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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2/2022 promossa da:
ER ME WE (C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._1
Lionel Ceresi, Marco Miccinesi e Filippo Ceresi, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Giovanni Iacomini e Paolo Lenci, come da procura in atti;
APPELLATO nonché contro
(P. IVA: , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Andreini, come da procura in atti
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 993/2021 del Tribunale di Lucca il 12.11.2021, emessa e pubblicata in pari data;
pagina 1 di 20 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 27.03.2025, sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, reiette e disattese ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, integralmente richiamatele domande, le eccezioni e le istanze istruttorie tutte formulate nel giudizio di primo grado e dato atto che l'esponente non intende aderire ad inversioni degli oneri probatori né accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove di controparte, così giudicare
In via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n° 993/2021 del 12 novembre 2021 del Tribunale di Lucca, Giudice, GOT, dott.
Giovanni Piccioli, e qui impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; In via principale, nel merito riformare integralmente la sentenza n° 993/2021 del 12 novembre 2021 del
Tribunale di Lucca, Giudice, GOT, dott. Giovanni Piccioli, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in appello del 29 dicembre 2021, notificato, a mezzo pec, in pari data, con ogni provvedimento consequenziale, anche in ordine all'obbligo di restituzione delle somme che risulteranno, medio tempore, versate dall'appellante agli appellati, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità professionale del ragionier ai sensi e per gli Controparte_1 effetti degli artt. 1218 e 1176, comma 2, cod. civ., per la errata compilazione della dichiarazione fiscale del ricorrente per l'anno di imposta 2011, condannare il ragionier al risarcimento dei danni subiti dal Maestro in Controparte_1 CP_3 conseguenza dell'erronea dichiarazione dei redditi commessagli, in misura non inferiore ad Euro 70.473,48 o, in subordine, nella diversa misura che sarà accertata e determinata, se del caso, anche in via equitativa;
In via istruttoria ammettere
l'appellante alla produzione delle quattro note pro forma sopravvenute alla scadenza dei termini istruttori del 4 marzo 2019, di cui il Maestro aveva chiesto CP_3
l'autorizzazione alla produzione in giudizio all'udienza dell'11 febbraio 2020, nonché con separata istanza datata 7 febbraio 2020, aventi ad oggetto gli oneri e i costi sostenuti per fruire delle agevolazioni fiscali, a riduzione del danno, ex art. 1227 cod. civ., anche ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.; ammettere le istanze istruttorie per interrogatorio formale e per testi formulate dall'esponente nelle sue memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. datate, rispettivamente, 11 febbraio 2019 e 4 marzo 2019, da intendersi qui integralmente ritrascritte e richiamate e respingere quelle avversarie, ammettendo
l'appellante alla prova contraria, diretta ed indiretta, sui capitoli formulati da controparte
pagina 2 di 20 con le sue memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c.; disporre la rinnovazione, se del caso anche parziale, delle indagini peritali, con la nomina di un nuovo Consulente
d'Ufficio o di un nuovo Collegio Peritale cui sottoporre il quesito infra formulato: “Il CTU determini il danno effettivamente derivato al Maestro per effetto della CP_3 erronea dichiarazione predisposta dal relativa all'anno 2011, Parte_1 considerando gli importi che l'esponente avrebbe dovuto versare al Fisco in caso di dichiarazione corretta per tale anno di imposta, i costi da lui sostenuti, anche per professionisti, per effetto dell'adesione allo strumento agevolativo di cui è causa e i crediti di imposta comunque da lui goduti per effetto della dichiarazione redatta dal per l'anno in questione (2011)”. In ogni caso condannare il ragionier CP_1 CP_1
e la in persona del suo legale
[...] Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento integrale delle spese e dei compensi professionali, oltre spese generali forfettarie, I.V.A., C.P.A. ed eventuali successive occorrende, di entrambi i gradi di giudizio, condannandoli, altresì, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.; ordinare, ai sensi dell'articolo 347, ultimo comma, cod. proc. civ., al Cancelliere, ove non ancora disposta, la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado (Tribunale di Lucca,
Sezione Unica civile, R.G. 2839/2018, Giudice, GOT, dott. Giovanni Piccioli)”;
Per la parte appellata ( : “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello intestata, Controparte_1 per le motivazioni e le ragioni in fatto e diritto meglio esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta nonché nei successivi atti depositati nel presente giudizio di appello: IN VIA PRELIMINARE E IN RITO dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis Cpc, confermando in toto la sentenza n. 993/2021 emessa dal Tribunale di Lucca in data del 12.11.2021. e, comunque, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza
n. 993/2021 oggetto del presente gravame perché infondata, difettando di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
NEL MERITO - Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello intestata respingere integralmente l'appello avversario perché infondato in fatto e diritto per le ragioni tutte meglio esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di appello e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 993/2021 del 12.11.2021 emessa dal Tribunale di
Lucca, Giudice UNICO Dott. Giovanni Piccioli. Nella denegata e non creduta ipotesi che le pretese di parte appellante dovessero essere, in tutto o in parte accolte, voglia l'Ecc.ma
Corte intestata – previa ove occorra, assunzione delle prove richieste dalla scrivente
pagina 3 di 20 difesa – determinare, comunque, l'apporto causale totale e/o parziale alla realizzazione del danno da parte dell'appellante medesimo in ragione del comportamento tenuto e, dunque, accertare che il Maestro ha concorso a cagionare il danno (art. 1227 c.c. CP_3 primo comma) e, in ogni caso, che il danno richiesto avrebbe potuto essere evitato con il ricorso da parte del ricorrente all'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c. secondo comma); con conseguente riduzione dell'importo, in denegata ipotesi imputabile al Parte_1
Sempre nella denegata ipotesi che le richieste del ricorrente fossero in tutto o in parte accolte, disattesa e respinta ogni eccezione riferita alla asserita inoperatività della polizza azionata, sollevata in prime cure dalla - Controparte_5 dichiarato inammissibile in rito e/o comunque infondato nel merito - l'appello incidentale condizionato dalla stessa proposto per le ragioni illustrate in corso di causa - condannare quest'ultima, quale società che ha assunto il rischio, a tenere indenne e manlevare il
nei limiti del massimale di polizza, di tutte le somme che Controparte_6 costui fosse condannato a corrispondere all'appellante. Chiede infine – fermo restando che l'esponente non intende aderire ad inversioni degli oneri probatori né accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove di controparte - la condanna dell'appellante per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari per entrambi i gradi del giudizio (anche riferite alla chiamata in causa della Compagnia di Assicurazione nel giudizio di primo grado)”.
Per la parte appellata ( : “Piaccia all'Ill.ma Corte di Controparte_2
Appello di Firenze, in tesi, respingere l'appello proposto dal Parte_2
perché infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto la sentenza di Primo
[...]
Grado emessa dal Tribunale di Lucca, con vittoria di spese e compensi otre 15% rimborso spese generali, CAP 4% e IVA 22% come per legge;
in tesi subordinata, qualora venisse accolto anche parzialmente l'appello accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia assicurativa, respingere la domanda di manleva proposta dal nei Parte_1 confronti di e, in accoglimento dell'appello Controparte_7 incidentale condizionato proposto, condannare lo stesso sia alle spese di e di CP_8
CTU, sia a quelle di;
in denegatissima ipotesi, qualora risultasse provata CP_9 la responsabilità del e l'operatività della garanzia, accertare e Parte_1 graduare la corresponsabilità dell'appellante ed accogliere quindi la domanda di manleva nei limiti del grado di corresponsabilità del e delle condizioni e dei Parte_1 massimali previsti dalla polizza, anche in questo caso con vittoria delle spese di entrambi
i gradi del giudizio e di CTU;
Piaccia altresì respingere le domande nuove promosse
pagina 4 di 20 dall'appellante in questo grado di giudizio nei confronti della Controparte_10 perché tardive e comunque infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese
[...] di questo grado di giudizio;
In via istruttoria, in caso di riproposizione delle istanze istruttorie da parte dell'appellante, ci si oppone ancora una volta alle stesse (produzione delle note pro-forma effettuata da parte appellante nonché prove per testi dedotte da controparte con le memorie n. 2 e 3 ex art. 183 cpc) anche perché il Collegio, con ordinanza del 25/10/2023 le ha respinte, e ci si riporta a quanto dedotto nelle memorie ex art. 183 e nei successivi scritti difensivi depositati da questa difesa. Ci si oppone altresì alla richiesta di ammissione di nuova CTU.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva gravame Parte_2 avverso la sentenza n. 993/2021 del 12.11.2021 con cui il Tribunale di Lucca aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere, previo accertamento della responsabilità professionale del ragioniere la condanna di quest'ultimo al risarcimento Controparte_1 dei danni conseguenti all'omessa indicazione nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2011 e 2012 dei compensi da lui percepiti all'estero, quale direttore d'orchestra.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva quanto segue:
- a partire dal marzo 2010 fino al febbraio 2014, anche per impegni di natura professionale, egli aveva eletto la propria residenza in Lucca e aveva incaricato il ragionier di predisporre le sue dichiarazioni dei redditi per gli anni di CP_1 imposta 2011 e 2012;
- nelle predette dichiarazioni, il aveva omesso di indicare i redditi che egli CP_1 aveva percepito all'estero per la sua attività di direttore d'orchestra e in data
13.07.2016 l'Agenzia delle Entrate gli aveva notificato l'avviso di accertamento n.
