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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 394 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
c.f.: rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 scia glio separato congiunto materialmente al ricorso in appello, dall'Avv. Francesco MOBILIO, presso il cui studio, sito in Vibo Valentia, Via A. Manzoni n.24, è elettivamente domiciliata appellante E
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 appre empore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18, presso gli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Valeria Grandizio, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – raccolta Persona_1
7131) appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Indennità ASPI CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < provvedimento o declaratoria occorrenda, fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., così statuire e provvedere: 1) In via principale, annullare l'ordinanza resa nel procedimento R.G. n. 369/2015 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia Sez. Lavoro in data 3.11.2022, comunicata in data 14.11.2022, per i motivi esposti nel presente gravame rimettendo la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; 2) IN VIA GRADATA, previa annullamento dell'ordinanza impugnata, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenesse non necessaria la chiamata di terzo disposta dal Giudice di primo grado così statuire e provvedere: a) accertare e dichiarare che l'appellante era in possesso dei requisiti contributivi richiesti per ottenere l'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), già indennità di disoccupazione, in relazione al
1 rapporto di lavoro intercorso con CO SC e cessato il 24/06/2013; b) per l'effetto accertare e dichiarare che l'appellante aveva diritto all' già indennità di 11 Controparte_2 di ssato il 24.06.2013 nella misura e per il periodo previsto dalla legge;
c) di conseguenza condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in CP_1
f dell'appellante all' già Controparte_2 indennità di disoccupazi to il 24.06.2013 nella misura e per il periodo previsto dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
d) condannare l' al CP_1 pagamento dei compensi e delle spese del doppio grado di giudi n distrazione in favore del Procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;3) sempre IN VIA GRADATA, previo annullamento del provvedimento oggi impugnato, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita autorizzi parte appellante a chiamare in causa la CO SC tramite la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, del provvedimento di chiamata di terzo del Giudice di primo grado del 17.06.2021, dell'ordinanza oggi impugnata, nonché del ricorso in appello e del relativo provvedimento assunto da tale Ecc.ma Corte, per ivi sentire accogliere le medesime conclusioni già rassegnate al punto sub 2) alle lettere a), b), c) e d)>>; per l'appellato: < eccezione, deduzione e richiesta, dichiarare l'interposta opposizione inammissibile e/o improcedibile;
in via del tutto subordinata rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite>> FATTO E DIRITTO
§1 si è rivolto al Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Parte_1
l' il pagamento dell'indennità che l'ente CP_1 CP_2 previdenziale le ha negato in sede amministrativa, avendo ritenuto insussistente il rapporto lavorativo sotteso. Il Tribunale, avuto riguardo alla difesa dell' ha ordinato la chiamata in CP_1 giudizio del datore di lavoro. Poiché la ricorrente non vi ha provveduto, il giudicante ha dichiarato estinto il processo e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, con ordinanza resa il 3 novembre 2022, che di seguito si riporta:
< note di trattazione, secondo la quale l'evento processuale occorso nella vicenda qui disputata andrebbe ricondotto all'ipotesi della mancata notificazione del ricorso introduttivo: circostanza – quest'ultima – riconoscibile solamente laddove l'omissione in discorso avesse riguardato il contraddittore individuato geneticamente dall'attore nel corpo del proprio libello introduttivo (con correlata irriducibilità del caso delibato nella presente ordinanza rispetto a quello del difetto di notificazione dell'atto d'instaurazione del giudizio), considerato
2 il convincente orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in materia, e veicolato – ex multis – da Cass., Sez. II Civ., sent. N. 7460/2015, giusta la quale «Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria», nonché da Cass., Sez. II Civ., sent. N. 10246/1997, Cass., Sez. II Civ., sent. 3497/1999; Cass., Sez. V Civ., sent. N. 15062/2004, Cass., Sez. I Civ., sent. N. 625/2008, letti gli artt. 291, II c., e 307, III c., c.p.c. dichiara estinto il processo, dispone espungersi la causa dal ruolo>>.
§2 L'ordinanza è gravata d'appello dal sig. che lamenta l'erroneità della Pt_1 pronuncia, in quanto non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, in cui, in caso di mancata integrazione del contraddittorio, il processo si estingue ex art. 307 cpc.
