anche all'estero per viaggi organizzati e preventivamente comunicati all'altro genitore.
Entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto ed interesse del minore, onde consentire agli stessi di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere, anche tra gli stessi genitori, un buon rapporto, evitando, pertanto, ogni tipo di conflitto e strumentalizzazione, consentendo al figlio, giusta l'art. 155 c.c., di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, garantendo altresì la partecipazione alle ricorrenze familiari .
Entrambi i genitori si impegnano altresì a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose e/o di fede che verranno manifestate dal figlio e si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta, compatibilmente con le risorse economiche di ciascun genitore, tenendo sempre presente le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri dei figli.
Le spese del presente giudizio dovranno intendersi compensate tra le parti.
All'udienza del 23.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero (visto del
12.4.2023).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto.
La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
pagina 4 di 6 Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse del minore ed idonee a garantire al Per_1 medesimo il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età del figlio.
Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore
, con collocamento presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, e Per_1 regolamentando la frequentazione padre-figlio come in dispositivo meglio indicato, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento del figlio deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e , sposati a Parte_1 Controparte_1
SIRACUSA il 15/07/2011 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di SIRACUSA anno 2011, n. 178, Parte II, Serie A), alle condizioni dagli stessi concordate e da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
pagina 5 di 6 3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
30/10/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4777/2022 R.G.,
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA
UNIONE SOVIETICA N. 4, presso lo studio dell'avv. D'AGATA GIAMPIERO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/11/1972 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIA UNIONE SOVIETICA N. 6, presso lo studio dell'avv. CRO
SE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto pagina 1 di 6 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 12.4.2023); posta in decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 24/10/2022 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal marito sposato a Controparte_1
SIRACUSA il 15/07/2011 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
SIRACUSA anno 2011, n. 178, Parte II, Serie A), di affidare il figlio minore Per_1
(30.12.2013) ad entrambi i genitori, con collocamento presso sé stessa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie lo stesso.
Con comparsa depositata in data 14.2.2023 si costituiva Controparte_1 aderendo alle domande di separazione e di affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento dello stesso presso la madre, formulate dalla ricorrente, ma chiedendo di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi e di contenere il contributo paterno al mantenimento per il figlio minore nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessari per lo stesso.
All'udienza del 20.2.2023 i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza con ordinanza riservata autorizzandoli a vivere separatamente affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa familiare, regolamentando il diritto di visita paterno secondo i tempi indicati nel suddetto provvedimento, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per lo stesso;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 17.10.2023 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
pagina 2 di 6 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto c.p.c., e depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale di e, all'esito, con ordinanza riservata del 18.2.2025 il Giudice Controparte_1
Istruttore rideterminava l'importo del contributo paterno al mantenimento del figlio minore aumentandolo ad euro 400,00.
Alla successiva udienza del 17.6.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
A) I coniugi continueranno a vivere separati senza arrecarsi reciproche molestie e con l'obbligo di assoluto rispetto reciproco. B) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i coniugi e collocato Persona_2 presso la madre con la quale convive ed alla quale resterà assegnata la casa di residenza familiare.
C) il padre verserà alla Sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese , un contributo per il Pt_1 mantenimento del figlio nella misura di euro 400,00 mensili , annualmente Per_1 rivalutabili secondo gli indici AT . Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio saranno a carico dei coniugi in parti uguali incluse , esemplificativamente , quelle mediche specialistiche o comunque non coperte dal SS, apparecchi per la salute, spese per tasse scolastiche e/o universitarie , libri scolastici, spese per corsi di ripetizione e/o per l'approfondimento di lingue straniere, spese per il corso di attività sportiva calcistica etc, rinviando e facendo riferimento i coniugi per quanto qui non previsto al vigente accordo OA . L'assegno unico verrà interamente percepito dalla Sig.ra Pt_1
D)Nessun mantenimento sarà dovuto dai coniugi l'uno all'altro essendo entrambi economicamente indipendenti . E) Il padre , per almeno due giorni alla settimana ( ma anche con maggior frequenza ove possibile ) , potrà prelevare il figlio presso la casa della madre e , ove necessario Per_1
e se previsto, accompagnarlo a svolgere l'attività sportiva , al termine della quale tratterrà il figlio con sè ( curandosi di provvedere alla doccia ed alla cena ) per poi riaccompagnarlo a casa dalla madre subito dopo cena;
Il figlio trascorrerà i fine settimana alternativamente con il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro ed eventuale reperibilità ( dal venerdi sera o dal sabato mattina sino alla domenica pomeriggio prima di cena ) o con la madre , previo comunque accordo telefonico tra i coniugi .
pagina 3 di 6 Il figlio trascorrerà, le vacanze natalizie , il Capodanno e la Pasqua, Per_1 alternativamente con il padre e con la madre (previo accordo tra i coniugi). Per le altre festività dell'anno si seguirà il medesimo criterio dell'alternanza annuale Il figlio, inoltre, potrà trascorrere col padre un periodo di almeno sette giorni continuativi durante le vacanze estive in Luglio e/o Agosto. Sarà in facoltà i genitori quella di portare con se il figlio anche all'estero per viaggi organizzati e preventivamente comunicati all'altro genitore.
Entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto ed interesse del minore, onde consentire agli stessi di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere, anche tra gli stessi genitori, un buon rapporto, evitando, pertanto, ogni tipo di conflitto e strumentalizzazione, consentendo al figlio, giusta l'art. 155 c.c., di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, garantendo altresì la partecipazione alle ricorrenze familiari .
Entrambi i genitori si impegnano altresì a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose e/o di fede che verranno manifestate dal figlio e si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta, compatibilmente con le risorse economiche di ciascun genitore, tenendo sempre presente le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri dei figli.
Le spese del presente giudizio dovranno intendersi compensate tra le parti.
All'udienza del 23.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero (visto del
12.4.2023).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto.
La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
pagina 4 di 6 Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse del minore ed idonee a garantire al Per_1 medesimo il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età del figlio.
Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore
, con collocamento presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, e Per_1 regolamentando la frequentazione padre-figlio come in dispositivo meglio indicato, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento del figlio deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e , sposati a Parte_1 Controparte_1
SIRACUSA il 15/07/2011 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di SIRACUSA anno 2011, n. 178, Parte II, Serie A), alle condizioni dagli stessi concordate e da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
pagina 5 di 6 3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
30/10/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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