T8K01C600795/2016 relativo all'anno di imposta 2011, per un importo complessivo di euro 314.628,25 (di cui euro 133.549,00 per imposte non versate, euro 160.258,80 per sanzioni, euro 20.811,70 per interessi sino al 31.05.2016, euro 8,75 per spese di notifica e ulteriori interessi dal 31.05.2016 sino al saldo);
- avverso tale avviso di accertamento, con l'assistenza del egli aveva CP_1 proposto dapprima opposizione, con istanza in autotutela che era stata integralmente respinta dall'Agenzia delle Entrate in data 04.10.2016 e,
pagina 5 di 20 successivamente, ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca che, con sentenza del 06.09.2017, aveva rigettato l'impugnazione.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attore deduceva che l'errore commesso dal ragioniere nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi oggetto di incarico costituiva un CP_1 inadempimento del mandato a lui conferito, avendo il professionista disatteso l'obbligo – chiaramente imposto dalla normativa fiscale italiana – di indicare tutti i redditi, inclusi quelli prodotti all'estero dei residenti in Italia.
Chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'avviso di accertamento n. T8K01C600795/2016 relativo all'anno di imposta 2011, quantificati in complessivi euro 252.935,25, nonché al risarcimento dei danni futuri conseguenti alla notifica, non ancora intervenuta, dell'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2012.
Radicatosi il contraddittorio, resisteva alla domanda. Controparte_1
In particolare, il convenuto rilevava che nessuna responsabilità professionale era a lui imputabile in quanto i redditi percepiti dal per l'attività svolta all'estero mentre CP_3 risiedeva in Italia erano già stati assoggettati ad imposta presso lo Stato estero e quindi non dovevano essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi da rendere in Italia, in virtù del divieto di doppia imposizione.
In ogni caso, stante la particolare complessità della questione giuridica non era ravvisabile alcuna colpa grave da parte sua. Infine, era configurabile un concorso colposo dell'attore nella causazione del danno, avendo il medesimo deciso di non presentare domanda di definizione agevolata, nonostante le indicazioni date allo stesso in tal senso.
Infine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa in garanzia
[...]
con la quale aveva stipulato polizza assicurativa n.2016/03/2262821 Controparte_5 per la responsabilità professionale.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_4
eccependo l'inoperatività della polizza per reticenza informativa
[...] dell'assicurato, in quanto il pur essendo già a conoscenza dell'emissione CP_1 dell'avviso di accertamento nei confronti del suo cliente relativo all'anno 2011 nonché del rigetto dell'istanza di autotutela avverso il predetto avviso, aveva omesso di informare al riguardo la compagnia assicurativa al momento della sottoscrizione della polizza.
Deduceva che in ogni caso l'esclusione della copertura assicurativa derivava anche dal pagina 6 di 20 fatto che le richieste di rimborso delle imposte e degli interessi non erano ricomprese nel rischio assicurato.
Il Tribunale di Lucca, istruita la causa mediante espletamento di CTU contabile, rigettava le domande proposte dall'attore, condannando quest'ultimo a rifondere le spese di lite al convenuto e alla terza chiamata e ponendo a carico del medesimo le spese di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando i seguenti Parte_2 motivi di gravame:
1. errore del primo giudice nel ritenere che la notevole complessità della vicenda normativa fosse idonea ad escludere la colpa grave del convenuto e, quindi, la sua responsabilità professionale;
2. erronea quantificazione del danno, avendo il Tribunale preso in considerazione anche il presunto credito Irpef generato dalla dichiarazione dei redditi del 2012, nonostante quest'ultima non costituisse oggetto del giudizio;
3. conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.;
4. nonché violazione dell'art. 7 TUIR che sancisce il principio di autonomia dei singoli periodi impositivi;
5. errore anche nell'aver considerato ai fini della determinazione del danno la sussistenza di un vantaggio per il pari ad euro 141.818,07 per le imposte CP_3 accertate e non pagate sino all'adesione, oltre i relativi interessi;
6. errore del Tribunale nella liquidazione del danno, per non aver incluso nel pregiudizio patito anche le spese sostenute dal per l'adesione alla CP_3 definizione agevolata pari ad euro 33.325,11, risultanti da documenti successivi al maturare delle preclusioni istruttorie in primo grado, che egli aveva chiesto di essere autorizzato a produrre senza che il Tribunale si fosse pronunciato al riguardo;
7. errore del giudice di primo grado nell'aver posto a carico dell'attore le spese di lite in favore della compagnia assicurativa terza chiamata dal convenuto, anziché a carico di quest'ultimo, essendo la domanda di garanzia palesemente infondata, in ragione dell'inoperatività della polizza rispetto alle richieste di rimborso delle imposte e degli interessi.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma integrale della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa rinnovazione della CTU contabile e ammissione delle prove già richieste in primo grado e pagina 7 di 20 non ammesse, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale CP_1 contestava in fatto ed in diritto i motivi di appello e ne chiedeva il rigetto;
inoltre, riproponeva domanda di garanzia nei confronti della Controparte_4
infine, instava per la condanna del alle spese di lite nonché ai
[...] CP_3 sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva altresì la eccependo in via preliminare Controparte_4
l'inammissibilità delle domande di condanna alla rifusione delle spese di lite per il primo grado e di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in quanto proposte dal nei CP_3 suoi confronti per la prima volta nell'atto di appello. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e in ogni caso riproponeva le eccezioni di inoperatività della polizza già formulate nel giudizio di primo grado formulando appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale affinché fosse respinta la domanda di manleva e conseguentemente il fosse condannato CP_1
a rifondergli le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, con ordinanza collegiale del 25.10.2023 veniva respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata proposta dall'appellante principale.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione, una prima volta, con ordinanza del 20.2.2024; indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 27/28.3.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.3.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
2. Sull'ammissibilità dell'appello proposto dal CP_3
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato “anche ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.”. CP_1
In proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dagli pagina 8 di 20 artt. 348-bis e ter c.p.c., è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c.
Anche a voler valutare l'eccezione di inammissibilità alla stregua dei parametri di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto suscettibile di rilievo anche d'ufficio, la stessa comunque non potrebbe essere accolta, poiché risultano individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma e sono altresì indicate le ragioni a sostegno dell'impugnazione proposta nonché le modifiche richieste in sostituzione della decisione appellata. Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, secondo l'insegnamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è necessario lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza” né l'utilizzo di una determinata forma o la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante individui, in modo chiaro e puntuale, il quantum appellatum, formulando pertinenti ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure
(cfr., ex multis, Cass. n. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato in modo sufficientemente preciso le CP_3 ragioni per le quali ha ritenuto errate le parti della sentenza oggetto di impugnazione, contrapponendo le proprie argomentazioni alle diverse valutazioni espresse dal primo giudice.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello non può essere accolta e, pertanto, le censure formulate dall'appellante dovranno essere esaminate nel merito.
3. Sulle reiterate istanze istruttorie
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità delle istanze istruttorie (prova per testi e interrogatorio formale del convenuto) formulate dal nelle memorie n. CP_3
2 e n. 3 ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositate in primo grado e reiterate nell'atto di appello, come già statuito da questa Corte con ordinanza collegiale del 25.10.2023.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimus, Cass. n.
3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017) “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso pagina 9 di 20 esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519).
Nella specie, l'appellante si limita a insistere genericamente nelle prove già richieste, formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del Tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Ad abundantiam, si rileva comunque che i capitoli di prova richiesti dall'appellante riguardano circostanze documentali e non contestate.
Ne consegue, che le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante non possono essere ammesse.
4. La ricostruzione dei fatti ed il perimetro della presente decisione
Giova premettere che risulta pacifico in causa che durante il suo periodo di CP_3 residenza in Italia, ha conferito al ragioniere in qualità di consulente Controparte_1 fiscale, l'incarico di predisporre le dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2011 e
2012. Del pari, non contestato è che il professionista ha omesso di indicare nelle predette dichiarazioni i redditi percepiti per l'attività artistica svolta all'estero dal al quale, CP_3 in conseguenza di tale omissione, è stato notificato in data 13.07.2016 dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Lucca l'avviso di accertamento n. T8K01C600795/2016 relativo all'anno di imposta anno 2011 per un importo complessivo di euro 314.628,25.
