Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
4072 / 2022
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIA LABBA PRESIDENTE rel./est.
Dott.ssa Rossella MA STROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4072/2022 R.G. FA promossa da:
Parte 1
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stocco in forza di procura speciale in atti;
(mandato dismesso il 3.9.24) parte attrice contro
Controparte_1
Persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tatullo in forza di procura speciale in atti;
parte ammessa al PSS
parte convenuta
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice :
(come da memoria dep. 28.6.23)
-Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lombardore il 27/05/2013;
- disporre l'affidamento condiviso delle figlie Per 1 e Per 2 con collocazione presso il padre;
- disporre che la madre possa vedere le figlie nel fine settimana o nelle modalità che verranno stabilite dal Giudice;
disporre che la madre contribuisca al mantenimento delle figlie secondo le proprie disponibilità
-
economiche e nella misura da stabilirsi dal Giudice oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.
- disporre che il padre percepisca integralmente l'assegno unico.
Per parte convenuta
(come da nota datata 18.11.24)
- accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in
Lombardore (TO) in data 27.05.2013;
- respingere tutte le altre domande proposte dalla parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della sentenza di separazione personale n.
526/2021 del 18.05.2021 dei coniugi in punto affidamento condiviso delle minori con residenza delle stesse presso la dimora della madre nonché in punto contributo al mantenimento delle minori dal padre nella misura complessiva di euro 220,00 (110,00 ciascuna), oltre adeguamento ISTAT, oltre al
50% del rimborso delle spese straordinarie come da protocollo intesa, nonché in punto calendario di visita del padre.
-e quindi nello specifico, disporre (come da sentenza di separazione) che i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
disporre (come da sentenza di separazione)
l'affidamento condiviso delle minori ad entrambe i genitori, con collocazione abituale e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione materna;
disporre (come da sentenza di separazione), salvo diverso accordo tra i genitori, le visite padre figlie con week end padre-figlie alternati dal venerdì' uscita di scuola o veriore orario equipollente sino al martedì con riaccompagnamento a scuola ovvero riaccompagnamento presso l'abitazione materna, e mantenimento diretto quando le figlie sono con i genitori;
disporre (come da sentenza di separazione) che a titolo di mantenimento ordinario il Padre verserà alla madre per il mantenimento delle figlie la somma di € 110 ciascuna entro il 10 di ogni mese rivalutabili secondo gli indici Istat sino al raggiungimento della autonomia economica delle minori, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo in essere in materia presso il Tribunale di
Ivrea; disporre (come da sentenza di separazione) che le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni e equamente suddiviso il periodo dunque dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio successivo alternato di anno in anno tra i genitori;
Intero periodo delle vacanze pasquali con un genitore e con l'altro ad anni alterni;
Ponti alternati, festa della mamma con la madre e quella del padre col papà. Compleanni delle minori ad anni alterni con un genitore e poi l'anno dopo con l'altro.
Dare atto (come da sentenza di separazione) che i genitori convengono che le figlie staranno col padre da metà luglio a fine luglio di ciascun anno. poi ancora un'altra settimana che il padre comunicherà alla madre entro il 30.5. di ogni anno in periodo di vacanze scolastiche in caso di accordo tra i genitori,
e in caso di disaccordo la predetta settimana verrà collocata in giugno ma dopo la fine della scuola.
Nel periodo di visite delle vacanze il diritto di visita dell'altro genitore che non ha seco le figlie resta sospeso. Disporre (come da sentenza di separazione) la prosecuzione del monitoraggio delle minori da parte del Servizio Sociale sin quando di ritenuto interesse per le stesse.
- disporre che l'assegno unico venga erogato come per legge;
Con vittoria di spese tutte e compensi di causa, oltre accessori di legge (rimborso forfettario e CPA), oltre al rimborso dei costi di registrazione del provvedimento giudiziale e di eventuali anticipazioni per CTP e CTU.
Richiamate le istanze istruttorie
Per il P.M.
accoglimento delle domande della parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa in fatto.
I signori Parte 1 e Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Lombardore in data 26.5.13, matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile di detto
Comune.
Dalla unione sono nate le figlie Per 1 (n. 19.10.10) e Per_2 (n. 13.6.12).
