Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. v.g. 15998/2024,
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto),
regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio,
promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 26/11/2024,
da
) Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti AGNOLI GIORGIO e MISCHI SARA, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI
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CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note scritte depositate in data 16.12.2024 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 27/11/2024
1.disporsi l'affidamento condiviso della figlia con collocamento della minore presso Per_1
l'abitazione materna e con obbligo reciproco delle parti di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza;
2.disporsi un concorso al mantenimento della minore a carico del padre e in favore della madre della somma mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente al 1° gennaio di ogni anno secondo gli indici
ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso Codesto Ill.mo
Tribunale, che le parti dichiarano di ben conoscere in quanto consegnato loro dagli scriventi procuratori;
3.disporsi che il pagamento di dette somme avvenga entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , IBAN: IT 81 C 02008 59960 000105321145; Parte_1
4.disporsi che il padre provveda al pagamento degli arretrati di mantenimento non corrisposti alla madre e relativi al periodo giugno 2024 – dicembre 2024, tramite il versamento mensile dell'ulteriore somma di € 50,00 mensili fino al saldo dell'importo complessivo di € 1.050,00;
5.disporsi che, salvo diversi accordi scritti tra le parti, il mancato o ritardato pagamento di una singola rata comporterà la decadenza del termine, con la conseguenza che la madre potrà agire per l'intero, detratti gli acconti nel frattempo corrisposti;
6.disporsi il diritto/dovere del padre di tenere con sé la figlia Per_1
-il padre, innanzitutto, si impegna a vedere la figlia, nel rispetto del calendario di cui ai punti seguenti,
in maniera costante e continuativa, fatti salvi imprevisti da comunicare immediatamente alla madre;
-almeno un giorno infrasettimanale in base ai turni di lavoro, previo accordo con la madre e con pagina 2 di 5 preavviso di una settimana;
-due giorni nei fine settimana da sabato pomeriggio indicativamente dalle ore 14.30 a domenica sera dopo cena e con pernottamento, quando il sig. ha il turno notturno il venerdì; Parte_2
-un giorno nei fine settimana da domenica mattina indicativamente dalle ore 9.00 a domenica sera dopo cena e senza pernotto, quando il sig. ha il turno di sabato;
Parte_2
-quando il padre ha la reperibilità, di solito una volta al mese, rimarrà con la madre. In tal Per_1
caso il padre si impegna a recuperare tale giornata il fine settimana successivo, in modo tale che starà i due weekend successivi con il sig. ; Per_1 Parte_2
-il padre si impegna a comunicare e consegnare alla madre i turni di lavoro con una settimana di anticipo;
-durante le vacanze estive la minore starà con il padre due settimane, anche non consecutive, con l'obbligo per i genitori di comunicarsi rispettivamente l'eventuale luogo di villeggiatura;
-un periodo di 3 giorni durante le vacanze pasquali e 7 giorni durante le vacanze di Natale (la figlia trascorrerà il giorno di Natale e Pasqua in modo alternato tra i genitori, in modo tale che ove trascorra il giorno di Natale con la madre, possa invece trascorrere con il padre il giorno di Pasqua
dell'anno successivo). La figlia trascorrerà il giorno di Natale e quello di Santo Stefano del corrente anno 2024 con la madre. In relazione al periodo natalizio, si precisa che ove la figlia trascorra il giorno di Natale con un genitore, trascorrerà il Capodanno con l'altro; le altre festività annuali alternate.
-il padre dovrà comunicare anticipatamente le settimane di ferie estive da trascorrere con la figlia entro il 31 maggio di ogni anno;
7.darsi atto che i genitori convengono che i primi incontri tra il padre e la figlia avvengano con la presenza esclusiva dei ricorrenti e senza soggetti terzi nonché senza interferenze e intromissioni da parte della madre nel modo con cui il padre intenderà approcciarsi nuovamente ad dopo il Per_1 pagina 3 di 5 periodo di lontananza;
8.darsi atto che le parti dichiarano sin d'ora che tali accordi sono flessibili e potranno essere modificati anche in base alle esigenze lavorative e di vita di entrambi i genitori, degli impegni scolastici ed extrascolastici di e, comunque, nel preminente interesse della minore;
Per_1
9.darsi atto che il padre nulla oppone, se ritenuto necessario dai genitori, a che segua un Per_1
percorso psicologico e presta sin d'ora il proprio espresso consenso in tal senso;
10.darsi atto che i ricorrenti si dichiarano soddisfatti delle condizioni sopra riportate che accettano integralmente e che la sig.ra non ha più nulla a che pretendere dal sig. in Parte_1 Parte_2
relazione alla rateazione di cui sopra, ferma restando la possibilità di decadenza dal termine in caso di inadempimento;
11.disporsi che l'assegno unico spetti interamente alla madre quale genitore collocatario;
12.spese di causa interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26/11/2024 da e Parte_1
; Parte_2
rilevato che dalla relazione tra le parti è nata la figlia in data 17.08.2018; Persona_2
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia minore, alle condizioni di affidamento della stessa ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi della minore;
ritenuto che in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. pagina 4 di 5 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto della minore;
visto il parere del P.M.;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento della figlia minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data
26/11/2024 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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