Parimenti non controverso è che in data 04.10.2016 l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Lucca ha respinto l'opposizione avverso il predetto avviso di accertamento proposta dal ragionier a nome del suo cliente e che con sentenza del 06.09.2017 CP_1
è stato rigettato anche il ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di
Lucca. Infine, non è contestato che il ragionier ha stipulato il 05.10.2016 con la CP_1 la polizza per la responsabilità civile professionale Controparte_4 verso terzi, dichiarando di non essere a conoscenza di circostanze idonee a determinare richieste risarcitorie indennizzabili in forza della polizza assicurativa sottoscritta.
pagina 10 di 20 Ciò premesso, la controversia si incentra sulla configurabilità della responsabilità professionale del ragioniere in ordine alla omessa dichiarazione dei redditi CP_1 percepiti per l'attività artistica svolta all'estero dal e, in particolare, sulla CP_3 riconducibilità ad un suo preteso inadempimento colpevole dei danni patiti da quest'ultimo in conseguenza dell'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle
Entrate, nonché sull'operatività della copertura assicurativa prevista dalla suddetta polizza del 05.10.2016, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1892 c.c.
5. Il primo motivo di appello sull'asserita responsabilità del ragionier
CP_1
Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata nella parte in cui CP_3 ha escluso la sussistenza di una responsabilità del ragioniere sul presupposto (a CP_1 suo dire) immotivato e, comunque, errato che la notevole complessità della vicenda dal punto di vista normativo fosse idonea ad escludere la colpa del professionista, ai sensi dell'art. 2236 c.c..
Il motivo è infondato, anche se l'iter decisionale necessita di un'integrazione.
Il Tribunale ha escluso la responsabilità del ragionier rilevando che la CP_1 diminuzione patrimoniale che il avrebbe sofferto per l'omessa dichiarazione dei CP_3 redditi, stando alle risultanze della CTU, sarebbe stata di soli € 420,30, donde:
“Valutando ora l'imputabilità al convenuto di tale residua, minima, somma si evince che la notevole complessità della vicenda dal punto di vista normativo, vada ad escludere la colpa grave del anche per la residua somma di cui sopra, dovendo rigettarsi, in CP_1 sintesi, la domanda” (p. 1 della sentenza impugnata).
L'appellante sostiene, per contro, che la normativa fiscale italiana obbligava chiaramente il ad indicare nella dichiarazione presentata nell'interesse del suo cliente anche i CP_1 redditi conseguiti per le attività artistiche svolte all'estero e che, in ogni caso, non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2236 c.c., poiché l'impegno richiesto al professionista non era superiore alla media né implicava la soluzione di problemi nuovi o di particolare difficoltà.
Più nello specifico, l'appellante deduce che, in forza di quanto disposto dagli artt. 3, comma 1 e 165, comma 1 TUIR, anche i redditi prodotti all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo soggetto ad imposizione e che le imposte pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta in pagina 11 di 20 Italia a condizione che tali redditi siano stati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente.
In tal senso, l'appellante invoca l'art. 165, comma 8 TUIR in base al quale “La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata”, contestando al professionista convenuto la violazione colposa di tale inequivoco disposto normativo.
Orbene, premesso che è pacifico che il ha omesso di indicare i redditi prodotti CP_1 all'estero dal nella dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2011, si tratta CP_3 di stabilire se è formulabile nei confronti dello stesso un rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1176 c.c. per aver tenuto il suddetto comportamento omissivo.
La risposta a tale interrogativo, a giudizio di questa Corte, deve essere negativa.
Invero, la normativa fiscale invocata dall'appellante deve essere coordinata con le
Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione stipulate dall'Italia con gli Stati esteri ove i redditi non dichiarati dal sono stati prodotti e tassati. CP_3
A tal proposito, giova premettere che per evitare che i redditi prodotti all'estero che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile siano assoggettati a doppia imposizione, l'art. 165 comma 1 TUIR riconosce il diritto alla detrazione dall'imposta netta dovuta in Italia delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo “fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.
Ciò posto, è vero che l'art. 165, comma 8, TUIR subordina il riconoscimento della detrazione all'indicazione dei redditi conseguiti e tassati all'estero nella dichiarazione presentata in Italia, tuttavia, tale disposizione, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può applicarsi in presenza di una Convenzione internazionale contro la doppia imposizione: “in presenza di un obbligo internazionale incondizionato, assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, di riconoscere ai contribuenti suoi residenti fiscali la detrazione per le imposte assolte all'estero,
l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia non opera come causa di
pagina 12 di 20 decadenza dalla fruizione della detrazione d'imposta” (cfr. Cass. n. 24205 del
09/09/2024; Cass. n. 24160 del 09/09/2024; Cass. n. 28801 del 08/11/2024).
Di talché, non può ritenersi ostativo al riconoscimento del credito di imposta quanto previsto dall'art. 165, comma 8 TUIR. Tale disposizione, infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale or ora richiamato, non può trovare applicazione in presenza di una
Convenzione internazionale che pone in capo allo Stato italiano un obbligo incondizionato di impedire che il contribuente residente subisca la doppia imposizione dei redditi assoggettati a tassazione nello Stato estero ove sono stati prodotti, potendo invece applicarsi soltanto nei casi in cui i redditi siano stati conseguiti e tassati in uno Stato con il quale l'Italia non ha concluso una Convenzione contro la doppia imposizione o nei confronti del quale non abbia comunque un obbligo internazionale incondizionato di evitare la doppia imposizione.
Ebbene, nel caso di specie, non è contestato che i redditi non dichiarati dal CP_1 afferiscano a prestazioni artistiche svolte dal in Spagna, Francia, Austria e Regno CP_3
Unito e che gli stessi siano stati assoggettati ad imposizione in tali Stati. Risulta, poi, per tabulas che con ciascuno di tali Paesi l'Italia ha stipulato una Convenzione contro la doppia imposizione (cfr. doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado di parte convenuta).
In particolare, in forza dell'art. 24 della Convenzione con la Francia, l'Italia si è obbligata nei confronti di detto Stato a “dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”; obbligo di identico tenore è previsto anche dalle Convenzioni contro la doppia imposizione stipulate con il Regno Unito (art. 24), con l'Austria (art. 23) e con la Spagna (art. 22) (cfr. doc. 18 all. fascicolo . CP_1
Ebbene, con la sentenza n. 24160/2024, la Suprema Corte, in un caso relativo all'omessa dichiarazione di redditi conseguiti in Brasile da parte di un contribuente residente in
Italia, rilevata l'esistenza di una Convenzione contro la doppia imposizione tra i detti
Paesi in forza della quale lo Stato italiano si era obbligato nei confronti di quello brasiliano a “dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Brasile”, ha precisato che “L'obbligo che lo Stato italiano ha assunto nei confronti dello Stato brasiliano è un obbligo incondizionato: proprio perché, in subiecta materia, non è lo Stato italiano che, motu proprio, nella sua sovranità, concede al residente, suo contribuente, pagina 13 di 20 un credito d'imposta, quest'ultimo (quale strumento tecnico utilizzato per assicurare la detrazione) non può essere subordinato ad oneri da parte del contribuente”. I giudici di legittimità hanno, poi, aggiunto che “L'adempimento di tale obbligo internazionale non può subire, sul piano della normativa interna, limitazioni non concordate tra gli Stati parti della Convenzione, con la conseguenza che all'odierna contribuente, che pretende di non subire una doppia imposizione in relazione agli elementi di reddito assoggettati a tassazione sia in Brasile che in Italia, l'Agenzia delle Entrate non può opporre
l'inadempimento degli oneri formali di cui all'art. 165, comma 8, Tuir, perché così facendo esporrebbe lo Stato italiano ad una violazione del diritto internazionale pattizio”
(cfr. in motivazione Cass. n. 24160/2024).
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche nel caso in esame, considerato che le
Convenzioni internazionali rilevanti nella presente controversia prevedono in capo allo
Stato italiano un obbligo di identico tenore rispetto a quello esaminato dalla Suprema
Corte nella pronuncia appena richiamata e qualificato come obbligo incondizionato di evitare la doppia imposizione, idoneo a precludere l'operatività dell'art. 165, comma 8
TUIR.
Di talché l'operato del ragionier non incorre nelle censure di negligenza ed CP_1 imperizia contestate, dovendosi escludere nella vicenda in esame che il riconoscimento del credito di imposta in favore del fosse subordinato all'adempimento formale CP_3 previsto dall'art. 165, comma 8 TUIR, in ragione della prevalenza su tale norma interna delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione applicabili nel caso di specie.
