Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/12/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02058/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01825/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1825 del 2025, proposto da
AS TE, rappresentato e difeso dall’avvocato Emiddio Siani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum
QU LI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 874/2025 del 30 luglio 2025, successivamente notificato, con il quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Castel San Giorgio ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 416/2020 e applicato la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001;
b - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 944/2025 del 29 agosto 2025, con il quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Castel San Giorgio ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di una porzione dell’area di proprietà del ricorrente distinta in catasto al foglio 9, p.lla n. 1045 “ contraddistinta con il colore verde e che si sviluppa per circa 265,00 mq ”;
c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel San Giorgio;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di QU LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa RA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugnano:
- la nota prot. n. 874/2025 del 30 luglio 2025, con cui il Comune di Castel San Giorgio ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 416/2020 e applicato la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001;
- il provvedimento di cui alla nota prot. n. 944/2025 del 29 agosto 2025, con il quale il Comune di Castel San Giorgio ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di una porzione dell’area di proprietà del ricorrente distinta in catasto al foglio 9, p.lla n. 1045 “ contraddistinta con il colore verde e che si sviluppa per circa 265,00 mq ”.
Deduce in fatto il ricorrente di essere proprietario di un’area sita alla Via L. Guerrasio del Comune di Castel San Giorgio, distinta in catasto al foglio 9, p.lla n. 1045, e di aver presentato in data 24 settembre 2018, apposita S.C.I.A. (prot. n. 23561) ai fini della realizzazione di un varco con relativa rampa di accesso al fondo dalla strada Provinciale.
Rileva che, con riferimento a tali opere, è a suo tempo intervenuta l’ordinanza di demolizione n. 416 del 2020.
Rappresenta, infine, che con il gravato provvedimento del 30 luglio 2025 il Comune ha accertato l’inottemperanza alla suddetta ordinanza di demolizione n. 416/2025, irrogando la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 nella misura massima di € 20.000,00 e successivamente, con il parimenti impugnato provvedimento del 29 agosto 2025, la stessa amministrazione ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di una porzione dell’area di proprietà del ricorrente per una estensione di 256,00 mq.
Eccepisce il difetto di motivazione in relazione alla sanzione irrogata nella misura massima, tenuto conto che, secondo il ricorrente, le opere contestate sarebbero pienamente compatibili con il vincolo cimiteriale.
Afferma, inoltre, l’assenza di un comportamento doloso o colposo che giustifichi la sanzione.
Quanto all’accertamento dell’inottemperanza, evidenzia che il provvedimento non reca alcuna indicazione delle modalità e dei criteri sulla base dei quali la P.A. è addivenuta alla determinazione di acquisire una area ulteriore rispetto alle opere abusive e alla relativa area di sedime.
Quanto all’acquisizione dell’area ulteriore rispetto a quella interessata dalle opere abusive, eccepisce la mancanza di qualsivoglia indicazione delle ragioni giustificative della maggiore area da acquisire e dei criteri all’uopo adoperati per determinarla.
Evidenzia, al riguardo, che l’acquisizione al patrimonio ex art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 richiede necessariamente che la P.A. determini ex ante i parametri urbanistici in concreto applicati per la determinazione dell’ulteriore area da acquisire e provveda alla perimetrazione, previo frazionamento, dell’area sottratta al privato.
Infine, eccepisce la violazione del giusto procedimento poiché l’atto non è stato proceduto dalla comunicazione al destinatario dell’inizio del procedimento completa di tutte le indicazioni di cui all’art. 8 della L. n. 241/1990.
In data 21 novembre è stato depositato atto di intervento ad opponendum da parte di QU LI, proprietario residente di immobile direttamente adiacente all’area interessata, il quale ha contestato l’asserito vizio di motivazione in ordine all’applicazione della sanzione pecuniaria massima, stante il vincolo cimiteriale.
Con memoria depositata in data 25 novembre l’opponente ha aggiunto che l’area risulta attinta altresì da vincolo paesaggistico e ha contestato la presunta assenza di responsabilità del ricorrente in merito all’inadempimento.
Si è costituito in resistenza il Comune deducendo che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, D.P.R. n. 380 del 2001 opera automaticamente e di diritto allo scadere del termine stabilito nell’ordinanza di demolizione in riferimento alle opere abusive e alla loro area di sedime, sicché l’automatismo dell’acquisizione dell’area di sedime delle opere abusive determina, in ogni caso, la legittimità del provvedimento di acquisizione con riferimento alle stesse.