I coniugi sono legalmente separati in forza di sentenza 18.5.21 del Tribunale di Ivrea. Pt 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.12.2022 la parte ricorrente chiedeva di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con altre statuizioni.
La resistente si costituiva.
Dopo l'udienza del 5.5.23, il Presidente così, tra le altre cose, così provvedeva, con ordinanza 16.5.23:
Dispone che la prole minore sia affidata in via condivisa ad entrambe i genitori con collocazione abituale e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
Dispone che le visite madre-figlie proseguano come attualmente dichiarato dalle parti all'udienza del 5.5.2023;
Dispone che i Servizi Sociali proseguano a monitorare l'andamento delle visite madre-figlie con facoltà per il servizio di intervenire per favorire la ripresa dei rapporti e delle visite madre-figlie e dovendo intervenire il Servizio a indicare - in caso di disaccordo tra i genitori, anche per il periodo estivo 2023 - alle parti i tempi di permanenza/visite delle minori presso ciascun genitore;
Dispone che il Servizio Sociale già incaricato dia avvio al percorso di sostegno alla genitorialità in favore delle Parti;
Dispone che i Servizi Sociali già incaricati in atti depositino in Tribunale una relazione di aggiornamento sullo stato di vita e salute della prole minore entro il 8.9.2023
Dispone che la madre sia tenuta a versare al padre per il mantenimento delle figlie € 170 complessivi mensili (85 euro cadauna) entro il 5 di ogni mese, rivalutabili agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie richiamandosi sul punto il "Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c." sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie, assegno unico come per legge"
Il G.I., con ordinanza 24.1.24, rigettava le istanze istruttorie delle parti e disponeva c.t.u. psicologica.
Il G.I., su domanda della convenuta e con ordinanza 1.6.24, così disponeva:
"Visto l'art. 4 co. 8 della L. n. 898/1970,
in parziale modifica del provvedimento presidenziale del 16/5/23, così provvede:
Dispone che le figlie Per_1 e Per_2 siano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abituale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
Dispone che le visite padre-figlie siano regolate dai S.S., previa interlocuzione con la C.T.U.;
Dispone che il padre sia tenuto a versare alla madre, per il mantenimento delle figlie, € 170 complessivi mensili (85 euro cadauna) entro il 5 di ogni mese, rivalutabili agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie richiamandosi sul punto il "Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c." sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Ivrea in data 24 giugno 2016, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie;
assegno unico per la prole come per legge"
In data 3.9.24 il difensore del ricorrente comunicava la dismissione del mandato. In data 10.9.24 la CTU dott.ssa Persona 3 depositava la relazione peritale. In seguito al deposito di note scritte effettuato solo dalla parte convenuta, la causa veniva rimessa in decisione il 25.11.24, con termini abbreviati per le conclusionali.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898 così come successivamente modificato.
I coniugi sono legalmente separati da anni.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione della parte convenuta che, anzi, ha aderito alla domanda.
Appare dunque provato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita e pertanto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, così come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55.
Sulle domande non patrimoniali relative alla prole
Va premesso che la causa risulta sufficientemente istruita anche in ragione del fatto che le figlie sono state ripetutamente sentite dai Servizi Sociali e dalla C.T.U.; comunque va richiamata la motivazione dell'ordinanza che ha rigettato le istanze istruttorie.
La condizione delle minori, che oggi vivono a Torino presso l'abitazione materna, è fortemente problematica.
Dalle relazioni dei Servizi e dalla relazione peritale emerge, in estrema sintesi, la grande difficoltà dei genitori, tra loro conflittuali, a gestire le minori che tendono ad assumere comportamenti devianti.
La C.T.U. scrive (pag. 110 della relazione) che “la sig.ra CP_1 è parsa affettuosa e parzialmente in grado di cogliere gli stati d'animo delle minori, seppure ad oggi tale funzione non risulta sufficiente per supportare le figlie in questo loro difficile periodo evolutivo.'
Quanto al padre, lo "stimolo stressogeno" rappresentato dai comportamenti oppositivi delle figlie
"impedisce al sig. Pt 1 di sintonizzarsi con i bisogni affetti – emotivi delle minori, risultando solo eccessivamente normativo, di fronte ai comportamenti non adeguati delle figlie, e non realmente efficace sul piano educativo" (pag. 111).