Del resto, è significativo che con riferimento all'anno di imposta 2012 l'Agenzia delle
Entrate non abbia formulato alcuna contestazione, rilevando anzi la regolarità della dichiarazione presentata dal nonostante neppure in essa fossero stati indicati i CP_3 redditi prodotti e tassati all'estero (cfr. doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto in primo grado).
In conclusione, dovendosi escludere qualunque profilo di colpa in capo al per CP_1 aver omesso l'indicazione dei redditi prodotti all'estero dal il motivo di appello CP_3 deve essere respinto.
6. I motivi 2, 3 e 4 di appello sulla quantificazione del danno
Il rigetto del primo motivo di appello determina l'assorbimento dei motivi di gravame afferenti alla quantificazione del presunto danno e rende superfluo l'approfondimento pagina 14 di 20 istruttorio richiesto dall'appellante con istanza di rinnovazione della ctu contabile in ordine alla determinazione dei danni risarcibili. Per le medesime ragioni, parimenti irrilevante appare la questione relativa all'ammissibilità della documentazione concernente le spese relative alla procedura di definizione agevolata e all'impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, prodotta per la prima volta dall'attore nel giudizio di prime cure oltre la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c..
7. Il quinto motivo di appello principale sulla liquidazione delle spese di lite per il giudizio di primo grado
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui con essa è stato condannato alla refusione delle spese di lite in favore della
[...]
terza chiamata dal nonostante la palese Controparte_4 CP_1 infondatezza della domanda di garanzia proposta da quest'ultimo.
In particolare, l'appellante richiama l'indirizzo giurisprudenziale in forza del quale “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto…rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass. civ., sentenza 6 dicembre 2019, n. 31889), deducendo l'inoperatività nel caso di specie della polizza assicurativa invocata dal convenuto.
La censura è infondata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, in caso di rigetto della domanda principale, le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa del terzo, restando a carico del convenuto chiamante soltanto nell'ipotesi in cui la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, dando luogo ad un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr., ex multis, Cass. n. 6144 del 07/03/2024; n. 10364 del 18/04/2023;
n. 31889 del 06/12/2019).
Ben vero è, come affermato dall'appellante, che la manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta che, anche in caso di rigetto della domanda attorea, le spese sostenute dal terzo chiamato restino a carico del convenuto, in ragione del fatto che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei pagina 15 di 20 confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr. Cass. ordinanza n. 10070 del 21/04/2017).
Tuttavia, nella fattispecie, la domanda di garanzia proposta dal nei confronti CP_1 della compagnia assicurativa terza chiamata non risulta manifestamente infondata o arbitraria. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può escludersi l'operatività della polizza sottoscritta dal il 05/10/2016 in ragione della mancata CP_1 inclusione nel rischio assicurato delle “richieste di rimborso delle imposte e degli interessi”.
Infatti, nel determinare l'oggetto dell'assicurazione e, in particolare, il rischio assicurato
(par.
2.1 delle condizioni generali), la polizza prevede testualmente che la compagnia assicurativa tiene indenne l'assicurato “di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni e perdite pecuniarie involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale”, aggiungendo che “l'assicurazione comprende inoltre, […], la responsabilità civile dell' per: […] c) sanzioni, multe, ammende inflitte ai propri clienti per Parte_3 comportamenti colposi a lui imputabili” (cfr. doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado del convenuto).
La circostanza che il testo della polizza non preveda espressamente, tra le ipotesi indennizzabili, anche le “richieste di rimborso delle imposte e degli interessi” non vale ad escludere l'operatività della copertura assicurativa nel caso di specie, dal momento che la pretesa avanzata dal nei confronti del non si sostanzia nella richiesta di CP_3 CP_1 rimborso di imposte e interessi, bensì nel risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'asserito inadempimento contrattuale del professionista, ipotesi senz'altro ricompresa nell'ambito di operatività della polizza.
Né l'operatività della polizza de qua può essere esclusa in base alla previsione dell'art. 1892 c.c., non risultando configurabile nella specie alcuna reticenza informativa dell'assicurato per aver omesso di informare la compagnia assicurativa al momento della sottoscrizione della polizza in data 05/10/2016 di essere già a conoscenza dell'avviso di accertamento per l'anno 2011 notificato al suo cliente il 13/07/2016 e del rigetto dell'istanza di autotutela avverso il predetto avviso risalente al 04/10/2016.
Come insegna la costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità e tali fatti, nell'ambito dei contratti di assicurazione del pagina 16 di 20 tipo claims made come la polizza in esame – sono “tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per l'assicuratore necessaria al fine di determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato” (cfr. Cass. ordinanza n. 20997 del 18/07/2023).
È vero, poi, che l'assicurato ha l'onere di comunicare l'esistenza di fatti, anche se di dubbia fondatezza, in astratto idonei a far sorgere la sua responsabilità (cfr. Cass. n.
23961/2022).
Tuttavia, nel caso di specie, deve escludersi la rilevanza ai sensi dell'art. 1892 c.c. dell'omessa comunicazione da parte del dell'avvenuta notifica al suo cliente CP_1 dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2011 e del rigetto dell'istanza di autotutela avverso il già menzionato avviso. Invero, per un verso, non era ancora pervenuta all'assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza, alcuna richiesta risarcitoria, né contestazioni da parte del che potessero far presagire l'intenzione del cliente CP_3 di avanzare pretese risarcitorie nei confronti del professionista, al quale peraltro fu anche conferito l'ulteriore incarico di proporre impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale; per altro verso, la richiesta conoscenza di fatti potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità confligge, in questo caso, con la ferma convinzione nel
– dimostratasi peraltro fondata - circa la correttezza del proprio operato. CP_1
Parimenti destituita di fondamento risulta l'ulteriore censura avanzata dall'appellante in seno al presente motivo di gravame, con la quale egli lamenta la mancata compensazione delle spese di lite.
Invero, nella fattispecie non vi sono i presupposti richiesti dalla legge ai fini della compensazione delle spese processuali, non ricorrendo né un'ipotesi di soccombenza reciproca, posto che il Tribunale ha escluso la sussistenza della responsabilità professionale del convenuto e ha rigettato la domanda attorea, né le altre ipotesi individuate dall'art. 92, comma 2 c.p.c.
Il Tribunale, dunque, nel porre a carico dell'attore soccombente le spese di lite non ha fatto altro che applicare correttamente l'art. 91 c.p.c., in conformità al principio della soccombenza che regola il riparto delle spese processuali.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello principale deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione e/o istanza.
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8. L'appello incidentale condizionato proposto dalla Controparte_4
[...]
Poiché l'appello formulato dal è stato respinto, non deve essere esaminato CP_3
l'appello incidentale proposto dalla in via Controparte_4 condizionata all'accoglimento dell'impugnazione principale.
9. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Infine, deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal nei confronti dell'appellante, in quanto l'appellato non ha allegato né CP_1 tantomeno provato i pregiudizi asseritamente patiti in conseguenza della condotta processuale dell'appellante.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”. Ciò in quanto “mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno
(Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle
(e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.” (cfr., ex multis, Cass. ordinanza n. 15175 del 30/05/2023).
Né ricorrono i presupposti per condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3
c.p.c., atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9912 del 2018, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della
pagina 18 di 20 propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (in senso conforme, più di recente, Cass. ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Ebbene, nel caso di specie non appare ravvisabile una condotta idonea ad integrare un
“abuso del processo”, considerato che il si è limitato a far valere in giudizio una CP_3 pretesa che si è poi rivelata infondata e ciò non costituisce un contegno idoneo di per sé
a giustificare l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c.
10. Le spese di lite
Premesso che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato nei confronti dell'appellante, a fronte CP_1 dell'integrale rigetto dell'appello, non configura un'ipotesi di soccombenza reciproca e, dunque, non giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr.
Cass. ordinanza n. 11792 del 15/05/2018), le spese del presente grado di giudizio devono seguire la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante nei confronti di entrambi gli appellati.
La liquidazione, in favore di ciascuna delle parti appellate, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (dichiarato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00), l'impegno difensivo (medio) prestato e la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione, alla stregua del seguente computo: € 14.317,00 per compensi (di cui:
€ 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva;
€ 4.326,00 per la fase di trattazione e € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre, in favore dell'appellante incidentale € 1.138,50 per anticipazioni, rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto – ai pagina 19 di 20 sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 993/2021 del Tribunale di Lucca, emessa e Parte_2 pubblicata il 12.11.2021, dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dalla così provvede: CP_4 Controparte_4
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante, a rifondere agli appellati spese di lite del Parte_2 presente grado, che liquida, in base al calcolo specificato in parte motiva: in favore di nella somma di € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_1 generali, iva e cap come per legge;
in favore della Controparte_4 in € 14.317,00 per compensi e in € 1.138,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo Parte_2 stesso.
Firenze, così deciso nella camera di camera di consiglio del 12.5.2025
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2/2022 promossa da:
ER ME WE (C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._1
Lionel Ceresi, Marco Miccinesi e Filippo Ceresi, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Giovanni Iacomini e Paolo Lenci, come da procura in atti;
APPELLATO nonché contro
(P. IVA: , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Andreini, come da procura in atti
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 993/2021 del Tribunale di Lucca il 12.11.2021, emessa e pubblicata in pari data;
pagina 1 di 20 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 27.03.2025, sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, reiette e disattese ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, integralmente richiamatele domande, le eccezioni e le istanze istruttorie tutte formulate nel giudizio di primo grado e dato atto che l'esponente non intende aderire ad inversioni degli oneri probatori né accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove di controparte, così giudicare
In via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n° 993/2021 del 12 novembre 2021 del Tribunale di Lucca, Giudice, GOT, dott.
Giovanni Piccioli, e qui impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; In via principale, nel merito riformare integralmente la sentenza n° 993/2021 del 12 novembre 2021 del
Tribunale di Lucca, Giudice, GOT, dott. Giovanni Piccioli, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in appello del 29 dicembre 2021, notificato, a mezzo pec, in pari data, con ogni provvedimento consequenziale, anche in ordine all'obbligo di restituzione delle somme che risulteranno, medio tempore, versate dall'appellante agli appellati, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità professionale del ragionier ai sensi e per gli Controparte_1 effetti degli artt. 1218 e 1176, comma 2, cod. civ., per la errata compilazione della dichiarazione fiscale del ricorrente per l'anno di imposta 2011, condannare il ragionier al risarcimento dei danni subiti dal Maestro in Controparte_1 CP_3 conseguenza dell'erronea dichiarazione dei redditi commessagli, in misura non inferiore ad Euro 70.473,48 o, in subordine, nella diversa misura che sarà accertata e determinata, se del caso, anche in via equitativa;
In via istruttoria ammettere
l'appellante alla produzione delle quattro note pro forma sopravvenute alla scadenza dei termini istruttori del 4 marzo 2019, di cui il Maestro aveva chiesto CP_3
l'autorizzazione alla produzione in giudizio all'udienza dell'11 febbraio 2020, nonché con separata istanza datata 7 febbraio 2020, aventi ad oggetto gli oneri e i costi sostenuti per fruire delle agevolazioni fiscali, a riduzione del danno, ex art. 1227 cod. civ., anche ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.; ammettere le istanze istruttorie per interrogatorio formale e per testi formulate dall'esponente nelle sue memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. datate, rispettivamente, 11 febbraio 2019 e 4 marzo 2019, da intendersi qui integralmente ritrascritte e richiamate e respingere quelle avversarie, ammettendo
l'appellante alla prova contraria, diretta ed indiretta, sui capitoli formulati da controparte
pagina 2 di 20 con le sue memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c.; disporre la rinnovazione, se del caso anche parziale, delle indagini peritali, con la nomina di un nuovo Consulente
d'Ufficio o di un nuovo Collegio Peritale cui sottoporre il quesito infra formulato: “Il CTU determini il danno effettivamente derivato al Maestro per effetto della CP_3 erronea dichiarazione predisposta dal relativa all'anno 2011, Parte_1 considerando gli importi che l'esponente avrebbe dovuto versare al Fisco in caso di dichiarazione corretta per tale anno di imposta, i costi da lui sostenuti, anche per professionisti, per effetto dell'adesione allo strumento agevolativo di cui è causa e i crediti di imposta comunque da lui goduti per effetto della dichiarazione redatta dal per l'anno in questione (2011)”. In ogni caso condannare il ragionier CP_1 CP_1
e la in persona del suo legale
[...] Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento integrale delle spese e dei compensi professionali, oltre spese generali forfettarie, I.V.A., C.P.A. ed eventuali successive occorrende, di entrambi i gradi di giudizio, condannandoli, altresì, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.; ordinare, ai sensi dell'articolo 347, ultimo comma, cod. proc. civ., al Cancelliere, ove non ancora disposta, la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado (Tribunale di Lucca,
Sezione Unica civile, R.G. 2839/2018, Giudice, GOT, dott. Giovanni Piccioli)”;
Per la parte appellata ( : “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello intestata, Controparte_1 per le motivazioni e le ragioni in fatto e diritto meglio esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta nonché nei successivi atti depositati nel presente giudizio di appello: IN VIA PRELIMINARE E IN RITO dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis Cpc, confermando in toto la sentenza n. 993/2021 emessa dal Tribunale di Lucca in data del 12.11.2021. e, comunque, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza
n. 993/2021 oggetto del presente gravame perché infondata, difettando di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
NEL MERITO - Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello intestata respingere integralmente l'appello avversario perché infondato in fatto e diritto per le ragioni tutte meglio esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di appello e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 993/2021 del 12.11.2021 emessa dal Tribunale di
Lucca, Giudice UNICO Dott. Giovanni Piccioli. Nella denegata e non creduta ipotesi che le pretese di parte appellante dovessero essere, in tutto o in parte accolte, voglia l'Ecc.ma
Corte intestata – previa ove occorra, assunzione delle prove richieste dalla scrivente
pagina 3 di 20 difesa – determinare, comunque, l'apporto causale totale e/o parziale alla realizzazione del danno da parte dell'appellante medesimo in ragione del comportamento tenuto e, dunque, accertare che il Maestro ha concorso a cagionare il danno (art. 1227 c.c. CP_3 primo comma) e, in ogni caso, che il danno richiesto avrebbe potuto essere evitato con il ricorso da parte del ricorrente all'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c. secondo comma); con conseguente riduzione dell'importo, in denegata ipotesi imputabile al Parte_1
Sempre nella denegata ipotesi che le richieste del ricorrente fossero in tutto o in parte accolte, disattesa e respinta ogni eccezione riferita alla asserita inoperatività della polizza azionata, sollevata in prime cure dalla - Controparte_5 dichiarato inammissibile in rito e/o comunque infondato nel merito - l'appello incidentale condizionato dalla stessa proposto per le ragioni illustrate in corso di causa - condannare quest'ultima, quale società che ha assunto il rischio, a tenere indenne e manlevare il
nei limiti del massimale di polizza, di tutte le somme che Controparte_6 costui fosse condannato a corrispondere all'appellante. Chiede infine – fermo restando che l'esponente non intende aderire ad inversioni degli oneri probatori né accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove di controparte - la condanna dell'appellante per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari per entrambi i gradi del giudizio (anche riferite alla chiamata in causa della Compagnia di Assicurazione nel giudizio di primo grado)”.
Per la parte appellata ( : “Piaccia all'Ill.ma Corte di Controparte_2
Appello di Firenze, in tesi, respingere l'appello proposto dal Parte_2
perché infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto la sentenza di Primo
[...]
Grado emessa dal Tribunale di Lucca, con vittoria di spese e compensi otre 15% rimborso spese generali, CAP 4% e IVA 22% come per legge;
in tesi subordinata, qualora venisse accolto anche parzialmente l'appello accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia assicurativa, respingere la domanda di manleva proposta dal nei Parte_1 confronti di e, in accoglimento dell'appello Controparte_7 incidentale condizionato proposto, condannare lo stesso sia alle spese di e di CP_8
CTU, sia a quelle di;
in denegatissima ipotesi, qualora risultasse provata CP_9 la responsabilità del e l'operatività della garanzia, accertare e Parte_1 graduare la corresponsabilità dell'appellante ed accogliere quindi la domanda di manleva nei limiti del grado di corresponsabilità del e delle condizioni e dei Parte_1 massimali previsti dalla polizza, anche in questo caso con vittoria delle spese di entrambi
i gradi del giudizio e di CTU;
Piaccia altresì respingere le domande nuove promosse
pagina 4 di 20 dall'appellante in questo grado di giudizio nei confronti della Controparte_10 perché tardive e comunque infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese
[...] di questo grado di giudizio;
In via istruttoria, in caso di riproposizione delle istanze istruttorie da parte dell'appellante, ci si oppone ancora una volta alle stesse (produzione delle note pro-forma effettuata da parte appellante nonché prove per testi dedotte da controparte con le memorie n. 2 e 3 ex art. 183 cpc) anche perché il Collegio, con ordinanza del 25/10/2023 le ha respinte, e ci si riporta a quanto dedotto nelle memorie ex art. 183 e nei successivi scritti difensivi depositati da questa difesa. Ci si oppone altresì alla richiesta di ammissione di nuova CTU.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva gravame Parte_2 avverso la sentenza n. 993/2021 del 12.11.2021 con cui il Tribunale di Lucca aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere, previo accertamento della responsabilità professionale del ragioniere la condanna di quest'ultimo al risarcimento Controparte_1 dei danni conseguenti all'omessa indicazione nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2011 e 2012 dei compensi da lui percepiti all'estero, quale direttore d'orchestra.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva quanto segue:
- a partire dal marzo 2010 fino al febbraio 2014, anche per impegni di natura professionale, egli aveva eletto la propria residenza in Lucca e aveva incaricato il ragionier di predisporre le sue dichiarazioni dei redditi per gli anni di CP_1 imposta 2011 e 2012;
- nelle predette dichiarazioni, il aveva omesso di indicare i redditi che egli CP_1 aveva percepito all'estero per la sua attività di direttore d'orchestra e in data
13.07.2016 l'Agenzia delle Entrate gli aveva notificato l'avviso di accertamento n.