§2.1 La censura è fondata. Orbene, ha ragione l'appellante a sostenere l'erronea applicazione da parte del giudicante del disposto dell'art. 307 cpc, piuttosto che dell'art. 270 cpc, secondo cui, in caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi di detta disposizione, la causa viene cancellata dal ruolo, con onere di riassunzione nel termine di cui al primo comma dell'art. 307 cpc. L'errore è dunque consistito nell'avere il Tribunale disposto la contestuale cancellazione ed estinzione del giudizio. Del resto, <La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale, la quale aveva escluso che, all'esito della cancellazione della causa dal ruolo, la successiva riassunzione, effettuata nei confronti degli originari convenuti ma non nei
3 confronti del terzo, comportasse di per sé l'estinzione del giudizio)>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19974 del 12/07/2023). Nel caso di specie, con ordinanza del 17 giugno 2021, il Giudice di primo grado aveva emesso un ordine ex art. 107 e 270 cpc:
“ rilevata la comunanza della causa a CO società cooperativa, parte non evocata in giudizio ma legittimata a interloquire nel processo – alla luce del titolo dedotto e dell'oggetto affrontato nella vertenza – e della quale s'impone conseguentemente l'attrazione alla platea dei contraddittori, rammentato il carico di ruolo in assegnazione ed evidenziata la persistente esigenza di coordinare l'esercizio della funzione giurisdizionale con l'adozione degli accorgimenti imposti dalla perduranza dell'emergenza pandemica, rinvia la trattazione della controversia all'udienza di giovedì 19 maggio 2022, ore 9:00 ss., assegna alla parte ricorrente il termine – andante fino ai trenta giorni antecedenti a quello dell'udienza sopraddetta – per la notificazione alla società cooperativa (già datrice di lavoro della ricorrente) del ricorso introduttivo, dell'originario decreto di fissazione della data della prima udienza di discussione e del presente provvedimento, riserva ogni ulteriore statuizione all'esito dell'adempimento sopraddetto, e invita la chiamata in causa a costituirsi in giudizio telematicamente e con la più ampia tempestività consentita dal tenore delle proprie scelte difensive”. Pertanto, come si evince dal tenore letterale del provvedimento sopra riportato, non si tratta di litisconsorte necessario;
del resto, tanto trova conferma nell'oggetto stesso della controversia, in cui l' contesta la sussistenza del CP_1 rapporto di lavoro sotteso alla prestazione pr nziale richiesta dall'odierna appellante, mentre l'obbligato alla prestazione è il solo l'ente previdenziale. Non v'è, infatti, neppure l'obbligo della parte datoriale di anticipare la prestazione, come accade per indennità di malattia, in cui in effetti, sussiste litisconsorzio necessario tra questa e l'ente previdenziale, né il ricorrente aveva chiesto in primo grado la condanna del datore di lavoro a pagare i contributi necessari per erogazione della prestazione, essendo ciò superfluo, stante il principio di automatismo delle prestazioni.
§2.2 Acclarata l'erroneità dell'ordinanza di estinzione, v'è da chiedersi quali siano le conseguenze di detta pronuncia. Ora, il testo dell'art. 354 cpc, modificato dal d. l.vo 149/2022 e succ mod., esclude l'ipotesi di annullamento dell'ordinanza di estinzione dai casi di rimessione al Giudice di primo grado;
la disposizione rientra in quelle dei capi I e II del titolo III del libro secondo, applicabili alle impugnazioni proposte dopo il 28.2.2023.
4 Poiché il presente appello risale ad aprile 2023, trova applicazione il testo novellato dell'art. 354 comma secondo cpc;
di conseguenza, l'annullamento dell'ordinanza di estinzione non comporta la remissione al primo giudice, perché il terzo chiamato, come già chiarito, non è litisconsorte necessario, sicché la sua mancata citazione in appello non è causa di nullità della sentenza: <La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31312 del 10/11/2023).
§2.3 Ritiene, peraltro, il Collegio, la superfluità dell'estensione del contraddittorio al datore di lavoro;
infatti, nel caso di specie, si contesta il requisito contributivo, la cui eventuale mancanza, tuttavia, come già rilevato, si colma per mezzo del principio di automatismo delle prestazioni. D'altro canto, l'esistenza del rapporto emerge dall'estratto contro previdenziale che lo stesso produce, CP_1 in cui è riportato il rapporto di lavoro tra l'appellante ed Eur p fino al 31.1.2012 e il percepimento della cassa integrazione fino al 30.4.2012; inoltre, nel modello C2 storico che produce l'appellante il rapporto di lavoro risulta cessato il 24.6.2013.
§3 Si tratta allora di verificare se, nel merito, il sig. ossiede i requisiti per il Pt_1 godimento della prestazione in oggetto. Sul punto, l' così si difende: CP_1
<<parte ric te come si evince dall conto allegato non in possesso del requisito contributivo. infatti secondo il riepilogo dei modelli>
“Emens” (la denuncia mensile che il datore di lavoro invia all per comunicare CP_1 le retribuzioni dei dipendenti) trasmessi dalla CO (al 2), per diversi mesi, soprattutto tra quelli ricadenti nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, parte ricorrente non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa, non avrebbe ricevuto retribuzione e quindi non gli è stata versata la relativa contribuzione. La prova contraria non può essere data in questo giudizio, ma dovrebbe formarsi in un diverso provvedimento teso all'accertamento del rapporto di lavoro (e quindi della relativa retribuzione, comprensiva di oneri previdenziali), giudizio da instaurarsi nei confronti del datore di lavoro, che invece non è parte in questo giudizio. Le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente sono, pertanto, inammissibile perché riferite a circostanze delle quali l non ha conoscenza diretta e comunque da accertarsi nel contradditorio con CP_1 il datore di lavoro, unico legittimato a controdedurre sul punto. In ogni caso, si rileva che – sia pure in presenza del diritto all'ASPI per il periodo reclamato in ricorso – nessuna ulteriore somma deve essere erogata al ricorrente, avendo
5 questi percepito per il medesimo periodo l'indennità di mobilità in deroga, prestazione, questa, incompatibile con l'indennità ASPI e di importo equivalente>>.
§3.1 In effetti, ai sensi dell'articolo 7 comma 8 legge 223/91 “. L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ SOSTITUISCE OGNI ALTRA PRESTAZIONE DI DISOCCUPAZIONE NONCHÉ LE INDENNITÀ DI MALATTIA E DI MATERNITÀ EVENTUALMENTE SPETTANTI” Nel caso di specie, dall'estratto conto previdenziale prodotto dall' si evince CP_1 che il sig. a goduto dell'indennità di mobilità dal 25 giug 13 al 31 Pt_1 marzo 20 In sostanza, l'istante, fino a quando ha fruito dell'indennità di mobilità, per effetto dell'art. 7 cit., non poteva percepire l'indennità ASPI. Ora, come è noto, l'indennità assicura un sostegno al reddito per una CP_2 durata (a regime dal 2017) di o 12 mesi per chi ha meno di 55 anni di età e 18 mesi per chi li supera. Per il periodo 2013-2015 – che è quello che interessa nel caso in esame, avuto riguarda all'epoca di cessazione del rapporto lavorativo de quo - il diritto all'ASPI è stato per periodi minori cresciuti di anno in anno: nel 2013 i soggetti con meno di 50 anni potevano ottenere il sostegno per massimo 8 mesi, aumentati a 10 nel 2015 e a 12 nel 2017; i soggetti con più di 50 ma meno di 55 anni avevano diritto a 12 mensilità ASPI nel periodo 2013- 2015, i lavoratori con più di 55 anni di età a 16 mesi per poi diventare 18 a partire dal 2017. L'appellante, nato nel 1966, nel 2013 aveva meno di 50 anni;
i mesi di godimento della mobilità sono stati nove, quindi superiori agli otto massimi di possibile fruizione dell'ASPI negli anni a cavallo tra il 2013 e il 2014.
§4 In definitiva, previo annullamento dell'ordinanza gravata, il ricorso va respinto. Il contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, allegata al ricorso in appello, comporta l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con ricorso in data 24 aprile 2023, avverso l'ordinanza di Parte_1 estinzione del giudizio resa dal Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, resa in data 3 novembre 2022, così provvede: previo annullamento dell'ordinanza gravata, rigetta il ricorso proposto da
Parte_1 compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 11 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
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1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 394 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
c.f.: rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 scia glio separato congiunto materialmente al ricorso in appello, dall'Avv. Francesco MOBILIO, presso il cui studio, sito in Vibo Valentia, Via A. Manzoni n.24, è elettivamente domiciliata appellante E
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 appre empore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18, presso gli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Valeria Grandizio, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – raccolta Persona_1
7131) appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Indennità ASPI CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < provvedimento o declaratoria occorrenda, fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., così statuire e provvedere: 1) In via principale, annullare l'ordinanza resa nel procedimento R.G. n. 369/2015 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia Sez. Lavoro in data 3.11.2022, comunicata in data 14.11.2022, per i motivi esposti nel presente gravame rimettendo la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; 2) IN VIA GRADATA, previa annullamento dell'ordinanza impugnata, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenesse non necessaria la chiamata di terzo disposta dal Giudice di primo grado così statuire e provvedere: a) accertare e dichiarare che l'appellante era in possesso dei requisiti contributivi richiesti per ottenere l'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), già indennità di disoccupazione, in relazione al
1 rapporto di lavoro intercorso con CO SC e cessato il 24/06/2013; b) per l'effetto accertare e dichiarare che l'appellante aveva diritto all' già indennità di 11 Controparte_2 di ssato il 24.06.2013 nella misura e per il periodo previsto dalla legge;
c) di conseguenza condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in CP_1
f dell'appellante all' già Controparte_2 indennità di disoccupazi to il 24.06.2013 nella misura e per il periodo previsto dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
d) condannare l' al CP_1 pagamento dei compensi e delle spese del doppio grado di giudi n distrazione in favore del Procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;3) sempre IN VIA GRADATA, previo annullamento del provvedimento oggi impugnato, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita autorizzi parte appellante a chiamare in causa la CO SC tramite la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, del provvedimento di chiamata di terzo del Giudice di primo grado del 17.06.2021, dell'ordinanza oggi impugnata, nonché del ricorso in appello e del relativo provvedimento assunto da tale Ecc.ma Corte, per ivi sentire accogliere le medesime conclusioni già rassegnate al punto sub 2) alle lettere a), b), c) e d)>>; per l'appellato: < eccezione, deduzione e richiesta, dichiarare l'interposta opposizione inammissibile e/o improcedibile;
in via del tutto subordinata rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite>> FATTO E DIRITTO
§1 si è rivolto al Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Parte_1
l' il pagamento dell'indennità che l'ente CP_1 CP_2 previdenziale le ha negato in sede amministrativa, avendo ritenuto insussistente il rapporto lavorativo sotteso. Il Tribunale, avuto riguardo alla difesa dell' ha ordinato la chiamata in CP_1 giudizio del datore di lavoro. Poiché la ricorrente non vi ha provveduto, il giudicante ha dichiarato estinto il processo e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, con ordinanza resa il 3 novembre 2022, che di seguito si riporta:
< note di trattazione, secondo la quale l'evento processuale occorso nella vicenda qui disputata andrebbe ricondotto all'ipotesi della mancata notificazione del ricorso introduttivo: circostanza – quest'ultima – riconoscibile solamente laddove l'omissione in discorso avesse riguardato il contraddittore individuato geneticamente dall'attore nel corpo del proprio libello introduttivo (con correlata irriducibilità del caso delibato nella presente ordinanza rispetto a quello del difetto di notificazione dell'atto d'instaurazione del giudizio), considerato
2 il convincente orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in materia, e veicolato – ex multis – da Cass., Sez. II Civ., sent. N. 7460/2015, giusta la quale «Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria», nonché da Cass., Sez. II Civ., sent. N. 10246/1997, Cass., Sez. II Civ., sent. 3497/1999; Cass., Sez. V Civ., sent. N. 15062/2004, Cass., Sez. I Civ., sent. N. 625/2008, letti gli artt. 291, II c., e 307, III c., c.p.c. dichiara estinto il processo, dispone espungersi la causa dal ruolo>>.
§2 L'ordinanza è gravata d'appello dal sig. che lamenta l'erroneità della Pt_1 pronuncia, in quanto non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, in cui, in caso di mancata integrazione del contraddittorio, il processo si estingue ex art. 307 cpc.
§2.1 La censura è fondata. Orbene, ha ragione l'appellante a sostenere l'erronea applicazione da parte del giudicante del disposto dell'art. 307 cpc, piuttosto che dell'art. 270 cpc, secondo cui, in caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi di detta disposizione, la causa viene cancellata dal ruolo, con onere di riassunzione nel termine di cui al primo comma dell'art. 307 cpc. L'errore è dunque consistito nell'avere il Tribunale disposto la contestuale cancellazione ed estinzione del giudizio. Del resto, <La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale, la quale aveva escluso che, all'esito della cancellazione della causa dal ruolo, la successiva riassunzione, effettuata nei confronti degli originari convenuti ma non nei
3 confronti del terzo, comportasse di per sé l'estinzione del giudizio)>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19974 del 12/07/2023). Nel caso di specie, con ordinanza del 17 giugno 2021, il Giudice di primo grado aveva emesso un ordine ex art. 107 e 270 cpc:
“ rilevata la comunanza della causa a CO società cooperativa, parte non evocata in giudizio ma legittimata a interloquire nel processo – alla luce del titolo dedotto e dell'oggetto affrontato nella vertenza – e della quale s'impone conseguentemente l'attrazione alla platea dei contraddittori, rammentato il carico di ruolo in assegnazione ed evidenziata la persistente esigenza di coordinare l'esercizio della funzione giurisdizionale con l'adozione degli accorgimenti imposti dalla perduranza dell'emergenza pandemica, rinvia la trattazione della controversia all'udienza di giovedì 19 maggio 2022, ore 9:00 ss., assegna alla parte ricorrente il termine – andante fino ai trenta giorni antecedenti a quello dell'udienza sopraddetta – per la notificazione alla società cooperativa (già datrice di lavoro della ricorrente) del ricorso introduttivo, dell'originario decreto di fissazione della data della prima udienza di discussione e del presente provvedimento, riserva ogni ulteriore statuizione all'esito dell'adempimento sopraddetto, e invita la chiamata in causa a costituirsi in giudizio telematicamente e con la più ampia tempestività consentita dal tenore delle proprie scelte difensive”. Pertanto, come si evince dal tenore letterale del provvedimento sopra riportato, non si tratta di litisconsorte necessario;
del resto, tanto trova conferma nell'oggetto stesso della controversia, in cui l' contesta la sussistenza del CP_1 rapporto di lavoro sotteso alla prestazione pr nziale richiesta dall'odierna appellante, mentre l'obbligato alla prestazione è il solo l'ente previdenziale. Non v'è, infatti, neppure l'obbligo della parte datoriale di anticipare la prestazione, come accade per indennità di malattia, in cui in effetti, sussiste litisconsorzio necessario tra questa e l'ente previdenziale, né il ricorrente aveva chiesto in primo grado la condanna del datore di lavoro a pagare i contributi necessari per erogazione della prestazione, essendo ciò superfluo, stante il principio di automatismo delle prestazioni.
§2.2 Acclarata l'erroneità dell'ordinanza di estinzione, v'è da chiedersi quali siano le conseguenze di detta pronuncia. Ora, il testo dell'art. 354 cpc, modificato dal d. l.vo 149/2022 e succ mod., esclude l'ipotesi di annullamento dell'ordinanza di estinzione dai casi di rimessione al Giudice di primo grado;
la disposizione rientra in quelle dei capi I e II del titolo III del libro secondo, applicabili alle impugnazioni proposte dopo il 28.2.2023.
4 Poiché il presente appello risale ad aprile 2023, trova applicazione il testo novellato dell'art. 354 comma secondo cpc;
di conseguenza, l'annullamento dell'ordinanza di estinzione non comporta la remissione al primo giudice, perché il terzo chiamato, come già chiarito, non è litisconsorte necessario, sicché la sua mancata citazione in appello non è causa di nullità della sentenza: <La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31312 del 10/11/2023).
§2.3 Ritiene, peraltro, il Collegio, la superfluità dell'estensione del contraddittorio al datore di lavoro;
infatti, nel caso di specie, si contesta il requisito contributivo, la cui eventuale mancanza, tuttavia, come già rilevato, si colma per mezzo del principio di automatismo delle prestazioni. D'altro canto, l'esistenza del rapporto emerge dall'estratto contro previdenziale che lo stesso produce, CP_1 in cui è riportato il rapporto di lavoro tra l'appellante ed Eur p fino al 31.1.2012 e il percepimento della cassa integrazione fino al 30.4.2012; inoltre, nel modello C2 storico che produce l'appellante il rapporto di lavoro risulta cessato il 24.6.2013.
§3 Si tratta allora di verificare se, nel merito, il sig. ossiede i requisiti per il Pt_1 godimento della prestazione in oggetto. Sul punto, l' così si difende: CP_1
<<parte ric te come si evince dall conto allegato non in possesso del requisito contributivo. infatti secondo il riepilogo dei modelli>
“Emens” (la denuncia mensile che il datore di lavoro invia all per comunicare CP_1 le retribuzioni dei dipendenti) trasmessi dalla CO (al 2), per diversi mesi, soprattutto tra quelli ricadenti nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, parte ricorrente non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa, non avrebbe ricevuto retribuzione e quindi non gli è stata versata la relativa contribuzione. La prova contraria non può essere data in questo giudizio, ma dovrebbe formarsi in un diverso provvedimento teso all'accertamento del rapporto di lavoro (e quindi della relativa retribuzione, comprensiva di oneri previdenziali), giudizio da instaurarsi nei confronti del datore di lavoro, che invece non è parte in questo giudizio. Le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente sono, pertanto, inammissibile perché riferite a circostanze delle quali l non ha conoscenza diretta e comunque da accertarsi nel contradditorio con CP_1 il datore di lavoro, unico legittimato a controdedurre sul punto. In ogni caso, si rileva che – sia pure in presenza del diritto all'ASPI per il periodo reclamato in ricorso – nessuna ulteriore somma deve essere erogata al ricorrente, avendo
5 questi percepito per il medesimo periodo l'indennità di mobilità in deroga, prestazione, questa, incompatibile con l'indennità ASPI e di importo equivalente>>.
§3.1 In effetti, ai sensi dell'articolo 7 comma 8 legge 223/91 “. L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ SOSTITUISCE OGNI ALTRA PRESTAZIONE DI DISOCCUPAZIONE NONCHÉ LE INDENNITÀ DI MALATTIA E DI MATERNITÀ EVENTUALMENTE SPETTANTI” Nel caso di specie, dall'estratto conto previdenziale prodotto dall' si evince CP_1 che il sig. a goduto dell'indennità di mobilità dal 25 giug 13 al 31 Pt_1 marzo 20 In sostanza, l'istante, fino a quando ha fruito dell'indennità di mobilità, per effetto dell'art. 7 cit., non poteva percepire l'indennità ASPI. Ora, come è noto, l'indennità assicura un sostegno al reddito per una CP_2 durata (a regime dal 2017) di o 12 mesi per chi ha meno di 55 anni di età e 18 mesi per chi li supera. Per il periodo 2013-2015 – che è quello che interessa nel caso in esame, avuto riguarda all'epoca di cessazione del rapporto lavorativo de quo - il diritto all'ASPI è stato per periodi minori cresciuti di anno in anno: nel 2013 i soggetti con meno di 50 anni potevano ottenere il sostegno per massimo 8 mesi, aumentati a 10 nel 2015 e a 12 nel 2017; i soggetti con più di 50 ma meno di 55 anni avevano diritto a 12 mensilità ASPI nel periodo 2013- 2015, i lavoratori con più di 55 anni di età a 16 mesi per poi diventare 18 a partire dal 2017. L'appellante, nato nel 1966, nel 2013 aveva meno di 50 anni;
i mesi di godimento della mobilità sono stati nove, quindi superiori agli otto massimi di possibile fruizione dell'ASPI negli anni a cavallo tra il 2013 e il 2014.
§4 In definitiva, previo annullamento dell'ordinanza gravata, il ricorso va respinto. Il contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, allegata al ricorso in appello, comporta l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con ricorso in data 24 aprile 2023, avverso l'ordinanza di Parte_1 estinzione del giudizio resa dal Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, resa in data 3 novembre 2022, così provvede: previo annullamento dell'ordinanza gravata, rigetta il ricorso proposto da
Parte_1 compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 11 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
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