Circa le minori, scrive la CTU (pag. 114) “È fondamentale che Per 1 e Per 2 siano prese in carico dalla Neuropsichiatria Infantile e dal Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva6, al fine di evitare l'involuzione in un quadro psicopatologico vero e proprio." La dott.ssa Per 3 ritiene che “A causa dell'alta confusività e conflittualità tra i genitori si suggerisce l'affido delle minori Per 1 e Per 2 al Servizio Sociale territorialmente competente" ed altresì che "Per quanto riguarda la collocazione delle minori, è doveroso evidenziare che attualmente le stesse necessitano di un intervento strutturato e professionale, che ad oggi è garantito solo dall'inserimento di Per 1 e Per_2 in una comunità terapeutica".
In data 13.11.2024, il Servizio Sociale avente in carico il nucleo evidenziava che "Ad oggi permangono forti preoccupazioni circa lo sviluppo e la crescita delle minori, ritenendo necessaria l'adozione di interventi che possano garantire, almeno nelle ore diurne, l'inserimento di entrambe in contesti educativi protetti. Sino ad oggi, tali proposte non hanno trovato accoglimento da parte delle due ragazze”.
Nella suddetta relazione, inoltre, così è scritto:
Entrambe le minori, con modalità e atteggiamenti differenti, appaiono sofferenti circa la situazione familiare, alternando momenti in cui riconoscono la responsabilità delle loro azioni a momenti in cui minimizzano i loro comportamenti. Si osserva un autentico legame affettivo tra genitori e figlie, seppur quest'ultime, in più di un'occasione, abbiano strumentalizzato circostanze e fatti, sollecitando significative dinamiche di conflittualità tra la madre e il padre.
Le minori assumono spesso atteggiamenti adultizzati, sfidanti e ambivalenti nei confronti delle figure adulte con l'obiettivo, talvolta inconsapevole, di ottenere ciò che vogliono.
Lo stesso rapporto tra le due sorelle in più occasioni è parso ambivalente, se da un lato tendono ad assumere insieme comportamenti devianti, condividendo esperienze non consone alla loro età, dall'altra tendono ad accusarsi, attribuendosi reciprocamente la colpa. In tale complessità è tuttavia possibile osservare il malessere emotivo di entrambe le ragazzine nonché la necessità di figure adulte di riferimento sintonizzate sui loro bisogni ma capaci, al contempo, di essere contenitive e normative.
A fronte di tale difficile e delicata situazione, il Tribunale, previo, secondo la regola generale, affido condiviso di Per 1 e Per 2 in capo ai genitori, con residenza presso la madre, ritiene assolutamente necessario che le minori intraprendano, in adeguato contesto protettivo, uno strutturato percorso educativo da elaborare a cura dei Servizi Sociali, se del caso di concerto con i Servizi di N.P.I. e di
Psicologia della salute in età evolutiva. Tutti i detti Servizi dovranno prendere in carico e fornire adeguato supporto alle minori. Ferma la residenza presso la madre, il Tribunale dispone la collocazione diurna di Per 1 e Per 2 presso famiglia terza o idonea struttura da individuarsi a cura dei Servizi.
Invero, parzialmente disattendendo le soluzioni radicali proposte dalla CTU, il Tribunale ritiene che un brusco e netto allontanamento dalla figura genitoriale materna possa generare un senso di abbandono danneggiando definitivamente il rapporto tra la madre e le figlie, peraltro in passato già connotato da forti difficoltà (esse si erano trasferite dalla residenza materna a quella paterna).
Per tali motivi si ritiene opportuno non alterare ulteriormente gli equilibri raggiunti dalla madre e dalle minori ed almeno in parte assecondare le esigenze di queste ultime per come da loro stesse chiaramente manifestate.
Il S.S. dovrà monitorare strettamente la situazione e segnalare sopravvenute gravi criticità al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni. Infine il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori e comunque secondo le indicazioni del Servizio Sociale.
Sulle domande patrimoniali relative alla prole
In ordine alle statuizioni economiche va osservato quanto segue: il Pt 1 all'udienza presidenziale del 5.3.23, dichiarava di vivere da solo con le figlie in casa condotta in locazione per un canone mensile di euro 400,00, di avere una compagna, di essere titolare di un bar e di guadagnare euro 15.000-16.000 l'anno.
Dalla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021 emerge, tuttavia, un reddito passivo.
Dalla relazione del S.S. depositata il 13.11.24 risulta che egli ha dichiarato di essere disoccupato, di avere venduto il bar ove, tuttavia, continua a lavorare insieme a sua madre.
§§§§§§§§§§§§
"all'udienza presidenziale, dichiarava di vivere da sola, di avere lavorato in passato La CP 1
nel settore delle pulizie e di essere in attesa di NA SPI.
Dalla relazione del S.S. depositata il 13.11.24 risulta che essa ha dichiarato di lavorare regolarmente come assistente familiare guadagnando circa euro 700,00 mensili, di essere morosa nel pagamento del canone di locazione e di avere presentato “domanda di casa ATC"
Dalle Certificazioni Uniche per l'anno di imposta 2023 risulta avere conseguito euro 5.994,89
(periodo di lavoro di 178 giorni dall'1.1.23) ed euro 1179,46 (periodo di lavoro 10.7 - 21.9.23) come lavoratrice dipendente, oltre euro 6.115,29 a sostegno del reddito (cfr. documentazione depositata il
22.10.24) per un totale lordo di euro 13.289,64
Ebbene, a fronte di questi dati, tra le altre cose valutate, da un lato, le necessità delle figlie e, da altro lato, il fatto che la convenuta pare avere migliorato nel tempo la sua posizione reddituale, il
Tribunale ritiene congruo disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento in favore delle figlie pari a complessivi euro 200,00 mensili (100,00 cadauna), oltre 50% di spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea. Assegno unico per la prole come per legge.
Sulle spese di lite. Il Tribunale, in ragione della natura costitutiva necessaria della pronuncia sul vincolo matrimoniale, dell'esito e dell'andamento del giudizio nonchè dell'assenza di attività istruttoria orale, compensa le spese di lite.
Spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di Parte_1 e Controparte_1 in via solidale tra loro, con riparto interno nella misura di un mezzo ciascuna;
invero la c.t.u. è stata licenziata nell'esclusivo interesse della prole.
Si provvede separatamente in ordine al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa, viste le conclusioni del P.M., così provvede: Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt 1
Controparte 1 in Lombardore in data 26.5.13, matrimonio trascritto nei registri di
[...] e
Stato Civile di detto Comune (atto n. 1, parte II, serie A);
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lombardore di provvedere alle incombenze di legge;
- Dispone l'affidamento condiviso delle figlie Per_1 e Per 2 in capo ai genitori, con residenza presso la madre;
- Dispone che le minori intraprendano, in adeguato contesto protettivo, uno strutturato percorso educativo da elaborare a cura dei Servizi Sociali, se del caso di concerto con i Servizi di N.P.I. e di
Psicologia della salute in età evolutiva. Tutti i detti Servizi dovranno prendere in carico e fornire adeguato supporto alle minori. Ferma la residenza presso la madre, il Tribunale dispone la collocazione diurna di Per 1 e Per 2 presso famiglia terza o idonea struttura da individuarsi a cura dei Servizi;
- Dispone che il S.S. dovrà monitorare strettamente la situazione e segnalare sopravvenute gravi criticità al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni;
- Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori e comunque secondo le indicazioni del Servizio Sociale;
- Dispone che il padre versi, quale contributo per il mantenimento delle figlie, la complessiva somma di euro 200,00 mensili (euro 100,00 cadauna), oltre annuale rivalutazione ISTAT e 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea;
- Compensa le spese di lite.
- Pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di Parte 1 e CP_1
[...] in via solidale tra loro, con riparto interno nella misura di un mezzo ciascuna.
Manda alla cancelleria per la comunicazione anche ai SS di Torino, Distretto Sociale Nord Est, ai
Servizi di NPI e Psicologia della salute in età evolutiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 22.1.2025.
IL PRESIDENTE est.
Alessandro SCIALABBA