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Articolo 7 della Legge 22 febbraio 2006, n. 84
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Legge 22 febbraio 2006, n. 84
Articolo 7 della Legge 22 febbraio 2006, n. 84
Versione
28 marzo 2006
Art. 7. (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 28 marzo 2006
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