T8K01C600795/2016 relativo all'anno di imposta 2011, per un importo complessivo di euro 314.628,25 (di cui euro 133.549,00 per imposte non versate, euro 160.258,80 per sanzioni, euro 20.811,70 per interessi sino al 31.05.2016, euro 8,75 per spese di notifica e ulteriori interessi dal 31.05.2016 sino al saldo);
- avverso tale avviso di accertamento, con l'assistenza del egli aveva CP_1 proposto dapprima opposizione, con istanza in autotutela che era stata integralmente respinta dall'Agenzia delle Entrate in data 04.10.2016 e,
pagina 5 di 20 successivamente, ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca che, con sentenza del 06.09.2017, aveva rigettato l'impugnazione.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attore deduceva che l'errore commesso dal ragioniere nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi oggetto di incarico costituiva un CP_1 inadempimento del mandato a lui conferito, avendo il professionista disatteso l'obbligo – chiaramente imposto dalla normativa fiscale italiana – di indicare tutti i redditi, inclusi quelli prodotti all'estero dei residenti in Italia.
Chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'avviso di accertamento n. T8K01C600795/2016 relativo all'anno di imposta 2011, quantificati in complessivi euro 252.935,25, nonché al risarcimento dei danni futuri conseguenti alla notifica, non ancora intervenuta, dell'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2012.
Radicatosi il contraddittorio, resisteva alla domanda. Controparte_1
In particolare, il convenuto rilevava che nessuna responsabilità professionale era a lui imputabile in quanto i redditi percepiti dal per l'attività svolta all'estero mentre CP_3 risiedeva in Italia erano già stati assoggettati ad imposta presso lo Stato estero e quindi non dovevano essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi da rendere in Italia, in virtù del divieto di doppia imposizione.
In ogni caso, stante la particolare complessità della questione giuridica non era ravvisabile alcuna colpa grave da parte sua. Infine, era configurabile un concorso colposo dell'attore nella causazione del danno, avendo il medesimo deciso di non presentare domanda di definizione agevolata, nonostante le indicazioni date allo stesso in tal senso.
Infine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa in garanzia
[...]
con la quale aveva stipulato polizza assicurativa n.2016/03/2262821 Controparte_5 per la responsabilità professionale.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_4
eccependo l'inoperatività della polizza per reticenza informativa
[...] dell'assicurato, in quanto il pur essendo già a conoscenza dell'emissione CP_1 dell'avviso di accertamento nei confronti del suo cliente relativo all'anno 2011 nonché del rigetto dell'istanza di autotutela avverso il predetto avviso, aveva omesso di informare al riguardo la compagnia assicurativa al momento della sottoscrizione della polizza.
Deduceva che in ogni caso l'esclusione della copertura assicurativa derivava anche dal pagina 6 di 20 fatto che le richieste di rimborso delle imposte e degli interessi non erano ricomprese nel rischio assicurato.
Il Tribunale di Lucca, istruita la causa mediante espletamento di CTU contabile, rigettava le domande proposte dall'attore, condannando quest'ultimo a rifondere le spese di lite al convenuto e alla terza chiamata e ponendo a carico del medesimo le spese di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando i seguenti Parte_2 motivi di gravame:
1. errore del primo giudice nel ritenere che la notevole complessità della vicenda normativa fosse idonea ad escludere la colpa grave del convenuto e, quindi, la sua responsabilità professionale;
2. erronea quantificazione del danno, avendo il Tribunale preso in considerazione anche il presunto credito Irpef generato dalla dichiarazione dei redditi del 2012, nonostante quest'ultima non costituisse oggetto del giudizio;
3. conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.;
4. nonché violazione dell'art. 7 TUIR che sancisce il principio di autonomia dei singoli periodi impositivi;
5. errore anche nell'aver considerato ai fini della determinazione del danno la sussistenza di un vantaggio per il pari ad euro 141.818,07 per le imposte CP_3 accertate e non pagate sino all'adesione, oltre i relativi interessi;
6. errore del Tribunale nella liquidazione del danno, per non aver incluso nel pregiudizio patito anche le spese sostenute dal per l'adesione alla CP_3 definizione agevolata pari ad euro 33.325,11, risultanti da documenti successivi al maturare delle preclusioni istruttorie in primo grado, che egli aveva chiesto di essere autorizzato a produrre senza che il Tribunale si fosse pronunciato al riguardo;
7. errore del giudice di primo grado nell'aver posto a carico dell'attore le spese di lite in favore della compagnia assicurativa terza chiamata dal convenuto, anziché a carico di quest'ultimo, essendo la domanda di garanzia palesemente infondata, in ragione dell'inoperatività della polizza rispetto alle richieste di rimborso delle imposte e degli interessi.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma integrale della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa rinnovazione della CTU contabile e ammissione delle prove già richieste in primo grado e pagina 7 di 20 non ammesse, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale CP_1 contestava in fatto ed in diritto i motivi di appello e ne chiedeva il rigetto;
inoltre, riproponeva domanda di garanzia nei confronti della Controparte_4
infine, instava per la condanna del alle spese di lite nonché ai
[...] CP_3 sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva altresì la eccependo in via preliminare Controparte_4
l'inammissibilità delle domande di condanna alla rifusione delle spese di lite per il primo grado e di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in quanto proposte dal nei CP_3 suoi confronti per la prima volta nell'atto di appello. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e in ogni caso riproponeva le eccezioni di inoperatività della polizza già formulate nel giudizio di primo grado formulando appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale affinché fosse respinta la domanda di manleva e conseguentemente il fosse condannato CP_1
a rifondergli le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, con ordinanza collegiale del 25.10.2023 veniva respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata proposta dall'appellante principale.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione, una prima volta, con ordinanza del 20.2.2024; indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 27/28.3.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.3.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
2. Sull'ammissibilità dell'appello proposto dal CP_3
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato “anche ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.”. CP_1
In proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dagli pagina 8 di 20 artt. 348-bis e ter c.p.c., è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c.
Anche a voler valutare l'eccezione di inammissibilità alla stregua dei parametri di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto suscettibile di rilievo anche d'ufficio, la stessa comunque non potrebbe essere accolta, poiché risultano individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma e sono altresì indicate le ragioni a sostegno dell'impugnazione proposta nonché le modifiche richieste in sostituzione della decisione appellata. Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, secondo l'insegnamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è necessario lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza” né l'utilizzo di una determinata forma o la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante individui, in modo chiaro e puntuale, il quantum appellatum, formulando pertinenti ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure
(cfr., ex multis, Cass. n. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato in modo sufficientemente preciso le CP_3 ragioni per le quali ha ritenuto errate le parti della sentenza oggetto di impugnazione, contrapponendo le proprie argomentazioni alle diverse valutazioni espresse dal primo giudice.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello non può essere accolta e, pertanto, le censure formulate dall'appellante dovranno essere esaminate nel merito.
3. Sulle reiterate istanze istruttorie
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità delle istanze istruttorie (prova per testi e interrogatorio formale del convenuto) formulate dal nelle memorie n. CP_3
2 e n. 3 ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositate in primo grado e reiterate nell'atto di appello, come già statuito da questa Corte con ordinanza collegiale del 25.10.2023.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimus, Cass. n.
3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017) “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso pagina 9 di 20 esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519).
Nella specie, l'appellante si limita a insistere genericamente nelle prove già richieste, formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del Tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Ad abundantiam, si rileva comunque che i capitoli di prova richiesti dall'appellante riguardano circostanze documentali e non contestate.
Ne consegue, che le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante non possono essere ammesse.
4. La ricostruzione dei fatti ed il perimetro della presente decisione
Giova premettere che risulta pacifico in causa che durante il suo periodo di CP_3 residenza in Italia, ha conferito al ragioniere in qualità di consulente Controparte_1 fiscale, l'incarico di predisporre le dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2011 e
2012. Del pari, non contestato è che il professionista ha omesso di indicare nelle predette dichiarazioni i redditi percepiti per l'attività artistica svolta all'estero dal al quale, CP_3 in conseguenza di tale omissione, è stato notificato in data 13.07.2016 dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Lucca l'avviso di accertamento n. T8K01C600795/2016 relativo all'anno di imposta anno 2011 per un importo complessivo di euro 314.628,25.
Parimenti non controverso è che in data 04.10.2016 l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Lucca ha respinto l'opposizione avverso il predetto avviso di accertamento proposta dal ragionier a nome del suo cliente e che con sentenza del 06.09.2017 CP_1
è stato rigettato anche il ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di
Lucca. Infine, non è contestato che il ragionier ha stipulato il 05.10.2016 con la CP_1 la polizza per la responsabilità civile professionale Controparte_4 verso terzi, dichiarando di non essere a conoscenza di circostanze idonee a determinare richieste risarcitorie indennizzabili in forza della polizza assicurativa sottoscritta.
pagina 10 di 20 Ciò premesso, la controversia si incentra sulla configurabilità della responsabilità professionale del ragioniere in ordine alla omessa dichiarazione dei redditi CP_1 percepiti per l'attività artistica svolta all'estero dal e, in particolare, sulla CP_3 riconducibilità ad un suo preteso inadempimento colpevole dei danni patiti da quest'ultimo in conseguenza dell'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle
Entrate, nonché sull'operatività della copertura assicurativa prevista dalla suddetta polizza del 05.10.2016, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1892 c.c.
5. Il primo motivo di appello sull'asserita responsabilità del ragionier
CP_1
Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata nella parte in cui CP_3 ha escluso la sussistenza di una responsabilità del ragioniere sul presupposto (a CP_1 suo dire) immotivato e, comunque, errato che la notevole complessità della vicenda dal punto di vista normativo fosse idonea ad escludere la colpa del professionista, ai sensi dell'art. 2236 c.c..
Il motivo è infondato, anche se l'iter decisionale necessita di un'integrazione.
Il Tribunale ha escluso la responsabilità del ragionier rilevando che la CP_1 diminuzione patrimoniale che il avrebbe sofferto per l'omessa dichiarazione dei CP_3 redditi, stando alle risultanze della CTU, sarebbe stata di soli € 420,30, donde:
“Valutando ora l'imputabilità al convenuto di tale residua, minima, somma si evince che la notevole complessità della vicenda dal punto di vista normativo, vada ad escludere la colpa grave del anche per la residua somma di cui sopra, dovendo rigettarsi, in CP_1 sintesi, la domanda” (p. 1 della sentenza impugnata).
L'appellante sostiene, per contro, che la normativa fiscale italiana obbligava chiaramente il ad indicare nella dichiarazione presentata nell'interesse del suo cliente anche i CP_1 redditi conseguiti per le attività artistiche svolte all'estero e che, in ogni caso, non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2236 c.c., poiché l'impegno richiesto al professionista non era superiore alla media né implicava la soluzione di problemi nuovi o di particolare difficoltà.
Più nello specifico, l'appellante deduce che, in forza di quanto disposto dagli artt. 3, comma 1 e 165, comma 1 TUIR, anche i redditi prodotti all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo soggetto ad imposizione e che le imposte pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta in pagina 11 di 20 Italia a condizione che tali redditi siano stati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente.
In tal senso, l'appellante invoca l'art. 165, comma 8 TUIR in base al quale “La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata”, contestando al professionista convenuto la violazione colposa di tale inequivoco disposto normativo.
Orbene, premesso che è pacifico che il ha omesso di indicare i redditi prodotti CP_1 all'estero dal nella dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2011, si tratta CP_3 di stabilire se è formulabile nei confronti dello stesso un rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1176 c.c. per aver tenuto il suddetto comportamento omissivo.
La risposta a tale interrogativo, a giudizio di questa Corte, deve essere negativa.
Invero, la normativa fiscale invocata dall'appellante deve essere coordinata con le
Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione stipulate dall'Italia con gli Stati esteri ove i redditi non dichiarati dal sono stati prodotti e tassati. CP_3
A tal proposito, giova premettere che per evitare che i redditi prodotti all'estero che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile siano assoggettati a doppia imposizione, l'art. 165 comma 1 TUIR riconosce il diritto alla detrazione dall'imposta netta dovuta in Italia delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo “fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.
Ciò posto, è vero che l'art. 165, comma 8, TUIR subordina il riconoscimento della detrazione all'indicazione dei redditi conseguiti e tassati all'estero nella dichiarazione presentata in Italia, tuttavia, tale disposizione, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può applicarsi in presenza di una Convenzione internazionale contro la doppia imposizione: “in presenza di un obbligo internazionale incondizionato, assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, di riconoscere ai contribuenti suoi residenti fiscali la detrazione per le imposte assolte all'estero,
l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia non opera come causa di
pagina 12 di 20 decadenza dalla fruizione della detrazione d'imposta” (cfr. Cass. n. 24205 del
09/09/2024; Cass. n. 24160 del 09/09/2024; Cass. n. 28801 del 08/11/2024).
Di talché, non può ritenersi ostativo al riconoscimento del credito di imposta quanto previsto dall'art. 165, comma 8 TUIR. Tale disposizione, infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale or ora richiamato, non può trovare applicazione in presenza di una
Convenzione internazionale che pone in capo allo Stato italiano un obbligo incondizionato di impedire che il contribuente residente subisca la doppia imposizione dei redditi assoggettati a tassazione nello Stato estero ove sono stati prodotti, potendo invece applicarsi soltanto nei casi in cui i redditi siano stati conseguiti e tassati in uno Stato con il quale l'Italia non ha concluso una Convenzione contro la doppia imposizione o nei confronti del quale non abbia comunque un obbligo internazionale incondizionato di evitare la doppia imposizione.
Ebbene, nel caso di specie, non è contestato che i redditi non dichiarati dal CP_1 afferiscano a prestazioni artistiche svolte dal in Spagna, Francia, Austria e Regno CP_3
Unito e che gli stessi siano stati assoggettati ad imposizione in tali Stati. Risulta, poi, per tabulas che con ciascuno di tali Paesi l'Italia ha stipulato una Convenzione contro la doppia imposizione (cfr. doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado di parte convenuta).
In particolare, in forza dell'art. 24 della Convenzione con la Francia, l'Italia si è obbligata nei confronti di detto Stato a “dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”; obbligo di identico tenore è previsto anche dalle Convenzioni contro la doppia imposizione stipulate con il Regno Unito (art. 24), con l'Austria (art. 23) e con la Spagna (art. 22) (cfr. doc. 18 all. fascicolo . CP_1
Ebbene, con la sentenza n. 24160/2024, la Suprema Corte, in un caso relativo all'omessa dichiarazione di redditi conseguiti in Brasile da parte di un contribuente residente in
Italia, rilevata l'esistenza di una Convenzione contro la doppia imposizione tra i detti
Paesi in forza della quale lo Stato italiano si era obbligato nei confronti di quello brasiliano a “dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Brasile”, ha precisato che “L'obbligo che lo Stato italiano ha assunto nei confronti dello Stato brasiliano è un obbligo incondizionato: proprio perché, in subiecta materia, non è lo Stato italiano che, motu proprio, nella sua sovranità, concede al residente, suo contribuente, pagina 13 di 20 un credito d'imposta, quest'ultimo (quale strumento tecnico utilizzato per assicurare la detrazione) non può essere subordinato ad oneri da parte del contribuente”. I giudici di legittimità hanno, poi, aggiunto che “L'adempimento di tale obbligo internazionale non può subire, sul piano della normativa interna, limitazioni non concordate tra gli Stati parti della Convenzione, con la conseguenza che all'odierna contribuente, che pretende di non subire una doppia imposizione in relazione agli elementi di reddito assoggettati a tassazione sia in Brasile che in Italia, l'Agenzia delle Entrate non può opporre
l'inadempimento degli oneri formali di cui all'art. 165, comma 8, Tuir, perché così facendo esporrebbe lo Stato italiano ad una violazione del diritto internazionale pattizio”
(cfr. in motivazione Cass. n. 24160/2024).
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche nel caso in esame, considerato che le
Convenzioni internazionali rilevanti nella presente controversia prevedono in capo allo
Stato italiano un obbligo di identico tenore rispetto a quello esaminato dalla Suprema
Corte nella pronuncia appena richiamata e qualificato come obbligo incondizionato di evitare la doppia imposizione, idoneo a precludere l'operatività dell'art. 165, comma 8
TUIR.
Di talché l'operato del ragionier non incorre nelle censure di negligenza ed CP_1 imperizia contestate, dovendosi escludere nella vicenda in esame che il riconoscimento del credito di imposta in favore del fosse subordinato all'adempimento formale CP_3 previsto dall'art. 165, comma 8 TUIR, in ragione della prevalenza su tale norma interna delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione applicabili nel caso di specie.
Del resto, è significativo che con riferimento all'anno di imposta 2012 l'Agenzia delle
Entrate non abbia formulato alcuna contestazione, rilevando anzi la regolarità della dichiarazione presentata dal nonostante neppure in essa fossero stati indicati i CP_3 redditi prodotti e tassati all'estero (cfr. doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto in primo grado).
In conclusione, dovendosi escludere qualunque profilo di colpa in capo al per CP_1 aver omesso l'indicazione dei redditi prodotti all'estero dal il motivo di appello CP_3 deve essere respinto.
6. I motivi 2, 3 e 4 di appello sulla quantificazione del danno
Il rigetto del primo motivo di appello determina l'assorbimento dei motivi di gravame afferenti alla quantificazione del presunto danno e rende superfluo l'approfondimento pagina 14 di 20 istruttorio richiesto dall'appellante con istanza di rinnovazione della ctu contabile in ordine alla determinazione dei danni risarcibili. Per le medesime ragioni, parimenti irrilevante appare la questione relativa all'ammissibilità della documentazione concernente le spese relative alla procedura di definizione agevolata e all'impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, prodotta per la prima volta dall'attore nel giudizio di prime cure oltre la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c..
7. Il quinto motivo di appello principale sulla liquidazione delle spese di lite per il giudizio di primo grado
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui con essa è stato condannato alla refusione delle spese di lite in favore della
[...]
terza chiamata dal nonostante la palese Controparte_4 CP_1 infondatezza della domanda di garanzia proposta da quest'ultimo.
In particolare, l'appellante richiama l'indirizzo giurisprudenziale in forza del quale “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto…rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass. civ., sentenza 6 dicembre 2019, n. 31889), deducendo l'inoperatività nel caso di specie della polizza assicurativa invocata dal convenuto.
La censura è infondata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, in caso di rigetto della domanda principale, le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa del terzo, restando a carico del convenuto chiamante soltanto nell'ipotesi in cui la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, dando luogo ad un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr., ex multis, Cass. n. 6144 del 07/03/2024; n. 10364 del 18/04/2023;
n. 31889 del 06/12/2019).
Ben vero è, come affermato dall'appellante, che la manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta che, anche in caso di rigetto della domanda attorea, le spese sostenute dal terzo chiamato restino a carico del convenuto, in ragione del fatto che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei pagina 15 di 20 confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr. Cass. ordinanza n. 10070 del 21/04/2017).
Tuttavia, nella fattispecie, la domanda di garanzia proposta dal nei confronti CP_1 della compagnia assicurativa terza chiamata non risulta manifestamente infondata o arbitraria. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può escludersi l'operatività della polizza sottoscritta dal il 05/10/2016 in ragione della mancata CP_1 inclusione nel rischio assicurato delle “richieste di rimborso delle imposte e degli interessi”.
Infatti, nel determinare l'oggetto dell'assicurazione e, in particolare, il rischio assicurato
(par.
2.1 delle condizioni generali), la polizza prevede testualmente che la compagnia assicurativa tiene indenne l'assicurato “di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni e perdite pecuniarie involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale”, aggiungendo che “l'assicurazione comprende inoltre, […], la responsabilità civile dell' per: […] c) sanzioni, multe, ammende inflitte ai propri clienti per Parte_3 comportamenti colposi a lui imputabili” (cfr. doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado del convenuto).
La circostanza che il testo della polizza non preveda espressamente, tra le ipotesi indennizzabili, anche le “richieste di rimborso delle imposte e degli interessi” non vale ad escludere l'operatività della copertura assicurativa nel caso di specie, dal momento che la pretesa avanzata dal nei confronti del non si sostanzia nella richiesta di CP_3 CP_1 rimborso di imposte e interessi, bensì nel risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'asserito inadempimento contrattuale del professionista, ipotesi senz'altro ricompresa nell'ambito di operatività della polizza.
Né l'operatività della polizza de qua può essere esclusa in base alla previsione dell'art. 1892 c.c., non risultando configurabile nella specie alcuna reticenza informativa dell'assicurato per aver omesso di informare la compagnia assicurativa al momento della sottoscrizione della polizza in data 05/10/2016 di essere già a conoscenza dell'avviso di accertamento per l'anno 2011 notificato al suo cliente il 13/07/2016 e del rigetto dell'istanza di autotutela avverso il predetto avviso risalente al 04/10/2016.
Come insegna la costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità e tali fatti, nell'ambito dei contratti di assicurazione del pagina 16 di 20 tipo claims made come la polizza in esame – sono “tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per l'assicuratore necessaria al fine di determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato” (cfr. Cass. ordinanza n. 20997 del 18/07/2023).
È vero, poi, che l'assicurato ha l'onere di comunicare l'esistenza di fatti, anche se di dubbia fondatezza, in astratto idonei a far sorgere la sua responsabilità (cfr. Cass. n.
23961/2022).
Tuttavia, nel caso di specie, deve escludersi la rilevanza ai sensi dell'art. 1892 c.c. dell'omessa comunicazione da parte del dell'avvenuta notifica al suo cliente CP_1 dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2011 e del rigetto dell'istanza di autotutela avverso il già menzionato avviso. Invero, per un verso, non era ancora pervenuta all'assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza, alcuna richiesta risarcitoria, né contestazioni da parte del che potessero far presagire l'intenzione del cliente CP_3 di avanzare pretese risarcitorie nei confronti del professionista, al quale peraltro fu anche conferito l'ulteriore incarico di proporre impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale; per altro verso, la richiesta conoscenza di fatti potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità confligge, in questo caso, con la ferma convinzione nel
– dimostratasi peraltro fondata - circa la correttezza del proprio operato. CP_1
Parimenti destituita di fondamento risulta l'ulteriore censura avanzata dall'appellante in seno al presente motivo di gravame, con la quale egli lamenta la mancata compensazione delle spese di lite.
Invero, nella fattispecie non vi sono i presupposti richiesti dalla legge ai fini della compensazione delle spese processuali, non ricorrendo né un'ipotesi di soccombenza reciproca, posto che il Tribunale ha escluso la sussistenza della responsabilità professionale del convenuto e ha rigettato la domanda attorea, né le altre ipotesi individuate dall'art. 92, comma 2 c.p.c.
Il Tribunale, dunque, nel porre a carico dell'attore soccombente le spese di lite non ha fatto altro che applicare correttamente l'art. 91 c.p.c., in conformità al principio della soccombenza che regola il riparto delle spese processuali.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello principale deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione e/o istanza.
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8. L'appello incidentale condizionato proposto dalla Controparte_4
[...]
Poiché l'appello formulato dal è stato respinto, non deve essere esaminato CP_3
l'appello incidentale proposto dalla in via Controparte_4 condizionata all'accoglimento dell'impugnazione principale.
9. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Infine, deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal nei confronti dell'appellante, in quanto l'appellato non ha allegato né CP_1 tantomeno provato i pregiudizi asseritamente patiti in conseguenza della condotta processuale dell'appellante.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”. Ciò in quanto “mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno
(Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle
(e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.” (cfr., ex multis, Cass. ordinanza n. 15175 del 30/05/2023).
Né ricorrono i presupposti per condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3
c.p.c., atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9912 del 2018, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della
pagina 18 di 20 propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (in senso conforme, più di recente, Cass. ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Ebbene, nel caso di specie non appare ravvisabile una condotta idonea ad integrare un
“abuso del processo”, considerato che il si è limitato a far valere in giudizio una CP_3 pretesa che si è poi rivelata infondata e ciò non costituisce un contegno idoneo di per sé
a giustificare l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c.
10. Le spese di lite
Premesso che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato nei confronti dell'appellante, a fronte CP_1 dell'integrale rigetto dell'appello, non configura un'ipotesi di soccombenza reciproca e, dunque, non giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr.
Cass. ordinanza n. 11792 del 15/05/2018), le spese del presente grado di giudizio devono seguire la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante nei confronti di entrambi gli appellati.
La liquidazione, in favore di ciascuna delle parti appellate, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (dichiarato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00), l'impegno difensivo (medio) prestato e la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione, alla stregua del seguente computo: € 14.317,00 per compensi (di cui:
€ 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva;
€ 4.326,00 per la fase di trattazione e € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre, in favore dell'appellante incidentale € 1.138,50 per anticipazioni, rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto – ai pagina 19 di 20 sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 993/2021 del Tribunale di Lucca, emessa e Parte_2 pubblicata il 12.11.2021, dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dalla così provvede: CP_4 Controparte_4
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante, a rifondere agli appellati spese di lite del Parte_2 presente grado, che liquida, in base al calcolo specificato in parte motiva: in favore di nella somma di € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_1 generali, iva e cap come per legge;
in favore della Controparte_4 in € 14.317,00 per compensi e in € 1.138,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo Parte_2 stesso.
Firenze, così deciso nella camera di camera di consiglio del 12.5.2025
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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