La causa è stata chiamata all’udienza del 4 dicembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è in parte manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
In particolare, l’impugnazione è manifestamente infondata con riferimento all’accertamento dell’inottemperanza e all’irrogazione della sanzione pecuniaria.
Innanzitutto, l’inottemperanza in sé non è contestata.
In secondo luogo, vanno respinte le doglianze relative al denunciato difetto di motivazione e alla presunta assenza di colpevolezza, con riferimento alla sanzione pecuniaria.
Invero, attesa la corretta contestazione della (incontestata) inottemperanza dell’ordinanza demolitoria, rilevato che il presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria non è la realizzazione dell’abuso, bensì l’inerzia del soggetto obbligato rispetto all’ordine impartito, legittimo si appalesa l’operato comunale nella parte in cui ha comminato al ricorrente la sanzione amministrativa prevista dall’art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001 con riguardo al mancato ripristino delle opere ivi indicate.
Si aggiunga che la mancata completa ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine all’uopo fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem e che la censura sull’assenza delle garanzie procedimentali è del tutto infondata poiché, a fronte di atti vincolati, le comunicazioni ex artt. 7 e 10 L. 241/1990 non costituiscono un dovere la cui pretermissione genera illegittimità (Consiglio di Stato sez. II, 27 giugno 2024, n. 5669).
Ne consegue che, nell’ an , l’applicazione della sanzione amministrativa in commento si appalesa del tutto legittima.
In ordine al suo quantum , pure censurato dall’odierno ricorrente, tenuto conto della consistenza degli abusi realizzati e dell’esistenza di un vincolo cimiteriale idoneo ad imprimere sull’area un vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 27, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 marzo 2024, n. 2974), non si rileva, a parere di questo Collegio, alcuna violazione degli ordinari canoni di ragionevolezza e proporzionalità chiamati ad ispirare l’esercizio del potere sanzionatorio in esame.
Sul punto, si richiama la decisione del Consiglio di Stato, che ha confermato le identiche statuizioni rese da questo Tribunale in una vicenda analoga e speculare (con sentenza n. 877/2025):
“ Sull’an va sottolineato che la sanzione va emessa necessariamente, essendo una conseguenza automatica dell’omessa esecuzione all’ordine di demolizione entro il termine imposto.
Circa il quantum, non si rinvengono perspicue indicazioni in merito all’erroneità del calcolo e alla mancata applicazione del regolamento comunale (non essendo peraltro provato lo svolgimento di attività di recupero ambientale che potrebbe incidere favorevolmente sul quantum sanzionatorio), mentre la quantificazione si palesa congrua, anche perché, in via assorbente, l’area su cui è stato commesso l’abuso è assoggettata a un vincolo cimiteriale, con conseguente innalzamento della sanzione alla misura massima.
Non è condivisibile la tesi dell’appellante principale secondo cui il vincolo cimiteriale non sarebbe applicabile a impianti tecnologici, in quanto l’art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ha carattere generale e vieta l’edificazione di qualsivoglia nuovo manufatto nella fascia di rispetto ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 24 novembre 2025, n. 9154).
Per quanto invece riguarda il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, il denunciato difetto di motivazione risulta manifestamente fondato.
Qualora con l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale l’amministrazione per la prima volta identifichi l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva), sicché l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire (oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all’estensione) deve essere giustificata dall’esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi, che siano destinate ad occupare l’intera zona di terreno che l’autorità comunale intende apprendere.
L’amministrazione comunale ha l’obbligo di esplicitare le modalità di calcolo (in relazione ai parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) con le quali si perviene all’individuazione di tale area ulteriore, indicando la classificazione urbanistica e il relativo regime per l’area oggetto dell’abuso edilizio e sviluppando (in base agli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, conseguentemente applicabili) il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, disponendone comunque l’acquisizione - laddove dovesse risultare una superficie superiore - nel limite massimo del decuplo dell’area di sedime (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 gennaio 2025, n. 40).
Di conseguenza, mancando qualsivoglia espressa e specifica motivazione sul punto, il provvedimento di cui alla nota prot. n. 944/2025 del 29 agosto 2025 va certamente annullato in parte qua .
In definitiva, il ricorso è accolto in parte, relativamente all’acquisizione di aree ulteriori rispetto all’area di sedime delle opere abusive, e respinto nel resto.
L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 944/2025 del 29 agosto 2025 nella parte in cui ha dichiarato l’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale di un’area ulteriore rispetto all’area di sedime delle opere abusive; lo respinge nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
RA PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO